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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: OrdoQuaestionum  25/03/2018 08:21:35
Buongiorno, una domanda ai costituzionalisti del forum: la pubblicazione in GU di un provvedimento di riapertura dei termini di un concorso quale il "nostro" rientra nella nozione di "affari correnti", di cui si può occupare il governo da ieri formalmente dimissionario? A mio avviso si, mi piacerebbe avere un vostro parere a riguardo, una buona domenica a tutti

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
25/03/2018 10:50:45
Caro Ordo,
Per quel che vale concordo con la tua tesi.
Ma la cosa importante è  cosa ne pensi il suddetto governo.
Per fortuna,  avendo la Boschi già firmato il decreto di riapertura, dovrebbero essere d'accordo con noi.
Saluti passanti a giorni il decreto in gazzetta aspettanti

Da: LED1 25/03/2018 11:03:48
anch'io ho una domanda da porre: i requisiti dibpartecipazione ai concorsi tar e corte ( nello specifico iscrizione albo avvocati) devono essere mantenuti nel corso delk'intera procedura oppure e' sufficiente possederli all'atto della presentazione della domanda?

Da: LED1 25/03/2018 11:05:36
vorrei cancellarmi dalk'albo! grazie a chi vorra' rispondere

Da: Fontedelpoggio 25/03/2018 14:54:50
La linea di confine tra affari correnti e affari che richiedono la piena legittimazione politica non è ben definita in diritto positivo. Un concorso in magistratura non ha nulla di politico (o non dovrebbe averne).
Pare che nei suoi ultimi giorni di "agonia" il governo Gentiloni sia sia scatenato nelle nomine al Cnel e a tanti altri posti.
Diciamo che gli affari correnti sono quelli che non comportano sforzi di programmazione tali da impegnare la potestà legislativa delle Camere che devono ancora entrare nel pieno della operatività.

Da: Fontedelpoggio 25/03/2018 14:59:34
Nelle Amministrazioni locali l'organo consiliare è legittimato ad approvare un bilancio di previsione o un rendiconto anche la notte prima delle elezioni, proprio perchè si tratta di adempimenti imposti da norme di legge da norme di legge che, talvolta, arrivano a qualificare come perentori i termini stessi.
  Nel caso di un concorso il principio di celerità dell'attività amministrativa (questo sconosciuto!) prescinde dal fatto che il governo sia dimissionario.
  Altro discorso va fatto qualora per riaprire i termini del concorso sia necessario autorizzare spese in più, dovendo mettere mano al bilancio della singola Amministrazione (ma non è questo il caso).

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Da: Fontedelpoggio  1  - 25/03/2018 15:58:33
Ancora sul ne bis in idem.
Estinzione del reato a tenuta dubbia
I tempi per evitare una sanzione penale contrastano con la rateazione ordinaria
Nonostante l'apertura sostanziale dimostrata dalla Corte di giustizia Ue, il doppio regime sanzionatorio in materia di omesso versamento dell'Iva appare critico sotto il profilo del rispetto del divieto del ne bis in idem. Ciò soprattutto, ma non solo, con riferimento alla compatibilità con il principio di proporzionalità, laddove si costringe il soggetto attivo del reato a estinguere integralmente il debito entro termini assai ristretti per poter fruire della nuova causa di non punibilità.
Con la sentenza C-524/15 (si veda il Sole 24 Ore del 21 marzo), la Corte di giustizia Ue ha stabilito che il divieto del ne bis in idem, sancito nell'articolo 50 della Carta di Nizza, non osta alla celebrazione di due procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale, a condizione che tra i due vi sia una stretta coordinazione. Occorre altresì che, in forza del principio di proporzionalità, la somma delle sanzioni comminate sia «limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti». La valutazione in ordine alla sussistenza di tali condizioni è stata peraltro rimessa al giudice nazionale.
La vicenda portata all'esame della Corte riguardava l'omesso versamento dell'Iva. In forza della riforma della disciplina sanzionatoria penale, il contribuente può estinguere il reato se versa l'intero importo dovuto a titolo di sanzioni, imposta e interessi entro l'apertura del dibattimento (articolo 13 del Dlgs 74/2000). È altresì previsto che, se prima di tale accadimento l'interessato ha in corso una procedura di rateazione, egli deve terminare il versamento del dovuto entro tre mesi, con possibilità di una proroga di ulteriori tre mesi da parte del giudice.
È tuttavia evidente lo "scollamento" di tale termine breve rispetto alla disciplina ordinaria delle dilazioni. In particolare, vale ricordare che la dilazione con l'agente della riscossione può arrivare a 10 anni mentre la rateazione dell'avviso bonario ha durata di 20 rate trimestrali. A ciò si aggiunga che il ritardato pagamento dell'Iva è stato più volte qualificato dalla Corte di giustizia come una violazione meramente formale, in contrapposizione alle frodi (si veda per tutte, e da ultimo, la sentenza Equoland C- 273/13).
Sembra quindi difficilmente giustificabile un assetto normativo che riduce di molto i tempi di rientro nei debiti Iva al fine di ottenere una causa di non punibilità penale per una fattispecie di illecito che, una volta ottenuto il pagamento del dovuto, ha natura meramente formale. Il tutto proprio alla luce del più volte affermato principio di proporzionalità. La Corte di giustizia sembra tuttavia legittimare l'ordinamento italiano, se solo si pensa che la normativa scrutinata collegava all'adempimento tardivo, che per di più doveva essere concluso per intero prima dell'apertura del dibattimento, una circostanza esclusivamente attenuante, e non una esimente.
Non è chiaro, però, sino a che punto gli insegnamenti della Corte Ue siano conformi alle pronunce della Cedu. Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, viene più volte valorizzato il principio del coordinamento probatorio dei due procedimenti. Ciò per evitare che il cittadino possa essere assolto o condannato a seconda del regime di ammissibilità delle prove. Sennonché, nel processo tributario, diversamente da quello penale, la prova testimoniale non è ammessa. Ben potrebbe accadere dunque che il contribuente sia assolto in sede penale, ad esempio, per aver dimostrato la mancanza del dolo generico, e condannato in sede amministrativa. Un simile esito non appare conforme al divieto del ne bis idem che, vale ricordare, ha valenza essenzialmente processuale.
©
Luigi Lovecchio
IL DUBBIO La Corte europea dei diritti dell'uomo sottolinea il principio del coordinamento probatorio del procedimento penale e di quello amministrativo

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
25/03/2018 17:24:43
Caro Led, che io sappia conta il tuo status alla data di scadenza del bando, o addirittura di presentazione della domanda.
Ma posso darti un fraterno consiglio? Anche in vista della imminente riapertura del bando, nonché dei due bandi imminenti a Corte, se ti interessano, perché non attendo un po'?
Io se fossi in te aspetterei quanto meno la fine degli scritti, che dovrebbero essere entro l'anno, evitando di pagare ancora quote a vuoto.
Detto ciò, se vuoi un parere più autorevole, telefona al dottor Piso, che del resto da tempo non disturbiamo. 06 6779 4758

Grazie come al solito Fonte per i tuoi preziosi interventi!
Saluti passanti mai come oggi non studianti

Da: LED1 25/03/2018 18:59:31
grazie passante
infatti aspetterò la fine dell'anno per farlo, tanto i contributi 2018 li dovrò per forza pagare.....!! Mi ponevo il problema in caso di scritti nel 2019

Da: Fontedelpoggio  1  - 25/03/2018 23:31:09
Nei giorni scorsi si è data notizia di una decisione sul riparto di giurisdizione riguardante la gara indetta da Poste Italiane spa per la fornitura dei buoni pasto ai propri dipendenti. La cassazione ha affermato la competenza dell'A.g.o. sulla base di questo ragionamento: Nella specie, non v'ha dubbio che la procedura di gara indetta da Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto l'appalto del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei, non sia funzionale agli scopi istituzionali della stazione appaltante, ossia i servizi postali di cui all'art. 211 del d.lgs. 163/2006, le cui controversie ricadono ex lege nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, l'appalto de quo non rientra in alcuno dei "servizi postali" e degli "altri servizi diversi dai servizi postali" che, ai sensi dell'art. 211 d. Igs. n. 163/2006, giustificano l'applicazione della disciplina del testo normativo in esame nei settori speciali.
  Nei casi di autovincolo allorquando l'ente appaltante scelga volontariamente di applicare il codice dei contratti pubblici non scatta la gd esclusiva di cui all'art. 133 lett. e) del c.p.a. il quale parla di soggetti comunque tenuti all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure di evidenza pubblica (=vincolo eteronomo).
  Ora questo indirizzo mi sembra fare il paio con l'indirizzo delle sezioni penali a proposito dei reati contro il patrimonio commessi dagli amministratori di società di capitali in mano pubblica che gestiscono strutture aeroportuali. La cassazione sostiene che nella gestione di servizi "accessori" rispetto al traffico aeroportuale, come la locazione di vani da adibire a bar, pasticcerie e negozi di abbigliamento, gli amministratori di dette società non assumono la qualifica di pubblici ufficiali.
  Ma è un indirizzo che non mi convince del tutto.

Da: anniemarge  7  - 25/03/2018 23:38:29
Buongiorno,
Mette a disposizione di tutte le persone in cerca di un prestito per le sue esigenze personali o la realizzazione dei suoi progetti, quelli che sono stati rifiutati dalla banca, un prestito che va da 5000euro  a 975.000euro  a un tasso basso 2% all'anno. Per favore contattalo al seguente indirizzo email: anniemarge0@gmail.com

Da: Maxtmax  26/03/2018 00:25:39
Evita pubblicità qui, è penosa sta cosa! oltre ad esser molto scorretta, spero sia segnalata al più presto, grazie!

Da: Fontedelpoggio  1  1  - 26/03/2018 09:16:42
Ancora un bell'intervento del notaio Busani.
L'addio all'immobile inutile non piace allo Stato
Sembra che lo Stato proprio non gradisca di diventare proprietario di beni immobili a seguito della rinuncia al diritto di proprietà da parte del proprietario: l'indicazione arriva in una nota del 15 marzo 2018 del ministero della Giustizia (Ufficio centrale archivi notarili) che dà conto di una nota (prot. n. 137950 del 14 marzo 2018) dell'Avvocatura generale dello Stato.
Il ministero spiega che l'Avvocatura ha esaminato «le principali problematiche» circa «l'ammissibilità» della rinuncia, dei «limiti che potrebbero riscontrarsi» e dei suoi «effetti». L'Avvocatura, inoltre, evoca possibili cause di nullità della cosiddetta rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare e la possibile responsabilità del rinunciante per i danni a cui questi abbia dato causa con il fatto proprio omissivo. Documenti meno recenti sulla poca disponibilità dello Stato di divenire proprietario di immobili a seguito di rinuncia sono, ad esempio, una raccomandata della Direzione regionale del Lazio dell'agenzia del Demanio (prot. 4854/2017 del 26 ottobre 2017) e, anteriormente, una nota della Avvocatura distrettuale dello Stato della Toscana (prot. n. 22239/2007 del 12 marzo 2008).
Tutto nasce, in diritto, dalla considerazione che l'articolo 827 del Codice civile afferma l'appartenenza al patrimonio dello Stato dei «beni immobili che non sono di proprietà di alcuno»; e, nell'esperienza quotidiana, dal fatto che il proprietario di un bene immobile a volte ritrae, da questa situazione, uno stato di disagio se non di svantaggio: si pensi al caso in cui un soggetto erediti un fabbricato fatiscente oppure un appezzamento di terreno sperduto in un territorio montano, che siano invendibili (perché nessuno voglia comprarli, anche per un prezzo solamente simbolico) e di cui il proprietario non sappia che farsene. Per non parlare del tempo occorrente per occuparsene o della necessità di investire denaro per manutenzioni, riparazioni o radicali ristrutturazioni.
Gli immobili possono essere "fastidiosi" anche perché producono non solo tassazione in capo al rispettivo proprietario, ma pure la sua responsabilità civile nel caso in cui da essi derivi un danno a terzi (come quando un albero cada sulla proprietà altrui o un fabbricato, a causa di un crollo, danneggi un passante, eccetera).
Anche se, a prima vista, l'affermazione sembra strana, alla proprietà (o alla quota di comproprietà) "fastidiosa" in effetti dovrebbe potersi legittimamente rinunciare (come, d'altronde, a un qualsiasi altro diritto): una confortante assicurazione in questo senso è rappresentata da uno studio del Consiglio nazionale del Notariato (lo studio n. 216-2014/C del 21 marzo 2014), elaborato a fronte della circostanza che, in situazione di crisi economica, non pochi sono stati, in tutta Italia, i casi in cui è stata professionalmente prospettata la questione di come potersi liberare da proprietà non volute.
In altre epoche, nelle quali le tasse locali erano di minore impatto e dove il miglior tenore di vita non sollecitava riflessioni del genere, il problema della proprietà fastidiosa non si poneva. Oggi, invece, avere a che fare con immobili di nessuna utilità e, anzi, produttivi di costi e patemi, sollecita a dismettere queste proprietà.
Ma si può rinunciare al diritto di proprietà? E cosa succede in caso di rinuncia? Come già osservato, il diritto di proprietà rinunciato diviene di titolarità dello Stato (articolo 827 del Codice civile); invece, se si rinuncia a una quota di comproprietà, questa rinuncia provoca un'espansione del diritto di comproprietà degli altri comproprietari. Costoro, se a loro volta non gradiscono l'altrui rinuncia, non possono certo impedirla, ma possono pur sempre rinunciare alla rispettiva loro quota di comproprietà, e ciò fino a che il bene già oggetto di comproprietà non divenga di proprietà di un unico comproprietario. Questi può, infine, rinunciare al suo diritto con l'effetto, anche qui, che del bene in questione diviene proprietario lo Stato.
Resta da vedere, tuttavia, come la nota dell'Avvocatura dello Stato impatterà su una prassi consolidata fondata sul Codice civile. Il testo del 14 marzo, infatti, invita da un lato il rinunciante a comunicare il relativo atto al Demanio e, dall'altro, - per il tramite dei Consigli notarili - fa "pressing" sui notai che ricevono atti di rinuncia a fare altrettanto in modo che il competente ufficio del Demanio possa «adottare tutte le iniziative opportune anche a tutela della pubblica incolumità, nelle more dell'eventuale esperimento dell'actio nullitatis».
©
Angelo Busani
LE CONSEGUENZE Numerosi gli atti notarili in questi anni: bisognerà verificare l'impatto del rischio di azioni di nullità da parte del Demanio

Da: Cenerentola80  1  1  - 26/03/2018 10:29:07
buondi....finalmente ho chiesto al mio " docente".... in maniera generica mi ha prospettato tempi "lunghi" ma non mi ha saputo dire altro...in merito alla pubblicazione della riapertura dei termini ha detto di monitorare da metà aprile in poi ma non sapeva bene...se so altro vi aggiorno

Da: TEX-LEX 26/03/2018 10:57:28
grazie

Da: Cenerentola80 26/03/2018 11:41:36
di piu'... " non zo"

Da: Cenerentola80 26/03/2018 11:42:03
"nin zo" come dice il mio collga

Da: Cenerentola80 26/03/2018 11:44:44
ovviamente ambasciator non porta pena :)

Da: Raffa79 26/03/2018 11:55:49
Grazie

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
 1  - 26/03/2018 16:32:15
Grazie anche da parte mia a Cenerentola e a Fonte per i suoi interessanti interventi, e aggiungo che nemmeno a me, per quel che vale, (-273,15 Celsius, zero assoluto...) convince la sentenza della Cassazione...
Saluti passanti sentenze di gente a cui non potrebbe allacciare i calzari criticanti

Da: quattrocodici  26/03/2018 18:53:26
Grazie, Fonte... Uhm... Non so cosa pensare della sentenza...

Da: panormita 27/03/2018 11:01:49
Sentenza che va letta nella sua interezza. La decisione può sembrare sconcertante, ma ha una sua logica. La giurisdizione deve corrispondere a elementi obiettivi e non disponibili dai soggetti. Ma mi riservo di esprimere valutazioni più compiute dopo la lettura integrale della sentenza.

Da: patience12  27/03/2018 14:04:55
Avevo già detto entro marzo e confermo. Che io sappia la riapertura sarà pubblicata tra oggi e venerdì. Non oltre venerdi. Se non oggi, la troverete venerdì in GURI. Un saluto a tutti.

Da: Cenerentola80 27/03/2018 14:08:40
ok patience grazie. Io mi sono solo limitata a chiedere al mio docente che ormai non può tenere più corsi,  faccio affidamento sulle sue parole perché non conosco altri al di fuori di lui e riferisco ma ripeto ambasciator non porta pena. nessuna intenzione di rivelare notizie destituite di fondamento. Se così è,  ben venga!

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
27/03/2018 15:59:06
Grazie Patience di essere così Patience con noi! (nick-nomen/omen...)
E lo dico prima di aver visto la Gazzetta, perchè conta l'intenzione, e tutti noi preferiremmo sapere in anticipo una notizia ritenuta probabile ma che potrebbe essere sbagliata piuttosto che non sapere niente e brancolare nel buio.
Detto ciò, se tra oggi e venerdì non esce, come vuoi essere insultato?
Saluti passanti sempre coerentemente scherzanti

Da: Fontedelpoggio 27/03/2018 18:15:40
  Grazie delle risposte. La deisione sull'appalto di Poste Italiane e sull'autovincolo, ha una sua logica, anche se basata su questioni di lana caprina che spesso rendono la giustizia amministrativa un mondo oscuro anche per gli stessi operatori del diritto.
  Ciò che trovo discutibile e spesso incomprensibile è la giurisprudenza penale sulla qualificazione o meno come pubblici ufficiali degli amministratori delle spa a capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici.

Da: patience12 27/03/2018 18:23:00
Se proprio devi, nel mio dialetto .. il napoletano. Ma confermo tra oggi e venerdì.

Da: LED1 27/03/2018 18:39:24
quindi è lecito sperare che gli scritti si faranno a novembre o dicembre?

Da: patience12 27/03/2018 18:47:50
È ragionevole pensare che si faranno nel 2018. Si.

Da: mirtillamalcontenta 27/03/2018 20:34:44
nulla in gazzetta oggi ....aspettiamo godot!!!

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