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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: già14/09/2011 12:52:52
già, ti ringrazio per la risposta davvero gentile.
che pensi che non l'abbiamo capito che il tuo scopo è solo quello di pubblicizzare il corso corradino?

Da: aspiranterferendario14/09/2011 13:06:41
in realtà le obiezioni di "già" sono del tutto fondate e pertinenti: vero è come dice "secchiona" (ma fino a un certo punto come tra poco cercherò di chiarire)  che il giudicato di annullamento non contiene anche un accertamento di un illecito aquilano in concreto in tutti i suoi elementi costitutivi, ma soltanto l'accertamento di un unico elemento costitutivo; è vero anche, però, che questo "unico" elemento costitutivo è quello che, in sintesi, accerta l'illiceità in astratto dell'attività della PA poichè, a ben vedere, l'accertamento della illegittimità di un provv.to amminsitrativo contenuto peraltro in una sentenza passata in giudicato altro non è se non l'accertamento dell'ingiustizia del danno eventualmente prodottosi in capo al privato.
E' l'illegittimità dell'atto che rende ingiusto il danno lamentato. Dunque nel successivo giudizio il privato dovrà dimostrare il danno in concreto (danno emergente/lucro cessante) e il nesso causale con l'attività amminsitrativa già definitivamente bollata come "fatto illecito".

Da: domanda14/09/2011 13:52:22

Da: domanda x gia''14/09/2011 15:14:04
secondo me ti hai seri problemi! sono troppo megalomane per risponderti! pensa a studiare che ci guadagni...

Da: Lisa (già secchiona)14/09/2011 16:13:57
Penso che sia arrivato il momento di cambiare il soprannome (anche perchè mi rendo conto che secchiona potrebbe risultare antipatico-ma quest'estate, quando si pensava fossero imminenti gli scritti, mi ci sono sentita tanto secchiona!).
Orbene, per continuare lo scambio di opinioni e senza alcuna pretesa (ovviamente) di avere ragione sul punto, vorrei cercare di rispondere alle Vs. preziose obiezioni.
Per rispondere a già:
l'art. 30, comma 3°, cpa prevede una diversa decorrenza dei termini per l'azione di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi: è prevista una prima ipotesi in cui il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato (e qui nulla quaestio rispetto all'eccezione di già, perchè il termine decorre dall'evento), l'altra in cui il termine decorre dalla conoscenza del provvedimento, se il danno deriva direttamente da questo. I problemi riguardano quest'ultima ipotesi e sono connessi con la questione della pregiudiziale amministrativa. A ben guardare se il danno deriva direttamente dal provvedimento, l'evento è questo, per cui, stando ai principi comuni, la prescrizione dovrebbe cominciare a decorrere dal momento in cui il ricorrente ha la conoscenza di questo provvedimento, perchè è questo il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.; non, quindi, da un momento successivo in cui viene accertata l'illegittimità dell'atto, che di per sè è già lesivo. Ciò vale soprattutto dopo che, con il superamento del principio della pregiudizialità, è stata ammessa la possibilità di proporre azione autonoma di risarcimento: se il fatto lesivo si è già verificato, il termine già è iniziato a decorrere. Il codice del processo, dopo aver previsto la possibilità di proporre azione autonoma di risarcimento, nel rispetto dei termini di cui al comma 3° dell'art. 30, ha previsto anche la possibilità di ottenere prima la pronuncia di annullamento e poi il risarcimento dei danni ed ha regolato in tal caso, al 5° comma dell'art. 30, il problema del termine entro cui proporre l'azione di risarcimento relativa (perchè altrimenti nell'ipotesi in cui il giudizio di annullamento sia durato più di cinque anni, la prescrizione potrebbe essere già decorsa).
Per rispondere ad aspirantereferendario: 
per evitare la prescrizione del diritto occorre esercitarlo; non si può ritenere che l'azione di annullamento contenga anche la richiesta di condanna al risarcimento, per cui se non ci fosse la norma dell'art. 30, 5° co, cpa, a poco servirebbe avere un giudicato di annullamento dell'atto, nel caso in cui il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria fosse già decorso.

Da: pippozzo14/09/2011 19:58:49
Dai discorsi in atto viene fuori che il problema centrale in questo momento e nei prossimi mesi è quello dell'azione risarcitoria. Consiglio di leggere a tal proposito il contributo del Cons. Cirillo sul sito di giustizia amministrativa. P.s. poi qualcuno ha da ridire se dico che Cirillo è bravo.

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Da: aspirantereferendario14/09/2011 21:55:35
L'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'atto non rileva ai fini dell'inizio del decorso del termine di prescrizione della domanda risarcitoria (il dies a quo è quello della produzione di effetti dannosi del provvedimento e sua conoscenza ex art. 30/3 cpa) ma rileva ai fini dell'accertamento di uno degli elementi costitutivi dell'illecito (l'antigiuridicità). Anche nel caso di azione risarcitoria autonoma (divenuto inoppungabile l'atto) il giudice compie comunque un accertamento  dell'illegittimità (incidentale) dell'atto non impugnato (oltre alle successive valutazioni ex art. 1227 c.c. di cui all'art. 30/3 cpa secondo periodo).
Il quid novi del cpa è proprio questo: l'accertamento della illegittimità dell'atto può essere anche incidentale (azione risaritoria autonoma), non necessariamente contenuto in una statuizione idonea a passare in giudicato (il giudicato di annullamento quale preuspposto dell'azione risarcitoria).
Ebbene se le esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici in cui è coinvolta la PA giustificano il termine di decadenza di 120 gg per il caso di azione risarcitoria autonoma ex art. 30/3 cpa (in quanto l'assetto di interessi propiziato dall'atto amm.vo non impungato non deve essere minacciato "altrimenti" da potenziali richieste risarcitorie sine die), dette esigenze - ed il connesso termine di 120 gg - non possono sussitere anche a fronte di un giudicato di annullamento che è situazione speculare nella quale l'assetto di interessi posto dall'atto amm.vo viene meno per l'annullamento giurisdizionale dello stesso.
Di qui gli argomenti condivisibili del TAR Sicilia.
Lisa ha però brillantemente sviluppato una ulteriore questione: dal momento che alla luce del cpa  è sufficiente, ai fini risarcitori, anche un accertamento incidentale di illegittimità dell'atto amm.vo (appunto nel caso di azione risarcitoria autonoma ex art. 30/3 cpa), da ciò deriva che non necessitando più un accertamento di illegittimità dell'atto  idoneo a passare in giudicato, quest'ultimo o comunque l'annullamento giurisdizionale dell'atto non può più essere considerato presupposto processuale o sostanziale della domanda risarcitoria con la conseguenza che il termine per l'esercizio dell'azione di danni non si "rinnova" con il giudicato di annullamento (annullamento prima ritenuto passaggio obbligato per la configurazione di un danno ingiusto) e decorre sempre dall'originario dies a quo, tanto che se non ci fosse l'art. 30/5 cpa l'azione di condanna ai danni non potrebbe essere più esperita anche dopo il giudicato di annullamento.
La tesi è convincente. Svincolata l'ingiustizia del danno agli interessi legittimi da un previo annullamento giurisdizionale dell'atto amm.vo (azione risarcitoria autonoma), il giudicato di annullamento nulla aggiunge ad una lesione già consumata e delibabile in termini di ingiustizia sin dall'adozione dell'atto.
Potrà discutersi se il termine di 120 gg è troppo breve ma mi sembra che in effetti la mancata previsione dell'art. 30/5 cpa avrebbe precluso azioni risarcitorie post giudicato demolitorio.
A questo punto però ha forse ragione Cirillo quando osserva che la natura della responsabilità della PA è più vicina a quella da contatto che a quella 2043 c.c. anche alla luce del fatto - sopra visto - che l'accertamento di quello che dovrebbe essere un elemento costitutivo dell'illecito della PA (l'ingiustizia del danno/antigiuridicità/l'illegittimità del provvedimento) può essere anche di tipo incidentale e dunque contenuto in statuizioni non necessitanti di passare in giudicato.

Da: per tutti14/09/2011 22:01:19
quanto siete esibizionisti. ma quale confronto? qua ognuno vuole esibirsi per far vedere sotto sotto quanto è bravo!!!!!!!!!!!!!! tempo perso!!!!!!!!!!!

Da: Lisa14/09/2011 23:43:52
Non ho ancora letto il contributo del Cons. Cirillo, pur avendolo già da tempo scaricato dal sito; comunque io sono dell'idea che la responsabilità della p.a. non è inquadrabile perfettamente nell'ambito dell'illecito aquiliano (anche se questa è la tesi prevalente, a partire dalle SSUU- vedasi in proposito le ordinanze gemelle 6594, 6595 e 6596). 
A Per tutti:
nel diritto non è tanto importante essere bravi, quanto invece  essere convincenti; la tesi di oggi potrebbe non essere più valida domani, ma è importante che oggi riesca a convincere (soprattutto, per il ns.obiettivo, nei temi di esame).
Per quanto riguarda gli interventi devo dire che certi argomenti mi appassionano, per cui non ritengo sia tempo perso e se non si svelano le identità non è affatto appropriato parlare di esibizionismo: nessuno sa chi siamo, dove sta l'esibizionismo? Siamo solo delle opinioni su un forum.

Da: X Lisa e altri15/09/2011 01:22:42
Smettete con il copia e incolla: fate ridere !!!!! Al concorso non avrete internet da cui copiare le opinioni , ma forse avrete i pizzini.

Da: fibra tessole15/09/2011 08:39:34
invece di fare copia e incolla....studiate attreverso corsi e manuali dei Frandi: Corradino-Caringella

Da: Lisa15/09/2011 10:41:00
Mi sembra che su questo forum ci sia parecchia ostilità; nessuno ha fatto copia ed incolla, ma solo esternato opinioni personali sulla base di concetti e tesi studiate e già acquisite.
Se vi dà fastidio anche lo scambio di idee e se il forum serve solo per dire sciocchezze..... ciao a tutti

PS: Ognuno studia il manuale che vuole o più manuali ed articoli e frequenta i corsi che ritiene.
Ai commissari l'arduo responso......
Ci sentiamo dopo gli scritti.

Da: Lisa15/09/2011 11:01:44
Ah dimenticavo, il soprannome di "fibra tessile" non è adatto per copia ed incolla, ma per taglia e cuci,
Per copia ed incolla va meglio "trasferello"

Da: Ciao ciao ciao15/09/2011 11:03:21
Qualche notizia sulle date?

Da: Ciao ciao ciao15/09/2011 11:03:39
Qualche notizia sulle date?

Da: Ciao ciao ciao15/09/2011 11:03:39
Qualche notizia sulle date?

Da: AlexMax15/09/2011 13:24:05
Per Lisa.
Ritengo che i tuoi interventi siano oltre che appassionati, di livello superiore. Il tuo contributo al forum è pertanto notevole. Ti chiedo, quindi, se puoi, di non far mancare la tua voce e di stimolare la discussione su temi importanti e di attualità.
Ti ringrazio in anticipo

Da: Lisa15/09/2011 13:27:15
Per AlexMax: grazie

Da: Per dott.domanda15/09/2011 13:31:57
Hai studiato per gli scritti, che avresti superato senza alcuna raccomandazione, sul testo di Corradino non quello del 2007 ma quello nuovo con il c.p.a.? Interessante. Allora Tu, insieme alla Commissione del Consiglio di Stato e pochi altri, nel febbraio del 2010 conoscevi il nuovo processo in anticipo, e per la sentenza quale rito elettorale hai applicato quello vecchio o quello nuovo?

Da: domanda15/09/2011 14:09:26

- Messaggio eliminato -

Da: aspirantereferendario15/09/2011 14:11:32
Ha ragione Lisa. Perchè non provate a partecipare alla discussione?
Per me la tesi di Lisa è valida. Oggi il risarcimento danni dopo il giudicato di annullamento si può chiedere soltanto grazie alla norma di cui all'art. 30/5 cpa e nel termine ivi previsto (vedremo se la Consulta lo riterrà congruo). Diversamente non sarebbe possibile perchè dopo il cpa l'annullamento dell'atto non ha alcuna incidenza sulla risarcibilità o meno dell'interesse legittimo. Questione che in pratica rimette in discussione la natura della responsabilità della PA che si allontana dal modello aquilano per assomigliare di più a quella da inadempimento. Che ne dite voi altri?
Approfitto per segnalare una questione di civile che riporta in auge (anche in chiave concorsuale) la datio in solutum e la buona fede (http://www.cortedicassazione.it/Documenti/17127_08_11.pdf).
"Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l'assegno, non lo ponga all'incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all'obbligazione cui la caparra stessa si riferisce."
In pratica si dice che il contratto di caparra confirmatoria - che affianca altro contratto "principale" - può concludersi anche con la consegna di un assegno bancario accettato e purchè vada a buon fine; se però l'assegno non va a buon fine per fatto del prenditore che dunque viola le regole di correttezza e buona fede, si perfeziona comunque il contratto di caparra equivalendo l'omissione "scorretta" della riscossione alla esecuzione della diversa prestazione ex art. 1197 cc tant'è che in caso di inadempimento del prenditore al contratto "principale" questo dovrà restituire il doppio di una caparra (mai incassata!).
A me pare che si utilizza forzatamente un istituto che dovrebbe operare in sede di esecuzione del contratto (la datio in soltum) quando cioè un negozio è già stato  validamente ed efficacemente concluso, per risolvere una questione di perfezionamento del contratto (di caparra).Che ne pensate?

Da: Lu15/09/2011 14:12:16
Ci sono due nick "domanda",uno ha detto di essere stato ammesso all'orale e l altro ha risposto alla questione sui libri…

Da: aspirantereferendario15/09/2011 14:39:56
meglio: si può ipotizzare l'operatività della datio in solutum rispetto ad un contratto reale (come quello di caparra confirmatoria)?

Da: x chi sa16/09/2011 09:50:10
che teacce di dir tributario sono uscite da 5 anni a quesra parte?!

Da: tributario16/09/2011 12:10:34
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/magistrature/prove.html
cliccando qui trovi titoli delle prove precedenti

Da: Penelope 051 16/09/2011 16:18:17
Vero Lu, acuta osservazione infatti il "vero" "domanda" è iscritto alla mail list... di sails diffidare dalle imitazioni.

Da: x chi sa16/09/2011 19:16:12
grazie;-)

Da: ex carriera direttiva 16/09/2011 23:31:03
Penso che la ricostruzione di lisa sia corretta, però la previsione di un termine di decadenza ha una sua ragione giustificatrice per il comma 3, mentre non ne ha nessuna con riferimento al comma 5.
Almeno, questo mi sembra sia il pensiero del tar di palermo.
Questo perché la decadenza, secondo quello che si legge nei libri di diritto privato, è un istituto inteso a preservare quella che si dice, sinteticamente, la certezza dei traffici giuridici. E se una situazione di incertezza sicuramente c'è nella vigenza di un atto amministrativo (cioè nell'ipotesi del comma 3), nel momento in cui il provvedimento amministrativo viene tolto dal mondo giuridico, in quanto annullato con effetto ex tunc, non c'è nessuna incertezza da tutelare, e quindi la previsione del comma 5 appare irragionevolmente restrittiva del diritto di difesa.
In definitiva, la questione non è quella della brevità del termine, perché quel termine di decadenza non dovrebbe esserci.

Da: wlostudio17/09/2011 07:54:33
però se non ci fosse quel termine di decadenza del comma 5 art. 30 non sarebbe possibile azionare il diritto di difesa per la tutela risarcitoria non essendo più l'annullamento dell'atto presupposto ex lege del risarcimento.
quanto alla questione della caparra e datio in solutum mi sembra che per i contratti reali, che si perfezionano con la traditio, la nascita del contratto coincide con l'esecuzione e quindi non trova applicazione la datio in solutum. a meno di ipotizzare un contratto reale preceduto da un vincolo preliminare e poi concluso con modalità diverse dalla traditio dell'orginaria res.

Da: ex carriera direttiva 17/09/2011 11:33:07
Il fatto è che il comma 5 non riproduce nè richiama il disposto del comma 3 che riferisce il termine di decadenza al solo caso di lesione di interesse legittimo, quindi si applicherebbe anche nei casi di lesione di diritto soggettivo nelle materie di giurisdizione esclusiva, cosa che si risolverebbe in un'ingiustificata preclusione.
Pertanto io credo che se non ci fosse stato il comma 5, la strada maestra sarebbe stata quella di rivolgersi al G.O. per azionare il "diritto" al risarcimento del danno.

Si consideri, inoltre, l'evidente disparità di trattamento che si verificherebbe in relazione alle controversie per annullamento di atti amministrativi di competenza del giudice ordinario, per le quali non si è mai dubitato  nè si dubita sulla possibilità di iniziare una causa per risarcimento danni davanti allo stesso G.O. successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento emessa dal G.O.

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