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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: dubbioso28/04/2011 20:54:39
bisogna vedere se la nuova commissione intende iniziare da capo - nuove prove scritte - o correggere i compiti perchè tutta l'attività precedente (firma fogli, chiusura buste, ecc.) non ha più un autore/responsabile nè la nuova commissione potrebbe avallare pregresse attività materiali e d'altronde non c'è continuità tra vecchia e nuova commissione poichè non si può parlare di subentro (di qualche membro). Credo che ragioni di trasparenza impongano nuove prove scritte.

Da: aspirantereferandario28/04/2011 22:03:41
se la commissione è organo straordinario e temporaneo della pa, come le commissioni di gara per le quali peraltro vige il principio di immutabilità, il venir meno anzitempo (atipicamente) di tale organo inficia anche l'attività espletata nel senso che questa non potrà assumere rilevanza esterna. Anzi la nomina della "nuova" commissione riporta all'inizio l'iter concorsuale. Diverso il caso di ammissibilità di membri supplenti e continuità dell'organo straordinario. Credo non sia mai accaduta una simile evenienza di dimissioni in blocco.
C'è anche un problema di imputazione di effetti. Con l'approvazione della graduatoria finale la PA procedente imputa a se medesima l'operato della commissione/organo straordinario determinandone inoltre la cessazione (cfr Cons. Stato 8213/2003): ma se tale organo per avventura è venuto meno prima di tale momento (autoscioglimento) non v'è più rapporto organico e dunque imputabilità di effetti!
Non mi sembra si possa far salva l'attività espletata dalla prima commissione perchè presupposto per l'imputazione di effetti dell'attività da questa espletata è l'esistenza della medesima all'atto dell'approvazione della gradautoria finale. La temporaneità è legata all'atto finale della PA e dunque presuppone "permanenza in vita" della commissione sino a tale momento. Che pensate?

Da: mimosa28/04/2011 22:49:26
l'argomentazione giuridica di aspirantereferendario indubbiamente fila, eppure sono sicura che i nuovi membri della commissione riprenderanno il lavoro dal punto in cui è stato interrotto, senza porsi troppi problemi. spero proprio che non facciano ripetere le prove scritte (non credo tornerei a farle); tra l'altro sarebbe una scelta che determinerebbe di fatto l'annullamento e la conseguente ripetizione di tutta la procedura.  

Da: corto29/04/2011 15:14:43
Molto ben argomentato.....credo che però ci sia poco da argomentare. Manca un presupposto elementare che preclude la possibilità di ogni argomentazione: la trasparenza.


Da: GEKO29/04/2011 16:38:18
per aspirantereferendario

credo che non ci sia alcun problema di riedizione di potere e simili. Il potere valutativo non è stato affatto posto in essere.
E' molto semplice: le dimissioni di un organo implicano una sostituzione ex nunc.
E giacchè le prove scritte non sono state affatto iniziate a valutare, ergo nel giro di 1 anno (questi sono i consolidati termini di "correzione" degli scritti) dovremmo finalmente essere valutati, magari con un margine di "attenzione" ancora maggiore.
Sono per questo fiducioso, un po' meno soddisfatto per trasparenza ed informazioni ufficiali, ma questo è un discorso di altra natura.

Da: leandra29/04/2011 17:03:52
qui non siamo a magistratura ordinaria , massimo tre o quattro mesi danno i risultati, rilevato che siamo meno dello scorso concorso , pare che i risultati usciranno entro luglio o al massimo a settembre, le previsioni sono che entro fine anno si entra in servizio.

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Da: bubbo29/04/2011 19:06:31
ai colleghi, sul sito di giustizia amministrativa c'è un bel saggio di clarich sulle azioni nel cpa.
secondo l'autore la sentenza di condanna sarebbe ammissibile isieme ad ogni altra azione, quindi, una volta proposta azione di annullamento, si può chiedere la ondanna della pa per la tutela di interessi pretensivi?ma questo non significa reintrodurre un'azione di adem,pimento che - come da relazione al cpa sul medesimo sito - non è stata ammesssa?

Da: aspirantereferendario29/04/2011 21:59:35
x geko
mi sembra che potere amministrativo anche valutativo è stato esercitato dalla vecchia commissione (valutazione titoli, ammissione candidati, scelta tracce ecc.)  e che comunque la sostituzione ex nunc non determina continuità/successione nel rapporto organico (venuto meno) della prima commissione ma instaura un nuovo rapporto organico, anzi l'unico rapporto in grado di imputare effetti al termine del concorso.
Una sostituzione ex nunc con "continuità" delllo stesso organo si sarebbe avuta per sostituzione di qualche membro (rimanendo valido ed efficace l'originario provvedimento di nomina dell'organo/commissione).
In ogni caso concordo con corto: se vi è anche soltanto un fumus di mancata trasparenza amministrativa (ed i fatti anche recenti commentati sul forum suggeriscono più che un fumus un "incendio":-)), meglio ripartire dall'inizio senza così nemmeno avere curiosità di quanto accaduto che, si badi, vista l'importanza del concorso e delle funzioni che si andranno a espletare, avrebbe forse meritato una qualche notizia in più.

Da: fides30/04/2011 09:24:36
per bubbo

Parte della dottrina sostiene che dal combinato disposto degli artt. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett c) sia desumibile la sussistenza dell'azione di adempimento, nonostante l'espunzione dalla bozza del codice ad opera del legislatore.
L'interpretazione fornita è costituzionalmente orientata, secondo il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost.
Il passaggio ulteriore è comprendere se la condanna possa chiedersi in uno alla caducazione del provvedimento ovvero possa essere esperita autonomamente.
L'Ad. Pl. n. 3/2011, in una riflessione incidentale sulle azioni introdotte nel c.p.a., sembra optare per l'ultima ipotesi.

Da: KARINA30/04/2011 10:11:11
x Leo:
ma ritieni ke x l'espletamento del nuovo conc attenderanno la conclusione delle correzioni del vekkio ???

Da: GEKO30/04/2011 10:50:01
per aspirantereferendario

Il potere valutativo/discrezionalità tecnica si esercita sugli elaborati.
La selezione per requisiti d'accesso non implica un potere valutativo altrimenti detto di c.d. apprezzamento, ma di mero c.d. accertamento.
Inoltre le dimissioni volontarie non sono una sostituzione operata dalla pa medesima e ne implicano una mera sostituzione seppure in blocco! Se non c'è un esercizio di potere in autotutela o in riedizione non vi è una sostituzione della "commissione", ma dei "commissari". Diciamo pure che si tratta di una fine trovata di diritto sostanziale del Consiglio, molto apprezzabile sul piano burocratico diversamente dalla trasparenza (meglio, mancanza di trasparenza) che abbiamo visto fin ora.
Ad ogni modo questo sarebbe l'unico modo per evitare ricorsi e simili residuabili in un discutibile e mero danno da ritardo. COMUNQUE IO HO SCRITTO LE MIE PROVE PER 4 GG. E PER 9 ORE OGNUNO ED ESIGO GIUSTAMENTE CHE VENGA VALUTATO!!
SE CI FOSSERO ALTRI ABUSI ANDRANNO VAGLIATI NELLE SEDI OPPORTUNE!!

Da: bubbo x fides30/04/2011 10:57:24
il problema è il contenuto delle azioni. io direi di attenersi al dato testuale, l'azione è stata espunta e quindi non è ammissibile ( d'altra parte da anni la giurisprudenza la voleva introdurre, per analogia con l'ordinamento tedesco che è diverso, il legislatore non l'ha fatto e le cose così stanno), si dovebbe quindi capire in che cosa consista la domanda di condanna contestuale e se riguardi un facere pubblicistico.
credo che possa ammettrsi in caso di attività vincolata ( altrimenti con rito sul silenzio si potrebbe ottenere di più che con il rito ordinario) ma dove residuano spazi di attività vincolata il ga non si può pronunciare su poteri non esercitati.
quindi se il potere è stato esercitato se ne dovrebbe poter trarre elemento per una condanna, probabilmente in via attuativa, ma se non è accaduto così, nulla è cambiato e resterebbe l'effetto conformativo della sentenza resa.
sarebbero allora salvi solo gli ulteriori provvedimenti ( risarcimento per equivalente o anche in forma specifica).
Sicuramente c'è una apertura ma non è svolta dal dato normativo.
resterebbe estranea a questo discorso la giurisdizione esclusiva in cui, trattandosi di diritti soggettivi, ovviamente non c'è mai stato problema alla condanna.
ps a che punto della plenaria si parla di questa azione?   

Da: fides30/04/2011 11:24:08
Il riferimento è nella parte iniziale della sentenza, dove è presente una ricognizione delle novità introdotte dal codice.

Credo, però, che bisogna tenere in conto il dibattito sul tema -molto più complesso di quello sintetizzato- e ritenere possibile l'autonoma esperibilità dell'azione.
In concreto, il limite dell'azione di esatto adempimento, cioè della condanna della p.a. all'adozione del provvedimento non emanato o denegato, è chiaramente costituito dalla insindacabilità del merito amministrativo, ribadito dall'art. 34, comma 3, in base al quale "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".
L'aspetto ulteriore, peraltro, è proprio comprendere l'esatta portata di quest'ultimo inciso.
Parte della dottrina, infatti, postula che il limite della pronuncia del g.a. sull'attività pro futuro dell'amministrazione debba essere letto in una prospettiva aderente alle novità codicistiche.
In sostanza, a fronte dell'esercizio di un potere discrezionale, che culmina con l'adozione di un atto illegittimo caducato dal giudice, il giudicante medesimo può disporre misure idonee a soddisfare il bene della vita del ricorrente, e ciò, in quanto, il g.a. scrutina un potere che, essendo giunto all'epilogo con l'adozione del provvedimento, non riguarda il futuro ma il passato.

Da: bubbo x fides30/04/2011 11:40:46
si tratterebbe, dunque, solo di uno anticipo di attuazione della sentenza, d'altra parte l'art. 30 parla chiaro: l'azione di condanna può essere proposta in via autonoma solo nei casi previsti dall'articolo stesso ( giurisdizione esclusiva, danno da ritardo, risarcimento per illegittimo esercizio di attività amministrativa, azione di annullamento e autonomo risarcimento da lesione di interessi legittimi) negli altri casi va proposta contestualmente ad ogni altra azione.
ps stai facendo qualche corso?

Da: leo30/04/2011 11:45:59
per karina
non c'è collegamento, i 2 concorsi potrebbero benissimo procedere insieme; il problema del nuovo concorso è che non si è ancora ottenuta l'autorizzazione ad assumere; appenna arriverà, si procederà.

Da: Patrizio per leo30/04/2011 11:59:17
A quanto ne so io il dpcm di autorizzazione a bandire procedure concordiamo era previsto per dopo Pasqua e quindi dovrebbe essere a breve. Il nuovo concorso infatti mancava della necessaria previa autorizzazione che una volta intervenuta evidentemente sana questa situazione. Risulta anche a te?

Da: seneca30/04/2011 12:14:15
Che sia finita con questa storia!
Se hanno nominato nuova commissione cosa fanno? rifanno anche  gli scritti solo a chi ha partecipato??

Oppure fanno un bando? Follia totale.
e' chiaro che correggono gli scritti e vanno avanti.!!!
Senno" avrebbero annullato tutto e basta

Da: puma30/04/2011 13:47:09
100% con geko e seneca

Da: ps30/04/2011 14:14:58
seneca ha ragione

Da: corto30/04/2011 14:16:06
Anche io ho fattto le prove 4 gg. per 9 ore, come tutti.....ma non sono tra gli eletti che hanno ricevuto in anteprima le tracce, se così è andata. Ed è molto probabile che coloro che hanno conosciuto in anteprima gli argomenti avranno fatto temi migliori dei miei
Siccome non ci sono comunicati ufficiali sappiamo solo per sentito dire. Se davvero c'è stata una fuga di tracce il problema non si risolve cambiando la commissione. E rimarrà sempre il dubbio.

Da: corto30/04/2011 14:25:09
scusatemi...vorrei essere fiducioso, ottimista ed entusiasta. Ma non ci riesco, ma è un problema mio.

Da: leo30/04/2011 15:39:48
per patrizio
confermo. dovrebbe arrivare a breve l'autorizzazione.

Da: aspirantereferendario30/04/2011 18:17:03
Bravo corto, cogli il nocciolo della questione che è quello di mettere da parte l'interesse egoistico (seppure legittimo) di sperare d'essere promossi agli scritti già sostenuti x 9 ore di fronte allo "spettro" di poca chiarezza di un concorso PUBBLICO per la nomina di "paladini" della legalità....
mi sembra che l'anonimato valga per i concorrenti non per i fatti inerenti una selezione PUBBLICA.
quanto alla tesi di geko questa si scontra col dpcm 20.4.2011 di nomina della "nuova commissione esaminatrice", altro è il caso di subentro di nuovi commissari nella "precedente commissione" nominata con diverso atto.

Da: seg. com.01/05/2011 10:31:48
Ciao Leo, ti volevo chiedere lumi sul manuale di diritto amministrativo, nel senso che mi ha un pò stupito che tu abbia indicato il compendio del Caringella e non il "Corso di diritto amministrativo" sempre del Caringella.
Cosa pensi di quest'ultimo testo? Credi che sia troppa roba?

Da: KARINA01/05/2011 21:12:03

x Leo: ma come è stata la serata in pizzeria senza me ???

Da: per karina01/05/2011 21:41:31
che fine avevi fatto?

Da: KARINA02/05/2011 08:56:30
qualke problemino personale da risolvere :-(

x Leo: il 12 6 a roma ???

Da: Ste02/05/2011 09:27:41
X Leo Ma della nomina della nuova commissione ( 2010) non se ne parla più ? Tra meno di un mese devono essere pubblicate le date !

Da: ps02/05/2011 21:04:26
qui non si discute più di problemi teorici con tutto quello che c'è in ballo su questioni complesse sulle quali non si finisce mai di riflettere

Da: liviol03/05/2011 00:22:51
Quando si sapranno i nominativi degli ammessi a partecipareal concorso?

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