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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
56952 messaggi, letto 1785524 volte
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Da: anti-antares x oh chi 17/09/2017 17:23:05
Infatti...vorrebbero continuare a fare il cazzo che ie pare nominando dirigente ( o assimilabile ) chi dicono loro e peggiorando, oltremodo -vessandolo e dividendolo ancor di piu'- le condizioni del restante personale...Maggiore autonomia, per questi, vuol dire cio'...In attesa di ulteriore contenzioso sfociante in nuova sentenza della Consulta ( fra 10 anni...)!

Da: Vyssia 17/09/2017 17:29:44
È ripugnante pensare che nel 21esimo secolo in un paese europeo  possano esistere sacche di potere nell'ambito della P. A e non si faccia nulla per estirparle.

Da: Vyssia 17/09/2017 17:29:59
È ripugnante pensare che nel 21esimo secolo in un paese europeo  possano esistere sacche di potere nell'ambito della P. A e non si faccia nulla per estirparle.

Da: Capra capreeee 17/09/2017 17:41:17
X avete

Ti ho detto che fra due anni circa lascio l amministrazione.

Esistono forum tecnici dove ci si confronta ma li si entra previa registrazione e con nome e cognome.

Purtroppo hanno devastato anche l'ambiente accademico tagliando pure l'aria che si respira e non posso permettermi di andare all'estero per contingenti motivi.

A parte qualche esaltato, la totalità del personale ae scapperebbe come hanno fatto tantissimi colleghi che sono passati in magistratura, in prefettura e in altra pa oppure hanno intrapreso la professione.

Non avendo una preparazione giuridica per me è più difficile transitare altrove.

Ovviamente, come mi auguro stai facendo anche tu, mi guardo altrove e resto in attesa che sblocchino certe posizioni.

Da: Capra capreeee 17/09/2017 18:09:53
In merito all articolo del sole sulla maggiore autonomia  è stato più volte detto da me, anti e qualcun altro che I "suggerimenti OCSE" suonano più come dei diktat. Un Organismo sovranazionale fuori dal circuito democratico decide le scelte di organizzazione interna e anche di politica economica.

CIELO CHIEDE LEUROPA... CIELO AZZURRO CIELO BLU.

E come si fa? Ma facile, con il metodo junker.

Lo stesso provvedimento viene costantemente reiterato fin che le ultime sacche di resistenza cedono.

Prendeteci pure per pazzi visionari ma la realtà è questa, vi piaccia o no.

L' OCSE ha deciso in merito alla maggiore autonomia delle agenzie fiscali e la classe politica deve eseguire questa decisione. Giusta o sbagliata che sia; adeguata o meno al sistema giuridico-istituzionale italiano.

Ma secondo voi perché gli inglesi se ne sono scappati?? Anche per questo aspetto : una continua ingerenza di organi sovranazionali sulla sovranità nazionale e sulle prerogative dei massimi organi istituzionali.
Famosa è la sentenza della Corte di giustizia europea sulla ferrovia ad alta velocità HS2 che ha letteralmente calpestato il Bill of rights inglese

Da: anti-antares x tutti 17/09/2017 18:10:32
Ae applica trattamenti in pejus su pressocche' tutto...Si facciano confronti col mef e le dogane...In ae niente progressioni, logistica del kaiser, fondi accessori pagati in considerevole ritardo, inasprimento disciplinare frutto, soprattutto, di interpretazioni unilaterali agenziali ( ma il contratto non e' un accordo fra le parti??!), carichi di lavoro straripanti, mobilita' inesistente ecc ecc ecc...E i sindacaloni hanno anche la faccia tosta di difendere il modello agggenzie!

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Da: la soluzione17/09/2017 18:21:56
Ae in regime di diritto pubblico ex art 3 d.lgs.165/2001 e fuori dalla pa contrattualizzata.

Da: anti-antares x la soluzione 17/09/2017 18:25:25
Si.lo sostengo/niamo da anni.ma se il personale non inizia a far casino seriamente per ottenere cio', ci cuccheremo l'ennesima fregatura infiocchettata dalla triplice piu' il salfi...

Da: anti-antares x tutti 17/09/2017 18:38:33
Il nostro avversario non sono gli incaricati...Ma il sistema di potere ( che ha facce, nomi e cognomi ) che ha svenduto la nostra residua sovranita' ( anche privatizzando parte del p.i. E istituendo le agenzie ) alla grande finanza apolide-usurocratica...I nostri strali debbono esser indirizzati a costoro ( politicanti, alti burocrati, banchieri ecc )...Non dobbiamo scannarci fra di noi per le briciole...Cari ex incaricati, pot, pos ecc, qualora non ve ne foste resi conto, vi hanno usato - e vi stanno utilizzando - alla stregua di kapo'...Ma anche voi siete nel campo di concentramento Italia...Occorre sostenere, in ogni ambito, la prevalenza dei principi supremi della Costituzione sui patti e trattati imposti da certi circoli/elites...

Da: inno della giustizia17/09/2017 19:01:13
cucù....cucù... e l'incarico dirigenziale non c'è più.... e dirigente non sarai mai più.... leccare culi non rende più... alla pecorina non ci guadagni più....il mondo ti è crollato giù.... non sei più un cazzo e questo non ti va giù....un calcio in culo e sei volato giù....   cucù... cucù....

Da: inno della giustizia17/09/2017 19:01:31
cucù....cucù... e l'incarico dirigenziale non c'è più.... e dirigente non sarai mai più.... leccare culi non rende più... alla pecorina non ci guadagni più....il mondo ti è crollato giù.... non sei più un cazzo e questo non ti va giù....un calcio in culo e sei volato giù....   cucù... cucù....

Da: capra capreeee x serva17/09/2017 20:20:29
Qualcuno libero c'è stato e ci fa ben sperare. Altro che libertà nella tua testa.


A Giulio Einaudi, Torino.


Torino, 14 aprile 1942

Spettabile Editore,

Avendo ricevuto n. 6 sigari Roma - del che Vi ringrazio - e avendoli trovati pessimi, sono costretto a risponderVi che non posso mantenere un contratto iniziato sotto così cattivi auspici. Succede inoltre che i sempre rinnovati incarichi di revisione e altre balle che mi appioppate, non mi lasciano il tempo di attendere a più nobili lavori. Sì, Egregio Editore, è venuta l'ora di dirVi, con tutto il rispetto, che fin che continuerete con questo sistema di sfruttamento integrale dei Vostri dipendenti, non potrete sperare dagli stessi un rendimento superiore alle loro possibilità.
C'è una vita da vivere, ci sono delle biciclette da inforcare, marciapiedi da passeggiare e tramonti da godere. La Natura insomma ci chiama, egregio Editore; e noi seguiamo il suo appello.
Fatevi fare il Bini da un altro.


Cordialmente.                                                                                                                                                                                                                                             C. Pavese

Da: ORPO__UNICUM17/09/2017 20:38:03
Bella

Da: antiiiii capraaaaaa17/09/2017 20:46:22
Pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr..............splashhhhhhhhhhhhh

Da: anti-antares x antiiiiiii 17/09/2017 21:29:14
Gia'...dopo il ghibli ...sei caduto nel cesso...Bravo...Ora va a durmi' che domani avrai abbastanza deretani da omaggiare...

Da: allora 17/09/2017 22:30:40
Sicuramente voi siete i tromboni con il pennaccbio in testa che siete sempre stati rintanati a scaldare la sedia e a leccare e dire si.Voi non sapete un cazzo di che cosa significa lavorarare.SIETE COME LA CALABRO'  CHE NON HA MAI FATTO UN CAVOLO E MAI HA VISTO UN AVVISO D'ACCERTAMENTO  , O UNA CARTELLA ESATTORIALE. E ADESSO CHE FARA' ALLA DR? SI E' AFFIDATA A QUALCUNO E I N CAMBIO CONCEDE QUALCHE PRIVILEGIO.METTETEVI IN TESTA CHE NESSUNA AUTONOMIA REGOLAMENTARE PUO' INTRODURRE DEROGHE AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL CONCORSO PUBBLICO.Gli uffici devono essere retti da dirigenti da concorso.E ORA CHE FARANNO. LO VEDRETE LO VEDRETE.SMETTETELA DI SPARARE CAZZATE E LAVORATE.
N

Da: anti-antares x allora 17/09/2017 23:07:37
Con chi ce l'hai...?Giusto per capire...( tu che parli di "lavorare"...come tanti tuoi paraculi di colleghi...tutto fumo e lingua...).
P.s: Per ripristinare la cogenza del principio costituzionale di cui parli ci vorra', ex novo, la Consulta...( altri 10 anni...).

Da: anti-antares x allora 17/09/2017 23:10:18
Fatti il turno notturno in fonderia...poi potrai avere il bocca il verbo "lavorare", o indefessa taylorista/stacanovista dell'agggggggggenzia pidddina...

Da: allora x antintares 18/09/2017 07:07:03
Dà come hai risposto si capisce  che non hai fatto mai nente.Ti sbatterei allo sportello o a fare una bella verifica.Ma il tuo 740 almeno lo sai fare?Ti piaccia oppure no  la Corte già ha parlato. Sta di fatto che vanno avanti a interim e a deleghe a go go. I delegati forcaioli firmaioli  prendono 700 o 800 euro. E finita l' epoca delle vacche grasse. Comunque per te e troppo tardi vivi nel ricordo dei bei tempi che furono.

Da: bisogna costituirsi parte civile18/09/2017 07:46:44
A quanto pare, ancora una volta (dopo il caso Venezia) la vicenda è collegata alle assunzioni e alle nomine. Abbiamo da sempre denunciato il "chiodo fisso" dei vertici delle Agenzie fiscali di scegliersi dirigenti senza concorso o con concorsi taroccati, ma li abbiamo bloccati sia con la sentenza 37/2015 della Corte costituzionale (e le innumerevoli pronunce dei Giudici Amministrativi, prima e dopo la Consulta), sia con la nostra attività …. "ordinaria" (vedi il caso Dogane). Anche in questo caso, la distorsione che ha inquinato i concorsi interni ha provocato e provocherà ulteriormente danni enormi al Personale che solo DIRPUBBLICA tutela! È allo studio la possibilità di costituirsi parte civile in questo processo

Da: anti-antares x allora 18/09/2017 07:53:37
740?Si vede che ne capisci...
Hai poteri taumaturgici per vedere cosa fanno gli altri?Complimenti ( sei come i famosi lingua e fumo...).
Fosse per me, a tanti come te non darei neanche acqua da bere ( altro che sportello o verifica...attivita' che solo gentucola puo' temere )...Li' dentro c'e' una concentrazione di pazzoidi, paraculi, ominicchi ecc senza pari...

Da: The public manager18/09/2017 08:59:45
Scegliersi il middle management da parte del top management non è un chiodo fisso ma un sacrosanto diritto in ogni organizzazione PRODUTTIVA da che mondo è mondo.

Da: mai domi18/09/2017 09:47:54
Dal sole 24 ore del 18 settembre 2017
Cambiano le agenzie fiscali: autonomia, controlli meno invasivi meno adempimenti
Per la riforma delle agenzie fiscali il governo è pronto a giocare sul filo di lana del fine legislatura la carta della manovra di bilancio. E lo farà seguendo uno schema già collaudato nei mesi scorsi con successo utilizzando la manovra di primavera per incassare subito dal Parlamento il via libera all'addio degli studi di settore. La proposta di legge di riforma delle agenzie fiscali è pronta da tempo ed è quella che il presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama, Mauro Marino (Pd), incardinerà nei prossimi giorni per avviarne l'esame e portandolo avanti in parallelo con i lavori della vicina commissione Bilancio sui provvedimenti di finanza pubblica di fine anno (Dl fiscale collegato e legge di bilancio), per poi farlo salire con un emendamento in corsa su uno dei due ultimi provvedimenti della legislatura.
Il disegno di legge (As n. 2837) messo a punto dallo stesso presidente della commissione Marino e dal capogruppo di Articolo 1, Maria Cecilia Guerra, interviene direttamente sui decreti che oggi regolano e disciplinano le agenzie fiscali così da renderle operative già a partire dal 1° gennaio 2018, una volta approvate dalle due Camere. Dunque nessuna nuova delega ma misure da hoc finalizzate a potenziare l'autonomia e l'efficienza delle agenzie fiscali. Con un duplice obiettivo: rispondere alle osservazioni e alle indicazioni formulate nei mesi scorsi dall'Ocse e dal Fondo monetario internazionale e soprattutto garantire l'effettività del gettito erariale, nonché l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e il dialogo con i contribuenti.
Tra le novità di maggior rilievo della proposta "Marino-Guerra" spicca l'autonomia regolamentare. Con il nuovo articolo 71 del Dlgs 300/99 per i lavoratori dell'amministrazione finanziaria verrebbe previsto espressamente l'arrivo di un «ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali». Saranno poi le agenzie a definire la contrattazione aziendale di secondo livello e a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento e l'organizzazione della macchina fiscale.
Quest'ultimo sarebbe un passaggio chiave se venisse approvato definitivamente, soprattutto per far fronte alle forti criticità che hanno colpito in questi ultimi anni la gestione del personale delle agenzie fiscali. Dai concorsi bloccati ai diversi interventi legislativi susseguitesi negli anni che, scrive Marino, «hanno progressivamente eroso l'autonomia delle agenzie». Per arrivare alla decisione della Consulta del marzo 2015 che ha fatto decadere 800 funzionari a cui erano stati assegnati incarichi dirigenziali senza concorso.

Da: Atto Senato n. 283718/09/2017 09:49:05
Atto Senato n. 2837
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori Mauro Maria MARINO, GUERRA, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CONTE, DALLA ZUANNA, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FORNARO, FRAVEZZI, GIACOBBE, LEPRI, Eva LONGO, LUCHERINI, MASTRANGELI, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, SANGALLI, SANTINI, SPILABOTTE, SUSTA, TURANO e ZANONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2017
Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali
Art. 2.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
i) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - (Autonomia regolamentare) -- 1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le materie indicate al comma 3 sono disciplinate da ciascuna agenzia con il proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai principi indicati al comma 4.
3. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza;
e) individua apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale e fissa le relative regole di accesso;
f) stabilisce i criteri per la mobilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative non dirigenziali.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle agenzie fiscali salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti rispettivamente del 10 e dell'8 per cento di cui al presente articolo sono elevati al 20 ed al 15 per cento per quanto riguarda le agenzie fiscali regolamentate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Da: anti-antares x atto senato 18/09/2017 10:13:26
Si capisce chiaramente a cosa e' finalizzata quest'ennesima norma piddiota...( giubilata, puta caso, dal salfi...).Per il personale solo peggioramenti...su tutto...Anche se, formalmente, ae restera' nel perimetro del p.i., de facto sara' assimilabile ad un epe...

Da: MATTILVIO RENZUSCONI18/09/2017 11:59:55

- Messaggio eliminato -

Da: Capra capreeee 18/09/2017 12:21:54
Anno 2017

Gli Stati Uniti hanno una esposizione per  18.237 mld di dollari, il Giappone a 10.557 mld e l'Italia a quasi 2.407 mld di dollari

usa e Giappone secondo le vostri mente eccelse hanno licenziato tutti e vanno avanti con 2 dipendenti per ministero??

Da: mi consenta18/09/2017 12:40:40

- Messaggio eliminato -

Da: ORPO__UNICUM18/09/2017 13:25:06
Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 settembre 2017, n. 21330
Agenzia del Demanio - Trasformazione in ente pubblico economico - Permanenza nel comparto o per il passaggio ad altre amministrazioni - Lasciati totalmente in inattività - Privazione delle mansioni - Risarcimento del danno
Rilevato

che con sentenza in data 16 aprile 2012 la Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia del Demanio avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da privazione delle mansioni avanzata da P. D. e C. T. i quali, a seguito della trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico, avevano optato per la permanenza nel comparto o per il passaggio ad altre amministrazioni ma erano stati lasciati totalmente inattivi dall'aprile 2004 presso l'ufficio di Viterbo; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia del Demanio sulla base di due motivi, ai quali hanno opposto difese P. D.. e C. T. con tempestivo controricorso;

che sono state depositate memorie da entrambe le parti

Considerato

1.1 che con la prima censura l'Agenzia del Demanio denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 74 d.lgs. 300/1999 e art. 1 d.lgs. 173/2003 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. » perché la Corte territoriale non ha pronunciato sul motivo di appello con il quale era stato rappresentato che il complesso procedimento di riorganizzazione dei servizi e del personale non aveva consentito l'immediata utilizzazione dei lavoratori nelle mansioni proprie dei profili rivestiti, sicché il preteso inadempimento non poteva essere ritenuto imputabile a colpa del l'amministrazione;

1.2. che il secondo motivo, nel denunciare « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c.», addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto provato il danno da demansionamento in assenza di allegazione e di prova e, quindi, di averlo ritenuto in re ipsa, ponendosi in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 6752 del 2006;

2. che il primo motivo è inammissibile in quanto "nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza,in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all'art. 112 c.p.c.), purché nel motivò si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge " ( Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931);

2.1 che detta ultima ipotesi ricorre nella fattispecie perché l'Agenzia, oltre a non denunciare la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ha solo invocato la normativa con la quale era stata consentita ai dipendenti l'opzione ed insistito sulla complessità della riorganizzazione nonché sulla conseguente non imputabilità dell'inadempimento, senza fare alcun cenno alla nullità della sentenza impugnata;

2.2. che, inoltre, il motivo è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 nn. 4 e 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. perché il ricorso non riporta, neppure per estratto, il contenuto dei precedenti scritti difensivi e della sentenza del Tribunale, necessario per valutare se la questione, implicante anche un accertamento di fatto, era entrata a far parte del thema decidendum del giudizio di primo grado ed era stata riproposta in sede di gravame;

3. che il secondo motivo non coglie la ratio della decisione impugnata in quanto il giudice di appello non ha ritenuto il danno in re ipsa bensì, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che, fermo l'onere di allegazione, l'esistenza del danno può essere desunta in via presuntiva da elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e a tutte le circostanze del caso concreto;

3.1. che la sentenza impugnata, sul punto conforme a plurime pronunce di questa Corte (Cass. n. 19778/2014; Cass. n. 4652/2009; Cass. n. 28274/2008), evidenzia anche che sin dal primo atto introduttivo i lavoratori avevano specificamente allegato le conseguenze negative del provvedimento con il quale erano stati rimossi dalle precedenti mansioni, precisando che alla dispersione del bagaglio professionale si erano unite la perdita di chance per il futuro lavorativo e la totale emarginazione dai normali processi di avanzamento professionale, derivate dalla inattività totale;

3.2. che pertanto non si ravvisa il vizio denunciato giacché da un lato è corretto il ricorso alla prova presuntiva, dall'altro «spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico » ( Cass. 28.10.2014 n. 22801);

4. che il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

4.1. che non sussistono ratione temporis le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002, norma che, tra l'altro, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo ( Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro  200,00 per esborsi e euro  4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Da: SIAMO TUTTI CONSULENTI18/09/2017 14:19:01

- Messaggio eliminato -

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