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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: ACQUILA24/05/2011 10:02:41
io penso di aver gettato la spugna...

Da: Sisal 2135724/05/2011 11:22:12
X il corso Corradino mi hanno detto che e' on line; cmq manda una mail a info@atenaltaformazione.it e ti spiegano tutto. Iomi sono iscritto e mi diranno loro quando trovero' il corso on line,penso a breve. Il mio num di tel e' 3308754364 sono di Pavia,se vuoi dividiamo il materiale

Da: Clodio Pulcher x chicca ed obi wan24/05/2011 11:25:20
Ciao Ragazzi perchè non ci scambiamo le mail e concordiamo un piano di studi?

Da: AL24/05/2011 16:17:43
Per esercitazioni con Leo.
Mi dichiaro interessato - compatibilmente a orari e lavoro - a prendere parte ... al peggio on-line ovvero grazie a registrazioni.

Da: MILITO24/05/2011 17:24:45
Posso dare la mia adesione se si possono organizzare on line

Da: Agnese24/05/2011 17:34:14
cari amici di avventura,
la prossima gazzetta sarà il 20 settembre .. saluti a tutti

anche io parteciperei alle esercitazioni  con Leo magari on line ....

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Da: Agnese24/05/2011 17:36:20
Volevo chiedervi se a giugno c'è qualcuno che studia nei pressi della costa smeralda??

Da: Agnese24/05/2011 17:36:22
Volevo chiedervi se a giugno c'è qualcuno che studia nei pressi della costa smeralda??

Da: Agnese24/05/2011 17:36:23
Volevo chiedervi se a giugno c'è qualcuno che studia nei pressi della costa smeralda??

Da: BABBO24/05/2011 18:08:10
Se consideri Sassari nei pressi SI

Da: fides24/05/2011 19:45:09
Per leo.

Volevo chiederti lumi sull'art. 34, comma 2, c.p.a., nella parte in cui prevede che il g.a. non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

Parte della dottrina -nella specie il tuo collega Gisondi- sostiene che detto inciso riguardi la sola azione amministrativa il cui iter procedimentale, al momento della proposizione del ricorso, non sia ancora giunto a conclusione, e non anche quella rinnovatoria successiva alla pronuncia del giudice.
L'affermazione, che peraltro è stata trasfusa in una recente decisione del Tar Lombardia, sembra dotata di ambiguità.
Se, infatti, si ritiene che il divieto di statuire sull'attività pro futuro della p.a. abbia ad esclusivo oggetto un potere pubblico non compiutamente esplicato, la portata del medesimo divieto è molto circoscritta. Invero, l'unico gravame ipotizzabile in questi casi sarebbe avverso atti endoprocedimentali dotati di autonoma efficacia e lesività, poiché, altrimenti, occorrerebbe attendere l'adozione del provvedimento finale e, quindi, la conclusione del procedimento.
In tale ultima evenienza, che costituisce la regola, sembrerebbe allora consentito al g.a. di disporre misure idonee a tutelare la situazione soggettiva o a garantire l'attuazione del giudicato -ai sensi, rispettivamente, dell'art. 34, comma 1, lett. c), e) c.p.a.-, senza il richiamato limite della futura azione amministrativa, e ciò a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata della stessa.
Il g.a., pertanto, a fronte di un atto discrezionale illegittimo, anziché limitarsi ad emanare una pronuncia di annullamento, potrebbe contestualmente impartire prescrizioni, che, essendo finalizzate ad assicurare il soddisfacimento della situazione soggettiva dedotta in giudizio, determinerebbero, di fatto, il contenuto del successivo provvedimento amministrativo.

L'interpretazione, tuttavia, appare un po' forzata, e non proprio rispettosa del principio della separazione dei poteri.
Il limite contenuto nell'art. 34, comma 2, infatti, mi sembra si riferisca in maniera implicita ai provvedimenti discrezionali.
Ne deriva che il potere amministrativo non ancora esercitato contemplerebbe le ipotesi in cui in capo alla p.a. residuino margini valutati, e ciò anche a seguito di una sentenza di annullamento del g.a., impedendo così al giudicante di ingerirsi, in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel merito dell'azione amministrativa.

Il terreno è abbastanza scivoloso e, quindi, le mie considerazioni sono sottoposte alle più ampie riserve…

Da: seneca24/05/2011 20:12:13
Su art 34 cpa di quale sentenza parli

Fatico a capire il significato concreto della norma

Da: fides24/05/2011 20:27:33
Tar Milano, 13 maggio 2011, n. 1233.
Ha ritenuto che il vizio di incompetenza non comporti l'assorbimento dei motivi.

Da: Lu24/05/2011 21:16:08
X fides
Ma la norma non andrebbe riferita, soprattutto, al ricorso avverso il silenzio? (sto studiando altro in questo momento e potrei sbagliare)
X le esercitazioni
Leo,
Dobbiamo considerare anche le adesioni per la modalitĂ  on line?
Se così fosse, mi pare che superiamo i 10 al momento

Da: sophiesophiep24/05/2011 21:37:59
X leo:
ciao, scusa la noia, potresti rispondere anche al mio interrogativo di pagina 84, per favore?
Grazie per la tua disponibiitĂ  (che in tal misura ho trovato solo su aspiranti uditori) e a presto
S.

Da: Penelope 051 24/05/2011 21:44:02
scusate ..i partecipanti alle esercitaz. sono tutti di Roma oppure c'è  qualcuno  del Nord italia...?
tu Lu sei di Roma?....grazie x tenere la list, sails e' letteralmente sparito.. ps stai preparandoti a magistratura ordinaria?

Da: mimosa24/05/2011 22:30:57
per Fides e Lu, nella mia assoluta ignoranza penserei che la norma tenda solo a riaffermare il principio per cui il giudice non può sostituirsi nella valutazione discrezionale che spetta alla pa (tantomeno nel merito), dopotutto non mi pare sia stata introdotta l'azione di adempimento

Da: fides24/05/2011 23:41:31
per Lu
I poteri del giudice in caso di silenzio inadempimento sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 31  e 117 c.p.a.

per Mimosa.
Il punto è proprio l'ammissiblità dell'azione di adempimento e i suoi limiti. Il dibattito è in corso, e la soluzione non è scontata, nonostante la mancanza di un'espilcita previsione nel c.p.a.
Peraltro, Ad. Pl. 3/2011 ne afferma, in modo incidentale, l'esistenza, avuto riguardo agli artt. 30, comma 1 e 34, comma 1, lett. c).
Ovviamente, il tutto è da riferirsi alla giurisdizione di legittimità.

Da: Lu25/05/2011 09:53:00
X Penelope
Sì vivo a Roma
E sì, nei ritagli del pochissimo tempo a disposizione
Attendiamo notizie da Leo sulle esercitazioni

Da: valentina xyz25/05/2011 12:04:49
per Angela

Hai saputo della GU del 20 giugno telefonando all'Ufficio Concorsi della Presidenza del Consiglio? Abiti in Sardegna o trascorrerai una fantastica vacanza in Costa Smeralda a giugno?

per tutti

c'è nessuno tra voi che prova gli scritti di magistratura ordinaria di giugno? Sarei contenta di poter avere uno scambio di idee ed una compagnia/conforto reciproco durante quelle giornate...

Da: Agnese x babbo25/05/2011 14:34:01
ma sassari è lontano dalla costa smeralda????

Da: puffo25/05/2011 14:47:05
come la vedo io: se vi sono poteri discrezionali non ancora esercitati il Ga non può svolgerli, può limitarsi a dare le prescrizioni attuative del dictum, in senso ampio, col rito dell'ottemperanza e con quello sul silenzio ( in caso in cui l'attività sia vicolata) conformando la successiva azione amministrativa, ma perchè c'è una sentenza ( a rito ordinario o semplificato).
PS ancora non lo letto la sentenza del TAR lombardia 

Da: BABBO25/05/2011 16:23:45
x AGNESE
SONO CIRCA 100 KM , UN ORA E MEZZO DI MACCHINA! ABBASTANZA LONTANO
Se vuoi visitare la vera sardegna ti consiglio di spostarti un pò verso Siniscola, la Caletta  ( 45 minuti da olbia) ed andare anche a Berchida, vicino  Sos ALinos, la spiaggia piĂą bella della sardegna. Non credo che però ti verrĂ  la voglia di studiare per il concorso davanti a quel paradiso

Da: ps25/05/2011 16:39:38
facciamo esercitazioni in costa smeralda?

Da: mg25/05/2011 17:52:49
buonasera a tutti, è la prima volta che scrivo ma vi leggo e sarei interessato anche io a partecipare ad eventuali esercitazioni a Roma con Leo.
Buono studio a tutti!

Da: fides25/05/2011 18:28:42
per puffo.

hai ragione, se vi sono poteri discrezionali non ancora esercitati il g.a. non può pronunciarsi su profili ad essi inerenti.
Su questo aspetto ci siamo.
Ciò, però, non dà una risposta al problema di fondo correlato all'art. 34, comma 2 c.p.a.
Quando i poteri della p.a. non sono ancora esecitati???
Secondo la dottrina citata in precedenza, Gisondi, dovrebbe aversi riguardo solo all'azione amministrativa il cui procedimento non è ancora concluso.
E come se la p.a., adottando il provvedimento finale, consumasse compiutamente la propria discrezionalità.
L'affermazione è ambigua e discutibile ma ha trovato sbocco in una sentenza tar.

Da: darius25/05/2011 19:19:41
Nuovo concorso a 30 posti a dicembre 2011 oppure a febbraio 2010? Si accettano scomesse

Da: darius25/05/2011 19:20:39
ovviamente volevo dire 2012

Da: per darius25/05/2011 19:28:06
anche se devono ancora fissare le date degli scritti del concorso 2010...?
e perchè 30 posti? quanti vuoti di organico ci sono?

Da: Agnese x babbo25/05/2011 20:27:57
spero proprio di riuscire a studiare vado lì per questo ... peccato che stiamo lontani potevamo scambiarci qualche idea e crearci un programma ... grazie per i preziosi suggerimenti sulle spiaggie li seguirò...

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