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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: ci manca pure30/06/2023 17:40:54
già abbiamo la disgrazia dei cooptati. Ci mancano pure quelli che hanno fatto il campo scuola alla reggia di caserta
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Da: x tutti 1  - 30/06/2023 18:06:23
Non preoccupatevi, tranquilli...Gli sna un po' alla volta se ne andranno tutti da un'amministrazione cosi' illuminata, con reciproca soddisfazione di entrambi. Rimarranno solo i geniali dirigenti interni, selezionati accuratamente con concorsi seri, prestigiosi e soprattutto celeri.
Rispondi

Da: x sopra30/06/2023 18:14:40
Un minuto di applausi
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Da: Xsopra30/06/2023 18:22:20
Consigliate i concorsi nelle authority?
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Da: @x tutti30/06/2023 18:30:53
non ho capito siccome abbiamo la merda ben venga la cacca?
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Da: Ma perchè 2  - 30/06/2023 19:09:17
Guarda che non ho detto che preferisco gli SNA ma solo che c'è un obbligo di prenderne il 30 (o forse il 50) % da quel concorso. Ma soprattutto perchè non prenderli dai concorsi del MEF? Così gli interni devono fare un concorso serio.
e non fatemi aggiungere altro ....................
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Da: x sopra30/06/2023 20:08:13
che tristezza i concorsi in agenzia... quelli da dirigente un vero esempio da seguire. Mammamia, che scempio
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Da: Insider12  2  - 30/06/2023 21:23:31
Mi chiedo francamente che colpa ne hanno gli idonei del 175 della insipienza e malversazione ad opera dei Direttori Centrali...
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Da: X Tutti30/06/2023 22:26:18
Credo che chi ha messo certe regole come quelle del 30 % non capisse molto.....e mi fermo qui....
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Da: @ X tutti01/07/2023 07:34:55
Capisci tutto tu...asino ragliante!
Rispondi

Da: X per insider pagina precedente 3  - 01/07/2023 08:20:09
Hai centrato in pieno il problema, e nessuno se ne rende conto! Soprattutto i vincitori con lettera L e M, uno scandalo!
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Da: Eh che scandalo 3  - 01/07/2023 09:17:35
avere un cognome che inizia con L o M. Che facciamo?
Corriamo all'anagrafe? Deficienti
Rispondi

Da: Eh che scandalo 3  - 01/07/2023 09:50:38
Dai su ancora pollicioni. Per i fenomeni dovevamo rinunciare per la lettera del cognome. Sicuro le cose andranno meglio pescando da un pool di coglioni come voi
Rispondi

Da: x sopra 2  1  - 01/07/2023 10:00:25
annullate questo concorso nato male e finito peggio.. Un sussulto di dignità dei vertici metterebbe fine a questa pagina oscura
Rispondi

Da: x sopra 1  - 01/07/2023 10:02:04
che poi mi spiace pure definire concorso un orsetto di 20 minuti
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Da: x sopra 1  1  - 01/07/2023 10:02:54
...oraletto
Rispondi

Da: X sopra 1  2  - 01/07/2023 10:46:49
Se però l'oraletto l'avessi fatto bene tu, saresti passato.
Purtroppo la gente da selezionare è per la maggior parte come te. Un concorso non può fare miracoli
Rispondi

Da: x sopra 1  - 01/07/2023 11:03:39
non ho voluto perdere tempo a partecipare. Sono consapevole che senza curriculum pregresso le speranze erano nulle
Rispondi

Da: Scusate 2  - 01/07/2023 11:15:49
Rispetto CDS … ma dire che era un concorso farsa significa di non aver la minima idea di cosa sia fare un orale con mannino come presidente …. poi gli altri membri che hanno fissato i criteri di valutazione dei titoli sono un magistrato della corte dei conti e un altro dirigente non proprio sprovveduto . Avranno fatto le loro valutazioni , i punteggi dei titoli sono bassi ma anche i partecipanti non avevano grandi titoli…. Articoli copia incolla fisco oggi … qualche libro comprato solo da amici e parenti e compilativo …. Forse uno aveva un dottorato … qualcuno corsi di perfezionamento … poi i master spesso fatti con i soldi dell'amministrazione . Sono stati bravi chi ha fatto i ricorsi hanno rappresentato una situazione processuale diversa dalla realtà e i giudici gli sono andati indietro … se ci fosse stata gente titolata 20/ 30 punti li prendeva e non sono pochi perché con idoneità sarebbero risultati vincitori come chiunque abbia avuto almeno 5 punti con i titoli
Rispondi

Da: ....................... 1  - 01/07/2023 11:22:09
L'orale è stato serio: il problema è che è troppo aleatorio il concorso impostato così, quindi giustamente qualcuno si lamenta visti anche i punteggi bassi per i titoli. Ma questo c'era come concorso che altro cavolo potevamo fare
Rispondi

Da: che strano 1  - 01/07/2023 11:24:04
Abbiamo dirigenti minus-titolati (secondo quello sopra) e funzionari iper-titolati messi a fare codici fiscali o poco più. W la selezione sul campo... Di margheritine fiorite.
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Da: Scusate 1  - 01/07/2023 11:53:21
E dove sarebbero i funzionari super titolati … non sai nemmeno di quello che stai parlando … un master un' abilitazione e qualche articolo sarebbero super titolati i funzionari ? E poi quando entrano  chiedono sempre anche per le pratiche più semplici … siamo seri .

Il 175 concorso molto tosto , titoli poco valutati ma non in modo scandaloso , qualcosa in più è giusto che sia dato ….…. vogliamo parlare dei riservatari  del 2010 ? …..vuoi mettere chi lavorava in prima linea operativo rispetto a chi era in Dre a rispondere ad interpelli che tranquillamente ha potuto scrivere qualche monografia o qualche articolo e ora ha molti punti come titoli ma non ha mai preso una decisione importante in vita sua .
Rispondi

Da: Ma si può sapere che volete? 1  - 01/07/2023 11:54:25
Chi ha fatto danni se n'è andato. Andate pure a vedere dove è finito che vi fate un'idea. Chi c'è ora sta cercando di metterci una pezza. Sembrate le pecora che strillavano contro il governo Monti
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Da: X  Ma si può sapere 1  - 01/07/2023 12:55:05
Hai ragione. Chi c'è ora è arrivato dopo e non hanno fatto nessuna scelta . Se non li aiutano a trovare una soluzione potrebbero mandare loro tutto alla Corte dei conti ed  Hanno già due concorsi praticamente finiti.
Rispondi

Da: Insider12 01/07/2023 14:21:08
Alla fine dopo la sentenza CdS inapellabile, i titolati idonei sono in una botte di ferro.
Che continui pure l'inerzia dei Mega Dirigenti. Gli interessi e le richieste danni cresceranno e arriverà pure l'esposto alla Corte dei Conti già pronto!
Rispondi

Da: X  insider12 1  1  - 01/07/2023 14:29:27
Infatti. Questa è la strada più sicura per farlo annullare in autotutela per violazione di legge e passare avanti.
Rispondi

Da: Andromeda93 1  - 01/07/2023 14:54:01
Storie maledette affini..

È legittima la revoca di una procedura concorsuale quando per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messi a concorso. Lo stabilisce il
Consiglio di Stato, sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11542.

Il caso
L'Agenzia delle dogane, nel 2011, aveva avviato una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 69 posti di dirigenti di seconda fascia, di cui uno riservato alla Provincia autonoma di Bolzano.

Nel 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli aveva annullato d'ufficio in autotutela ex
art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, tale procedura concorsuale, avviata, come detto nel 2011, segnata da una serie di vicende giudiziarie anche penali, che hanno avuto grande eco sui mezzi di informazione: veniva, pertanto, conferito mandato al Direttore del personale per l'emanazione dei conseguenziali adempimenti finalizzati alla esecuzione del provvedimento di annullamento e disposta la trasmissione dello stesso provvedimento alla competente Procura regionale della Corte dei Conti.

La decisione di revoca del concorso in questione veniva da alcuni candidati impugnata dinanzi al Tar Lazio: i giudici amministrativi ritenevano legittima la revoca del bando con conseguente sopravvenuta carenza di interesse allo scrutinio dei motivi di ricorso formulati nei confronti dell'intera procedura concorsuale.

Avverso la sentenza del Tar veniva, successivamente, promosso ricorso in appello.

La parte appellante rimarcava nel ricorso che l'Amministrazione, malgrado avesse sempre confermato la volontà di portare a compimento la procedura concorsuale, aveva poi adottato l'impugnato provvedimento, così contraddicendo la propria precedente linea di condotta ed evidenziava che il lungo tempo trascorso, gli esiti delle vicende contenziose caratterizzanti la fattispecie in esame e l'affidamento ingenerato nei vincitori, circa la definitiva e positiva conclusione del concorso, avrebbero richiesto, a sostegno dell'adottata autotutela, una motivazione fondata su rigorosi presupposti giuridici e su fatti oggettivi ed incontrovertibili; secondo la parte appellante, inoltre, non corrispondeva al vero il presupposto su cui poggiava la revoca, ossia il quid novimedio tempore intervenuto rappresentato dalle nuove funzioni che il legislatore, solo nel 2020, aveva attribuito al personale doganale dell'Agenzia, essendo in realtà tali funzioni già riconosciute al personale doganale sin da epoca antecedente all'indizione, nel 2011, del bando; per la parte appellante, altresì, sarebbe errata e contradditoria l'affermazione secondo cui i criteri di selezione scelti nel 2011 non sarebbero più idonei a selezionare personale competente nei nuovi settori di intervento dell'Agenzia; veniva anche eccepito che il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli non era competente ad adottare il provvedimento di revoca del concorso in questione.

L'Agenzia era stata indotta a revocare il bando in quanto lo stesso era stato pubblicato in data antecedente alla fusione tra l'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) e l'Agenzia delle dogane (denominata, a seguito della predetta incorporazione, Agenzia delle dogane e dei monopoli), fusione che aveva determinato una evidente modifica delle necessità e competenze operative dell'attuale Agenzia delle dogane e dei monopoli; il concorso bandito nel 2011, che prevedeva prove selettive di area esclusivamente giuridica e attinenza doganale, non risultava più idoneo a far fronte al fabbisogno assunzionale in relazione alla nuova configurazione dell'amministrazione; l'amministrazione aveva interesse a reclutare figure dirigenziali rivolgendosi ad una platea più ampia rispetto a quella consolidatasi quasi nove anni addietro, al fine di intercettare anche la domanda di lavoro di laureati più giovani e con più aggiornati titoli di studi e professionali.
Rispondi

Da: Andromeda93 1  - 01/07/2023 14:55:06
La decisione
La settima sezione del  Consiglio di Stato, con sentenza n. 11542/2022, ha integralmente confermato la sentenza impugnata (Tar Lazio sentenza n. 7212/2021).

Viene evidenziato nella decisione, che si annota, che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere "che l'Amministrazione possa procedere alla revoca di procedure concorsuali quando per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso"(
Cons. stato sez. III, 13 marzo 2015, n. 1343).

Secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide il bando con cui si indice il pubblico concorso deve essere qualificato come atto amministrativo generale.

La  L. n. 241/1990 per tali atti ha previsto l'esonero dell'obbligo di motivazione (
art. 3, comma 2) e la non applicabilità delle garanzie partecipative (art. 13).

Alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contraius actus con cui la pubblica amministrazione revoca il bando.

Quantunque tali atti debbano rispondere, in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale, ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e di ponderazione del pubblico interesse, per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati (cfr. Cons. giust. amm., 17 marzo 2020, n. 178).

Per il Consiglio di Stato, alla stregua di tali principi, il provvedimento di revoca del concorso in esame non appare né contraddittorio né irragionevole, essendo corredato da un apparato motivazionale adeguato ed esaustivo.

Per i giudici di Palazzo Spada è indubitabile che la fusione di enti abbia determinato una modifica delle necessità e delle competenze operative dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, chiamata a confrontarsi con nuove sfide, anche tecnologiche, sicchè si spiega in termini di ragionevolezza la necessità di disporre di una dirigenza con competenze specifiche non contemplate nel bando del 2011, quali le figure dirigenziali area chimici, area tecnici e area giuristi gestionali.

La parte appellante aveva obiettato che le ragioni poste a fondamento della revoca sarebbero smentite dal fatto che successivamente l'Agenzia aveva assunto dirigenti con contratti temporanei: per il Consiglio di Stato, appare del tutto ragionevole, nelle more dell'indizione di una nuova procedura, calibrata sulle nuove esigenze assunzionali, far fronte alla necessità urgente di personale dirigenziale con contratti temporanei destinati anche a personale già interno all'amministrazione.

Per il Consiglio di Stato, d'altra parte la volontà, manifestata negli anni, di voler portare a termine la procedura concorsuale, diversamente da quanto lamenta la parte appellante, non collide con la decisione, infine intervenuta anche a quadro normativo mutato, di revocare il bando e di affidarsi ad una nuova selezione: ciò in quanto quelle manifestazioni di interesse erano indotte dall'obbligo di ottemperare alla pronunce del Consiglio che, nel riformare la sentenza di primo grado ordinando la ricorrezione in forma collegiale di parte degli elaborati, imponevano la prosecuzione del concorso.

Il Collegio ritiene infondata anche la censura di incompetenza sollevata dalla parte appellante: osserva che il Comitato di Gestione, non avendo alcun potere in ordine all'indizione e alla successiva gestione delle procedure concorsuali di assunzione del personale anche dirigenziale, non è stato interpellato dal Direttore quando si è trattato di adottare il provvedimento di revoca del bando.

Per il Collegio, non è ravvisabile, in capo alla parte appellante, alcun legittimo affidamento: per giurisprudenza costante, che il Collegio condivide, fino a quando la stipula del contratto di lavoro non muti la posizione giuridica in capo al lavoratore, da interesse legittimo in diritto soggettivo, permane in capo all'amministrazione una ampia facoltà di monitorare l'esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale: "E' pacifico in giurisprudenza che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente. Sempre in via discrezionale l'Amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva" (
Cons. stato sez. III, 29 gennaio 2013, n. 554).

La giurisprudenza amministrativa, ci ricorda il Collegio, è ferma nel ritenere che, fino all'adozione dell'atto che conclude la fase valutativa e decisoria, prima della concreta assunzione, il candidato sia titolare non di un diritto soggettivo alla conclusione del concorso, ma di un interesse legittimo, osservandosi" che la posizione tutelata in capo al concorrente incluso nella graduatoria dei candidati idonei va configurata quale interesse legittimo"(
Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2019, n. 7104).

Tanto chiarito, per il Collegio è certamente da escludersi la violazione del diritto all'assunzione; ma è, altresì, da escludersi la violazione di un affidamento che sia qualificabile come "legittimo": la possibile, anzi probabile illegittimità dell'intera procedura e, comunque, quanto meno le numerose criticità che l'hanno connotata, sono fattori che, a parere del Collegio, escludono che nei candidati possa essersi ingenerato un affidamento "legittimo" nella positiva conclusione del concorso; il Collegio ritiene che nel caso del concorso in esame, la gravità delle vicende giudiziarie che avevano attinto la procedura e le numerose pronunce giurisdizionali intervenute, in uno con il tempo trascorso, siano incompatibili con il formarsi di un affidamento legittimo e incolpevole.

Per il Consiglio di Stato, quanto precede, porta ad escludere, altresì, la fondatezza di qualunque pretesa indennitaria, tenuto conto che, in base a un condiviso orientamento, l'indennizzo previsto dall'
art. 21 quinquies, L. n. 241/1990 compete solo in presenza della revoca di un atto amministrativo definitivamente attributivo di vantaggi e di effetti durevoli per il destinatario, non essendo dovuto, invece, a fronte del mero ritiro di un atto che, al pari di quello che qui rileva, non fosse definitivamente attributivo di un vantaggio di carattere finale (in tal senso:
Cons. stato sez. V, 21 gennaio 2019, n. 522).

La parte appellante lamentava, inoltre, che la revoca del bando era intervenuta a distanza di nove anni dalla pubblicazione: a parere del Collegio, tale dato non è dirimente atteso che il tempo trascorso non è imputabile alla violazione delle regole della correttezza e della buona fede dell'amministrazione; la storia del concorso, viene evidenziato dal Collegio, è costellata dal susseguirsi di norme, di vicende giudiziarie e di provvedimenti giurisdizionali che l'hanno resa particolarmente accidentata, vicende tali, da una parte, da escludere la configurabilità di comportamenti imputabili a colpa dell'amministrazione e, dall'altra, da lasciarne integro il potere di autotutela.
Rispondi

Da: Andromeda93 1  - 01/07/2023 14:59:33
Evitate di fare concorsi anche d'ingresso in certe PA.. vi tolgono la salute, gli spiccioli che vi avanzano e la vita..

In questo caso però ci sono dei vincitori assunti, riservatari compresi che hanno firmato il contratto e vantano un diritto soggettivo.

Sapete chi ha fatto l'autotutela, quel Minenna ora nel gabbiotto che avrebbe fatto illeciti per la semplice riconferma degli incarichi! Questo lo chiamano MERITO sappiamo di che cosa..
Andate a farvi fottere tutti insieme.
Rispondi

Da: Andromeda93 1  - 01/07/2023 15:03:06
Dimenticavo le pezze in culo delle Dogane anche con il nuovo concorso impugnato da Dirpubblica che con i suoi sostenitori si oppone a queste porcherie, il sindacatino che non si vende. Può facile accomandarsi al banchetto..vero?
Rispondi

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