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Quanti di voi sono avvocati ma hanno lasciato per un concorso pubblico?
10148 messaggi

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Da: Esatto24/11/2017 09:58:31
Si probabile ma qui se la prendono in saccoccia tutti. Gli anni aurei delle professioni legali sono finiti da un pezzo. Qualsiasi altra considerazione è inutile e pleonastica.
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Da: Sì, ma rimane24/11/2017 10:01:11
100mila volte meglio fare il notaio che un avvocato qualunque, al netto di ogni speculazione sulla crisi economica.
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Da: ...............24/11/2017 11:07:18
concordo con l'utente del messaggio precedente, il quale afferma che l'attribuzione delle autentiche delle mere scritture private agli avvocati finirà in un nulla di fatto, come avvenuto già in precedenza diverse volte.
si tratta una trovata elettorale. i voti degli avvocati e dei loro dipendenti e familiari, sono 50 volte superiori rispetto al numero dei notai e fanno gola a tutte le formazioni politiche, ora che le votazioni si svolgeranno a breve.
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Da: Risposta 25/11/2017 04:09:11

- Messaggio eliminato -

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Da: RIFORMA FORENSE25/11/2017 07:33:39
Premessa
La possibilità, per gli avvocati, di redigere compravendite di immobili ad uso abitativo (cantine, box, locali commerciali, il cui valore non superasse i 100 mila euro) fu un vano tentativo inserito nel DL Concorrenza 2015, naufragato nel corso dell'esame parlamentare a causa delle proteste del Notariato e a seguito della sottolineatura, da parte della commissione Giustizia, in sede consultiva, degli "evidenti profili di criticità" della disposizione "non apparendo compatibile con taluni principi generali dell'Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica". In base a quella disposizione gli avvocati avrebbero dovuto farsi carico dei connessi obblighi di registrazione, trascrizione, iscrizione, voltura catastale e liquidazione di imposte. La norma chiariva che il potere di firma sarebbe spettato esclusivamente ai professionisti muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.

Del resto, in tema, la Corte di Giustizia, quinta sezione, nella sentenza del 9 marzo 2017, pronunciata nella causa C-342/15 riguardante la vicenda di una cittadina austriaca, proprietaria di una quota di un'immobile in Austria, ha stabilito che gli Stati membri possono riservare esclusivamente ai notai, e non agli avvocati, il potere di autentica delle firme negli atti di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari.

In particolare, è stato chiarito che l'art. 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, dev'essere interpretato nel senso che non si applica ad una normativa di uno Stato membro che riserva ai notai l'autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l'effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.
Pertanto, ove la norma approdasse in aula dovrà superare le citate criticità.
La proposta ora in esame parte dalla premessa che l'avvocato può attualmente autenticare le procure giudiziali, mentre gli è preclusa l'autenticazione delle scritture private.

L'autenticazione delle sottoscrizioni concerne la mera attestazione che una determinata firma è stata apposta in un certo momento e in un certo luogo da una determinata persona, la cui identità è stata accertata dal soggetto davanti al quale tale sottoscrizione è stata apposta.

A giudizio del proponente, pertanto, non si comprende, pertanto, perché tale attività possa essere effettuata dai soggetti più diversi e per le esigenze più varie, mentre non trova applicazione in merito ad attività che spesso sono strettamente legate a quella che il legale svolge in generale ovvero sta svolgendo nel caso specifico.

È evidente che una simile prerogativa richiederà, altresì, la verifica della validità della stessa scrittura, con particolare riguardo alla determinatezza del suo oggetto, della sua interpretazione, rimuovendo possibili locuzioni oscure o fuorvianti, e della sua efficacia.

L'avvocato che sottoscriverà, per presa visione, il contratto o la dichiarazione unilaterale dovrà quindi rispondere, sul piano disciplinare e della responsabilità professionale.

È, inoltre, necessario che siano previste sanzioni disciplinari in caso di eventuali vizi della scrittura, che egli avrebbe dovuto conoscere e che possano invalidare o rendere inefficace il contratto stesso.

Si noti che in altri Paesi sono state introdotte norme simili a quella in oggetto, ad esempio in Francia è stata approvata la legge 2011-331. Infine, qualora il contratto produca effetti suscettibili di incidere sui registri immobiliari, il notaio rogante, ove fosse necessaria la stipulazione di atto pubblico, dovrà tener conto, sul piano dei compensi, del lavoro già svolto dall'avvocato. Il compenso professionale non dovrà quindi lievitare in ragione dell'intervento dei due professionisti e nessun costo aggiuntivo dovrà gravare sull'utente.

Sarà cura dei rispettivi ordini professionali individuare delle prassi modello utili a ottimizzare la collaborazione tra professionisti limitando i costi.

Tale intervento determinerebbe un duplice vantaggio sia in termini di risparmio economico che di tempo.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli che dispongono in merito alle modalità di autenticazione delle firme da parte dell'avvocato (articolo 1), alla responsabilità dell'avvocato (articolo 2), al fatto che la scrittura privata autenticata dall'avvocato secondo le modalità previste dalla legge costituisca titolo esecutivo (articolo 3), alla previsione di un apposito registro delle scritture private autenticate dall'avvocato (articolo 4), e, infine, alla previsione di una clausola di invarianza finanziaria (articolo 5).
La proposta di legge costituisce una riproposizione con modifiche del progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nella legislatura XVI, atto Camera n. 4614.

Art. 1. (Autenticazione delle firme da parte dell'avvocato).

L'avvocato può autenticare le firme apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali anche a contenuto non esclusivamente giuridico.
2. L'avvocato appone la propria firma a margine di ciascuna pagina dell'atto oggetto di autenticazione e in calce alla stessa, con indicazione della data e del luogo ove la stessa è stata sottoscritta.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali.
4. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione di uno dei contratti o di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tal caso all'autenticazione delle firme deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
5. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 2. (Responsabilità dell'avvocato nell'autenticazione di scritture private).

L'avvocato incaricato, da una o da tutte le parti contraenti, di autenticare le firme da loro apposte alla scrittura privata è obbligato a verificare la validità della stessa e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere.
La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato.
Art. 3.  (Titolo esecutivo).

La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione dei diritti nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 4. (Registro delle scritture private autenticate dall'avvocato).

Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite e del principio del contenimento delle spese per le prestazioni di attività professionali forensi.
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria).

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La proposta d'iniziativa della deputata GULLO è stata presentata il 25 giugno 2014.

(Fonte: Camera dei deputati)




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Da: Sì, è proprio la riforma25/11/2017 08:36:02
finita al macero. Cheese.
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Da: guadagni strabilianti25/11/2017 10:26:51
PRIMI IN CLASSIFICA
notai                                               reddito medio 217.800 euro
SECONDI IN CLASSIFICA
farmacisti                                         reddito medio 116.000 euro
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Rispondi

Da: Urka, mi mancava25/11/2017 12:25:53
La classifica dei redditi dei professionisti 😁
Rispondi

Da: Se siete25/11/2017 13:09:50
Capaci fate il notaio. Altrimenti fate l'avvocato. Se invece non sapete fare proprio un caiser fate i disoccupati che aspettano i concorsi invincibili.
Rispondi

Da: Topten21 25/11/2017 14:41:17
Se siete incapaci fate gli avvocati.....se siete raccomandati figli di papà già notaio fate i notai......se siete studiosi e bravi fate i concorsi. 👍😁
Rispondi

Da: Evviva la sagra25/11/2017 14:43:31
Dei luoghi comuni e delle banalità.
Rispondi

Da: Esatto25/11/2017 18:35:12
Fate i concorsi ascoltatemi. Con il voto di laurea alto che avete vi danno punti in più,con master poi nessuno vi raggiunge. Fate concorsi tanto siete bravi.
Rispondi

Da: Risposta 25/11/2017 21:45:49

- Messaggio eliminato -

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Da: Corso corso 26/11/2017 18:06:32
Meglio fare l impiegato.
Rispetto ad un avvocato o commercialista sei ricchissimo
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Da: Risposta 26/11/2017 21:54:16

- Messaggio eliminato -

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Da: raf84 27/11/2017 09:44:16
Personalmente ho conseguito il titolo solo per completamento culturale e personale del ciclo di studi,ma non mi è mai balenata in mente l'insana idea di esercitare la professione. Pertanto,ho continuato a studiare per i concorsi piazzandomi dopo anni di sacrifici in graduatoria al conc. V. Isp. Polizia di Stato:più gratificante dal mio punto di vista,sicuro in quanto il mese va e viene,accettabilmente retribuito,con ampie prospettive di carriera essendo in possesso di Laurea e titoli. Ho studiato anche per altri concorsi come Ass. Giudiziario arrivando fino all'orale e per Magistratura,entrambi abbandonati per far spazio al primo, più consono alle mie aspirazioni. Quello che mi sento di suggerire a chi pensa di  campare,anzi campicchiare, con la professione: salvo casi eccezionali,lasiate perdere e puntate su qualcosa che offra prospettive concrete come i concorsi pubblici,prima o poi se vi impegnate con costanza qualcosa ne verrà...diversamente sarete immersi in una spirale di sfruttamento,sottopagamento e frustrazione personale....in bocca al lupo!
Rispondi

Da: per raf8427/11/2017 10:09:42
Grazie per aver condiviso la tua esperienza e per il prezioso consiglio...

Rispondi

Da: LE parole27/11/2017 13:49:51
Ahahahah no comment
Rispondi

Da: Se qualcuno27/11/2017 13:51:01
Vuole fare l'avvocato lo faccia. Non vedo cosa ci sia di sbagliato. Ognuno deve fare ciò che vuole.
Rispondi

Da: Sì, infatti ognuno è libero27/11/2017 13:53:05
di morire di fame 😊
Rispondi

Da: Se qualcuno27/11/2017 14:29:41
Chi rinuncia a fare l'avvocato ed ha l'abilitazione probabilmente non era capace proprio nella professione. Anche perchè perdere due anni per abilitarsi e poi non farsene nulla non ha molto senso:-)
Rispondi

Da: Molti se ne accorgono dopo...27/11/2017 14:42:49
...
Rispondi

Da: raf84 27/11/2017 15:22:08
Se la professione fosse stata remunerativa e soddisfacente come impiego,una volta conseguita L abilitazione chiunque avrebbe esercitato ,incluso me. Ma dato che sono più le incertezze uno prende il titolo per curriculum e punteggio in eventuali concorsi...
Rispondi

Da: beferazzo 
Reputazione utente: +123
27/11/2017 15:35:00
il problema è che le abilitazioni nei concorsi non se le cagano proprio..
dovrebbero creare l'avvocato della mutua per ravvivare la professione..
Rispondi

Da: Avvopoveri27/11/2017 19:47:42
È vero, l'abilitazione ai concorsi non vale nulla, non dà neanche punteggio extra. Io la usai solo come titolo di accesso per il concorso in magistratura. Per il resto, non serve a nulla
Rispondi

Da: Dire27/11/2017 19:54:44
che si lascia la professione perché si è incapaci è una grandissima stronzata! Si lascia perché ci si accorge che non è remunerativa, e i più intelligenti e scaltri se ne accorgono subito e lasciano perdere. Poi ci sono quelli che invece rimangono, ma non perché dalla professione ricavino qualcosa, ma solo perché gli conviene rimanere sulle spalle di papino e mammina o del coniuge facendo finta di avere un'attività. L'avvocatura è finita.
Rispondi

Da: Dipende7  27/11/2017 20:23:23
Qualcuno che ci guadagna come avvocato ci sarà pure ma saranno un 5% se è tanto che stanno bene economicamente... poi la maggior parte un 60% almeno sopravvivono a stento con quello che guadagnano ... e ci sono anche molti che neanche prendono abbastanza per andare avanti ma anzi a stento riescono a pagare le spese ...
Rispondi

Da: Dire27/11/2017 20:40:16
Aggiungo pure che dire che i guadagni scarsi siano dovuti a scarse capacità è una fregnaccia bella e buona perché se così fosse significa che ben il 90% degli avvocati è incapace. Ora, una certa percentuale di mediocri vi è in ogni categoria, ma pensare realisticamente che nell'avvocatura siano quasi tutti dei mediocri è fuori dalla realtà oltre che offensivo. Più realistico pensare che è proprio la professione che non rende, è il rapporto costi benefici che è proprio falsato, e non per colpa della crisi. La crisi ha messo in ginocchio un po' tutte le professioni ma almeno con le altre si vivacchia, ok si vivacchia male, ma si vivacchia. Facendo l'avvocato invece non ci vivacchi nemmeno.
Rispondi

Da: Fasty  27/11/2017 21:37:09
Premessa: sono un avvocato. Quoto un po' tutti quelli che hanno sottolineato le difficoltà che affrontiamo quotidianamente. Dire che queste ultime le vivano solo i più scarsi lo trovo offensivo e poco aderente alla realtà. Siamo in tanti, non c'è lavoro per tutti e le spese da affrontare assorbono anche quel poco che riusciamo a guadagnare dopo tanta fatica, tante ore passate in fila nelle cancellerie o davanti al pc fino a tarda sera a scrivere un atto in scadenza. La passione, la tenacia, la faccia tosta, lo spirito di sacrificio ci accompagnano quotidianamente ma non bastano a farti riempire il portafogli. La crisi ha peggiorato e cose ma non è la causa scatenante dei nostri problemi: com'è stato fatto notare, anche gli altri settori sono in crisi ma almeno lì si tira a campare, da noi tra un po' nemmeno quello. Tanti anni sui libri, tanti sacrifici, tante nottate perse e poi scopri quello che nei libri all'università non troverai mai: la professione non rende. Non è questione di bravura o meno, è che proprio non rende. Puoi essere bravo quanto vuoi, ma non rende. Chi sta bene è perché  è benestante di famiglia o di appoggia al partner.
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Da: Dipende7  27/11/2017 21:40:22
La crisi la subiscono tanti... ormai qui si fa una guerra tra poveri ma gli avvocati sono poveri come tutti . Certo dopo tanti a studiare uno si aspetterebbe un po' di più lo capisco... ma anche chi fa altre professioni spesso sopravvive a stento
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