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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: Rosy22/09/2015 14:49:10


Orlandi: non abbiamo mai chiesto una sanatoria per i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate


"Noi non abbiamo mai chiesto una sanatoria e non mi attendo nessuna sanatoria perché è un modo sbagliato di porre la questione, non ha alcuna rilevanza".
Lo ha affermato il d.g. dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, a margine di un convegno organizzato dalla Fondazione Altagamma, riferendosi al taglio di 800 dirigenti dell'Agenzia dopo la sentenza della Corte Costituzionale.
"Non so cosa farà il Cdm, noi stiamo facendo una riorganizzazione che prevede il decreto 181 con una modifica organizzativa; quindi non abbiamo richieste di questo tipo", ha concluso.

Da: il carrozzone continua22/09/2015 14:51:21
Non preoccuparti che tanto i soldini x il rimborso spese e molto altro si trovano sempre. Magari riducendo, ove occora, il fondo per i dipendenti.
Non ci sono piu' parole, ahime'

Da: Costituzione22/09/2015 14:54:02


Art. 97.

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo
all'anno 2013)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Da: Costituzione22/09/2015 14:55:18
4.âˆ' Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente, in primo luogo, ritiene che la norma censurata contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, consentendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, aggirerebbe la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso.

Si assume in sintesi, anche mediante richiami alla giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 205 del 2004), che nel concorso pubblico va riconosciuta «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione». La forma concorsuale esige - secondo il rimettente - che non siano introdotte arbitrarie ed irragionevoli restrizioni nell'ambito dei soggetti legittimati alla partecipazione, ed in particolare che, pur non essendo preclusa la previsione per legge di condizioni di accesso intese a favorire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate all'interno di un'amministrazione, non sia dato luogo, salvo circostanze eccezionali, a riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno, né a scivolamenti automatici verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate verifiche attitudinali. Inoltre, il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporterebbe l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate e sarebbe esso stesso soggetto, pertanto, quale forma di reclutamento, alla regola del pubblico concorso (è citata la sentenza di questa Corte n. 194 del 2002).

A fronte di questi principi, la norma impugnata consentirebbe invece a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari, senza aver superato un pubblico concorso, di incarichi dirigenziali, quindi di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e di una qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'amministrazione.

In secondo luogo, il giudice rimettente assume che l'elusione della regola del pubblico concorso determinerebbe un vulnus al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente lesione, sotto questo profilo, degli artt. 3 e 97 Cost.: infatti, rappresentando il concorso la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, esso costituisce un meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione e, dunque, attuativo del principio del buon andamento.

In terzo luogo, è prospettata una violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., in relazione ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, poiché, permettendo l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, la norma censurata consentirebbe la preposizione ad organi amministrativi di soggetti privi dei requisiti necessari, determinando una diminuzione delle garanzie dei cittadini che confidano in una amministrazione competente, imparziale ed efficiente.

Infine, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., in quanto consentirebbe l'accesso all'ufficio di dirigente in violazione delle condizioni di uguaglianza tra i cittadini che aspirano ad accedere ai pubblici uffici e in violazione dei requisiti stabiliti dalla legge per il conferimento degli incarichi dirigenziali, posto che l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevederebbe un ben diverso procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Da: Costituzione22/09/2015 15:03:04
La questione è fondata.

4.1.âˆ' Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009).

In apparenza, la disposizione impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi. Essa non conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, bensì consente, in via asseritamente temporanea, l'assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del completamento delle procedure concorsuali.

Tuttavia, l'aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela, sia alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia all'esito di un più attento esame della fattispecie delineata dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.

4.2.âˆ' Per colmare le carenze nell'organico dei propri dirigenti, l'Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall'art. 24 del proprio regolamento di amministrazione. Tale disposizione consente, «[p]er inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia», la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, «fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza» e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato. Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, a partire dal 2006, con apposite delibere del Comitato di gestione dell'Agenzia. Al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, esso risultava fissato al 31 dicembre 2010. Successivamente alla proposizione della questione, il termine è stato prorogato altre due volte, da ultimo (con delibera n. 51 del 29 dicembre 2011) «al 31 maggio 2012».

Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell'affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore, né all'istituto della cosiddetta reggenza. Il primo modello, disciplinato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede l'affidamento al lavoratore di mansioni superiori, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, ma è applicabile solo nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, non già delle qualifiche, e in particolare non è applicabile (ed è illegittimo se applicato) laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente (sentenza di questa Corte n. 17 del 2014; nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 12 aprile 2006, n. 8529, e 26 marzo 2010, n. 7342).

Invero, l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413). Ebbene, le reiterate proroghe del termine previsto dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia delle entrate per l'espletamento del concorso per dirigenti e, conseguentemente, per l'attribuzione di funzioni dirigenziali mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, seconda sezione, sentenze 30 settembre 2011, n. 7636, e 1° agosto 2011, n. 6884) a ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, i due presupposti ricordati della straordinarietà e della temporaneità, a non configurarla come un'ipotesi di reggenza e quindi a considerarla in contrasto con la disciplina generale di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale, interviene il legislatore, attraverso la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.

La norma impugnata esordisce autorizzando le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane ad espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il richiamo alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 530, della l. n. 296 del 2006 e nell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito. L'autorizzazione in parola è rafforzata attraverso un riferimento alla «esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità» delle strutture delle Agenzie e alla necessità di garantire «una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione» contenute in altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito.

In realtà, del tutto indipendentemente dalla norma impugnata, l'indizione di concorsi per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti è resa possibile da norme già vigenti, che lo stesso art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, si limita a richiamare senza aggiungervi nulla (si veda l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito). Inoltre, considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale âˆ' come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile âˆ' T, 11 ottobre 25012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata. Sicché l'obbiettivo reale della disposizione in esame è rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri funzionari, dall'altro si consente ulteriormente che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

Dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, il termine originariamente fissato per il «completamento» delle procedure concorsuali viene prorogato due volte. Dapprima, l'art. 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, lo ha spostato al 31 dicembre 2014, purché le procedure fossero indette entro il 30 giugno 2014, con la precisazione che, nelle more, era possibile prorogare o modificare solo gli incarichi dirigenziali già attribuiti, non invece conferirne di nuovi. Successivamente, l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), lo ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015.

Benché il legislatore abbia esplicitamente precisato, in questi interventi di proroga, che non è consentito conferire nuovi incarichi a funzionari interni, è indubbio che gli interventi descritti abbiano aggravato gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, infatti, il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento delle procedure concorsuali, ma, dall'altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in stridente contraddizione con l'affermata temporaneità.

4.3.âˆ' La norma impugnata ha cura di esibire, quale caratteristica essenziale, la propria temporaneità: il ricorso alla descritta modalità di copertura delle posizioni dirigenziali vacanti sarebbe provvisorio, strettamente collegato all'indizione di regolari procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, da completarsi entro un termine ben identificato, che la disposizione impugnata, in origine, fissava al 31 dicembre 2013.

Tuttavia, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, inserisce in tale costruzione un elemento d'incertezza, nella parte in cui stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, le Agenzie interessate non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari «[a] seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma». Questo significa che al termine, certo nell'an e nel quando, del completamento delle procedure concorsuali - nelle cui more è possibile attribuire incarichi dirigenziali con le modalità descritte - si affianca un diverso termine, certo nella sola attribuzione del diritto all'assunzione, ma incerto nel quando, perché tra il completamento delle procedure concorsuali (coincidente con l'approvazione delle graduatorie) e l'assunzione dei vincitori, può trascorrere, per i più diversi motivi, anche un notevole lasso di tempo.

È quindi lo stesso tenore testuale della disposizione impugnata a non escludere che, pur essendo concluse le operazioni concorsuali, le Agenzie interessate possano prorogare, per periodi ulteriori, gli incarichi dirigenziali già conferiti a propri funzionari, in caso di ritardata assunzione di uno o più vincitori. In questo senso, in contraddizione con l'affermata temporaneità, il termine finale fissato dalla disposizione impugnata finisce per non essere «certo, preciso e sicuro» (sentenza n. 102 del 2013).

Per questo, non è conferente il richiamo, effettuato dall'Avvocatura generale dello Stato, alla fattispecie normativa scrutinata con la sentenza di questa Corte n. 212 del 2012. In tale sentenza, l'infondatezza della questione derivava dalla circostanza per cui la norma di legge (regionale) impugnata consentiva, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, che talune delle suddette funzioni potessero essere attribuite a funzionari della categoria più elevata non dirigenziale, fino all'espletamento dei relativi concorsi e, comunque, per non più di due anni. Come si vede, in quel caso il termine finale della copertura delle vacanze attraverso il conferimento d'incarichi non era ancorato ad un evento incerto nel quando come l'assunzione dei vincitori, ma era fissato perentoriamente.

Anche considerando il tenore letterale della norma impugnata, quindi, il carattere di temporaneità della soluzione da essa prevista, sul quale insiste l'Avvocatura generale dello Stato, tende a scolorire fin quasi ad annullarsi.

4.4.âˆ' Si aggiunga, per quanto necessario, che la regola del concorso non è certo soddisfatta dal rinvio che la stessa norma impugnata opera all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari «sono attribuiti con apposita procedura selettiva». In realtà, la norma di rinvio si limita a prevedere che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non sono dunque assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. (sentenze n. 217 del 2012, n. 150 e n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 453 del 1990).

4.5.âˆ' In definitiva, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito, e all'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192. E proprio perché tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata, non vi sono ostacoli ad estendere ad esse la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, pur trattandosi di disposizioni normative sopravvenute al giudizio a quo. Infatti, «l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali» (sentenza n. 214 del 2010).

Da: Costituzione22/09/2015 15:04:30
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15;

3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

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Da: Costituzione22/09/2015 15:05:50
  per far capire ai caproni ex incaricati illecitamente/illegittimamente di cosa stiamo parlando

Da: ex Salfi22/09/2015 15:06:39
alla fine  la legalità vincerà

Da: necrosi gestionale22/09/2015 15:33:50
le pos sostituiranno gli incarichi dirigenziali e nulla cambierà perchè la relativa procedura resta opaca e non oggettiva

Da: Brutta  aria22/09/2015 16:28:40
Dice la Bartelli che in cdm sono saltate le pos

Da: Orpo unicum22/09/2015 17:00:57
   
Testo completo da stampare
22 Settembre 2015

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, martedì 22 settembre, alle ore 10.45 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.

*****

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DI RIFORMA FISCALE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). Si completa così il pacchetto dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale volta ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. I testi approvati oggi, sostanzialmente invariati nei contenuti rispetto a quelli approvati dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 tengono conto di alcune delle richieste presenti negli ultimi pareri delle Commissioni parlamentari. I decreti legislativi approvati definitivamente sono i seguenti:

misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali;
misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
La principale novità che è stata introdotta nell'ultimo esame del Consiglio dei ministri riguarda il decreto legislativo "misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione". Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà con i pagamento dei debiti fiscali, accogliendo la richiesta contenuta nel parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati, viene prevista la possibilità di accedere ad una ulteriore rateizzazione ai soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal piano di rateazione si  decade per il mancato pagamento di sole due rate.

*****

QUALI SARANNO LE MINIME MODIFICHE....

Da: 17:3422/09/2015 17:33:37
Scusate, ma in tutto questo come si colloca il concorso per dirigenti AE?

Da: Orpo unicum22/09/2015 17:52:00
E ti pare che se sapessimo...

Da: uffici legali22/09/2015 17:53:09
Si rinvia al consiglio de 4 settembre.. dunque nessuna nuova pos e concorso dirigente contenuto nel decreto enti locali..

Da: facciamo il punto22/09/2015 17:56:37
1 - la pos è una invenzione dell'agenzia e non esiste in nessuna amministrazione
2 - la pot come sopra
3 - storicamente in tutte le amministrazioni esiste la posizione organizzativa
4 - la posizione organizzativa è regolata e contrattata dal contratto nazionale dei livellati e non è mai stata regolata dal contratto dei dirigenti
5 - la retribuzione delle posizioni organizzative come sopra
6 - la retribuzione base della po e sempre stata quella di 3 area
7 - l'indennità di posizione è sempre stata fissata dalla contrattazione (il fissarla nel 50% di quella del direttore di  4 fascia per legge è una forzatura).
8 - altre amministrazioni aggiungo ulteriori indennità di responsabilità specifica e responsabilità esterna
9 - la retribuzione di risultato per le po è quella del personale livellato (anche il 10% che hanno fissato per legge  è una forzatura)
10 - le posizioni a bando, con le relative retribuzioni sono già previste nell'ultimo contratto collettivo (con retribuzioni ridotte in quanto non erano state aggiornate da anni dato che  l'agenzia aveva preferito fare solo generali senza  capitani)
11 - senza la complicità di tutti i sindacati l'obbrobrio tentato dall'agenzia non sarebbe stato possibile.

posto il link di una ipotesi di contratto integrativo (che pur se già definito è in attesa di convalida da parte dell'organo vigilante) 

http://inps.usb.it/fileadmin/archivio/inps/INPS_Nuova/Ipotesi_CCNI_Aree__2014__23_12_.pdf

Da: uffici legali22/09/2015 18:34:26
Si rinvia al consiglio de 4 settembre.. dunque nessuna nuova pos e concorso dirigente contenuto nel decreto enti locali..

Da: Orpo unicum22/09/2015 18:55:44
4 ottobre?

Da: xxx22/09/2015 19:11:58
Allora i quesiti delle pos li postate o no?

Da: per xxx22/09/2015 20:02:59
primo quesito:
quanti messaggi ci sono sul forum Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali?
a) non lo so;
b) 9774;
c) 9775.

Da: per xxx22/09/2015 20:03:42
risposta valida:
a)

Da: sssssssssssssss22/09/2015 20:21:11
funzionari giovani, non illudetevi. I quesiti non verteranno sul funzionamento della macchinetta per il caffè.

Da: calippo maledetto 23/09/2015 08:40:00
grandissimo zanetti. viva il concorso abbasso le sanatorie ed i condoni.

Da: 23/09/2015 09:16:48
LA STAMPA - ECONOMIA
23/09/2015

Ci sono state tante pressioni sull'esecutivo per sanare gli 800 dirigenti delle Entrate"
Zanetti: ora un'indagine sulle voci del crollo del gettito dall'evasione
Forse a questo punto il governo dovrebbe indagare su cosa è successo», suggerisce il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti. L'argomento è la lotta all'evasione. Sullo sfondo la querelle sugli 800 dirigenti della Agenzia delle entrate la cui nomina era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale

Da: perfettamente d''accordo23/09/2015 09:33:49
E insomma....quasi 2,3 miliardi incassati in più del 2014.
A fronte delle cazzate della Santa Patrona degli scaricati l'Agenzia ha lavorato meglio senza gli illegittimi.
Pochi dirigenti, di ruolo, e stipendi più alti ai funzionari che hanno sempre fatto il loro lavoro. A differenza di qualcun altro.
Un'ultima cosa: Orlandi dimettiti.

Da: Rosy23/09/2015 09:42:55
Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina e onore e
conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare e impronta il
proprio comportamento al rispetto dei principi etici universalmente riconosciuti e collabora
attivamente alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenzia.

Da: Rosy23/09/2015 09:44:09
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15;

3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

Da: X perfettamente d''accordo23/09/2015 09:54:18
Certo che di numeri non ne capisci una beata minchia.
L'anno scorso incassi per 14,2 miliardi ...quest' anno previsti 12,5
La convenzione era per entrambi gli anni 10 .... Quindi finitela di sparare cazzate e ripassate almeno le tabelline .

E tu saresti tra quelli preparati figuriamoci gli altri .



Da: X perfettamente d''''accordo23/09/2015 10:07:12
e poi non continuate a dire "senza gli incaricati...", perchè la maggior parte di loro ha proseguito a dare il suo contributo indispensabile

Da: perfettamente d''accordo23/09/2015 10:10:02
Ahahahahahahahahahahahah!!!
Sì, e la marmotta confezionava la cioccolata....
Mi hanno raccontato di scene assurde in diverse DR ed in qualche DC che ci potremmo fare una serie TV. Titolo "Scaricati disperati".
Ma fatela finita per favore....i dati parlano chiaro: senza di voi gli uffici hanno lavorato meglio.
E non é un caso.

Da: perfettamente d''accordo23/09/2015 10:15:16
Senti coglioncello. Leggiti l'intervista invece di sparare dati a membro di lervriero.
Zanetti parla dei dati diffusi dall'Agenzia che erano al di sotto della soglia stabilita dalla convenzione. Proprio per creare il panico. Ora si scopre che siamo sopra di due miliardi alla stessa soglia. Nonostante siano mesi che i dirigenti di vertice dell'Agenzia non solo hanno pensato agli scaricati, ma hanno pure fatto la classica piroetta e dalle dichiarazioni dell'Orlandi di un anno fa su frodi e grandi contribuenti siamo passati in una notte al "cambiaverso" di Renzi.
Ciccino, ti do solo un consiglio: veditene d'anda' a fanculo. Te e la tua realtà deformata.

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