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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: fuori da ogni controllo. | 20/09/2016 17:48:47 |
Per sopravvenute esigenze organizzative viene modificata la composizione di alcune delle sottocommissioni d'esame. ma stiamo pazziando? A una settimana dalla convocazione....aoooohhh qui stiamo alla deregulation totale. Sopratutto dopo l'annullamento a 403 e dopodomani udienza TAR per un altro ricorso sui 175 ...non quello di Dirpubblica. .. proprio a dimostrazione che prima dell'inizio già le prime camere di consiglio...che intervenga Mattarella. | |
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Da: Il Concorsista | 20/09/2016 17:54:26 |
Ok chi ha notizia del l'annullamento del concorso a 403 la può postare? | |
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Da: Dalla sentenza | 20/09/2016 17:56:14 |
"... nell'esame delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio, si ritiene di dover preliminarmente esaminare le censure che hanno ad oggetto i titoli valutabili ed il punteggio agli stessi assegnabile in assenza della loro previa determinazione con D.P.C.M., cui l'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. n. 272/2004, demanda il compito di individuazione dei titoli valutabili ed il relativo punteggio, con conseguente affermato difetto di attribuzione in capo all'Agenzia in ordine a tale previsione. La censura merita di essere condivisa. Il d.P.R. n. 70/2013, avente ad oggetto il regolamento sul riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, all'art. 7 "reclutamento dei dirigenti" - comma 5 - prevede l'introduzione, nel d.P.R. n. 272/2004 "regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente" del comma 2-bis, ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato". La predetta norma attribuisce, quindi, in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza in ordine alla individuazione dei titoli valutabili e dei punteggi massimi assegnabili nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Pertanto, il mancato esercizio di tale potere e, quindi, la mancata adozione del D.P.C.M. che rechi la disciplina dei titoli valutabili secondo criteri generali e astratti, non può consentire alle singole amministrazioni di procedere in via autonoma, caso per caso, alla individuazione di detti titoli e del relativo punteggio, in quanto verrebbe violata la riserva di competenza, normativamente prevista, con riferimento alla quale non sono previste deroghe, né sono dettate disposizioni idonee a disciplinare il periodo transitorio antecedente tale definizione. Né tale competenza risulta essere stata modificata dalla legge n. 15/2014, di conversione del decreto legge n. 150/2013, con la quale è stato prorogato il termine per il completamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, fino al 31 dicembre 2014, non avendo il Legislatore, pur intervenuto in via di urgenza, ritenuto di dover derogare alla competenza attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla fissazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi. Detta riserva di competenza non può essere superata dall'implicita necessità di procedere in tempi rapidi allo svolgimento della procedura concorsuale, sulla base di quanto eccepito dalla Avvocatura dello Stato nella memoria di resistenza in data 11.7.2014. Ne consegue che l'Amministrazione, nel predisporre l'avversato bando di concorso, ha esercitato un potere alla stessa non attribuito, in quanto espressamente riservato al Presidente del Consiglio dei Ministri". Il TAR ha annullato in toto il concorso per questi motivi. Ora mi chiedo: per il 175 dovrebbe valere lo stesso principio? | |
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Da: Futuro dirigente | 20/09/2016 18:01:23 |
....annullato?.....da ki......sul sito non c'è scritto nulla....dammi gli estremi | |
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Da: Il Concorsista | 20/09/2016 18:03:36 |
Anche io vorrei leggere l'intera sentenza non uno stralcio | |
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Da: Sito giustizia amministrativa | 20/09/2016 18:09:08 |
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=F5FF2BMR6AGHNTC2MTH3COQHX4&q=DIRPUBBLICA | |
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Da: Futuro dirigente | 20/09/2016 18:12:58 |
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XYLJLFRC4C2G52EICUDYFMBIDM&q=bando%20or%20concorso%20or%20agenzia%20or%20delle%20or%20entrate.........omissis........ Osserva allora il Collegio che non si può predicare la nullità (in realtà: l'illegittimità) tout court del bando impugnato per il concorso in questione, per violazione degli artt. 30 e 34-bis del decreto n. 165, per il sol fatto del mancato esperimento della procedura di mobilità volontaria. Infatti, la norma colpisce con la nullità ex art. 30, c. 2 gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti a eludere l'applicazione del principio di previo esperimento della mobilità (rispetto al reclutamento di nuovo personale), non già del previo esperimento della mobilità stessa. Non vuole così il Collegio sfuggire al principio d'effettività ex art. 1 c.p.a. nella tutela in via d'azione d'annullamento di cui al successivo art. 29. Infatti, nel caso in esame si verifica il caso d'un provvedimento in sé legittimo (il bando nella sua struttura), che però sottende un accertamento non corretto a priori (il numero dei posti messi a concorso senza sapere se ed in qual misura sarà influenzato dalle autonome scelte per la mobilità volontaria), ma non idoneo a contagiarlo (la procedura concorsuale è neutra rispetto al numero di posti da coprire). È però appunto tal aspetto ad esser in sé e per sé lesivo della situazione giuridica dell'appellante, al Collegio non resta, esaminando l'intero rapporto di questi con l'intimata Agenzia e da essa conformato con l'esercizio del potere, se non di salvare il bando e d'eliminare dal mondo giuridico l'accertamento operato "al buio", che, solo, ha portata lesiva. Il che è come dire, nella specie, che è nullo (rectius, illegittimo) non certo il bando in sé, ma al più il numero dei posti messi a concorso, da cui, se del caso, dovranno esser sì scorporati quelli da coprire con la mobilità, ma solo DOPO la fissazione discrezionale dei previ criteri inerenti a detta procedura di trasferimento e la pubblicazione della relativa disponibilità. Di ciò, d'altronde, l'appellante è tanto consapevole che l'ha dedotto nel terzo motivo del ricorso di primo grado, quando ha affermato che le nuove assunzioni non possano avvenire se non solo dopo la concreta verifica, da parte dell'Agenzia intimata, dell'impossibilità di avvalersi del personale in mobilità volontaria. Ciò è vero, per l'appunto, e in effetti tal verifica è obbligatoria, va resa pubblica e non è eludibile se non a fronte d'una motivazione rigorosa e puntuale, certo, ma nei limiti e per le considerazioni fin qui esaminate. 6. - Restano così accolte le doglianze di cui al secondo, al terzo ed al sesto motivo d'appello, con le precisazioni fin qui viste, mentre non ha pregio né la censura d'omessa motivazione nel bando sulla scelta di mettere i posti de quibus a concorso (giacché a ciò deve pensare un provvedimento ad hoc per la SOLA mobilità), né la QLC sull'art. 8, c. 24 (essendo stata superata dalla pronuncia espressa della Corte costituzionale anche sulla legittimità del concorso stesso). Quanto all'annullamento dell'indicazione dei posti messi a concorso, il cui risultato scaturirà dopo l'esercizio dell'attività di riemanazione dell'Agenzia intimata sui criteri della mobilità volontaria, il Collegio deve certo attenersi, tra l'altro, al principio enunciato dall'Adunanza plenaria (cfr. Cons. St., ad. plen., 13 aprile 2015 n. 4), per cui questo Giudice non può "modulare" la forma di tutela, sostituendola a quella richiesta. Al più questo Giudice può determinare, in relazione ai motivi di annullamento proposti e riscontrati ed all'interesse del ricorrente, la portata dell'effetto demolitorio con formule ben note alla prassi giurisprudenziale, come l'annullamento parziale, nella parte in cui prevede o non prevede alcunché o nei limiti d'interesse del ricorrente, ecc. Ciò è esattamente quel che dirà il dispositivo, laddove appunto, l'appello dell'avv. Manduca e, di conseguenza, il ricorso di primo grado sono accolti in parte, per quanto di ragione e negli stretti limiti dell'interesse azionato. D'altro canto, se il numero dei posti predetti è condizionato da un'attività sì ulteriore della stessa Agenzia, ma diversa dalla procedura concorsuale, allora quest'ultima di per sé sola non è preclusa, né sospesa, tranne diversa volizione della P.A., dallo svolgimento delle operazioni inerenti alla mobilità volontaria. Quanto poi alla censura sulle spese di lite, che ha formato oggetto d'apposito motivo d'appello ma che il Collegio reputa opportuno trattare solo ora per evidenti ragioni di logica espositiva, giusti motivi e la novità della questione ne suggeriscono, con riguardo ad entrambi i gradi del presente giudizio, la compensazione integrale tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 3257/2015 RG in epigrafe), lo accoglie in parte e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione il ricorso di primo grado, con salvezza dell'ulteriore attività di riemanazione della P.A. intimata. Spese | |
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Da: X futuro dirigente | 20/09/2016 18:20:19 |
Cos'è? | |
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Da: :-) | 20/09/2016 18:23:55 |
una condanna a morte del concorso attuale. La riserva ed i titoli non sono legittimi.....uahahahah | |
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Da: Alla faccia vostra ! | 20/09/2016 18:30:22 |
Accolto il ricorso avverso il concorso a 403 posti ! Giustizia è fatta ! Dovete iniziare a ricredervi..... il risorto 175 è in bilico ! | |
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Da: Il Concorsista | 20/09/2016 18:33:02 |
Non mi sembra | |
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Da: ALLUCINANTE!!!MA STAVANO SCRIVENDO PENSANDO AL 175 | 20/09/2016 18:33:56 |
2) Pertanto, il mancato esercizio di tale potere e, quindi, la mancata adozione del D.P.C.M. che rechi la disciplina dei titoli valutabili secondo criteri generali e astratti, non può consentire alle singole amministrazioni di procedere in via autonoma, caso per caso, alla individuazione di detti titoli e del relativo punteggio, in quanto verrebbe violata la riserva di competenza, normativamente prevista, con riferimento alla quale non sono previste deroghe, né sono dettate disposizioni idonee a disciplinare il periodo transitorio antecedente tale definizione. 3) Detta riserva di competenza non può essere superata dall'implicita necessità di procedere in tempi rapidi allo svolgimento della procedura concorsuale, sulla base di quanto eccepito dalla Avvocatura dello Stato nella memoria di resistenza in data 11.7.2014. Ne consegue che l'Amministrazione, nel predisporre l'avversato bando di concorso, ha esercitato un potere alla stessa non attribuito, in quanto espressamente riservato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le pur comprensibili esigenze dell'Amministrazione di bandire tempestivamente le procedure concorsuali autorizzate dalla normativa primaria sopra illustrata, nei termini previsti, non consentono, in assenza di una specifica copertura normativa, di derogare alle vigenti previsioni che disciplinano l'accesso alla dirigenza, né all'inerzia serbata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'adozione del previsto D.P.C.M. può ovviarsi attraverso la sostituzione delle singole Amministrazione nel compito di individuare i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili, trattandosi di sfera normativamente riservata ad altro soggetto istituzionale. BASTA E' DIRE TUTTO!!!! | |
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Da: Nemmeno ferito | 20/09/2016 18:34:31 |
Il concorso da 175 non è interessato da questa sentenza, che vale solo per il concorso da 403. Il quale non è annullato, ma solo rimodulato. Bisogna vedere se i ricorsi relativi al concorso per 175 hanno sollevato una eccezione analoga, sui titoli, a quella esaminata dal Consiglio di Stato. Solo in questo caso i titoli salterebbero. Ma non è detto che salti il concorso del tutto. Scorgo una volontà di salvare il salvabile in queste sentenze. Utile per inutile non vitiatur.. | |
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Da: Alla faccia vostra ! | 20/09/2016 18:40:24 |
Dopo la soccombenza in giudizio della resistente AE, l'unica cosa che mi fa inc... è che si continuerà il gioco della reiterazione ( illegittima ) delle POT anche per l'anno 2017, facendoci illudere che nelle more si procederà a bandire un nuovo concorso . | |
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Da: Futuro dirigente x nemmeno ferito | 20/09/2016 18:42:10 |
.....bravo...esattamente. .....non c'è stato nessun annullamento. ... | |
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Da: Titoli no | 20/09/2016 18:53:25 |
I GIudici amministrativi hanno sancito che i titoli non sono valutabili in assenza di un apposito DPCM previsto dal DPR 272/2004. In tal caso, il concorso per 175, sarebbe un concorso per solo colloquio. Ma è legittima una tale tipologia di concorso? | |
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Da: Futuro dirigente x nemmeno ferito | 20/09/2016 18:57:08 |
....si è legittimo.... | |
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Da: Futuro dirigente | 20/09/2016 18:57:50 |
....si è legittimo.... | |
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Da: X titoli no | 20/09/2016 19:01:13 |
Di fatto si, xche il consiglio di stato lo ha salvato | |
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Da: No titoli | 20/09/2016 19:12:54 |
L'art. 5 del dpr 272/04 dice che i concorsi per dirigenti devono avere due prove scritte e una orale. Il dpr 487/94, che disciplina i concorsi pubnlici in generale, prevede che i concorsi possano avvenire per soli esami (scritti e orali, mai solo orali), per titoli ed esami o per soli titoli. Nessuna norma prevede concorsi per soli titoli. Il GA ha salvato il concorso perchè è limitato a valutare le censure sollevate e nei ricorsi nessuno aveva detto che, se saltavano i titoli, la procedura si sarebbe svolta per solo orale e che ciò violava le norme sullo svolgimento dei concorsi. Questo vale per i 175, posto che il 403 prevede scritti e orali.. Non sono esperto di concorsi, ma se non ci sono altre norme, che non conosco, che consentano i concorsi per soli colloqui, vedo il concorso per 175 sempre più illegittimo.. | |
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Da: Futuro dirigente | 20/09/2016 19:16:03 |
....i concorsi colloqui e titoli sono legittimi de iure e de facto...... | |
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Da: 6 ottobre | 20/09/2016 19:17:50 |
Aspettiamo il 6 ottobre e sapremo tutto...forse | |
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Da: 🎊 | 20/09/2016 19:20:47 |
La cosa ridicola è che dopo tante battaglie per ripristinare legalità e trasparenza, questi concorsi truffa tenuti in piedi saneranno la situazione di disgustosa illegalita con un bel timbro della giustizia. Sono stati mantenuti concorsi monchi che saneranno e confermeranno l' illegalita che si voleva debellare | |
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Da: Futuro dirigente | 20/09/2016 19:26:03 |
.....continuamente e in tutta Italia vengono banditi concorsi x dirigente ke prevedono colloqui titoli ecc...sarebbero tutti nulli....è il bando che stabilisce i criteri e i requisiti nel rispetto della norma fondante (art. 97 cost)...qui si parla di concorso limitato a coloro che avevano determinati requisiti previsti dalla normativa.....se non fosse stato conforme, in tal senso, sarebbe già stato annullato cento volte con tutti i ricorsi.....ke palle.....qua si perde tempo con le stronzate....se saranno assunti solo gli ex incaricati allora si....sino a quel momento xo....basta... | |
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Da: Futuro dirigente | 20/09/2016 19:34:40 |
....e anke le stronzate sul concorso 403 annullato.......la sentenza del CdS mi pare kiara.....nessun annullamento del bando.... | |
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Da: my self | 20/09/2016 20:53:15 |
@ futuro dirigente è meglio che studi .......non esistono concorsi per soli titoli e/o colloquio... | |
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Da: 🐥 | 20/09/2016 21:08:20 |
Io non mi immagino un concorso in magistratura per colloqui 😂 | |
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Da: Bella roba! | 20/09/2016 21:25:03 |
Ma che casino è questo?... io sono convocato per i primi di ottobre prima del 6 che si riunisce il consiglio di stato...... quasi quasi non vado..... sono disgustato! | |
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Da: Futuro dirigente x my self | 20/09/2016 21:25:43 |
....... Studia tu piuttosto...e..imparate a interpretare le.norme.....esistono e come. ...inoltre come.ho gia ripetuto qst è un concorso riservato ..non aperto all'esterno. ..x fortuna. .altrimenti entrano solo i bambini figli di papa ke hanno avuto tutte le fortune del mondo..... .....lacitata.norma del 2004 si riferisce aila.modalita stabilita x iconcorsi x esami, laddove previsti.... ...il bando è il dominus.... ....c'è anke la riserva e non specifica se, x quest'ultima, deve esswre effettuata con la modalità del concorso x esame (il quale x l'appunto contempla la.modalita delle.prove scriite).... Inoltre se fosse obbligatorio prevedere le prove scritte lo avrebbero annullato già 100.volte... uffaaaaaa.... Si bandiscono continuamente concorsi x dirigente senza scrittiiiiiii....... Basta me.so.stufat.... | |
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Da: incerta | 20/09/2016 21:28:20 |
Ma come sono arrivati a F se sono ancora alla lettera p | |
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