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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Bada Bing  16/03/2018 13:28:01
Ragazzi qualcuno conosce il testo del Cons. Cirilllo, dal titolo Diritto Civile Pubblico?

Inolte se qualcuno usa il testo dell'Avv. Vignoli, dal titolo Diritto Amministrativo per esami e concorsi vorrei sapere che opinione ne ha. Io lo apprezzo molto.

Da: Bada Bing  16/03/2018 13:31:23
Ed in bocca al lupo anche da parte mia per l'esame da Cassazionisti

Da: OrdoQuaestionum  16/03/2018 13:53:31
Lo conosco, se non ricordo male è un po' datato. Tempo fa chiamai l'editore per avere novità su nuova edizione, mi dissero che stava per uscire, ma poi credo non sia mai stata pubblicata. Il testo, anche se non aggiornato, è comunque utile per una panoramica retrospettiva

Il Vignoli non lo conosco. Lo suggerisci?

Crepi il lupo per la prova, anche tu la fai?

Da: Bada Bing  16/03/2018 15:04:00
Io sono cassazionista per vecchiaia.

Del testo di Cirilo credo sia uscita da poco una nuova edizione.

Il testo di Vignoli é composto da tematiche rilevanti, non lo equiparo ad un manuale; è un quid pluris per approfondire.
Mi piace molto l'impostazione che ha.

Da: OrdoQuaestionum  16/03/2018 15:17:56
Bene, la compro di sicuro

Da: Bassotuba75  16/03/2018 16:56:38
Crepi! Condivido l'opinione di Ordo sul testo di Cirillo, ahimè non conosco Vignoli

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Da: OrdoQuaestionum   1  - 16/03/2018 19:05:59
Bassotuba, tu domani farai la traccia "appalti" o la traccia "resto del mondo"?

Da: equilibriodibilancio  16/03/2018 22:18:27
Salve,
Una domanda tecnica:
è ammessa la condanna al risarcimento del danno ingiusto in sede di giudizio sull'accesso agli atti amministrativi il quale si svolge in camera di consiglio ?? Ringrazio a chi mi risponde

Da: Bassotuba75   1  - 17/03/2018 06:42:46
Ciao Ordo, provenendo da un Tar di provincia in cui capita un po' di tutto, non mi precludo nulla, dipende molto dalle tracce.
@equilibrio e' ammesso il cumulo di azioni, per trattare la domanda risarcitoria occorre però mutare il rito e fissate udienza pubblica di disvussione

Da: OrdoQuaestionum  17/03/2018 07:43:04
@bassotuba
non basta dimostrare (molto difficile, lo so), nel rito accesso, che si è subito un danno? ...non mi sono mai posto il problema

Da: Fontedelpoggio  17/03/2018 07:46:52
Secondo me no, a meno che il collegio giudicante ammetta il cumulo di domande, un po' come accade quando il risarcimento viene invocato in sede di ottemperanza. Altra ragione ostativa sta nel fatto che la lesione del diritto di accesso, in quanto sorretto dall'interesse all'accesso, è la lesione di un diritto soggettivo nell'ambito di un contatto sociale qualificato, quindi la competenza è del giudice ordinario. Nel caso di un'amministrazione che rimane silente il danno è prodotto da un mero comportamento.

Da: equilibriodibilancio  17/03/2018 08:15:18
Salve ,
La competenza è del giudice amministrativo in sede esclusiva . Lo dice il 116. Inoltre , credo , la posizione dell'accedente può essere di Interesse legittimo o diritto secondo che la PA abbia o meno discrezionalità in ordine  all'ostensione  dei documenti . In ordine al risarcimento del danno in sede di accesso , qualche tar si pronuncia sulla domanda senza conversione del rito . Di questo sono abbastanza sicura. Quindi si pronuncia in sede di giudizio sull'accesso . Non ricordo purtroppo il ragionamento che viene fatto  al riguardo  nè riesco a trovare sentenze sulla questione .

Da: Bassotuba75  17/03/2018 08:16:09
anche secondo me no, sono due domande diverse sottoposte a riti diversi, nella pratica viene fissata la camera di consiglio in cui o il Collegio tratta immediatamente là domanda di accesso e rinvia ad udienza pubblica la domanda risarcitoria, oppure dispone il mutamento del rito fissa l'udienza pubblica e tratta le due domande congiuntamente.

Da: Conor   1  - 17/03/2018 09:26:41
C'è chi ragiona negli stessi termini del 117 cpa, lasciando al ga la decisione per esigenze di concentrazione processuale.

In un compito di concorso, io muterei il rito trattandosi di giurisdizione esclusiva.

Da: xela 15  17/03/2018 20:39:41
Diritto civile pubblico c'è l ho ma non lo consiglio

Da: Deontico eburneo 17/03/2018 21:43:03
Come mai xela?

Da: Fontedelpoggio  1  - 18/03/2018 08:36:16
Un prezzo al dolore prima della morte
Quantificate anche le liquidazioni per decessi dovuti a cause diverse dalla lesione
Con l'edizione 2018 delle sue tabelle sul danno biologico riconosciute a livello nazionale, ufficializzate il 14 marzo, il Tribunale di Milano ha per la prima volta indicato criteri per la liquidazione del danno terminale e di quelli da premorienza, da diffamazione a mezzo stampa e da abuso del processo. Sono tipi di danno non patrimoniale definiti dalla giurisprudenza da tempo (tranne il primo) ma ancora non parametrizzati in modo sistematico.
Gli importi erano già stati divulgati informalmente. Tanto che alcuni Tribunali ne hanno tenuto conto già nei mesi scorsi.
Il danno terminale è quello patito da chi muore solo a distanza di tempo dalle lesioni che riporta, per come è stato definito dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 15350/2015. Quindi comprende le poste di danno liquidabili iure propri o alla vittima quando solo le stesse lesioni a causarne la morte, ma solo dopo «un apprezzabile lasso di tempo». I princìpi di liquidazione proposti da un gruppo di lavoro istituito ad hoc sono: unitarietà e sussidiarietà (cioè gli importi comprendono «ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente» e assorbono anche il danno biologico temporaneo ordinario), durata limitata (ora convenzionalmente individuata in 100 giorni, trascorsi i quali si liquiderà invece solo il danno biologico temporaneo ordinario), coscienza (comprovata percezione della fine imminente), intensità decrescente (si ritiene che la sofferenza sia maggiore subito dopo la lesione), personalizzazione sul caso concreto (a partire dal quarto giorno e comunque non superiore al 50%) e attribuzione di valori convenzionali che tengano conto sia dei parametri in uso in giurisprudenza sia dell'esigenza di contenere il danno senza confonderlo con quello da morte immediata.
Il danno da premorienza è quello patito in caso di decesso per causa diversa dalla lesione ed è riferito all'intervallo di tempo tra questi due eventi. Il parametro adottato dall'Osservatorio è il rapporto tra il risarcimento annuo mediamente corrisposto secondo le tabelle ordinarie e l'aspettativa di vita media.
Il danno da diffamazione a mezzo stampa è stato classificato in cinque tipologie secondo la sua gravità (tenue, modesta, media, elevata ed eccezionale), determinata in base a notorietà del diffamante, carica pubblica del diffamato, reiterazione, mezzo e collocazione dell'articolo, intensità dell'elemento psicologico, risonanza mediatica, conseguenze sul diffamato, sua riconoscibilità, lasso temporale tra fatto e ricorso, esistenza di una rettifica e pubblicazione della sentenza.
Nel danno da abuso del processo (mala fede o colpa grave della controparte in una causa civile) si è stabilito che prevale il parametro dei compensi liquidati all'avvocato al netto delle spese, riducibile o aumentabile della metà secondo le circostanze dell'abuso.
©
Maurizio Caprino

Da: Fontedelpoggio 18/03/2018 08:40:26
Malaburocrazia.
La Pa blocca l'impresa? Danni da liquidare in base ai mancati utili
La pubblica amministrazione che ostacola l'attività di un imprenditore paga i danni, quantificati in relazione agli utili che risultano dai bilanci depositati. Questo è l'innovativo principio posto dal Consiglio di Stato nella sentenza 1457 del 6 marzo 2018.
La novità consiste nel collegamento tra l'ingiusto ritardo e l'attività economica danneggiata: nel caso deciso si discuteva di due anni di attività turistico balneare, paralizzata dal ministero per i Beni e le attività culturali. In un Comune alle porte del Salento, un imprenditore aveva investito risorse su circa 40mila metri quadrati, ristrutturando alcuni trulli e collocando opere accessorie ad un'iniziativa balneare. Per due volte la Soprintendenza per i beni archeologici aveva fermato l'iniziativa, subendo peraltro due annullamenti dal locale Tar.
Riattivata l'iniziativa, l'imprenditore ha chiesto al ministero un congruo risarcimento, sottolineando l'accanimento dell'amministrazione, nonché la sproporzione tra la paralisi imposta ed i presunti valori archeologici che si intendevano tutelare. La novità della pronuncia 1457/2018 consiste nel ragionamento utilizzato per quantificare il risarcimento: senza ricorrere a consulenze esterne, i giudici hanno accordato fiducia ai bilanci dell'impresa, quantificando gli utili perduti .
Applicando princìpi posti dalla Corte di cassazione (sentenza 500/1999) e le norme del processo amministrativo, il risarcimento mitiga l'impatto dell'amministrazione sui cittadini. Utilizzando per la prima volta, a quanto è dato leggere nelle sentenze amministrative, il principio di accountability , cioè la resa del conto delle proprie azioni. Resa del conto significa anche quantificazione dei danni, che il Consiglio di Stato ha effettuato utilizzando strumenti economici, senza ricorrere a parametri di equità o riduzione forfettaria in nome di un «interesse pubblico asseritamente prevalente».
Superando quindi precedenti orientamenti (Consiglio di Stato 1271/2011) che avevano riconosciuto importi forfettari (15mila euro per un biennio di ritardo in edilizia, indennizzando sette punti di invalidità e la perdita dei capelli), la sentenza del 2018 valuta il mancato funzionamento dell'impianto produttivo, l'ostacolo all'attività di impresa e la carenza di guadagni.
I giudici hanno quindi indagato su ciò che sarebbe potuto avvenire senza gli ostacoli del ministero, ipotizzando ciò che sarebbe stato probabile che avvenisse («più probabile che non»): ne è scaturito il calcolo del tempo imprenditoriale perso (due anni), convertito poi in utili non percepiti.
All'impresa danneggiata spetteranno due anni di utili (detratte le imposte), con riferimento al periodo in cui la struttura ha operato a regime.
© Guglielmo Saporito
LA MISURAZIONE Per i giudici va ripagato il «tempo imprenditoriale» andato in fumo guardando al periodo in cui la struttura ha operato

Da: panormita 19/03/2018 09:43:07
è stata appena pubblicata la nuova aggiornata edizione di Cirillo. Un'opera utile per la preparazione trasversale alle prove di civile per i concorsi per le giurisdizioni amministrative, a mio avviso.

Da: OrdoQuaestionum   1  - 19/03/2018 09:45:30
@bassotuba
Poi hai fatto la traccia n. 1 o la n. 3?

Da: Bassotuba75 19/03/2018 09:54:29
@ordo
Ho fatto la 3, mi pareva più semplice.

Da: OrdoQuaestionum  19/03/2018 09:57:36
Io la 1.
Mi pareva più semplice (giuro)
:)

Da: xela 15  19/03/2018 10:34:38
Dipende che intendi per danno ingiusto,...

Da: xela 15  19/03/2018 10:50:59
Per equilibrio, a mio parere dalla lettura combinata art 116 ca ed art 24, 2043cc ne discenderebbe la risarcibilita...

Ricordiamoci che il danno ingiusto, infatti, non discende dal mancato rilascio o diniego di accesso ma sempre ad interesse pretensivo ed opposti o o cui venga collegata una situazione giur. Sostanziale che normalmente viene definito bene della vita.... Quest ultima la possiamo trovare nell art 24.... Mia ricostruzione

Da: Bassotuba75  19/03/2018 13:02:52
@ordo
Penso sia giunto il momento di smetterla di tediare gli utenti del forum, se vuoi scrivimi a Ezechiele1976@yahoo.com

Da: OrdoQuaestionum  20/03/2018 10:03:22
Forse hai ragione...

Venendo a noi, qualcuno ha qualche novità su pubblicazione riapertura termini?

Da: panormita 20/03/2018 15:21:17
Presentazione del volume "La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica"  curato da Roberto Garofoli e Andrea Zoppini


https://www.radioradicale.it/scheda/535858/presentazione-del-volume-la-nuova-disciplina-delle-societa-a-partecipazione-pubblica

Da: Raffa79 20/03/2018 20:15:19
Sulla Gazzetta nn c'e Nulla in merito alla riapertura termini concorso... Avete novità in merito.

Da: Cenerentola80 21/03/2018 08:41:44
no...io ho chiesto al mio docente, non sa nulla ancora....

Da: antoniogrim  -banned!-22/03/2018 17:33:06

- Messaggio eliminato -

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