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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
56952 messaggi, letto 1785524 volte
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Da: MARIO GIULIO12/09/2017 09:14:05

- Messaggio eliminato -

Da: MARIO GIULIO12/09/2017 14:40:14

- Messaggio eliminato -

Da: GEN. DIVISIONE AUREGLIO BOMBADENTI LOPRICOLLO12/09/2017 15:00:03

- Messaggio eliminato -

Da: ++++NEWSSSSS++++12/09/2017 17:44:42
++++++È FATTA+++++++


++++++È FATTA+++++++


++++++++++++++++++++

Da: grano12/09/2017 18:35:50
ho giocato a pallottella tutto questo mese!! Come fai a saperlo?

Da: ma che12/09/2017 18:49:41
puttanate scrivete?

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Da: mmmmmmmhhhhhhhhh12/09/2017 19:19:09
Aaaaaahhhhhhhhhhhh mmmmmmmmmmmhhhhhhhhhh sssplashhhhhhhhh
L'HO FATTA!!!!!!!

Da: mmmmmmmhhhhhhhhh12/09/2017 19:52:06
A moooo mmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr splashhhhhhhhh
FATTA N'ALTRA........

Da: X84uni 12/09/2017 21:31:08

Da: X84uni 12/09/2017 21:31:08

Da: X84uni 12/09/2017 21:31:09

Da: Xcapra anti 12/09/2017 21:33:19
Dite qualcosa. Stanno mandando il topic a puttane

Da: Agente 003 13/09/2017 06:50:58
Solo adesso? E' quasi dall'inizio che è così. Dovrebbe intervenire un moderatore e bannare questi post ed anche introdurre il login.

Da: ++++NEWSSSSS++++++13/09/2017 11:31:38
++++++ULTIM'ORA+++++++


++++++INTERVIENE LA DIGOS+++++++


++++++MELECHEPOMPELMOFACCIAPERE++++

Da: AB13/09/2017 18:00:58
E intanto escono sentenze interessanti sugli ex incaricati.....eg eh eh....mo' son cazzi per certi dirigenti.....

Da: Xyz 13/09/2017 18:26:14
X AB
A cosa ti  riferisci ? Che sentenze ?

Da: mmmmmmmhhhhhhhhh13/09/2017 18:29:41
Mmmmmmmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh eccovi sta sentenza ppppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Da: mmmmmmmhhhhhhhhh13/09/2017 18:34:36
Spalshhhh spalshhhhh splashhhhhh eccove n'altra!!!   

Da: DIX 13/09/2017 19:08:49
Che banda di inutili !

Da: Antonello il bello 13/09/2017 19:48:05
Ruffini ha deciso di vendere l'agenzia  ai nord coreani. Le trattative si concluderanno a breve.
Alcune indiscrezioni parlano di redditi allineati a quelli degli sturacessi coreani: un buono pasto al giorno. Premio di produzione : ritratto in cornice di plastica del leader Kim Yong-un. Per chi raggiunge l'obiettivo prima dei 6 mesi taglio gratis dei capelli alla kim

Da: Antonello il bello 13/09/2017 19:56:04
Nuovo orario di lavoro concordato con i sindacati dopo estenuanti trattative.
I sindacati esultano : grande vittoria per i lavoratori.

Ingresso ore 07:00. Flessibilità in entrata 3 nanosecondi

Pausa pranzo dalle 13:00 alle 13:05

Uscita ore 22:00. Nessuna flessibilità


Orario previsto dal lunedì alla domenica

Ferie : 2 giorni a biennio

Da: DIX 13/09/2017 20:29:54
Ripeto :che banda di inutili !

Da: DIX 13/09/2017 20:30:35
Che livello di confronto !

Da: che 13/09/2017 20:38:18
FINE HANNO FATTO COLMAR , VYSSIA, PER TUTTI, XYZ,VECCHIO DIRIGENTE.? TUTTI MORTI.VISSIA BATTI UN COLPO.TU CHE SEI VICINO AL NUOVO SOLE ILLUMINACI.MI PARE CHE IL PROBLEMA DIRIGENTI NON ESESTE.

Da: ORPO__UNICUM13/09/2017 20:59:05
Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, l'avvio della procedura per la conferma dell'incarico di Direttore dell'Agenzia del demanio conferito al dott. Roberto REGGI. Sulla nomina dovrà essere acquisto il parere della Conferenza unificata.

Da: DIX 13/09/2017 21:04:04
Tutti Pos

Da: che 13/09/2017 21:17:35
Ciao orPo ben tornato.

Da: che 13/09/2017 21:20:04
Ciao orPo ben tornato.

Da: Cassazione ex incaricati13/09/2017 22:30:34
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21077 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 11/09/2017

ORDINANZA

sul ricorso 29047-2016 proposto da:

(…)

elettivamente domiciliati in ROMA, V. GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO NATALE EDGARDO GALLEANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO DE MICHELE;

- ricorrenti -

contra

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE

di ROMA, depositata il 14/11 /2016, emessa sul procedimento

7562/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dottor Gianfranco Servello che, visti gli artt. 42 e 47 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione rigetti ii ricorso e dichiari la competenza dei Tribunali (in funzione di giudice del Lavoro) di: Trapani per ii ricorrente Aleo Massimiliano; Agrigento per ii ricorrente Di Miceli Calogero; Trapani per il ricorrente Lo Monaco Mario; Catania per il ricorrente Wancolle Alessandro Florimondo; Ragusa per il ricorrente La Perna Marco Salvatore; Reggio Calabria per il ricorrcnte Martinez Donato; Messina per la ricorrente Trovato Matilde Silvana; Catania per i1 ricorrente Antico Gianfranco; Palermo

per la ncorrente Badagliacca Giovanna; Palermo per la ncorrente Merlino Giuseppa; Palermo per il ricorrente Valentino Umberto; Palermo peril ricorrente Farina Mauro; Palermo peril ricorrente Tusa Francesco; Trapani per la ricorrente Valenti Filippa Anna; Palermo per il ricorrente Li Causi Nicolo; Bari per il ricorrente Giglio Francesco; Palermo per il ricorrente lncorpora Giuseppe; Palermo per il ricorrente Cassaro Vincenzo; Palermo per il ricorrente Giunta Santo; Palermo per la ricorrente Livoti Cristina; Enna per il ricorrente Di Giunta Benedetto; Caltanissetta per il ricorrente Di Francesco Leonardo; Catania peril ricorrente Di Natali Salvatore; Palermo peril ricorrente Di Giglia Salvatore; Messina per il ricorrente Bracciorosso Salvatore; Trapani peril ricorrente Giordano Ferdinando; Siracusa per il ricorrente Trentino Salvatore.
Rilevato che:

1. Con atto di citazione del 22 ottobre 2015, gli odierni ricorrenti, tutti funzionari di "terza area" alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate, salvo Ferdinando Giordano e Trentino Salvatore alle dipendenze della Agenzie delle Dogane e <lei Monopoli, hanno convenuto in giudizio
dinanzi al Tribunale di Roma la Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio <lei Ministri, e le suddette Agenzie e - dopo aver dedotto dm di essere stati incaricati di svolgere le funzioni di dirigente di seconda fascia nelle agenzie di appartenenza con reiterati contratti a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 24 e 26 <lei Regolamenti delle Agenzie - hanno chiesto che fosse accertata l'illegittimità della condotta dello Stato italiano per l'abusivo ricorso ai contratti a termine, in violazione delle clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999- 70-CE, con la condanna al risarcimento del danno per fatto illecito.

1.1. A tal fine, hanno chiesto a) la costituzione con ciascuno <lei ricorrenti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quali dirigenti, a far data dall'avvenuta maturazionc del periodo di svolgimento di funzioni dirigenziali, superiore a trentasei mesi, ovvero dalla data ritenuta di giustizia, c la condanna dei convenuti al pagamento delle retribuzioni dalla data di costituzione del rapporto dirigenziale; b) in via subordinata, quale rnisura alternativa alla costituzione del rapporto, ii risarcimento del danno per equivalente.
1.2. Hanno inoltre chiesto c) la condanna di tutti i convenuti alla rcgolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, compresi i periodi di svolgimento delle funzioni dirigenziali, nonche al risarcimento dei danni costituiti dal diverso trattamento contrattuale e di legge subito rispetto ai colleghi dirigcnti assunti a tempo indeterrninato; e, infine, d) l'accertamento del loro diritto ad cssere retribuiti quali dirigenti a titolo di risarcimento del danno, nella misura dovuta peril periodo compreso tra l'anticipata cessazione dell'incarico
- disposta dalle Agenzie per effetto dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 37 dcl 2015, recepita dal Consiglio di Stato - sino alla prevista scadenza del contratto; il tutto con vittoria di spese del giudizio.
2. La causa, iscritta a ruolo e assegnata alla seconda sezione civile del tribunale, e stata rimessa dal giudice designato al presidente della sezione che l'ha poi trasmessa alla sezione lavoro, ritenendo che la
domanda di costituzione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato implicasse la competenza del giudice del lavoro.
2.1. Designato il giudice del lavoro e disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 cod.proc.civ., convenuti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ai sensi dell'art
413 cod.proc.civ., rilevando che nessuno dei ricorrenti prestava servizro presso un Ente avente sedc in Roma e non trovando applicazione il foro erariale previsto dall'art. 25 cod.proc.civ.
2.2. Con ordinanza resa all'udienza del 14/11/2016 il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha dichiarato la sua incompetenza per territorio e ha designato come competcnti i tribunali, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici ai quali i ricorrenti sono addetti o erano addetti al momento della cessazione del rapporto;
l'ordinanza e stata impugnata dai lavoratori con regolamento di competenza, fondato su un unico motivo.

2.3. Le amministrazioni convenute hanno depositato memoria ex art. 47 ult. comma cod.proc.civ. 11 Pubblico Ministero ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso.
Considerato che:

1. La questione di competenza e prospettata sotto il profilo della violazione dell'art. 25 cod.proc.civ., in connessione con l'art. 413, comma 5, cod.proc.civ., nonche con l'art. 24 Cost. e 41 L. n.
234/2012: i ricorrenti assumono che l'azione intrapresa, - scaturente dalla illegittimita dei contratti a termine stipulati per oltre un decennio dalle agenzie convenute -, tende ad ottenere il risarcimento del danno causato dallo Stato legislatore che non avrebbe dato applicazione alle clausole della direttiva CE sul contratto a tempo determinato.
2. 11 motivo è infondato.

E' opportuno premettere che la competenza per materia si determina a priori, sulla base della domanda dell'attore e <lei fatti posti a fondamento dclla stessa, senza che rilevi la qualificazione che l'attore abbia dato alla azione proposta, che potrebbe essere artificiosamente prospettata allo scopo di sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. ord. 22/10/2015, n. 21547; Cass. ord. 26 marzo 2014, n. 7182; Cass. 17 /05/2007, n.11415; da ultimo, Cass. ord. 10/05/2017, 11. 11441).

2.1. Deve aggjungersi che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quante volte la domanda introduttiva del giudizio esibisca un petitum sostanziale che si identifichi con il rapporto di lavoro, tante volte sussiste, alla stregua dell'esposta disciplina, la competenza del giudice del lavoro, non rilevando in contrario che la prospettazione della parte si esprima in scnso impugnatorio di atti prodromici.
2.2. Il petitum sostanziale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiedc al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizionc soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione (cfr., in punto di giurisdizione, Cass. Sez. Un. ord. 28/06/2006, n. 14849; Cass. Sez. Un. ord. 07 /03/2003, n. 3508,).
3. Ora, come ha anche osservato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, a fondamento della domanda vi i: una successione di contratti a tempo determinato per la copertura di posti di dirigenti stipulati dai convenuti con gli odierni ricorrenti, tutti gia alle dipendenze della pubblica amministrazione, ed in forza dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001.
4. I ricorrenti assumono di aver subito un danno dalla reiterata stipulazione di tali contratti, la cui illegittimita i: scaturita anche per effetto dell'intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 37 del 2015, ha ritenuto illegittima la norma dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della I. 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui consente alle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nellc more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioru superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti.
4.1. La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto che la disposizione rmpugnata viola la regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, in quanto l'assegnazione di posizioni dirigenziali ad un funzionario puo avvenire solo ricorrendo alla reggenza, quale istituto che serve a colmare vacanze nell'ufficio e caratterizzato inderogabilmente dalla straordinarieta e ternporaneita.
5. L'illegittimita degli incarichi dirigenziali, conseguente alla eliminazione della norma dall' ordinamento giuridico, e il danno che ne e eventualmente conseguito sono senz'altro da riconnettersi ad una condotta dell'amministrazione in quanto datrice di lavoro, non anche dello Stato legislatore che non avrebbe dato attuazione alla direttiva 1999-70.

5.1. Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, infatti, la pubblica amministrazione, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente, e di fronte all'attivita non autoritativa e di diritto privato dclle amministrazioni pubbliche, tutte le situazioni giuridiche soggettive degli interessati vanno ricondotte alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod.civ., ai fini dell'identificazione del giudice competente per la tutela (Cass. Sez. Un., 25/3/2005, n. 6421 ).

5.2. Nel caso in esame, non vi c dubbio che il petition sostanziale attenga direttamente al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, in quanto il fatto costitutivo del preteso diritto e dato dal reiterato, e cosi illegittimo, conferimento di incarichi dirigenziali a
tempo determinato ai ricorrenti in quanto dipendenti, ovvcro in forza di un rapporto di lavoro gia in corso con le amministrazioni convenute, desumibile dal richiamo dell'art. 19 del d.lgs. 30/3/2001, n.
165 - in cui e espressa la regola del conferimento dell'incarico a
soggetti gia legati all'amministrazione, come e evincibile, a contrario, dal chiaro riferimento alla necessita che il conferimento ad un soggetto esterno sia supportato da provvedimento specificamente motivato ('espficita motivazjone") e sia conferito a ''persone di particofare e comprovata

quafijicazione professionale, non rinvenibile nei ruofi defl'Amministrazjone" (cfr. Cass. 22/2/2017, n. 4621), - e dagli artt. 24 e 26 <lei regolamenti delle agenzie delle entrate, che espressamente prevedevano la copertura con personale interno (''per inderogabifi esigenze difimzjonamento dell'Agenzj.a, le euentuali vacanze sopravvenute possono essere promnsoriamente coperte, previo interpello e salua !'11rgenza, con le stesse modalita di C11i al comma 1 ( cioe mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri fimzj.onari, con
l'attribuzjone dello stesso trattamento economico dei dingentz) fino aff'attuazj.one
delle procedure di accesso a/la dirigenza e comunque fino all'art. 24 del regolamento della Agenzia Entrate, su cui si e espresso il Consiglio di Stato, sez. IV, nella pronuncia n. 4641 del 6 ottobre 2015, e art. 26 del regolamento dell'Agenzia delle Dogane).
5.3. Del resto, non si e. mai dubitato che in materia di pubblico

impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, sussista la competenza dcl giudice del lavoro (da ultimo, sia pur non con espresso riferimento alla competenza v. Cass.
12/04/2017,n.9402;Cass.7/4/2017,n. 9058).

5.4. Non e dunquc in discussione la mancata attuazione della direttiva

CE da partc Jello Stato italiano, ma, piuttosto, la deduzione di un comportamento del datore di lavoro violativo di norme inderogabili, costituite dalla disciplina sul contratto di lavoro a tempo determinato e dall'art. 36 D.lgs. n. 165/2001, con le successive modificazioni, e sanzionato, oltre che con il risarcimento del danno in favore del dipendente, anchc da disposizioni che fanno pemo soprattutto sulla responsabilita, anche patrimoniale, del dirigente cui sia ascrivibile l'illegittimo ricorso al contratto a termine (Cass. sez. Un. 15/3/2016, n.
5072/2016), fortemcnte dissuasive, per contrastare l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato; con cio assicurandosi la piena compatibilita comunitaria, sotto tale profilo, della disciplina nazionale (v. pure Cass. 12/2/2017, n. 9402).
6. Inconferente e la giurisprudenza richiamata nel ricorso riguardante

la domanda dei medici specializzandi volta ad ottenere il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttivc comunitarie CEE
75/363 e 82/76, per la obiettiva diversa qualificazione del rapporto: in queste ultime controversie, la qualificazione dell'azione per il
risarcimento del danno e in termini di responsabilita ex lege (nel senso

di responsabilita discendente dalla violazione dell'obbligo statuale di adempiere il diritto comunitario manifestatosi nelle direttive non se!f exectuting ma sufficientemente specifiche da individuare le modalita di adempimento in modo obbligato), qualificazione data da Cass. Sez. Un. 17 /4/2009, n. 9147 e, quindi, ribadita dalle scntenze gemelle della terza sezione Civile dcl 17 /5/2011, nn, 10813, 10814, 10815 e 10816,
2011, alle quali si e, poi, conformata la giurisprudenza successiva (Cass. ord. 29/11/2016, n. 24353).
Per converso, i: stata espressamente esclusa l'inquadrabilita, nell'ambito dcl rapporto di lavoro subordinato, e neppure del lavoro

autonomo, dcll'attivita svolta dai mcdici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, la quale invece costituisce una parricolare ipotesi di "contratto di formazione-Iavoro", oggetto di specifica disc:iplina (v. Cass. 22/09 /2009, n. 20403; Cass. 09 /02/2012, n. 1891).
11 ric:orso deve pertanto essere rigettato e deve essere dichiarata la c:ompetenza dei tribunali come indic:ati nell'ordinanza impugnata, la quale va tuttavia c:orretta limitatamcnte al ricorrente Giordano, per cui
il tribunale competente e quello di Palermo, come da dichiarazione

resa dall'Avvocatura dello Stato all'udienza del 14/11/2016.

La regolamentazione delle spese va rinviata alla decisione di merito. Poiche il ricorso e stato notificato in data successiva al 31 gennaio
2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002. In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, peril ricorrente, di un ulteriorc importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non i: collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass.,
ord.13 maggio 2014 n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso c dichiara la competenza <lei tribunali - in funzione di giudice del lavoro - come indicata nell'ordinanza impugnata, ad eccezione del ricorrente Giordano per il quale il giudice
competentc e il Tribunale di Palermo, e non quello di Trapani; rinvia alla decisionc di merito il regolamento delle spcse di qucsto giudizio.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quaterdcl D.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza <lei presupposti per il versamento, da parte <lei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.
13.

Roma, 6 giugno 2017





Da: La verit 13/09/2017 22:38:30
Ergo secondo gli ermellini:
1. Risarcimento danno x violazione dir.ue abuso reiterazione contratti a termine;
2. Responsabilità contabile dei vertici agenziali.

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