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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Privato
546 messaggi, letto 61695 volte

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Da: facile x TUTTI18/12/2014 12:35:44
ragazzi porca vacca ma fate attenzione.. il 1913 si riferisce ai rapporti assicurato / assicuratore!!
Quindi ai rapporti fra i vostri due clienti!!
Il danneggiato ha solo i termini di decadenza e prescrizione previsti.. ed in questo caso, per quanto detto prima, non  rilevano
Rispondi

Da: Firenze a che ora consegna 18/12/2014 12:41:49
A che ora consegna Firenze???
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Da: cz18/12/2014 12:42:39
Ci sono questioni preliminari da indicare?
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Da: scusate il ritardo18/12/2014 12:43:31
La traccia chiede di illustrare le questioni sottese al caso in esame che riguarda la validità della costituzione di una servitù prediale, e più precisamente di una servitù di parcheggio.

Al riguardo, l'art. 1027 cod. civ. statuisce che "La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario."

L'utilità ai sensi dell'art. 1028 seguente "può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo."

Dal tenore delle norme emerge che condizioni essenziali per la costituzione e validità della servitù sono la c.d. "predialità", cioè il peso imposto sul fondo servente; l'utilità, cioè la destinazione sociale ed economica dei fondi connessi che consente all'uno e all'altro proprietario di ricavarne un certo vantaggio; e la realità, cioè la circostanza che la servitù "segue" la cessione del fondo.

Ad avviso di costante Giurisprudenza, quando anche solo uno di tali elementi dovesse venire meno non si potrebbe parlare di servitù prediale.

Nel nostro caso abbiamo una servitù volontaria, in quanto è stata costituita mediante scrittura privata, nella quale Tizio ha dichiarato di costituire su una determinata porzione del suo fondo una servitù di parcheggio a beneficio del fondo di Caio.

La società Alfa, ha acquistato successivamente il terreno di Tizio decidendo di costruire sul terreno un albergo di ampia cubatura che dovrebbe comprendere anche l'area destinata al parcheggio di Caio, trovando così l'opposizione di quest'ultimo che vuole continuare ad usufruire della servitù di parcheggio.

Bisogna dunque analizzare se la servitù di parcheggio possieda i requisiti sopra richiamati per la propria validità.

Al riguardo si osserva che la servitù di parcheggio, secondo costante giurisprudenza, non rientra nello schema di alcun diritto di servitù difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ossia la "realità" (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari. Pertanto il semplice fatto di parcheggiare le autovetture costituirebbe la manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo. Così ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione civile, sezione seconda, con la sentenza n. 23708 del 6 Novembre 2014, richiamando un proprio precedente" il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137).

Pertanto dall'orientamento della Corte di Cassazione emerge che nel nostro ordinamento non è configurabile alcuna servitù di parcheggio. La clausola contenuta nel contratto di vendita stipulato tra Tizio e la società Alfa menzionante la servitù di parcheggio a favore di Caio è dunque nulla per impossibilità dell'oggetto.

Stante quanto sopra la società Alfa potrebbe agire ex 1421 cc per far valere la nullità di detta clausola.

In tale caso, si osserva infine che la servitù volontariamente costituita, può essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, se sia stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti (Cass. n. 9457 del 28/04/2011)"

Nel nostro caso quindi, essendo stata la costituzione della servitù menzionata nell'atto di trasferimento della proprietà alla società, è opponibile dalla società Alfa.
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Da: comitato pro praticanti18/12/2014 12:46:38
non intasate il forum con i pareri vecchi. C'è uno schema di soluzione per favore?
Rispondi

Da: fra18/12/2014 12:47:13
qualcuno ha formulato un'eccezione sulla improponibilità della domanda perchè formulata col 145 in luogo del 141 codice assicurazioni?
Rispondi

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Da: cz18/12/2014 12:47:25
ci sono questioni preliminari?
Rispondi

Da: Geralt18/12/2014 12:49:02
Cosa mettete nelle conclusioni?
Rispondi

Da: solocaio?18/12/2014 12:53:17
siamo sicuri che si difenda solo Caio?
Rispondi

Da: petrosino18/12/2014 12:56:13
COMPARSA PER TUTTI E DUE CAIO E COMPAGNA...O COMPAGNIA
Rispondi

Da: Fedemar 18/12/2014 12:59:41
C'è la soluzione da qualche parte ?
Rispondi

Da: aiuto!18/12/2014 13:00:45
a che ora consegna napoli?
Rispondi

Da: Higuain8518/12/2014 13:07:34
Come far bocciare qualche collega? consigliando di difendere assicurato e assicuratore con lo stesso atto!
#capre
Rispondi

Da: giul8818/12/2014 13:09:54
bravo
Rispondi

Da: avvocatessa 18/12/2014 13:10:56
ragazzi ecco una soluzione da giurda
http://goo.gl/dTK1hC
Rispondi

Da: mikelpeig18/12/2014 13:11:34
io veramente non mi capacito di come possiate consigliare di fare un atto per conducente ed assicurazione...
ma lo capite o no che le posizioni sono diverse??che il conducente può tranquillamente fregarsene della causa e rimanere contumace (come ogni giorno accade nelle cause assicurative) tanto è la compagnia che paga??
si fa UNA comparsa di risposta e basta tenendo in considerazione il 1227cc per la porzione di danno da risarcire....
se poi siete capaci di fare una comparsa unica per due posizioni simili, mandatemela che la voglio proprio leggere
Rispondi

Da: Firenze a che ora consegna 18/12/2014 13:11:34
A che ora consegna firenze
Rispondi

Da: salvo113 18/12/2014 13:13:30
Su giurda c è soluzione
Rispondi

Da: Chandler00718/12/2014 13:13:39
A Napoli dicono che la Commissione ha detto che bisogna attenersi alla traccia del Ministero e difendere entrambi. Concordo sul fatto che è stata scritta con i piedi, forse pensata da un dottore in legge, non da un avvocato.
Rispondi

Da: salvo113 18/12/2014 13:14:34
Neanche male direi
Rispondi

Da: Dj 18/12/2014 13:15:28
Ancora leggo che c'e' chi sostiene che va difeso solo Caio....
Rispondi

Da: Chandler00718/12/2014 13:16:54
Tribunale di_________________

Comparsa di costituzione e risposta

Per____________________, C.F._________________, nato a _________, il _________, residente in ________, via_______, n. _______, rappresentato e difeso dall'Avv.____, del foro di____, C.F____, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax ____, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata ____@____;
convenuto

CONTRO

_____________________, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati;

attori

Con atto di citazione notificato in data ____, i Signori ____ convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Giudice di pace____, il Sig. ____ per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia a Codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, condannare il Sig. __________al pagamento, in solido con l'Assicurazione, dell'importo pari ad euro  _____, per i fatti di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".
A fondamento della propria domanda, gli attori asserivano che Sempronio _____________________________________

****

La domanda proposta dai Signori ____ è infondata, in fatto e in diritto, e non può essere accolta, per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________________

PQM

Si conclude affinché l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, dichiari infondata, e quindi rigetti, la domanda attrice, per le ragioni di cui in narrativa.

In via istruttoria..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
_____, lì ____

Avv. ____

Procura alle liti
Rispondi

Da: vecia18/12/2014 13:17:43
Niente 145 la traccia dice che è stata regolarmente inviata richiesta di danni ai sensi dell'art. 145.
Art 2054 e 1227, I comma, c.c.
Difesa per entrambi: nulla dice la traccia su azioni di rivalsa
Rispondi

Da: Chandler00718/12/2014 13:18:01
ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI ________

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER: CAIO, c.f. ________, nato a ________ e residente in __________, e la SOCIETA' ALFA, c.f. _____________, con sede in ______________, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in calce, dall'avv. ___________, c.f. _________, pec _________, fax ____________, elettivamente domiciliati presso il suo studio in ___________;

-convenuti-

CONTRO: MEVIA, c.f. ________, nata a _________ e residente in _________, e TIZIO, c.f. _________, nato a __________ e residente in ___________, rappresentati e difesi dall'avv. ____________ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in _____________;

-attori-

FATTO

In data 12 maggio 2012, Caio partecipava ad una gara automobilistica clandestina ed invitava l'amico Sempronio ad accompagnarlo.

Sempronio, ben consapevole che si trattasse di una corsa clandestina, accettava l'invito di Caio e saliva così sull'autovettura dello stesso.

Durante la corsa, Caio perdeva il controllo della propria autovettura, che si ribaltava, ed, a causa dell'incidente e delle ferite riportate, Sempronio perdeva la vita.

A seguito di diffida ricevuta il 30 settembre 2012 dalla compagnia assicurativa di Caio, la Società Alfa, Mevia e Tizio, rispettivamente madre e fratello di Sempronio, con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013, citavano in giudizio Caio e la Società Alfa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro.

Caio e la Società Alfa si costituiscono in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda per i seguenti motivi di

DIRITTO

Gli odierni attori asseriscono che la responsabilità della morte di Sempronio debba essere interamente ascritta alla condotta di Caio.

Ciò in quanto Sempronio non avrebbe posto in essere alcuna condotta idonea a causare o ad agevolare il sinistro, essendosi limitato invece a salire a bordo del veicolo condotto da Caio. Gli attori sostengono anche che Sempronio avrebbe adottato tutte le cautele necessarie, allacciandosi la cintura di sicurezza, come risultante dal verbale della polizia.

Invero, la fattispecie in esame rientra nel campo di applicazione dell'art. 1227 c.c., che disciplina il "concorso del fatto colposo del creditore".

In particolare, la norma prevede, al primo comma, la diminuzione del risarcimento dovuto, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivatene, nel caso in cui il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno.

Nel caso della circolazione di un veicolo in violazione delle normali regole di prudenza e sicurezza, il trasportato che accetti i rischi connessi alla circolazione è responsabile, insieme al danneggiante, della condotta causativa dell'evento lesivo e dei danni che ne derivino.

Nel caso di specie, sussiste un concorso di colpa del danneggiato Sempronio, che, decidendo di partecipare alla gara automobilistica clandestina, volontariamente si esponeva al relativo rischio, in violazione delle ordinarie regole comportamentali di prudenza e di sicurezza.

Pertanto, in caso di danni al trasportato, anche se la condotta dello stesso non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità del conducente, essa può comunque costituire un contributo colposo alla verificazione del danno.

Sul punto, la Cassazione Civile ha affermato che "Il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito" (Cass. Civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698).

Per tali ragioni, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adìto Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità di Caio nella causazione della morte di Sempronio a seguito del sinistro e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti dei convenuti Caio e Società Alfa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa come per legge.

Con riserva di formulare istanze istruttorie e/o di produrre documenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.

Luogo e Data

Avv. ________________

Procura alla liti

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in ogni stato e grado, anche d'appello, e con tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti, accettare rinunce agli atti, spiegare domande riconvenzionali, e nominare sostituti, l'Avv. __________, presso il cui studio, in _____________, eleggo domicilio

Caio

Società Alfa

Vera la firma

Avv. ___________
Rispondi

Da: curioso33318/12/2014 13:20:58
ma è normale che nelle conclusioni si chieda il rigetto della domanda risarcitoria e non la diminuzione dell'ammontare a seguito di riconosciuto concorso colposo?
Rispondi

Da: super1981218/12/2014 13:25:03
Scusate ma.. non pensate che l'assicurazione possa rivestire una posizione diversa rispetto a Caio e che quindi solo quest'ultimo si sia rivolto al difensore, per cui l'errore nella traccia sia nell'inciso "degli assistiti", mentre era invece "dell'assistito"? Qualcuno che fa l'esame ha chiesto in merito a questo dubbio importantissimo alle commissioni?
Rispondi

Da: Ugo18/12/2014 13:26:18
Secondo me è sbagliata l'impostazione.
Va eccepito che nulla è dovuto ai sensi dell'art. 1227, II co., cod. civ. posto che il creditore (ovvero gli attori quali eredi) non ha diritto ad alcun risarcimento qualora avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza.
E poi c'è la subordinata, ex art. 1227, I co., cod. civ. sulla riduzione del risarcimento per il caso di concorso del creditore
Rispondi

Da: 141 - 145 codice delle assicurazioni 18/12/2014 13:27:40
Questione preliminare.
La richiesta di risarcimento doveva essere fatta ai sensi del 141 e non del 145.
C'è un problema di procedibilità della domanda.
Rispondi

Da: Ugo18/12/2014 13:28:28
Inoltre le conclusioni dell'atto postato da Chandler007 sono scollegate da ciò che si dice nel corpo dell'atto.
Rispondi

Da: rogiy18/12/2014 13:29:30
ma non è necessaria una procura notarile per la difesa dell'Assicurazione??
Rispondi

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