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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: valeAV03/12/2008 02:30:24
fatti un giro nei post di qc giorno fa...cè scritto un pò di tutto. Notte ;)

Da: napoletana03/12/2008 07:29:11
Sono quelli che da giorni stiamo indicando sul forum:
condominio; comunione; datio in solutum; concorso di persone nel reato; dolo; colpa; etc.

Da: x napoletana03/12/2008 13:11:18
dolo colpa ..... ma grazie al cavolo!! da chi e li fai dettare??

Da: clara03/12/2008 14:38:25
qualcuno mi saprebbe indicare in DIP: il concetto din RECIPROCITà RELATIVAMENTE ALLE SUE ORIGINI NONCHè IL DIRITTO DI BANDIERA???SUL MANUALONE C'è POCHISSIMO

Da: valeAV03/12/2008 15:27:57
nn so se puo esserti utile qsto x la condizione di reciprocità

Condizione di reciprocità. Ulteriore limite allâapplicazione del diritto straniero richiamato dalle norme di diritto internazionale privato è rappresentato dalla cosiddetta condizione di reciprocità, ovvero quel meccanismo con il quale lâefficacia del richiamo al diritto straniero viene subordinata alla verifica della reciprocità e cioè del fatto che in analoghe circostanze, lâordinamento straniero avrebbe fatto rinvio, nel nostro caso, allâordinamento italiano.
Lâunico caso di reciprocità, nel sistema italiano è quello previsto dallâart. 5, 2° co., del codice della navigazione. Tale norma subordina alla condizione di reciprocità lâoperatività del criterio di collegamento della legge nazionale della nave o dellâaeromobile (legge di bandiera) per la disciplina degli atti o fatti compiuti nel territorio sottoposto alla sovranità italiana.
Eâ stato invece abrogato il discusso art. 16 delle preleggi: âLo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocitàâ. Tale disposizione era in precedenza incredibilmente sopravvissuta allâart. 2 Cost.: âLa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dellâuomoâ e allâart. 3.

Da: valeAV03/12/2008 15:35:35
se vi serve vi rimetto qc sentenza già postata su argomenti importanti:



La responsabilità della banca che esegue il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa da quella legittimata in base al titolo è di natura contrattuale od extracontrattuale?
Di recente, sulla problematica posta dal quesito sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione che, nel dirimere un contrasto di giurisprudenza esistente sul punto, hanno ribadito la natura contrattuale della responsabilità della banca, con la conseguente prescrizione decennale dellâazione per il risarcimento.Le regole di circolazione e di pagamento dellâassegno munito di clausola di non trasferibilità appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati, ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che lâassegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo.La responsabilità del banchiere deriva proprio dalla violazione di tale obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo ed al buon fine della sottostante operazione: obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto, il che conduce fuori dallâambito della responsabilità aquiliana e porta invece a concludere per la natura lato sensu contrattuale della responsabilità ricadente sulla banca a norma dellâart. 43, comma 2, l. assegno (Corte di Cassazione, sez. Unite civili, sentenza 26 giugno 2007 n. 14712).



Esercizio aribitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: anche il possessore ha facoltà di querelare
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza 11 Luglio 2008 , n. 28952
La portata dell'art. 392 c.p.

La disposizione in esame è diretta a tutelare anche altre situazioni giuridiche, meno intense rispetto ai diritti reali ma significative di una diretta relazione con il bene o la cosa, come per lâappunto il possesso. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità deve, infatti, ribadirsi il seguente principio di diritto: persona offesa del reato di ragion fattasi con violenza alle cose è â" oltre al titolare del diritto di proprietà sulla cosa aggredita â" anche chi si trova ad esercitare sulla stessa un legittimo ius possessionis (sebbene non ne sia proprietario).


Cass. pen., Sez. VI, Sentenza 11 Luglio 2008 , n. 28952




occhio in penale al reato omissivo e alla delegabilità delle funzioni di garanzia x la sicurezza sul lavoro che fanno capo al datore. (c è stata 1 sentenza delle sez un penali di marzo 2008). Occhio anche al sequestro di persona a scopo di estorsione e alla configurazione di reato complesso.( anche qui mi pare ci sia una sent ). c è una sentenza importante del 2006 mi pare 2006 n. 38425 cass pen. ,ripresa (in modo identico dalla stessa cassazione nel 2008 ma nnn riucordo la sent precisa, cmq il senso è lo stesso di quella del 06)e poi cè un decreto legislativo mi pare del marzo 2008 in materia

il succo dovrebbe essere che il datore di lavoro che abbia "delegato" a terzi (dirigenti o preposti) alcuni compiti antinfortunistici tra quelli per i quali è configurabile una delega di funzioni - è comunque tenuto a vigilare e a controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive ( quindi nn è cmq esclusa totalmente la sua resp penale)






qste sentenze sul condominio


La sostituzione della delibera impugnata si riflette sul processo
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dallâassemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la âcessazione della materia del contendereâ.
Trib. Torino, Sez. III, Sentenza 19 Luglio 2008 , n. 4459


Il condominio non risarcisce la caduta sulle scale bagnate se il pericolo era evidente
La responsabilità oggettiva del custode ex articolo 2051 c.c. può essere esclusa quando il danno è riconducibile non alla cosa ma al caso fortuito: non conta che questâultimo sia costituito da un comportamento umano, ascrivibile a un terzo oppure allo stesso danneggiato.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza 19 Giugno 2008 , n. 16607


E' legittima l'esenzione dalle spese per convenzione
L'art. 1123 c.c., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali non pone alcun limite alle parti, per cui deve ritenersi legittima anche la convenzione che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime.
Trib. Bari, sez. III, Sentenza 10 Giugno 2008 , n. 1470





17/11/2008 Danni cagionati dal medico convenzionato - responsabilità dell'ASL - Esclusione
(Cassazione Penale, Sezione 4, Sentenza del 23/09/2008 n. 36502)

Sostiene la Corte di Appello di Napoli che vi sarebbe una responsabilità civile di parte ricorrente in quanto "il rapporto che lega il paziente all'istituzione, privata o pubblica che sia, ha natura contrattuale di spedalità atipica, in cui l'istituzione assume un'obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente" ed una accessoria di salvaguardia di questâultimo "dall'aggressione proveniente dalla struttura ovvero da imperizia e negligenza delle persone con le quali è intervenuta la convenzione".
Afferma la Corte di Appello che la responsabilità contrattuale della ASL deriverebbe dal rapporto che la lega contrattualmente al medico convenzionato e dalla relazione fra il paziente e la ASL di appartenenza.
Il medico convenzionato, in definitiva, opererebbe quale ausiliario della ASL, la quale, inoltre, sarebbe passibile di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero quale debitore del servizio sanitario.
Tale convincimento non può essere condiviso.
Infatti, conformemente allâorientamento già manifestato da questa stessa Sezione Quarta Penale (Cfr. Sent. n. 34460 del 16 aprile 2003 Ud., Barone ed altri, RV 227765), deve ritenersi che, nel caso in esame, non ricorra né un rapporto di immedesimazione organica né di ausiliari età fra la ASL ed il medico convenzionato. Questo va considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà. La ASL, in concreto, non esercita su detto medico alcun potere di vigilanza, controllo o direzione, sicché il professionista non può essere ritenuto un preposto che non svolge la sua attività in piena autonomia ma è vincolato dallâobbligo di rispettare gli ordini o le direttive del soggetto preponente.
Il medico convenzionato è del tutto libero sia nella predisposizione dellâorganizzazione che mette a disposizione del paziente sia nella scelta delle cure da praticare.
L'attuale assetto normativo, nella sostanza non troppo difforme da quello già previsto dalla legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, non distingue sostanzialmente, con riguardo al rapporto con il paziente, la posizione del medico convenzionato da quella del medico non convenzionato, tanto che, in ambedue i casi, può ritenersi che il professionista goda dello stesso tipo di libertà nellâesecuzione delle sue prestazioni, al di fuori di ogni controllo preventivo di merito o di potere di direzione da parte della ASL di riferimento.
Non può, di conseguenza, affermarsi che il medico convenzionato sia un ausiliario dellâazienda sanitaria, né che questâultima assuma in qualche modo il rischio (connaturato allâutilizzo di terzi) della libera attività del sanitario.
Va, pertanto, escluso che possano trovare applicazione nella fattispecie in esame gli artt. 1228 e 2049 c.c., norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, non potendosi sostenere che il fatto del sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale sia in qualche modo riferibile all'ASL o che, in ogni caso, venga in essere un contatto sociale fra quest'ultima ed il paziente, con conseguente insorgenza di un rapporto obbligatorio (come ritiene, invece, la giurisprudenza fra il paziente e l'ente ospedaliero, pubblico o privato: cfr. Cass. Sez. U., sent. n. 8826 del 13 aprile 2007). Infatti, il libero professionista non è una longa manus della ASL né questâultima può essere considerata un imprenditore o, comunque, un committente che organizza l'attività dei suoi collaboratori o del proprio personale.
Se ne ricava che non ricorre tra il paziente e la ASL (come avviene, invece, secondo la giurisprudenza prevalente, fra il paziente e la casa di cura - cfr. Cass. Sez. U., sent. n. 9556 del 1° luglio 2002) il cosiddetto contratto di spedalità, in virtù del quale la struttura si impegna a fornire prestazioni di natura alberghiera, a mettere a disposizione personale medico e paramedico e ad apprestare i medicinali e le attrezzature necessari, così costituendosi un rapporto atipico da cui discende una responsabilità della struttura medesima ai sensi dei summenzionati artt. 1228 e 2049 c.c..
Neppure può sostenersi, come fanno i giudici di appello, che la responsabilità della ASL derivi dallâapplicazione del principio dell'apparenza, considerato che, nella specie, il medico non ha certo prospettato di agire in rappresentanza della stessa ASL, né le circostanze esistenti potevano indurre il paziente a pensare che il medico fosse un mero rappresentante dell'azienda sanitaria, e non un libero professionista.
Una responsabilità dell'ASL, infine, non può ravvisarsi in base agli artt. 1218 e 2043 c.c., visto che la prestazione sanitaria non è stata fornita direttamente dalla parte ricorrente e che unico debitore del "servizio sanitario" deve essere considerato il medico, dovendosi escludere la ricorrenza di qualunque relazione fra lâazienda sanitaria ed il paziente.
L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili riguardanti il responsabile civile ASL Napoli.

(omissis)

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili nei confronti del responsabile civile.



ps. sul condominio ci sn anke delle sent sulle obbligazioni solidali, di cui nn ricordo gli estremi...forse le ho postate poco avanti nn ricordo

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Da: maria03/12/2008 16:17:47
Vale mi sta assalendo la paura, ti prego dammi qualche parola di conforto.Mi so esercitando e anche tanto

Da: valeAV03/12/2008 16:37:33
ma daiiiiiiiiiiii. calma. e te lo dice 1 ke l'anno scorso piangeva prima degli scritti e nn ti dico all'orale ahahhaha. Calma davvero. Hai fatto la pratica?reale? sai scrivere in italiano? hai capito lo schema di redazione di 1 parere? conosci gli istituti basilari?

Vincerai alla grande..cn 1 pò di fortuna ke nn guasta mai;)

Da: xy03/12/2008 16:43:16
C'è QUALCUNO DI AVELLINO CHE FARà L'ESAME A NA?
A PARTE VALE, NATURALMENTE ;)

Da: maria03/12/2008 16:55:10
si la pratica la svolgo ed ho anche l'abilitazione al patrocinio provvisorio e semplicemente il fatto che io, in certe situazioni, sono molto emotiva.
Grazie comunque!!

Da: valeAV03/12/2008 16:57:23
....che nn lo farà!!! ahahahahah kissssss

Da: valeAV03/12/2008 16:57:58
Mery capisco...ma + sei serena + andari bene fidati!devi essre lucida.

Da: maria03/12/2008 17:11:46
sì me lo sono imposta.
Ti farò sapere

Da: !!!03/12/2008 17:12:12
ma a napoli come si svolge esame avvocato? qualcuno me lo racconta?

Da: valeAV03/12/2008 17:14:01
sn certa ke ce la farai!!!


x !!!: in ke senso? lo scritto o l'orale??

Da: Stefania03/12/2008 18:37:24
e io che non ho fatto pratica mi dovrei sparare???

Da: valeAV03/12/2008 18:39:23
no scherzi! :) è soloke magari ti sarà + difficile fare l'atto..o cmq magari all'orale..sostenere il taglio pratico ke ha l esame.

Da: valeAV03/12/2008 18:45:24
http://www.giustizia.it/concorsi/comm_avv_08_na.htm


sottocommissione napoli...se a qc1 interessa. kisssss

Da: napoletana03/12/2008 20:42:05
per !!!!!! leggi sul forum di qualche giorno fa ho scritto tutto quello che accade nei minimi particolari..... napoletana
Ehi stefania stai tranquilla ci vuole calma e sange freddo in quei giorni.....
napoli

Da: !!!03/12/2008 23:44:19
Grazie mille

Da: napoletana04/12/2008 07:26:05
PER !!!! Eccoti accontentato:
Di solito la giornata si svolge così:
1) fila lunga di tre ore o più ai varchi.... per entrare;
2) entrata... riconoscimento ...... controllo borse.... superato .... pronti.... via... alla ricerca del banco.... all'assalto del banco... ti accorgerai che chi entra prima di te ne occupa 20 per gli amici che semmai mentre tu fai la fila ammassato e spiaccicato... stanno ancora dormendo....;
3) finalmente dopo aver occupato il tuo banco comincia l'attesa in aula fino a quando anche tutti gli altri non si saranno sistemati (attesa estenuante) - considera che alle ore 8.00 aprono i varchi di accesso ed alle ore 11.00, se tutto va bene, cominciano a dettare la prima traccia;
4) dopo la lettura delle due traccie partono le 7 ore ed è qui che incomincia il caos vivo e sano, folla al bagno per consultare il materiale nascosto e/o per parlare al cellulare in cerca di aiuto, folla al bar per il primo caffè e folla di cretini che aspettano il parere già bello e pronto e quindi chiaccherano a più non posso distraendo naturalmente anche chi poverino vuole lavorare;
5) solo verso le quattro si incomincia a stare più tranquilli perchè tutti sono intenti a copiare ed a completare;
6) ore 19.00 se tutto va bene si esce per tornare a casa.... ci si scambiano opinioni sui pareri scelti, sulle soluzioni adottate.... si spera che il giorno dopo sia tutto più facile e si spera soprattutto che tutto finisca presto.
Ti consiglio di prepararti psicologicamente all'idea che dovrai affrontare tre giorni di stress fisico e mentale... ma stai tranquilla/o alla fine è facile per tutti da superare e lo sarà anche per te.
A presto napoletana

Da: napoletana04/12/2008 07:30:08
Chicche sul danno esistenziale:

Le Sezioni Unite e il danno esistenziale
(Cass., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972 - Avv. Luigi Modaffari, Foro di Brescia)


Con la Sentenza a Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972. la Suprema Corte risolve un contrasto giurisprudenziale riguardante la sussistenza e la risarcibilità della suddetta voce di danno.



Nella suddetta pronuncia, innanzitutto, la Cassazione si è pronunciata sul concetto di danno ânon patrimonialeâ. Tale fattispecie è risarcibile sia quale conseguenza di un reato sia in altre ipotesi risarcitorie, le quali, anche se non espressamente previste dal legislatore, sono desumibili in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.. In seguito, nell'esaminare la categoria del danno ânon patrimonialeâ, la Suprema Corte ha statuito che questa è una categoria omnicomprensiva e che non è possibile e lecito ritagliare all'interno varie sottocategorie (come quella del danno esistenziale), se non a titolo descrittivo. E, pertanto, ritenuto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. âdanno morale soggettivoâ, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali. Infatti, la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dellâunico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.



Il danno esistenziale può essere oggetto di risarcimento, sussistendone i presupposti, solo se rientrante nella figura generale del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c.. Pertanto il risarcimento potrà essere accordato sia nell'ipotesi di danno quale conseguenza di un reato che nel caso di un fatto illecito lesivo di un diritto della persona  costituzionalmente garantito , il quale costituisce né più né meno che un âordinarioâ danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.



Infine, le SS.UU. hanno tratto spunto dal suddetto ragionamento per negare o comunque limitare fortemente il risarcimento dei danni non patrimoniali c.d. âbagatellariâ, ossia quelli futili od irrisori, causati da condotte prive del requisito della gravità. A riguardo, i Giudici hanno statuito che il riconoscimento e la liquidazione di tali danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie può essere censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.



Avv. Luigi Modaffari







Cass., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, presidente carbone , relatore Preden â" âLE SEZIONI UNITE E IL DANNO ESISTENZIALEâ







(â) In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nellâatipicità, sia pure attraverso lâindividuazione della apparente figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma  ai fini della risracibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dallâinterpretazione costituzionale dellâart. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).

(â)



Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso  costituzionalmente orientato.

L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona.

(...)

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.


Da: Simone04/12/2008 08:40:52
io proporrei di fare una statua virtuale a napoletana e vale per la dolcezza e disponibilità  che ci dimostrano tutti i giorni; vi mando un mazzo di fiori virtuale.

Da: x simone04/12/2008 08:47:38
che tirchio!!!!

Da: sara04/12/2008 08:54:16
Buon giorno!! io non sono preoccupata per l'esame ; mi sto portando dietro di tutto e di più ma, non essendo una furbetta di natura e non avendo mai copiato non so come orgnanizzare il materiale non consentito...
qualcuno mi aiuta????!!!
P.s. la vita mi ha portato ha cambiare idea in ordine alla correttezza...

Da: napoletana04/12/2008 09:48:32
Cara sara non ti preoccupare lì cambiano le regole.... anche i più onesti, leali e corretti si convertono.... è proprio la situazione che ti cambia.... ti accorgerai che per non essere soffocata e sopraffatta devi per forza reagire, fare cose e dire parole che normalmente non faresti e non diresti.... a cominciare per esempio dall'accaparramento del banco.... vedrai che lotta fisica oltre che verbale dovrai afforntare.... e solo quando sarà tutto finito penserai a quello che hai detto e fatto... se lo farai.... perchè può darsi che sarai talmente stanca e stressata che non vorrai pensare più a niente dovendo ripetere tutto il giorno dopo ed il giorno dopo ancora....
Tranquilla avrai tutto il tempo per controllare il materiale che hai con te.... te ne accorgerai....
Per Simone
OHHHHHHHHHHH! che galantuono.... OHHHHHHHHHHHHHH! che gentiluomo......... Hai letto Vale? che ne dici sarà così gentile perchè è tutto virtuale?
napoletana

Da: Raffy04/12/2008 13:26:00
Ragazzi, so che molti penseranno che questa è una domanda stupidissima, ma qualcuno mi sa dire la sede in cui si tengono gli esami di avvocato della Corte d'Appello di Salerno? All'università di Fisciano o dove?
Grazie!

Da: valeAV04/12/2008 15:19:16
sara stai tranquilla...portati ciò ke ritieni possa esserti utila, ma giusto x una tua pace interiore ;). lì il clima è particolare: la collaborazione ed il confronto cè. e avrai tutto il tempo di elaborare il tuo parere nel modo migliore e eventualmente di consultare qcosa x sicurezza.

x simone...grazie:):)

Da: valeAV04/12/2008 15:43:44
ragazzi...kiedo aiuto io a voi: qualcuno sa dve posso reperire il TESTO INTEGRALE DI QSTA SENT???? è ugrentissimo ed importante x una questione ke devo risolvere


Cass. pen., Sez. V, Sentenza 19 Novembre 2008, n. 43224

Da: maria antonella04/12/2008 16:29:10
ragazzi a voi è arrivata la raccomandata di conferma esame proveniente dalla corte d'appello?

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