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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: LIBRO APERTO- | 08/10/2020 20:02:01 |
ammazza complessa | |
Da: Fidel Castro Cuba | 08/10/2020 20:22:23 |
Perché inammissibile terzo motivo? | |
Da: dimmelotu | 1 1 - 08/10/2020 20:26:52 |
...possibile che a nessuno importa il limite delle 200 persone al chiuso. Quelli che hanno rinunciato x via del covid dovrebbero insorgere | |
Da: Giglio90 | 08/10/2020 20:38:02 |
Per chi ha svolto la traccia: quindi voi come avete deciso sui vari motivi? Tanto per farla breve...! | |
Da: LIBRO APERTO- | 08/10/2020 21:10:03 |
dimmelo tu il dpcm non e' ancora in vigore. | |
Da: NONESISTO | 1 - 08/10/2020 21:21:17 |
Perché non era stato impugnato il Provv nomina commissione solo L Aggiudicazione | |
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Da: quantepagine | 1 - 08/10/2020 21:21:17 |
In effetti è una prova anche fisica! Io ho superato il problema dell'inammisibilità perchè il termine per proporre il ricorso decorre dalla conoscenza della situazione che determina il conflitto d'interessi. Nel nostro caso, non è provato che la ricorrente conoscesse il conflitto già dalla pubblicazione del bando. | |
Da: NONESISTO | 1 - 08/10/2020 21:23:19 |
Cioè fammi capire : stai dicendo su questo forum che chi , per sacrosanto motivi, non se L e sentita , dovrebbe dare problemi a chi , per altrettanto sacri motivi , ha preso la decisione opposta e si sta facendo un mazzo tanto ? Ho capito bene ? | |
Da: NONESISTO | 08/10/2020 21:23:46 |
Cioè fammi capire : stai dicendo su questo forum che chi , per sacrosanto motivi, non se L e sentita , dovrebbe dare problemi a chi , per altrettanto sacri motivi , ha preso la decisione opposta e si sta facendo un mazzo tanto ? Ho capito bene ? | |
Da: quantepagine | 08/10/2020 21:26:19 |
Per nonesisto. N.B. La nomina del commissario era stata effettuata con lo stesso bando (di qui l'altra questione...), ecco perché si impugnava quello. | |
Da: NONESISTO | 08/10/2020 21:26:36 |
Se ricordo ( sono un po' confusa ). Prima ric incidentale ( ritenuto Incobferebte ricirso istruttorio e titolarità potere rilascio cauzione in capo alla intermediario ); respinto primo motivo per discrezionalità tecnica e terzo ( ne pretendevano L esame ) per infondatezza prescindendo anche tardività ; secondo motivo accolto per genericità . Poi boh ! | |
Da: alefede7 | 2 - 08/10/2020 21:38:17 |
Scusate ma io sull'inammissibilita della mancata impugnazione nomina commissione non mi trovo...e' un chiaro caso in cui il bando non ha clausole escludenti e pertanto va impugnato solo al momento dell'aggiudicazione ossia lì dove la lesione viene perpetrata..quindi l'eccezione di tardività sollevata dal ministero era da respingere | |
Da: quantepagine | 08/10/2020 21:42:33 |
Nonesisto tutto bene? Riesci a scrivere? Te lo dico davvero: ho avuto problemi di salute qualche tempo fa; non vorrei che il tuo fosse un TIA. | |
Da: quantepagine | 08/10/2020 21:47:55 |
Se non ricordo male, il bando stesso designava i componenti della commissione; per questa ragione il Ministero sosteneva la necessità di immediata impugnazione del bando. | |
Da: alefede7 | 08/10/2020 21:51:23 |
Si vero ma cds 5058/2019 conferme che l'impugnazioen di nomina commissari si fa solo con approvazione graduatoria non prima | |
Da: quantepagine | 08/10/2020 21:59:05 |
Personalmente, ho ritenuto che il termine decorre dalla conoscenza della situazione di conflitto. Non so, ovviamente, se il mio ragionamento è corretto. | |
Da: sideof | 1 - 08/10/2020 21:59:40 |
Speriamo che domani non diano una traccia bislacca. credo che il più sia fatto. Se non abbiamo un annesso covid e una prova assurda magari ci vediamo agli orali. A domani | |
Da: LIBRO APERTO- | 1 - 08/10/2020 22:09:07 |
gia' ,agli orali???? | |
Da: LIBRO APERTO- | 08/10/2020 22:13:10 |
ma ieri avete parlato della legge sulla subfornitura come regola o eccezione o come andava interpretato? un aiutino per noi di fuori no??per capire | |
Da: Angelfrommontgomery | 08/10/2020 22:15:11 |
Corretto Alefede7 anche io ho ragionato così provvedimento di nomina della commissione non autonomamente impugnabile clausola non escludente e non immediatamente lesiva quindi tempestività del ricorso principale : anzi divieto di individuazione e Nomina della commissione prima della scadenza della presentazione delle offerte; nullità del contratto di avvalimento per assoluta indeterminatezza delle specifiche risorse oggetto del relativo contratto esaminato nel merito anche aspetto della fideiussione con rif al ricorso escludente, motivando con accoglimento sospensiva tar del provvedimento di cancellazione dell intermediaro finanziario dal relativo albo sul presupposto del fumus boni iuris; ritenuta altresì la fondatezza della censura in merito alla difformità dei requisiti progettuali del centro cottura rispetto al capitolato tecnico di gara non supportato neanche in riferimento ai requisiti oggetto di avvalimento In conseguenza di ciò accolto il ricorso principale infondato il ricorso incidentale escludente con condanna alle spese Boh io avrei concluso così Peccato che la prova di ieri mi taglierà la testa introvabile sto articolo 9 | |
Da: alefede7 | 08/10/2020 22:21:57 |
Io invece esaminato prima ricorso principale alla luce della Corte europea 2019 che ha determinato la necessità di scrutinare per primo il ricorso principale alla luce dell'interesse strumentale ormai Riconosciuto nelle gare quindi rigettato ricorso principale per vari motivi...difformità non provata avvilimento di garanzia non necessita di specifiche come quello operativo impugnazione bando non tardivo e conflitto non provato..dichiarato ricorso incidentale improcedibile vista la infondatezza di quello principale...e fatto fuori sentenza sul soccorso istruttorio secondo me ammesso per la cauzione provvisoria! Vabbè ma è' giusto per confrontarci tanto andrà come deve | |
Da: quantepagine | 08/10/2020 22:26:02 |
Anch'io ho evidenziato la violazione della norma che impone la nomina della Commissione solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il problema è che il vizio non era stato dedotto in questi termini. Ne ho fatto argomento, però, per affermare che ragioni di grave convenienza avrebbero imposto al Commissario in conflitto d'interessi di astenersi. Ma, ripeto, non saprei proprio valutare la mia prova... | |
Da: quantepagine | 08/10/2020 22:32:41 |
Mi pare di aver capito che le tracce sono state elaborate stamattina. Questo spiega alcuni "buchi" ed errori (come quello sulla idoneità tecnico "economica", invece che "professionale". | |
Da: JulesJim | 08/10/2020 22:45:27 |
Qualcuno sa quanti consegnanti ad oggi ? | |
Da: Angelfrommontgomery | 08/10/2020 22:53:38 |
Ale conosco quella sentenza la questione della priorità non rileva occorre esaminarli entrambi, in altri termini se il ricorso escludente è fondato ciò non implica l ' inammissibilità automatica del ricorso principale e bisogna esaminare anche quello al fine dell'interesse residuale alla riedizione della procedura di gara Il punto è che secondo me il ricorso incidentale escludente non era fondato per le ragioni che ho esposto mentre il ricorso principale fondato quindi indifferente se esaminare prima l'uno o l'altro | |
Da: Nasoni | 08/10/2020 23:22:56 |
A me è sembrata davvero una bella traccia che consentiva di fare anche delle digressioni su diversi istituti in materia di appalti. Io ho trattato prima il ricorso incidentale, premettendo una sintetica ricostruzione delle problematiche sottese sino a Cgue 2019. Poi, prima dell'esame dei motivi di ricorso,mi sono posto d'ufficio ex art. 73 comma 3 il problema della tempestività ed ammissibilità del ricorso avverso una mancata esclusione e bo ho tratto l"occasione per discutere dell'impugnazione di siffatti provvedimenti prima e dopo l'abolizione del rito c.d. "superspeciale" concludendo nel senso della tempestività ed ammissibilità del ricorso incidentale ipotizzando fosse stato proposto avverso un'esclusione disposta dopo il 18 giugno 2019. Poi sono passato all'esame dei motivi di ricorso incidentale. Infondato il primo, perché la cancellazione dell'intermediario dall'albo era stata sospesa in via cautelare e quindi ho dichiarato assorbito il secondo motivo sul soccorso istruttorio, che ho comunque trattato sempre premettendo una sintetica ricostruzione delle problematiche sottese all'istituto per poi, infine, pronunciarmi nel senso dell'infondatezza anche di questo motivo ritenendo ammissibile il soccorso. A questo punto sono passato a trattare i motivi di ricorso principale. Infondato il primo per mancata violazione del principio di immodificabilità delle offerte. Poi il secondo, ed anche qui breve trattazione sull'avvalimento e la distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento operativo. Infondato anche il secondo motivo prestando adesione a quella giurisprudenza che valuta con minor rigore la tassatività del contratto nell'avvalimento di garanzia. A questo punto il terzo motivo,con premessa la trattazione dell'eccezione di tardività del ricorso, respinta poiché non in linea con i principi in materia di impugnativa differita dei bandi di gara previsti da A.P. 4/2018. A questo punto trattazione del terzo motivo di ricorso ed infondatezza anche di questo poiché non bastano due semplici consulenze, per di più risalenti nel tempo,per pregiudicare l'imparzialità del singolo commissario e dell' intera commissione. Quindi: ricorso incidentale infondato. Ricorso principale pure, con infondatezza eccezione di tardività avanzata dalla difesa erariale. Spese compensate per il ricorso incidentale, condanna per il ricorso principale | |
Da: Turnaround | 2 - 09/10/2020 00:14:04 |
Apertura con discorso sullo spartiacque riparto GA e GO dal momento dell'aggiudicazione. Ricorso incidentale inammissibile per carenza di interesse della ditta Beta, avendo già ottenuto il bene alla vita ossia aggiudicataria. Discorso trattazione del ricorso principale e del ricorso incidentale alla luce della sentenza Cgue. Tutti i motivi di Alfa infondati, in particolare quello sul contratto di avvalimento di garanzia sottendeva, obbligo di verità per Beta e valutazioni di natura privatistica. Quindi si stava parlando di diritti soggettivi sotto mentite spoglie. Quindi difetto di giurisdizione e declino in favore del GO. | |
Da: gigettorossetto | 2 - 09/10/2020 05:46:13 |
E come volevasi dimostrare, e' questa la prova regina del concorso. Per me e' impensabile che io possa essere sufficiente ad una traccia del genere. Questa traccia-prova fa la differenza, traccia il confine tra un giurista e chi (come me) per vent'anni ha (solo) letto e studiato discipline giuridiche. La prova di oggi sarà invece abbordabile e fattibile attraverso principi e con l uso mirato del codice. Non vedo tributaristi in commissione. Ad occhio non hanno mai predisposto nemmeno un 730. Anzi, nemmeno un precompilato L'ultimo sforzo e poi si ritorna nelle protettive dimore. In attesa di fine aprile. | |
Da: LIBRO APERTO- | 09/10/2020 08:13:02 |
ciao gigetto non dire cosi. Anche io da 15 anni faccio altro ma mi aggiorno sempre. ed al prossimo tento. ieri sera mi hanno spiegato la traccia. ma perche' difetto di giurisdizione scusate? ne ho di strada da fare. in bocca al lupo a voi ultimi coraggiosi | |
Da: Supermegaconcorsista | 09/10/2020 08:31:15 |
Buona passeggiata di tributario... state tranquilli... oggi è sufficiente che manteniate la dignità espositiva, il più è stato fatto. | |
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