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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: anti-antares x orpo 19/06/2015 19:29:43
E' un dubbio fondatissimo...!Checche' ne pensino i fautori - a chiacchiere - della demmmocrazia...
P.s: fanno i paraculi...

Da: capreee capraaa19/06/2015 19:38:02
Anti antares il divorzio banca nazionale- tesoro viene dagli stati uniti e da lontano. Kennedy c ha rimesso la pellaccia perche voleva che la fed prestasse soldi al governo a interessi zero, Ordine Esecutivo 11110, che praticamente faceca fallire la fed di proprieta di privati ovviamente. Vogliamo citare il caso di aldo moro in italia che voleva eliminare il signoraggio bancario? Cmq mi auguro il default della grecia e la privatizzazione delle banche come in islanda. Dopo tocchera a portogallo e piano piano l europa dei banchieri collassera

Da: capreee capraaa19/06/2015 19:44:05
Cmq brutte capre basta confondere gli ex incaricati con le nozioncine del cazzo oo con la storia. Tutte balle. La vera realta e che la lotta all evasione serve a far pagare tutti per pagare tutti di meno. Bisogna scovare e distruggere le merde di evasori come il calzolaio o il fruttivendolo, nemici dello stato!

Da: Orpo unicum19/06/2015 19:49:27
Non ci sono abbastanza calzolai....sorry e mai e poi mai accertare i fruttivendoli....sono una pericolosissima lobby di pressione. Siedono nei cda delle più importanti multinazionali e notoriamente presentano bilanci consolidati con perdite milionarie...che riportano, riportano, riportano opsssss

Da: capreee capraaa19/06/2015 19:59:50
Una riflessione: si vuole sconfiggere, a parole,la grossa evasione con personale pagato meno di un impiegato del comune che fa l usciere e senza strumenti di alcun tipo. E come se un esercito di 40.000 uomini con le clave deve scontrarsi in campo aperto contro 1000 carri armatiT-14 'Armata

Da: anti-antares x capre 19/06/2015 20:09:37
1) il divorzio bi/tesoro non e' assimilabile alla privatizzazione ( la Fed fu fondata nel 1913 dai banchieri privati...Morgan, Rockfeller ecc ).Il divorzio consistette (1981 ) nell'abolire l'obbligo - fu deciso da Andreatta e Ciampi - per la Banca centrale di monetizzare il debito pubblico all'atto dell'emissione Dei relativi titoli sul mercato primario...con precise conseguenze;
2) Kennedy e Moro volevano emettere biglietti di Stato ( ci riuscirono parzialmente )...Non Farsi prestare soldi dalle banche centrali a interessi zero...Sono due cose Ben distinte...
3) il default Grecia va bene se Esso si accompagnera' ad un cambio di paradigma ( riacquisizione sovranita', avvicinamento strategico a Russia e Cina ecc...;
4) in Islanda le principali banche sono state nazionalizzate ( in quanto la moneta endogena ed esogena sono state ritenute beni comuni...la cui proprieta' non puo' esser devoluta a soggetti privati...);speriamo Draghi e soci ( e I Loro servi Renzi, Befera, Orlandi ecc ) possano andarsene a quel paese unitamente al loro euro...!

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Da: anti-antares x capre 19/06/2015 20:21:04
La similitudine e' calzantissima...E I veri responsabili sono gli scienziati che hanno istituito l'ae, fondandone il funzionamento sulla compressione rilevante di diritti,salario e tutele del 90 per cento del personale...

Da: Orpo unicum19/06/2015 20:22:32
l'invincibile amata...

Da: Marejonio 19/06/2015 20:48:16
Martedi
Colpo di stato
Stabilizzazione per tutti gli incaricati

Da: Marejonio 19/06/2015 20:50:10
Fonte Tesoro

Da: anti-antares 19/06/2015 20:54:02
Non credo che abbiano tutta 'sta forza e valenza:-)...Piu' che altro, se Tsipras esce dall'euro,Padoan,Renzi,Orlandi e c si scavano dai coglioni ( finalmente...).

Da: capreee capraaa19/06/2015 20:56:06
In merito alla.questione delle banche ho riesumato vecchi ricordi dell universita mon ho tempo di essere piu preciso in questo forum di capre che ancora sono convinti che la lotta all evasione e necessaria per abbassare la pressione fiscale o per pagare le scuole pubbliche. Lotta all evasione pero in verifica o ci vai a piedi o con i mezzi pubblici o sei costretto a usare la tua auto privata. E come se un poliziotto dicesse a sua moglie: scusa cara ma vacci domani dal parucchiere mi serve l auto per fare un posto di blocco. Chi fa controllo non ha l accesso a internet e l accesso ad alcuni database e di esclusiva solo di pochi eletti. Come se il carabiniere deve fare le intercettazioni ambientali nascondendosi nel sottoscala con penna taccuino e un ottimo orecchio. Lotta all evasione! Sembra    piu una

Da: e vero purtroppo19/06/2015 20:58:35
Martedi rinnovo incarichi  a tempo . Confermo la fonte

Da: anti-antares x capre 19/06/2015 21:00:41
Una volta tanto sono d'accordo...E quelli che la pensano cosi' sono l'assoluta maggioranza...te lo garantisco...utili piddioti...:-).

Da: scusate se mi intrometto19/06/2015 21:05:27
vedo che la discussione è finita sui massimi sistemi...

se permettete dico la mia. l'italia per decenni è stata abituata a un'enorme evasione anche perché lo stato disponeva di una tassa occulta: l'inflazione. se non sbaglio arrivò in certi anni al 22-25%. l'inflazione, per chi avesse dubbi, è una tassa a tutti gli effetti e nulla e nessuno può sfuggirle.

con l'euro e i vincoli di maastricht lo stato ha perso la possibilità d'inflazionare. l'inflazione erodeva e rendeva sostenibile il debito, che senza inflazione è impagabile. da allora lo stato ha dovuto concentrarsi sulle tasse vere e proprie, sulla lotta all'evasione ecc. col risultato di generare poco introito e molto malcontento.

l'unica soluzione è l'inflazione. che oltre agli effetti benefici per i conti pubblici, non genera odio, spinge la gente a spendere, a guadagnare sempre più per rincorrere la svalutazione... spinge i consumi, gli investimenti... insomma come i begli anni ottanta... ovviamente l'inflazione la si farà uscendo dall'euro e tornando a una lira svalutata a dovere

Da: capra capree19/06/2015 21:08:53
Esatto scusate se mi intrometto. C e un problemino: vuoi inflazione allora riprendiamoci la leva monetaria. Mica puoi guidare il tram solo con la leva del freno, ci vuole anche quella dell acceleratore che qualcuno ha rubato.

Da: anti-antares x scusate 19/06/2015 21:21:11
Massimi sistemi?Hai detto stessa cosa utilizzando termini diversi...Occorre riappropriarsi della sovranita' monetaria...Allo Stato l'evasione fiscale non interessa...o meglio,essa assurge a rilievo solo per i tre motivi esplicitati...Poi, se ci sono automatismi stipendiali ( scala mobile ) l'inflazione non colpisce i redditi fissi e da lavoro ma chi vanta un credito " di valuta ".L'inflazione,poi, e' stata oltremodo demonizzata per far passare tutte le porcherie degli ultimi 30 anni...( vero, Monti ed Andreatta...?!).In ogni caso, se immetti nuova moneta e hai risorse produttive inoccupate o sottoutilizzate, non crei inflazione ( perche', fino a saturazione, l'offerta aggregata puo' crescere a compensazione della maggiore domanda stimolata dalla moneta incrementale ...).

Da: capra capree19/06/2015 21:36:51
Un intervento sull argomento da parte di un ex incaricato c e? Mi aspetto ottimi argomenti da chi vincera il futuro concorso! Grazie

Da: un greco19/06/2015 21:49:08
Secondo voi perche i tg e i giornali parlano solo di accordi, rischio default, scadebze da rispettare e non della miseria in cui costrigono un popolo? Venite as atene e toccate con mano come ci hanno ridotti.

Da: Comunque, si può dire?19/06/2015 21:54:40
Che l'omino del SALFI su quello che sarebbe successo oggi ha detto una marea di minchiate.

Da: anti-antares x un greco 19/06/2015 23:16:35
So cone siete ridotti...lo denuncio dal 2010...Scannandomi con tanti  coglioni che dicono, mutuando acriticamente le puttanate mediatiche, che dovete ripagare I vostri - illegittimi - debiti...Ma Sta gente si rende conto che l'interesse Dei creditori ( BCE, fmi ecc ) non coincide affatto con quello Dei popoli?( anche quelli Tedesco e francese??!!!).Ma la gente come cazzo ragiona?!!Max solidarieta'( se sei un vero Greco...:-)).Rompete il Culo a draghi e soci!W Tsipras!W Putin!

Da: Mattanzacena20/06/2015 00:14:44
Per marejonio, concorso pubblico inevitabile.

Da: No alla mafia degli incarichi!!!20/06/2015 01:11:32
No a incarichi a termine, sarebbe gravissimo aggiramento della sentenza. Basta!!!!!!

Da: circolar20/06/2015 08:26:58
Non date retta a Mr Salfi....non e' un sindacato dei lavoratori funzionari....cura solo gli interessi dei dirigenti...ho sbagliato in passato a votarlo.....ora ho tolto i prosciutti dagli occhi....sono un'altra persona.

Da: No alla mafia degli incarichi!!!20/06/2015 08:38:37
Salfi difensore degli illegittimi.    Una farsa assurda. In Lomardia e' rivolta totale.

Da: 30 giugno 201520/06/2015 09:22:26
Fine incarichi. Verra festeggiato ogni anno come la festa della liberazione dei funzionari dal dominio illegittimo di gente cooptata. Hasta la victoria, siempre!

Da: Leo20/06/2015 10:02:05
6.âˆ' Nel giudizio innanzi alla Corte, con atto depositato il 4 marzo 2014, si è costituita Dirpubblica âˆ' Federazione del Pubblico Impiego, parte nel procedimento a quo, chiedendo, in primo luogo, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. A tal fine, richiamati adesivamente gli argomenti del rimettente, la parte ricorda come la giurisprudenza consideri illegittimo, distinguendolo dalla reggenza, lo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, al fine di porre in evidenza che la norma censurata avrebbe fatto "salva", perpetuandola, una prassi contra legem, impedendo la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti attraverso procedure concorsuali.
In secondo luogo, Dirpubblica chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, come convertito, entrato in vigore nelle more del presente giudizio di costituzionalità, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Assume, in proposito, che tale disposizione incorrerebbe nelle medesime censure già evidenziate con riguardo all'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, in quanto proroga di un anno il termine per il completamento di procedure concorsuali - per altro, a far data dall'entrata in vigore del richiamato d.l. n. 150 del 2013, non ancora avviate - e, nel frattempo, consente di prorogare o modificare gli incarichi dirigenziali già attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 24, secondo periodo, del d.l. n. 16 del 2012.
In terzo luogo, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, come convertito, anche per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), ritenendo che la disposizione sarebbe stata adottata al fine di risolvere ex auctoritate legis una controversia pendente dinnanzi al giudice amministrativo, con ciò pregiudicando il principio di parità delle armi e il diritto di difesa e incidendo sull'esercizio della funzione giurisdizionale.
Infine, chiede che la Corte costituzionale sollevi di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale della legge n. 15 del 2014, nella parte in cui ha modificato l'art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013, in riferimento agli artt. 64, primo comma, e 81, terzo comma, Cost., allegando che nel procedimento di conversione sarebbero stati violati gli artt. 40, comma 2, e 102-bis, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica.

Da: Forte urto20/06/2015 10:05:30
4.2.âˆ' Per colmare le carenze nell'organico dei propri dirigenti, l'Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall'art. 24 del proprio regolamento di amministrazione. Tale disposizione consente, «[p]er inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia», la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, «fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza» e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato. Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, a partire dal 2006, con apposite delibere del Comitato di gestione dell'Agenzia. Al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, esso risultava fissato al 31 dicembre 2010. Successivamente alla proposizione della questione, il termine è stato prorogato altre due volte, da ultimo (con delibera n. 51 del 29 dicembre 2011) «al 31 maggio 2012».
Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell'affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore, né all'istituto della cosiddetta reggenza. Il primo modello, disciplinato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede l'affidamento al lavoratore di mansioni superiori, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, ma è applicabile solo nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, non già delle qualifiche, e in particolare non è applicabile (ed è illegittimo se applicato) laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente (sentenza di questa Corte n. 17 del 2014; nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 12 aprile 2006, n. 8529, e 26 marzo 2010, n. 7342).
Invero, l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413). Ebbene, le reiterate proroghe del termine previsto dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia delle entrate per l'espletamento del concorso per dirigenti e, conseguentemente, per l'attribuzione di funzioni dirigenziali mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, seconda sezione, sentenze 30 settembre 2011, n. 7636, e 1° agosto 2011, n. 6884) a ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, i due presupposti ricordati della straordinarietà e della temporaneità, a non configurarla come un'ipotesi di reggenza e quindi a considerarla in contrasto con la disciplina generale di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale, interviene il legislatore, attraverso la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.
La norma impugnata esordisce autorizzando le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane ad espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il richiamo alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 530, della l. n. 296 del 2006 e nell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito. L'autorizzazione in parola è rafforzata attraverso un riferimento alla «esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità» delle strutture delle Agenzie e alla necessità di garantire «una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione» contenute in altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito.
In realtà, del tutto indipendentemente dalla norma impugnata, l'indizione di concorsi per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti è resa possibile da norme già vigenti, che lo stesso art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, si limita a richiamare senza aggiungervi nulla (si veda l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito). Inoltre, considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale âˆ' come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile âˆ' T, 11 ottobre 25012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata. Sicché l'obbiettivo reale della disposizione in esame è rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri funzionari, dall'altro si consente ulteriormente che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
Dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, il termine originariamente fissato per il «completamento» delle procedure concorsuali viene prorogato due volte. Dapprima, l'art. 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, lo ha spostato al 31 dicembre 2014, purché le procedure fossero indette entro il 30 giugno 2014, con la precisazione che, nelle more, era possibile prorogare o modificare solo gli incarichi dirigenziali già attribuiti, non invece conferirne di nuovi. Successivamente, l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), lo ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015.
Benché il legislatore abbia esplicitamente precisato, in questi interventi di proroga, che non è consentito conferire nuovi incarichi a funzionari interni, è indubbio che gli interventi descritti abbiano aggravato gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, infatti, il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento delle procedure concorsuali, ma, dall'altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in stridente contraddizione con l'affermata temporaneità.
4.3.âˆ' La norma impugnata ha cura di esibire, quale caratteristica essenziale, la propria temporaneità: il ricorso alla descritta modalità di copertura delle posizioni dirigenziali vacanti sarebbe provvisorio, strettamente collegato all'indizione di regolari procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, da completarsi entro un termine ben identificato, che la disposizione impugnata, in origine, fissava al 31 dicembre 2013.
Tuttavia, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, inserisce in tale costruzione un elemento d'incertezza, nella parte in cui stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, le Agenzie interessate non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari «[a] seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma». Questo significa che al termine, certo nell'an e nel quando, del completamento delle procedure concorsuali - nelle cui more è possibile attribuire incarichi dirigenziali con le modalità descritte - si affianca un diverso termine, certo nella sola attribuzione del diritto all'assunzione, ma incerto nel quando, perché tra il completamento delle procedure concorsuali (coincidente con l'approvazione delle graduatorie) e l'assunzione dei vincitori, può trascorrere, per i più diversi motivi, anche un notevole lasso di tempo.
È quindi lo stesso tenore testuale della disposizione impugnata a non escludere che, pur essendo concluse le operazioni concorsuali, le Agenzie interessate possano prorogare, per periodi ulteriori, gli incarichi dirigenziali già conferiti a propri funzionari, in caso di ritardata assunzione di uno o più vincitori. In questo senso, in contraddizione con l'affermata temporaneità, il termine finale fissato dalla disposizione impugnata finisce per non essere «certo, preciso e sicuro» (sentenza n. 102 del 2013).
Per questo, non è conferente il richiamo, effettuato dall'Avvocatura generale dello Stato, alla fattispecie normativa scrutinata con la sentenza di questa Corte n. 212 del 2012. In tale sentenza, l'infondatezza della questione derivava dalla circostanza per cui la norma di legge (regionale) impugnata consentiva, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, che talune delle suddette funzioni potessero essere attribuite a funzionari della categoria più elevata non dirigenziale, fino all'espletamento dei relativi concorsi e, comunque, per non più di due anni. Come si vede, in quel caso il termine finale della copertura delle vacanze attraverso il conferimento d'incarichi non era ancorato ad un evento incerto nel quando come l'assunzione dei vincitori, ma era fissato perentoriamente.
Anche considerando il tenore letterale della norma impugnata, quindi, il carattere di temporaneità della soluzione da essa prevista, sul quale insiste l'Avvocatura generale dello Stato, tende a scolorire fin quasi ad annullarsi.
4.4.âˆ' Si aggiunga, per quanto necessario, che la regola del concorso non è certo soddisfatta dal rinvio che la stessa norma impugnata opera all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari «sono attribuiti con apposita procedura selettiva». In realtà, la norma di rinvio si limita a prevedere che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non sono dunque assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. (sentenze n. 217 del 2012, n. 150 e n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 453 del 1990).
4.5.âˆ' In definitiva, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito, e all'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192. E proprio perché tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata, non vi sono ostacoli ad estendere ad esse la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, pur trattandosi di disposizioni normative sopravvenute al giudizio a quo. Infatti, «l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali» (sentenza n. 214 del 2010).

Da: Orpo unicum20/06/2015 10:15:56
Si, ma se uno non vuol intendere e ci rimette...moltissimo....la colpa è sempre degli altri. Un po' come quei negozianti che continuano a non emettere sistematicamente gli scontrini e poi si stupiscono della chiusura dell'esercizio...

Del resto erano lì tutti per merito....

Da: Incaricati tutti a casa20/06/2015 12:25:56
Trovo singolare, leggendo il  comunicato del Salfi, come il sig. CALLIPO detti l'agenda politica del governo ....
Certo se voleva farsi un po' di pubblicita' con quel comunicato c'e' riuscito.....mai piu  dovra' avvicinarsi un canditato rsu in quota salfi con il cappello in mano chiedendomi il voto....lo mandero ' via dalla stanza a calci nel sedere...W Dirpubblica W Barra....

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