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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: x vomitorium17/08/2018 15:14:03
presto sarà sufficiente segnalare le porcherie alla Guardia di Finanza.

Da: probabile17/08/2018 16:18:12
Speriamo di essere assorbiti dalla Gdf. Come ha detto il buon Di Maio basta con le lotizzazione della politica nelle Agenzie Fiscali, e come ha detto il neo direttore sentiro solo il Mef quindi sindicatucci andate allr case la pacchia

Da: Notizia bomba 17/08/2018 16:47:34
Ragazzi pare che verremo smembrati come controllo e ad ognuno di noi verrà data opportunità di entrare in gdf, banca di Italia , Consob o presidenza del Consiglio. In bocca al lupo.

Da: Hiram 17/08/2018 16:55:46
A quanto pare, vista l'uscita dall'euro e dunque  l'inutilità della lotta all'evasione, le agenzie fiscali verranno trasformate in centri per l'impiego

Da: Il profeta 17/08/2018 17:09:54
Non vedo l'ora di aprire verifiche a bordo del nuovo Pandino 4x4 con logo AE gigante

Da: Il profeta 17/08/2018 19:15:43
La conversione sarà totale.

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Da: Blu notte 17/08/2018 19:32:56
Va  pertanto,  alla  luce  di  quanto  detto,  affermata  l'illegittimità  del silenzio  serbato  sull'istanza  del  18.1.2018  presentata  da  parte ricorrente  e  va  quindi  dichiarato  l'obbligo  di  provvedere  da  parte dell'Agenzia  delle  entrate,  mediante  l'adozione  di  un  bando  di pubblico  concorso  per  l'assunzione  di  403  dirigenti  per  soli  esami,  ai sensi  dell'art.  4  bis  della  l.  n.  78  del  2015,  salvo  che  non  si  ravvisino ulteriori  profili  o  motivi  ostativi  non  emersi  nel  presente  giudizio. L'Agenzia  delle  entrate  dovrà  provvedere  ad  emanare  il  suddetto bando  e  a  curane  l'espletamento  entro  il  termine  di  cui  all'art.  4-bis, co.  1,  primo  e  secondo  periodo,  del  D.L.  n.  78  del  2015,  come modificato  dall'art.1  comma  95  della  legge  n.205  del  2017.

Da: Blu notte  2  - 17/08/2018 19:40:43
Poere poer😂

Da: probabile17/08/2018 19:48:20
X il profeta sinceramente preferisco il logo della Gdf

Da: lambada  -banned!-17/08/2018 19:57:42

- Messaggio eliminato -

Da: Blu notte 17/08/2018 20:05:10
Quello che ho pubblicato sopra è lo stralcio della sentenza che obbliga l'agenzia a bandire il concorso, niente più poer, pos, pot, pit, qui, quo, qua, Pluto, Pippo, paperino...

Da: X blu notte  2  - 17/08/2018 20:10:52
Ma Che c'entra quella sentenza con le poer?

Da: probabile17/08/2018 20:27:41
Xx blu notte con il nuovo direttore le poer saranno spazzate im un colpo solo . Le poer non sono altro che il proseguimento delle pos e pot che a loro volta sono un raggiro delle sentenza della Corte costituzionale.  Le agenzie fiscali sono di fatto commissariate. Mi auguro che creino questi nuclei investigativi e spogliate le agenzie dell' attività di verifica e accertamento

Da: Luieeee.. 17/08/2018 20:40:35
Ma poi voi che fate tutto il giorno?

Da: X probabile 17/08/2018 20:44:29
Tuuuuuuuuangiapane a tradimentooooo! Serpe allevata in seno! Tutto ti abbiamo dato in AE è così ci ricambi! Ti metteremo a fare codici fiscali agli extracomunitari

Da: Probabilmente 17/08/2018 20:59:55
L'avevo detto prima.

Da: Bene ma non benissimo 18/08/2018 09:29:28
Ok.
E il TAR ha detto la sua. Obbligo di espletare il concorso da 403 entro dicembre o indirne ed espletarne uno nuovo entro il 31.12.2018.
In entrambi i casi, impossibile.
Forse una nuova riorganizzazione inizia a diventare davvero l'unica strada.

Da: probabile 18/08/2018 09:32:01
Infatti i tempi sono strettissimi e no c'è tempo per selezionare dirigenti. Quelli della GDF saranno validissimi.

Da: Grazie18/08/2018 10:01:09
Dirpubblica

Da: Bene ma non benissimo 18/08/2018 10:07:29
Non è detto.
Si può proseguire con il precedente concorso da 403.
Avevano chiamato la N.

Da: Funzionario depresso 18/08/2018 10:17:44
Il concorso da 403 dirigenti è stato annullato; quello da 175 posti è sospeso dal 2016; prima delle elezioni di parlava di un concorso da 300 posti..; il tempo passa, nulla cambia; scommetto che a fine anno ripresenteranno il disegno di legge di stabilizzare gli ex incaricati decaduti con più di 36 mesi di funzioni dirigenziali; Unadis tace; sono in ferie; con il nuovo Direttore operativo tornerà alla carica. Probabile ennesima deprimente proroga incostituzionale delle Pot; circa le Pos ricordo che si parlava di Tre anni, prorogabili di altri tre...

Da: Livith 18/08/2018 10:18:24
Vedo che l'hai letta bene la sentenza...

Da: Livith 18/08/2018 10:25:39
Il mio commento era per chi diceva che si può proseguire con il vecchio 403.
Il Tar dice che la norma autorizzava ad annullare i precedenti concorsi e a bandire per soli esami per 403. Ora dato che l'Ae ha deciso di annullare si è  autovincolata anche a bandire, sussiste pertanto l'obbligo di espletare la procedura per soli esami per 403 dirigenti entro il 31/12/2018. Tutto ciò che è venuto dopo, la norma sul concorso per titoli ed esami di dicembre 2017 (in disparte la questione di illegittimità costituzionale) e la riorganizzazione è pro futuro.
Certo la sentenza non è definitiva, quindi spetterà al nuovo direttore decidere se conformarsi o procedere con il contenzioso.

Da: probabile18/08/2018 10:28:09
Il messaggio delle 9 32 non è mio. Comunque dopo tale sentenza l'unica cosa da fare è una sera riorganizzazione e speriamo che il nuovo direttore non proroghi ne pos pot ne vada avanti con le nuove poer e speriamo che crei questi nuclei investigativi coordinati dalla Gdf.

Da: Livith 18/08/2018 10:28:55
Pubblicato il 16/08/2018
N. 08990/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03772/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3772 del 2018, proposto da:
Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio 18;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio mantenuto sull'istanza contenuta nell'atto di diffida e costituzione in mora del 18/1/2018, trasmesso a mezzo p.e.c. il 19/1/2018, con la quale Dirpubblica intimava all'Agenzia delle Entrate di bandire il concorso pubblico, per soli esami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe, Dirpubblica, dichiarando di agire a tutela degli interessi collettivi (di cui costituisce ente esponenziale) al reclutamento di personale dirigente mediante procedure concorsuali, dopo aver ripercorso i punti salienti dell'annoso contenzioso intercorso con l'Agenzia delle entrate, agisce nel presente giudizio avverso il silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate sulle richieste di cui all'atto di diffida e costituzione in mora del 18/1/2018 per ottenere l'accertamento dell'obbligo della stessa di provvedere a bandire il concorso pubblico a 403 posti di dirigente, per soli esami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, così da pervenire, nei tempi stabiliti da ultimo dall'art. 1, co. 95, della legge n. 205 del 2017, alla sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti.
Deduce quindi le seguenti doglianze:
1. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1 e 2, 2-bis e 3 della legge n. 241 del 1990, e succ. int. e mod. -violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. - violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza 17 marzo 2015, n. 37 - violazione e falsa applicazione dell'art. 4-bis, co. 1, del d.l. n. 78 del 2015, e succ. int. e mod. - violazione dell'obbligo di bandire la procedure concorsuali, per soli esami, per la copertura di posti di funzione dirigenziale a seguito di annullamento delle procedure concorsuali in precedenza bandite e non concluse - eccesso di potere - sviamento.
Con provvedimento prot. n. 65107 del 6 maggio 2014, l'Agenzia delle entrate aveva indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, di 403 dirigenti di seconda fascia, sospeso a seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 22 ottobre 2014, n. 4811.
Con sentenza del 20 settembre 2016, n. 9846 del TAR Lazio, tale provvedimento è stato annullato.
Successivamente è stato emanato l'art. 4-bis, co. 1, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2015, che prevede: «ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; come precisa poi l'ultimo periodo del predetto comma 1, «è autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali».
Con atto del Direttore prot. n. 50767/2017 del 14 marzo 2017, ritenendo di non poter riformare il bando di concorso per il reclutamento di 403 dirigenti di seconda fascia al fine di conformarlo ai principi enunciati dal giudice amministrativo, l'Agenzia delle Entrate ha annullato il predetto concorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, al fine di indire, come stabilito dallo stesso articolo, un nuovo concorso pubblico, per soli esami, per un numero corrispondente di posti, in coerenza con i requisiti di accesso e le modalità selettive che avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.
In particolare, come si legge nelle motivazioni del richiamato atto prot. n. 50767/2017 del 14 marzo 2017, «l'Agenzia intende avvalersi della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015» e che «per ragioni di urgenza e di straordinarietà, al fine di assicurare una celere copertura delle vacanze nell'organico dirigenziale dell'Agenzia nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14-bis della legge n. 19 del 27 febbraio 2017, con il presente atto si dispone l'annullamento del concorso pubblico per il reclutamento di quattrocentotre dirigenti di seconda fascia nell'intento di procedere all'indizione di un concorso, in coerenza con i requisiti di accesso e le modalità selettive che saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione».
Quindi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 6 giugno 2017, reg.to 10 dalla Corte dei Conti il 5 luglio 2017 al n. 926, sono stati definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'espletamento dei concorsi pubblici, per soli esami, di cui all'art. 4-bis, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015.
Ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora bandito alcun concorso pubblico, per soli esami, come preannunciato nel provvedimento sopra citato.
Sostiene inoltre la ricorrente che tra il concorso per il reclutamento di dirigenti ed il conferimento delle deleghe speciali di funzioni dirigenziali doveva (e deve) ravvisarsi, nella logica dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, un nesso di strumentalità, tale da far cessare l'utilizzo di funzionari privi della qualifica dirigenziale per la copertura di numerose posizioni dirigenziali vacanti contestualmente al reclutamento di personale dirigente all'esito di concorsi pubblici indetti ex novo «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Aggiunge inoltre la ricorrente che he lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 3-8403 del 10/9/2015, si era sentito in «obbligo di segnalare che il buon andamento delle Agenzie fiscali risulta assicurato, in base alle disposizioni del DL n. 78/2015, in via prioritaria dall'espletamento delle procedure concorsuali che dovranno, pertanto, essere svolte con la massima urgenza».
Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ritiene pertanto sussistente l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di avviare il concorso pubblico, per soli esami, ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, e di espletarlo entro il termine da ultimo stabilito dall'art. 1, co. 95, della legge n. 205 del 2017, e ciò in coerenza con quanto stabilito con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.
50767/2017 del 14 marzo 2017 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 6 giugno 2017, reg.to dalla Corte dei Conti il 5 luglio 2017 al n. 926 e, non avendo fornito alcun riscontro all'istanza di cui all'atto di costituzione in mora e diffida del 18/1/2018 ed essendo, peraltro, decorso il termine di cui all'art. 2, co. 2, della legge n. 241 del 1990, chiedono a questo tribunale che sia dichiarata l'illegittimità del silenzio dalla stessa mantenuto, concludendosi per la declaratoria dell'obbligo di provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. 1, c.p.a.
1.2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate che ha depositato una memoria nella quale eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in quanto, trattandosi di atto generale non si applicherebbe la l. n. 241/90 né la procedura del silenzio.
Non sarebbero infatti ravvisabili, secondo l'Agenzia resistente, posizioni di interesse legittimo di soggetti che aspirano all'indizione e all'espletamento della procedura concorsuale. Non si tratterebbe pertanto di un procedimento ad istanza di parte, né sarebbe ravvisabile alcun obbligo di provvedere.
Nel merito, l'Agenzia sostiene l'infondatezza del gravame in quanto la norma invocata dalla ricorrente non porrebbe un necessario nesso di strumentalità tra l'annullamento delle procedure concorsuali già bandite e l'indizione dei nuovi concorsi, sancendo unicamente una facoltà per le amministrazioni destinatarie della norma.
Essa ha inoltre rilevato che, sebbene in un primo momento in effetti vi sia stata l'intenzione di bandire il concorso in esame, successivamente, con l'adozione della l. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto nuove modalità selettive per l'accesso alla dirigenza nelle agenzie fiscali, stabilendo che l'Agenzia, con proprio regolamento di amministrazione potrà procedere a disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, la volontà legislativa è mutata e pertanto l'Agenzia ha ritenuto di dover far riferimento a tali nuove fonti normative e di ritenere superata la disposizione invocata dalla ricorrente.
L'Agenzia, nelle sue difese, ha infine rilevato che il conferimento di deleghe e funzioni ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. n. 78/2015 è stato oggetto di separato ricorso da parte di Dirpubblica tuttora pendente, e che tale misura ha comunque consentito di far fronte ad una situazione di criticità organizzative, conseguente alla sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015.
1.3. La ricorrente ha depositato una memoria di replica per controdedurre sulle eccezioni di inammissibilità della Agenzia ribadire la fondatezza nel merito del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto avente ad oggetto un atto generale.
Quanto alla prima obiezione relativa alla non applicabilità della l. 241/90 e del rito del silenzio in materia di atti generali, osserva il Collegio che, come già affermato in giurisprudenza ( cfr. sent. CGA 19 aprile 2012 n. 396), è lo stesso dato normativo a smentire che l'art. 2 (il cui comma 8 rinvia alla disciplina sul silenzio di cui al codice del processo amministrativo) non sia applicabile al procedimento di formazione degli atti generali, pianificatori o regolamentari.
Infatti, l'art. 13 della cit. legge n. 241/1990, che espressamente concerne la disciplina applicabile agli "atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione" - stabilendo che per essi, in quanto non si applichino alcune parti della legge cit., "restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione" - esclude per i procedimenti diretti alla emanazione dei suddetti atti unicamente l'applicazione delle "disposizioni contenute nel presente capo", ossia il Capo III della stessa legge (artt. da 7 a 13).
A contrario, dunque, detto art. 13 conferma che le disposizioni degli altri capi della legge - e, in particolare, per quanto qui rileva quelle del Capo I, tra cui è compreso l'art. 2 - si applicano anche ai procedimenti destinati a sfociare nell'emanazione degli atti normativi.
La giurisprudenza, tuttavia, afferma, in materia di ammissibilità del rito avverso il silenzio per l'adozione gli atti normativi, pianificatori e generali, che occorra svolgere un'attenta verifica della legittimazione attiva in capo al ricorrente.
Generalmente si esclude che in capo a ciascun consociato, soltanto in quanto tale, si possa riconoscere una situazione giuridica soggettiva tale da legittimarlo all'impugnazione del silenzio e si ritiene, dunque, che - proprio per non trasformare, rispetto a detti atti, quella sul silenzio in un'azione popolare - occorra ricercare ulteriori requisiti legittimanti (appunto in termini di qualificata differenziazione dell'interesse sottostante all'impugnazione) cui ancorare, in detti ambiti, la legittimazione attiva del ricorrente (cfr. C.d.S., IV, 7 luglio 2009, n. 4351, che peraltro è giunta a conclusioni opposte, ma in relazione a diversa situazione).
Dunque, l'insegnamento della giurisprudenza è nel senso che occorra verificare attentamente la legittimazione attiva del ricorrente, rispetto all'impugnazione del silenzio serbato nel procedimento per l'emanazione del singolo atto normativo, generale o pianificatorio; dovendo però prescindersi da generiche affermazioni di inammissibilità dell'impugnazione del silenzio rispetto a tali tipologie di atti.
Ora nel caso di specie non può dubitarsi della legittimazione della ricorrente in quanto ente esponenziale di interessi collettivi della dirigenza pubblica, la quale è sicuramente portatrice di una posizione giuridica qualificata e differenziata per poter agire a tutela dell'interesse dei suoi rappresentati.
Inoltre, l'ammissibilità dell'odierno gravame è stata contestata dalla Agenzia delle entrate con riferimento alla insussistenza di alcun obbligo di provvedere, in quanto l'indizione di un concorso costituirebbe una manifestazione di elevata discrezionalità, secondo una valutazione esclusivamente di interesse pubblico, da parte della amministrazione procedente.
Osserva il Collegio che tali considerazioni sono in linea generale condivisibili ma esse devono essere ripensate nel caso in cui l'obbligo di provvedere sussista in quanto previsto da una specifica fonte normativa. (v. sul tema TAR Lazio, sez. Terza ter, n. 02169/2016 che ha ritenuto ammissibile un ricorso con il rito del silenzio sull' adeguamento e l'aggiornamento delle linee-guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi di cui agli artt. 6 comma 2 d.m. del 28/12/12 e 7 comma 5 d. lgs. n. 102/2014, in quanto era previsto un obbligo di legge in tal senso.)
Ora, nel caso di specie l'articolo 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 e successive modifiche prevede: "le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2018."
Dunque, anche a voler intendere tale autorizzazione come una mera facoltà e non un obbligo, ciò che è chiaramente desumibile dalla disposizione in esame è che se l'Agenzia fiscale intende avvalersi della autorizzazione all'annullamento delle procedure concorsuali bandite e non ancora espletate, deve poi anche procedere a bandire "per un corrispondente numero di posti" concorsi pubblici per esami, da espletare entro un termine che è stato di volta in volta prorogato dal legislatore, da ultimo fino alla data del 31 dicembre 2018.
La norma infatti chiaramente pone una corrispondenza tra l'annullamento della precedente procedura concorsuale e l'indizione della nuova, corrispondenza che rappresenta il punto centrale della disposizione in esame, giacché l'una operazione giustifica e legittima l'altra e viceversa.
Nel caso in esame, una volta che l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di fare applicazione di questa norma procedendo all'annullamento della procedura concorsuale in corso per l'assunzione di 403 dirigenti, si è anche auto vincolata, in forza della normativa sopra richiamata, all'espletamento della nuova procedura concorsuale, come peraltro espressamente dichiarato dal provvedimento n. prot. 50767/2017 del 14 marzo 2017.
Sussiste pertanto l'invocato obbligo di provvedere, in quanto esso è sorto in base al combinato disposto della previsione normativa sopra menzionata e dell'autovincolo, assunto dalla stessa Agenzia nel momento in cui ha ritenuto di voler fare applicazione della facoltà concessale dal Legislatore.
Il ricorso per tali ragioni è ammissibile.
3. Le medesime ragioni sopra richiamate dimostrano anche la fondatezza del gravame.
Ed infatti non convincono sul punto le difese svolte dall'Agenzia delle entrate, volte a sostenere il superamento della normativa invocata da parte ricorrente, alla luce delle successive modifiche normative.
Sostiene l'Agenzia che è sopravvenuta una nuova normativa (art. 1, comma 93, l. 205/2017) che ha stabilito che spetti all'Agenzia, con proprio regolamento di amministrazione, disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami.
In particolare essa prevede:
" L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:
(…)
e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilita' di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilita' relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilita', alta professionalita' o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché' il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali e' scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito."
Tale normativa avrebbe - secondo la tesi difensiva dell'Agenzia delle entrate -superato la prescrizione invocata da parte ricorrente avendo previso una modalità di accesso differente da usare per le procedura concorsuali ancora da bandire. L'art. 4 bis si riferirebbe invece solo alle procedure ancora in corso e non ultimate.
Una tale tesi, tuttavia, si pone in ineludibile contrasto con quanto previsto dalla stessa l. n. 205/2017 al comma 95 dell'art.1, con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga del termine per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 4 bis della l. n. 78 del 2015.
Il comma 95 testualmente prevede: "All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
Ora, appare davvero poco ragionevole che il Legislatore abbia nel corpo delle stesso provvedimento prima dettato una norma volta a superare un precedente assetto normativo e poi, contestualmente, disposto la proroga per la realizzazione dell'assetto normativo assertivamente superato. Né risulta che vi fossero, alla data di adozione della l. 205/2017, altre procedure concorsuali ancora in corso cui il comma 95 della l. 205/2017 potesse far riferimento.
Peraltro, la nuova disciplina per l'accesso alla dirigenza di cui al comma 93 della l. 205/2017 è rimessa ad un regolamento di amministrazione non ancora adottato.
In questo quadro, l'unica interpretazione possibile della normativa sopravvenuta è che essa abbia voluto, a regime e pro futuro, introdurre un nuovo sistema di accesso alla dirigenza , reintroducendo la regola dell'accesso per titoli ed esami, ma che essa abbia tuttavia voluto lasciare in vigore - quale disciplina speciale - quella prevista dall'art. 4 bis della l. n. 78 del 2015, in relazione ai concorsi da indire in stretta correlazione con l'intervenuto annullamento delle procedure concorsuali pregresse, tanto che ha previsto un nuovo termine per l'ultimazione delle procedure concorsuali in esso previste.
Va pertanto, alla luce di quanto detto, affermata l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del 18.1.2018 presentata da parte ricorrente e va quindi dichiarato l'obbligo di provvedere da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante l'adozione di un bando di pubblico concorso per l'assunzione di 403 dirigenti per soli esami, ai sensi dell'art. 4 bis della l. n. 78 del 2015, salvo che non si ravvisino ulteriori profili o motivi ostativi non emersi nel presente giudizio.
L'Agenzia delle entrate dovrà provvedere ad emanare il suddetto bando e a curane l'espletamento entro il termine di cui all'art. 4-bis, co. 1, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2015, come modificato dall'art.1 comma 95 della legge n.205 del 2017.
La novità e peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato sulla istanza del 18.1.2018 e ordina all'Agenzia delle entrate di provvedere come da motivazione e nei termini ivi specificati..
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito,    Presidente
Fabio Mattei,    Consigliere
Maria Laura Maddalena,    Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Maria Laura Maddalena        Pietro Morabito

Da: Grazie18/08/2018 10:32:46
Agenzia delle Entrate ha annullato il predetto concorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015

Da: Grazie18/08/2018 10:35:41
"Nel caso in esame, una volta che l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di fare
applicazione di questa norma procedendo all'annullamento della procedura
concorsuale in corso per l'assunzione di 403 dirigenti, si è anche auto vincolata, in
forza della normativa sopra richiamata, all'espletamento della nuova procedura
concorsuale, come peraltro espressamente dichiarato dal provvedimento n. prot.
50767/2017 del 14 marzo 2017"

Da: Somari e Capre 18/08/2018 10:36:24
Il 403 è stato annullato, capre.
Il TAR, con sentenza scontatissima, ha detto che (ex lege) all'annullamento del 403 doveva seguire l'emissione di un nuovo bando per solo esami.

Da: Grazie18/08/2018 10:40:10
"L'Agenzia delle entrate DOVRA' provvedere ad emanare il suddetto bando e a curane l'espletamento entro il termine di cui all'art. 4-bis, co. 1, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2015, come modificato dall'art.1 comma 95 della legge n.205 del 2017.

Da: X arriva il maggiore 18/08/2018 11:21:43
Sarebbe opportuno anche per un atto di giustizia scorrere le vecchie graduatorie.

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