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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Privato
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Da: ulpiano78 | 12/02/2015 16:41:13 |
Per idee utili, il danno iure proprio non ci azzecca nulla,la traccia non la richiedeva.La norma di riferimento ara l'art 1227cc con le sentenze della cassazione. Stop | |
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Da: Nicky page | 18/03/2015 08:34:38 |
@Alex.Ariete @Metallica2 Scusate se arrivo un pò tardi ma volevo chiedervi una cosa che mi pare nessuno ha esaminato. Concordo con Metallica2 sulla ricostruzione del 1227c2, escludendolo dal caso della traccia, ma ho da chiedere una cosa sull'impostazione delle conclusioni. Ricostruendo il nesso materiale in termini di condicio, viene sicuramente da chiedere in via principale il rigetto della domanda: l'accetazione del rischio interrompe la serie causale, se non fosse salito in macchina, il trasportato non sarebbe morto. Durante l'esame però ho trovato una Cassazione (non ricordo il numero): "In caso di morte del trasportato, non può trovare applicazione totale la disciplina dell'accetazione del rischio, cioè non può escludersi il risarcimento in toto." Questo perchè trattasi di diritto indisponibile (la vita), quindi non potrebbe accogliersi la tesi secondo la quale il trasportato in base al principio dell'accettazione del rischio accetta in astratto di poter morire. la Cassazione conclude così, ammettendo il concorso del fatto colposo del trasportato/creditore, ma non escludendo la totalità del risarcimento. E per questo nell'atto ho concluso non contestando l'An, ma solo il quantum. Lo so che è un ragionamento più da parere, ma che ne pensate? | |
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Da: Metallica2 | 18/03/2015 09:21:57 |
@Nicky page Mi pare di ricordare di aver già sentito l'interpretazione da te citata, ma non ricordo bene (l'incompatibilità tra accettazione del rischio e bene-vita mi convince poco). In ogni caso, tale visione potrebbe, semmai, essere propria di chi domanda il risarcimento e non di chi, come nel caso dell'esame, resiste alla domanda. Non dimentichiamo che si tratta di atto giudiziario: ove per la difesa dell'assistito, in tesi, si potrebbe anche argomentare in senso avverso alle Sezioni Unite (com'è capitato, mi pare, sulla prova della simulazione del contratto). Direi che non contestare l'an, pur potendolo fare, non sia una traiettoria che avrei percorso, anche perché si tratta di una difesa estremamente pregiudizievole stante il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c.. Tuttavia, considerando la prospettiva di una diversa interpretazione, mi sono limitato ad articolare una domanda subordinata limitata al quantum. Direi che, nel caso in esame, la subordinata era una buona strategia. Ovviamente, anche la tua analisi, ove ben argomentata, può costituire un atto giudiziario privo di carenze. Si tratta pur sempre, come detto, dell'atto che offre le più ampie possibilità di redazione. | |
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Da: Alex.Ariete | 18/03/2015 12:23:51 |
@Nicky page ho capito a quale orientamento ti riferisci. Personalmente ritengo che, trattandosi di atto e non di parere, fosse opportuno tentare di minare la pretesa attorea fin dalle fondamenta, in maniera aggressiva, cercando preliminarmente di farla apparire totalmente destituita di fondamento e solo in via subordinata accoglibile previa drastica rideterminazione del quantum. Del resto anche nella prassi si è soliti articolare la comparsa di risposta in tal modo: attorno ad uno o due motivi principali con cui si chiede il rigetto, ne ruotano diversi altri tesi a garantirsi, almeno, una soccombenza che sia solo parziale. Ma sempre in subordine, altrimenti, come faceva giustamente notare @Metallica2, è pacifico che operi il principio di non contestazione ex art. 115 cpc: se io non contesto l'an, significa che ritengo il cliente responsabile, pur non nella misura di cui in citazione. Se hai comunque affrontato tutte le problematiche sottese evidenziando il ruolo attivo del trasportato e la sua accettazione del rischio, credo che la valutazione potrà ugualmente essere positiva. Ovviamente ci sono eccessi opposti: pensa che, forte della convinzione secondo cui nell'atto si deve dar prova della capacità di persuasione, un mio conoscente ha chiesto in quella stessa prova d'esame una CTU per accertare che il trasportato avesse, con il proprio peso, contribuito a sbilanciare la vettura facilitandone il ribaltamento. Inutile dirti come la penso a riguardo, ma vista l'alea che ruota attorno alle correzioni qualcuno potrebbe pure apprezzare. | |
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Da: Halamadrid | 31/03/2015 12:29:08 |
Questa della CTU è una grande minchiata. UN eventuale passeggero avrebbe distribuito più equamente i pesi all'interno dell'abitacolo. 1px a sinistra, 1 px a destra E comunque non si è mai sentito che un passeggero possa sbilanciare un autoveicolo, figuriamoci chiedere una CTU sul punto..io lo avrei preso a frustate. | |
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Da: Alex.Ariete | 31/03/2015 12:43:28 |
@Halamadrid non posso che concordare pienamente. Innegabile il suo sforzo di fantasia per far risaltare le doti persuasive nell'elaborato, ma io, al posto del commissario, lo avrei bastonato. | |
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