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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: domanda12/09/2011 21:14:20
io mi sono molto ricreduto su questo concorso.
Non so come andrà a finire ma mi sento di dire che ho superato gli scritti senza alcuna raccomandazione e, questo, è avvenuto in tutti i concorsi che ho superato.
Non credo che ci sia nessuno più o meno bravo. La preparazione è simile per tutti. Forse la fortuna (quella si) ha un peso considerevole.

Da: Allikatore12/09/2011 22:51:42
bravo!

Da: calcolando...12/09/2011 23:08:10
... ma hai seguito la vicenda delle raccomandazioni al concorso per il Consiglio di Stato?

Da: bum x leandra13/09/2011 10:21:21
grazie leandra, vedrò la mailing

Da: bum x domanda13/09/2011 10:23:04
in bocca al lupo e complimenti, facci sapere come vanno gli orali, credo che un pizzico di fortuna serva ma che non sia l'elemento detrminante

Da: .........13/09/2011 10:26:14
...per chi volesse ho trovato anche un altro forum PER NOI:

http://concorsipa.altervista.org/

:)

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Da: domanda13/09/2011 10:43:01
crepi il lupo...

Da: Allikatore13/09/2011 10:53:46
....fatto sta che questi esiti nel mondo della trasparenza non si possono sapere....
ù

Da: aspirantereferenario13/09/2011 12:43:17
Che ne pensate di TAR Sicilia 671/2011 ord. che ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 30/5 cpa dove dispone un termine di 120 gg a pena di decadenza (dal giudicato di annullamento) per l'azione risarcitoria?
In pratica si sottolinea, tra l'altro, che a fronte di un giudicato di annullamento e dunque a fronte di una "certezza giuridica", non ha senso imporre - per esigenze di "ulteriore" certezza dei rapporti giuridici - un brevissimo termne di decadenza per l'azione risarcitoria "incidente unicamente sul profilo della regolazione patrimoniale delle conseguenze dell'illecito".
Si dice pure che detto termine assimila tutela caducatoria e risarcitoria con perdita della complementarietà della seconda e dunque non piena effettività della tutela degli interessi legittimi.

Da: MILITO13/09/2011 12:53:57
Direi che la presenza di un termine decadenziale in sede comunitaria non è stata considerata contrario al principio di effettività giuridica in quanto si ritiene che prevalga lesigenza di certezza del diritto. Il risarcimento non è poi diretta conseguenza dell'annullamento avendo diversi presupposti anche se vi è una tendenza oggettivizzante nella ricostruzione della colpa della P.A anche i considerazione ch in sede comunitaria la responsabilità prescinde dall'elemento soggettivo. in ogni caso cìè sempre lì'errore scusabile

Da: Penelope 051 13/09/2011 14:28:28
caro domanda.. possiamo sapere su quali testi hai studiato per lo scritto?... grazie e in bocca al lupo davvero.

Da: aspirantereferendario13/09/2011 14:58:06
In sede comunitaria è previsto un termine di prescrizione di cinque anni per le azioni di risarcimento e un termine di decadenza di 2 mesi per quelle di annullamento. Il che avalla la tesi del TAR Sicilia.

Da: domanda13/09/2011 16:03:45
Civile- Bianca
Amministrativo- Corradino
Tributario- Falsitta

Da: al forum13/09/2011 16:19:04
scusa di corradino cosa? manuale ?

Da: MILITO13/09/2011 16:30:09
Non intendevo riferirmi ai termini di prescrizione dell'azione di reponsabilità in sede comunitaria volevo dire che in via generale l'esistenza di un termine decadenziale non  è contraria al principio di effettività dell tutela giurisdizionale per la giurisprudenza comunitaria . Mi sembra ragionevole per il principio di certezza del diritto che, se il ricorrente non ha chiesto risarcimento e annullamento subito, il convenuto non sia sottoposto sine die ad una richiesta risarcitoria che ora , venuta meno la pregiuziale, salvo ad plen n 3, può chiedere anche senza l'annullamento dell'atto.

Da: domanda13/09/2011 16:41:43
x penelope....
peccato che qualcuno si sia sostituito nella mia risposta
se vuoi scrivimi mediante la mailing list. scrivendo i messaggi nn avrai difficoltà a rintracciarmi
a presto

Da: domanda13/09/2011 16:42:49
Si il manuale nuovo con il c.p.a ma non quello del 2007 ma quello on line di atena perche' quest'anno l'ha fatto con loro come editore quindi nelle librerie non si trova

Da: già secchiona13/09/2011 18:23:42
Anche io sono d'accordo con Milito, non c'è contrarietà al diritto comunitario se vengono previsti termini di decadenza per l'esercizio delle azioni; per quanto riguarda il diritto interno, se è vero che i termini di decadenza non devono rendere troppo difficile l'esercizio del diritto, è anche vero che non vi è contrarietà alla Costituzione, perchè la previsione di un termine di decadenza non incide sull'effettività della tutela. Teniamo presente che la limitazione prevista nel cpa riguarda solo il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo e non invece quello da lesione di diritto soggettivo, nei casi di giurisdizione esclusiva, che resta sempre sottoposto alla prescrizione ordinaria quinquennale. Sotto il profilo della disparità di trattamento, invece, vi è da dire che anche nel diritto civile alcune posizioni di interesse legittimo (civile) sono sottoposte a rigidi termini di decadenza, come nel caso del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, che non può essere più fatto valere decorsi 60 gg. dal licenziamento in carenza di impugnativa, o anche nei casi di delibere illegittime societarie o condominiali; queste ipotesi di natura privatistica non sono contrarie alla Costituzione. Quando sono in gioco interessi diversi occorre salvaguardare e bilanciare il principio dell'effettività della tutela delle posizioni individuali con l'esigenza di certezza del diritto. Relativamente a quest'ultima esigenza, si deve tenere presente che qualora venga liquidato un danno per lesione da provvedimento a favore di un privato cittadino, chi paga è l'amministrazione (e di riflesso l'intera collettività), ma vi potrebbero essere anche ulteriori profili di responsabilità a carico di chi ha emesso il provvedimento, per cui è legittima la previsione di termini di decadenza, in modo  che le situazioni  non possano subire modifiche a distanza di anni. L'art. 30, 5° comma, cpa regola l'ipotesi in cui vi sia già una sentenza che annulla l'atto, per cui è chiaro che il ricorrente è anche in grado di valutare pienamente la portata lesiva del provvedimento, mentre ai sensi del comma 3° dell'art. 30, se il danno non deriva direttamente dal provvedimento, il termine di decadenza comincia a decorrere solo dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Da: già secchione13/09/2011 19:00:28
io invece un profilo di irragionevolezza del comma 5 lo vedo, paragonando questa disciplina con quanto previsto per i diritti dall'art. 2953 del codice civile, seguendo un lungo ragionamento che ora non ho il tempo di scrivere qua

Da: per domanda13/09/2011 19:41:48
Puoi darci qualche illuminante consiglio? Ad esempio, non per sapere la tua vita privata, ma quale tipo di percorso hai seguito..vieni dalla mgistratura o dalla P.A. ? Mi interessa saperlo, perchè io, nonostante enormi sacrifici e quattro tentativi, non sono riuscita a passare lo scritto della magistratura e ti dirò che la cosa mi ha non poco destabilizzata. Quanto tempo hai studiato per questo concorso?
Se mi fornirai dettagliate notizie e consigli, ti ringrazio della tua gentilezza

Da: aspirantereferendario13/09/2011 21:42:26
Dopo un giudicato di annullamento, però, mi sembra contraddittorio consentire la tutela in ottemperanza nel termine di prescrizione di 10 anni e limitare a 120 gg la domanda di risarcimento: il possibile accoglimento del ricorso in ottemperanza e la sucessiva attività della PA (o commissario ad acta) non crea "incertezze giuridiche" maggiori di una possibile condanna ai danni?

Da: Penelope 051 13/09/2011 22:29:40
X Domanda..
grazie sei gentilissimo!
vediamo se riesco a rintracciarti sulla mail list di Sails,..
altrimenti scrivimi tu..cosi' vedo il tuo nick.

Da: bum x leandra13/09/2011 22:38:38
sulla mailing non ti ho trovato, vorrei le informazioni sulle lezioni che hai prenotato: mi mandi una mail a easy0703@libero.it? sono carmine 

Da: già secchiona13/09/2011 22:50:29
Secondo me non bisogna confondere il fatto che il provvedimento sia illegittimo con il fatto che questo provvedimento possa essere anche produttivo di danni; affinchè sia possibile ottenere il risarcimento occorre provare il danno e dimostrare il nesso di causalità (mentre per l'elemento soggettivo, come ricordava Milito, l'onere della prova verso la P.A. è agevolato); quindi se si tengono distinti questi due aspetti ci si può rendere conto che una cosa è l'ottemperanza al giudicato di annullamento ed altra cosa è la condanna al risarcimento dei danni; tra l'altro questa è a propria volta suscettibile di ottemperanza. E' certo che, fino a quando l'amministrazione non ottemperi al giudicato e si renda necessario ricorrere all'ottemperanza, non si potrà avere certezza assoluta sulla situazione giuridica, ma questo è un problema ulteriore rispetto alla cognizione e che riguarda la fase esecutiva. Il giudicato di annullamento (e l'ottemperanza allo stesso) riguarda solo quanto previsto nella sentenza di annullamento, se poi il provvedimento annullato ha anche causato danni (che non sono stati richiesti nel corso del giudizio di annullamento) non si può pensare che l'effetto del giudicato di annullamento sulla prescrizione ex art. 2953 c.c. possa essere utile per allungare la prescrizione di diritti (o interessi) non accertati; il giudicato non copre gli aspetti non presi in esame nel corso del giudizio in cui si è formato, quali la dimostrazione del danno effettivamente subito e del nesso causale con l'attività provvedimentale.

Da: scusatee14/09/2011 01:04:00
quali sono i requisiti per partecipare?????
grazie!

Da: aspirantereferendario14/09/2011 06:52:31
Non si tratta di ritenere applicabile l'art. 2953 c.c. al giudicato di annullamento e rispetto alla prescrizione dell'azione risarcitoria non proposta: si tratta di capire se l'accertamento ex art. 2909 c.c. (giudicato annullamento), quale presupposto del risarcimento danni, possa subire surrettizie limitazioni temporali con la previsione di decadenze brevi alla domanda risarcitoria.
Negare la "forza" del giudicato, sotto il profilo temporale, significa dimidiare l'effettività della tutela giurisdizionale e, nella specie, di quella risarcitoria che se davvero deve essere complementare a quella caducatoria, completandola (corte cost. 204), non può tollerare "strettoie" all'accesso.

Da: già14/09/2011 10:27:46
e che dire allora di quelle ipotesi in cui il giudicato di annullamento riguardi una di quelle situazioni che la cassazione definisce di "carenza di potere in concreto"? considerato che il Consiglio di Stato non ha mai aderito a questa teoria, il caso si può verificare.
ed in tal caso il cittadino avrebbe ancora 5 anni di tempo per rivolgersi al G.O. per il risarcimento.

Da: già secchiona14/09/2011 10:34:07
Secondo me anche se c'è un giudicato di annullamento di un  provvedimento amministrativo per uno dei vizi ammessi dalla legge, ex art. 29 cpa, non c'è automaticamente l'accertamento dell'illiceità del fatto ai fini della risarcibilità del danno, perchè l'accertamento dell'illegittimità dell'atto è solo uno dei presupposti, ma non l'unico, per ottenere la pronuncia di condanna al risarcimento relativo; non c'è un giudicato da rispettare, perchè con la sola pronuncia di annullamento dell'atto non c'è alcun accertamento di responsabilità dell'amministrazione da valere a fini risarcitori.
Nell'ipotesi dell'art. 30, 5° comma, cpc, il ricorrente non propone subito l'azione di condanna, ma attende che venga accertata l'illegittimità del provvedimento (e/o che passi in giudicato la sentenza) al fine di essere sicuro che uno dei presupposti (solo uno) dell'azione risarcitoria non possa più essere messo in discussione, ma nel giudizio risarcitorio dovrà poi dimostrare che l'atto gli ha causato i danni; l'azione di condanna non ha ad oggetto le mere conseguenze patrimoniali di un illecito già accertato, ma ha ad oggetto i presupposti costitutivi dell'illecito stesso.
La limitazione temporale ex art. 30,5 cpa per l'esercizio dell'azione risarcitoria, posta per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, è una scelta legislativa che, secondo me, non viola la Costituzione, perchè l'effettività della tutela è comunque rispettata: il ricorrente dopo uno o due gradi di giudizio, durante il processo di annullamento, fino al passaggio in giudicato della sentenza e per 120 gg. oltre, ha avuto tutto il tempo per valutare se proporre o meno l'azione risarcitoria. La limitazione infine, come già detto, non riguarda la lesione dei diritti soggettivi, ma quella degli interessi legittimi.    

Da: già14/09/2011 11:04:16
scusa ma se è come dici tu (che il giudicato di annullamento non riguarda la risarcibilità) allora perché fare decorrere il termine dal passaggio in giudicato di una sentenza che non ha alcuna attinenza con il problema risarcitorio? il termine non dovrebbe decorrere dall'evento danno?
per quale ragione un ricorso per annullamento viene considerato interruttivo della prescrizione se non c'entra nulla col risarcimento?

Da: domanda14/09/2011 11:16:06
vi occore un buon manuale signori miei...

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