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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: roxi27/11/2008 12:16:28
ma va via......mi fai ridere.

Da: valeAV27/11/2008 12:30:56
ma che te frega di dare indicazioni a te...dall alto del tuo "sapere magnum".... io fossi in te..seguirei il gran detto di O. Wilde: " a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che parlare- o scrivere nel caso :)- e togliere ogni dubbio"!!!!


cmq ragà...date 1 okiata alle sent. soprattutto delle sez unite degli ultimi mesi . magari ad es. sentenza sez. un. 26617/2007 sull'adempimento di obbligazione pecuniaria con assegno cicrcolare, ke è molto interessante. Qnt al penale...il nesso di causalità lo vedo poco probabile...(è 1 mia opionione). Penale potrebbe uscire qcosa sull abbandono di rifiuti e discarica abusiva, o anke sulla concussione o corruzione...xchè no..sui reati contro la P.A.! Io nn trascurerei :)  in bocca al lupo a tutti.

Da: .............27/11/2008 13:28:05
Ehi Calderoli ma fossi Andrea Adamo....... classe 1978.......
.............

Da: ------------------------------------27/11/2008 13:31:04
ai ragazzi che hanno sostenuto l'orale in preappello volevo chiedere se potevano inserire le domande. Qualcuno mi dicevano che si ripetono...grazie mille!

Da: valeAV27/11/2008 13:35:28
x le ultime sentenze io darei un'okiata anke a quella in tema di obbligazioni solidali del condominio(cass.civ., sez. un., 8 aprile 2008,n. 91489)


x le mie domande le postai già cmq te le segno:
Civile:
-esempio di negozio in frode alla legge
- differenza col negozio simulato
-effetti della simulazione sui creditori e tra le parti
- azione di simulazione relativa e differenza cn assoluta (in termini di prescrizione)
-dolus malus (Determinante)
-si può kiedere l annullam x dolo e contemporaneam il risarcim? (No ..ovviamente)
- azione di riduzione di legittima e differnza cn l azione di petizione eredità

PENALE:
-Furto cn strappo differenza cn rapina propria
- Come è qualificato oggi il furto ocn strappo?( fattisp autonoma no circostanza aggrav del furto semplice)
- Può usufruire del giudizio di bilanciam delle circostanze ex art 69?(no xchè è fattispecie AUTONOMA)
-Concorso necessario e associazione a stampo mafioso
- concorso ex 116(esempio pratico e differenza cn la connivenza- cioè se la semplice connivenza è punibile ex 116, ex 110 o nn lo è) [la connivenza nnè concorso dato ke nn vi è apporto causalmente orientato, poikè il connivente SA SOLO e altri stanno compiendo il reato!!!]
- Chi è il delinquente ABITUALE?cosa comporta l abitualità cioè su cosa influisce.

PROC PENALE:
Rinnovazione dell istruzione dibattimentale: c è 1 ipotesi in cui il giudice può senza il consenso delle parti procedere a lettura degli atti precedenti?(si. vedi atr 190 bis )
- l art 507 è un potere ex officio del giudice o sn le parti ke glielo concedono) (del giudice!!)
-differenza tra aiuto alla memoria e contestazione
-Lista testi e diritto alla prova contraria
- principio di correlazione nella sentenza


COMUNITARIO:
-Ricorso x inadempim e ricorso diretto

ECCLES:
- nullità delle sentenze
-che tipo di rikiamo è quello dell atr 8 concordato rispetto all art 796 cpc (delibazione sent straniere- è rikiamo FISSO)
- nullità e differenza cn INESISTENZA del matrimonio


DEONTOLOGIA:
-requisiti d iscrizione all albo
-quota lite /cessione crediti litigiosi
-direttiva sull antiriciclaggio 2008 (in relazione ai doveri dell avv)


baci

Da: CALDEROLI27/11/2008 15:12:32
Si vale ha ragione, occhio alla datio in solutum!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: -----------------------27/11/2008 15:49:11
grazie valeAV!
Tu da quale sottocommissione sei stata interrogata?

Da: lalla27/11/2008 15:55:15
Calderoli ! Sono pazza di te....tu si che sei un vero uomo, conosci pure la datio in solutum, roba da leghisti!!! Ammiro i tuoi eccelsi discorsi, le tue disertazioni filosofiche, il tuo nichilismo da sfigato. Calderoli!!!! Ta ta ta ....Calderoli........ta ta ta SANTO SUBITO!!!!

Da: .........................27/11/2008 16:02:48
Eh Calderoli , Eh calderoli, bello uaglione
è bello e core e belle faccia
tutte e femmene fa 'nammurà...........

Da: CALDEROLI27/11/2008 16:03:10
Io sono su, in Padania, dove si lavora, si produce, si FA.

DATIO IN SOLUTUM -Pagamento con soldi contanti/assegni
MEDIAZIONE -tipica e atipica-
REVOCATORIA -possibilità nella separazione-
SEQUESTRO DI PERSONA E VIOLENZA SESSUALE
APPROPRIAZIONE INDEBITA
LEGITTIMA DIFESA -modifiche del 2006-
REATO OMISSIVO E OBBLIGHI DI GARANZIA.
OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO

Da: Lalla27/11/2008 16:10:18
Mi innamoro sempre di più......................

Da: valeAV27/11/2008 16:13:33
io 19 esima.

ue ma calderoli ha cambiato "rotta"? nel periodo di mia assenza causa studio orali, è accaduto qcosa di cui nn sono a conoscenza ahahha!!?? cmq mi fa piacere!  Sto calderoli può assumere finalmente 1 aspetto positivo!

Da: valeAV27/11/2008 16:16:17
ps. x chi fa gli scritti occhio in penale al reato omissivo e alla delegabilità delle funzioni di garanzia x la sicurezza sul lavoro che fanno capo al datore. (c è stata 1 sentenza delle sez un penali di marzo 2008). Occhio anche al sequestro di persona a scopo di estorsione e alla configurazione di reato complesso.( anche qui mi pare ci sia una sent ).

Da: $$$$$$27/11/2008 16:24:40
per valeav.....
si dice che si sia innamorato di .....UNA NAPOLETANA!!! ma è un segreto non lo sa nessuno!!!! altrimenti gli danno l'esilio a Lampedusa!!!! ZITTI

Da: Simone27/11/2008 16:36:39
aggiornasi sulla giurisprudenza serve in vista degli scritti?
il sito della Cassazzione è sufficiente?

Da: valeAV27/11/2008 16:38:09
si serve molto ma fallo su un sito di riviste giuridiche magari è piu selezionato e semplice...cmq serve:)

Da: napoletana27/11/2008 17:24:43
EHI Valeav ma pure su questo forum fai conquiste.... secondo me Calderoli si è innamorato di te....
SEI FORTUNATISSIMA............... L'ECCELLENTE, ILLUSTRISSIMO  AVVOCATO DEL FORUM DI MININTERNO.
Napoletano

Da: napoletana27/11/2008 17:30:37
ops scusa sono napoletana un'errore nello scrivere.....
Per simone
Si è sufficiente il sito della Cassazione ed è importantissimo aggiornarsi perchè i pareri rigurderanno sicuramente una delle ultime sentenze sopratutto sono è delle Sezione Unite.
Io credo che per diritto civile potrebbe uscire qualcosa sul condominio... già da anni si vocifera qualcosa del genere;
per diritto penale.... qualcosa sul concorso di persone nel reato.... il reato di falso nummario non credo è l'argomrnto dell'anno passato;
per l'atto credo il contratto di locazione o di vendita ....
napoletana

Da: CALDEROLI27/11/2008 17:40:47
Si, condominio, o meglio..
Se si applicano, nel caso di condominio minimo (costituito da due sole persone), le regole sul condominio o sulla comunione.

Da: Simone27/11/2008 19:16:06
vale quale a quale sito ti riferisci?
me li likeresti?
grazie natoletana , un fiore...

Da: valeAV28/11/2008 01:53:06
dai  napoletana ahahha :):) x il sito nn so vedi altalex dirittoediritti...ipsoa...insomma siti dve ci sn sentenze aggiornate quotidianamente. :)

Da: valeAV28/11/2008 01:54:41
http://www.filodiritto.com/
altalex.com
diritto.it

Da: napoletana28/11/2008 07:40:11
Per Simone
Sei di Napoli? Se sì puoi informarti in una libreria lì in via Mezzocannone: La Goliardica, La matricola o Libreria Mariano ect... se hanno raccolte di sentenze ufficiali dell'anno 2008.... prova... lì puoi trovare anche i tascabili della Simone e della Giuffrè.... insomma ti fai consigliare da loro.
Buona fortuna
Ciao Valeav come va dopo la fatica? Io adesso incoimincio a studiare per gli orali....
napoletana

Da: maria28/11/2008 12:15:30
x Vale
Potresti dirmi precisamente qual è la sentenza sulla delegabilità delle funzioni di garanzia del datore di lavoro?
Grazie mille per la tua disponibilità

Da: valeAV28/11/2008 13:38:42
c è una sentenza importante del 2006 mi pare 2006 n. 38425 cass pen. ,ripresa (in modo identico dalla stessa cassazione nel 2008 ma nnn riucordo la sent precisa, cmq il senso è lo stesso di quella del 06)e  poi cè un decreto legislativo mi pare del marzo 2008 in materia

il succo dovrebbe essere  che il datore di lavoro che abbia "delegato" a terzi (dirigenti o preposti) alcuni compiti antinfortunistici tra quelli per i quali è configurabile una delega di funzioni - è comunque tenuto a vigilare e a controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive ( quindi nn è cmq esclusa totalmente la sua resp penale)

Da: valeAV28/11/2008 14:40:01
interessante x il civile anke qsta sentenza ragà:


La responsabilità della banca che esegue il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa da quella legittimata in base al titolo è di natura contrattuale od extracontrattuale?
Di recente, sulla problematica posta dal quesito sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione che, nel dirimere un contrasto di giurisprudenza esistente sul punto, hanno ribadito la natura contrattuale della responsabilità della banca, con la conseguente prescrizione decennale dell’azione per il risarcimento.Le regole di circolazione e di pagamento dell’assegno munito di clausola di non trasferibilità appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati, ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l’assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo.La responsabilità del banchiere deriva proprio dalla violazione di tale obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo ed al buon fine della sottostante operazione: obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto, il che conduce fuori dall’ambito della responsabilità aquiliana e porta invece a concludere per la natura lato sensu contrattuale della responsabilità ricadente sulla banca a norma dell’art. 43, comma 2, l. assegno (Corte di Cassazione, sez. Unite civili, sentenza 26 giugno 2007 n. 14712).   :)

Da: valeAV28/11/2008 15:26:53
nonchè...x penale.. vi posto una sentenza nuovissima abbastanza interessante:

Esercizio aribitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: anche il possessore ha facoltà di querelare


La portata dell'art. 392 c.p.

La disposizione in esame è diretta a tutelare anche altre situazioni giuridiche, meno intense rispetto ai diritti reali ma significative di una diretta relazione con il bene o la cosa, come per l’appunto il possesso. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità deve, infatti, ribadirsi il seguente principio di diritto: persona offesa del reato di ragion fattasi con violenza alle cose è â€" oltre al titolare del diritto di proprietà sulla cosa aggredita â€" anche chi si trova ad esercitare sulla stessa un legittimo ius possessionis (sebbene non ne sia proprietario).


Cass. pen., Sez. VI,  Sentenza  11 Luglio 2008 , n. 28952

Da: lalla28/11/2008 18:00:57
Qualcuno ha notizie sull'esame scritto a napoli. Oggi correva voce che i padiglioni sono diventati quattro. Mi chiedo se la mostra d'oltremare ha tale capienza più che altro per motivi logistici e per prenotare un (carissimo) parcheggio. Grazie

Da: -----------------------------------28/11/2008 19:09:16
anche a me è arrivata notizia che abbiano prenotato un padiglione in più alla mostra d'oltremare perchè i partecipanti quest'anno sarebbero quasi 8 mila.

Da: valeAV29/11/2008 18:59:38
interessante anke qsta:


17/11/2008 Danni cagionati dal medico convenzionato - responsabilità dell'ASL - Esclusione
(Cassazione Penale, Sezione 4, Sentenza del 23/09/2008 n. 36502)

Sostiene la Corte di Appello di Napoli che vi sarebbe una responsabilità civile di parte ricorrente in quanto "il rapporto che lega il paziente all'istituzione, privata o pubblica che sia, ha natura contrattuale di spedalità atipica, in cui l'istituzione assume un'obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente" ed una accessoria di salvaguardia di quest’ultimo "dall'aggressione proveniente dalla struttura ovvero da imperizia e negligenza delle persone con le quali è intervenuta la convenzione".
Afferma la Corte di Appello che la responsabilità contrattuale della ASL deriverebbe dal rapporto che la lega contrattualmente al medico convenzionato e dalla relazione fra il paziente e la ASL di appartenenza.
Il medico convenzionato, in definitiva, opererebbe quale ausiliario della ASL, la quale, inoltre, sarebbe passibile di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero quale debitore del servizio sanitario.
Tale convincimento non può essere condiviso.
Infatti, conformemente all’orientamento già manifestato da questa stessa Sezione Quarta Penale (Cfr. Sent. n. 34460 del 16 aprile 2003 Ud., Barone ed altri, RV 227765), deve ritenersi che, nel caso in esame, non ricorra né un rapporto di immedesimazione organica né di ausiliari età fra la ASL ed il medico convenzionato. Questo va considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà. La ASL, in concreto, non esercita su detto medico alcun potere di vigilanza, controllo o direzione, sicché il professionista non può essere ritenuto un preposto che non svolge la sua attività in piena autonomia ma è vincolato dall’obbligo di rispettare gli ordini o le direttive del soggetto preponente.
Il medico convenzionato è del tutto libero sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente sia nella scelta delle cure da praticare.
L'attuale assetto normativo, nella sostanza non troppo difforme da quello già previsto dalla legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, non distingue sostanzialmente, con riguardo al rapporto con il paziente, la posizione del medico convenzionato da quella del medico non convenzionato, tanto che, in ambedue i casi, può ritenersi che il professionista goda dello stesso tipo di libertà nell’esecuzione delle sue prestazioni, al di fuori di ogni controllo preventivo di merito o di potere di direzione da parte della ASL di riferimento.
Non può, di conseguenza, affermarsi che il medico convenzionato sia un ausiliario dell’azienda sanitaria, né che quest’ultima assuma in qualche modo il rischio (connaturato all’utilizzo di terzi) della libera attività del sanitario.
Va, pertanto, escluso che possano trovare applicazione nella fattispecie in esame gli artt. 1228 e 2049 c.c., norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, non potendosi sostenere che il fatto del sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale sia in qualche modo riferibile all'ASL o che, in ogni caso, venga in essere un contatto sociale fra quest'ultima ed il paziente, con conseguente insorgenza di un rapporto obbligatorio (come ritiene, invece, la giurisprudenza fra il paziente e l'ente ospedaliero, pubblico o privato: cfr. Cass. Sez. U., sent. n. 8826 del 13 aprile 2007). Infatti, il libero professionista non è una longa manus della ASL né quest’ultima può essere considerata un imprenditore o, comunque, un committente che organizza l'attività dei suoi collaboratori o del proprio personale.
Se ne ricava che non ricorre tra il paziente e la ASL (come avviene, invece, secondo la giurisprudenza prevalente, fra il paziente e la casa di cura - cfr. Cass. Sez. U., sent. n. 9556 del 1° luglio 2002) il cosiddetto contratto di spedalità, in virtù del quale la struttura si impegna a fornire prestazioni di natura alberghiera, a mettere a disposizione personale medico e paramedico e ad apprestare i medicinali e le attrezzature necessari, così costituendosi un rapporto atipico da cui discende una responsabilità della struttura medesima ai sensi dei summenzionati artt. 1228 e 2049 c.c..
Neppure può sostenersi, come fanno i giudici di appello, che la responsabilità della ASL derivi dall’applicazione del principio dell'apparenza, considerato che, nella specie, il medico non ha certo prospettato di agire in rappresentanza della stessa ASL, né le circostanze esistenti potevano indurre il paziente a pensare che il medico fosse un mero rappresentante dell'azienda sanitaria, e non un libero professionista.
Una responsabilità dell'ASL, infine, non può ravvisarsi in base agli artt. 1218 e 2043 c.c., visto che la prestazione sanitaria non è stata fornita direttamente dalla parte ricorrente e che unico debitore del "servizio sanitario" deve essere considerato il medico, dovendosi escludere la ricorrenza di qualunque relazione fra l’azienda sanitaria ed il paziente.
L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili riguardanti il responsabile civile ASL Napoli.

(omissis)

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili nei confronti del responsabile civile.

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