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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69164 volte

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Da: speady17/12/2014 10:33:52
sono confermate queste tracce?
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 10:34:31
penalisti cortesemente un pò di chiarezza perchè mi sembra che sulle sentenze ci sia un po' di confusione :-(
Rispondi

Da: dori19811217/12/2014 10:35:12
qualche anima pia che dia uno schema di svolgimento?
Rispondi

Da: Avv17/12/2014 10:36:40
la sentenza di condanna è del 2012...si può impugnare?? o è passata in giudicato?
Rispondi

Da: izzo8317/12/2014 10:37:07
ci siete
Rispondi

Da: antocall 17/12/2014 10:37:11
qualcuno cortesemente indica la soluzione per la seconda traccia????
sono state indicate una marea di sentenze
Rispondi

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Da: gundam17/12/2014 10:37:24
Farei una disamina dei reati di truffa e di insolvenza fraudolenta per poi passare all'art.176 co.17 del codice della strada. E' un classico parere pro veritate, non necessita di soluzione specifica ma solo di illustrazione delle eventuali conseguenze per il cliente derivanti dalla sua condotta antigiuridica.
Rispondi

Da: Natalia88 17/12/2014 10:38:18
noriiiiiiii
Rispondi

Da: Avv prima traccia17/12/2014 10:38:48
Per la prima traccia la sentenza di condanna è del 2012...si può impugnare?? o è passata in giudicato?
Rispondi

Da: Derrick 17/12/2014 10:39:32
Dai, ragazzi, la soluzione della seconda è identica alla sentenza della Cassazione penale, sez. II, 17/10/2012, n. 44140, in quanto riguarda sia l'insolvenza che la truffa.

Le altre del 2014 dovrebbero riguardare solamente l'insolvenza fraudolenta.

Poi c'è da parlare anche del rapporto di sussidiarietà ex art. 15 c.p.

Tenuto conto anche che poiché l'art. 176 comma 17 c.strad., espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell'ipotesi di omesso adempimento da parte dell'utente dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistono in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza o di truffa.
Rispondi

Da: dori19811217/12/2014 10:39:49
Ragazzi, vi prego, non aggiungiamo carne al fuoco, qualcuno riesce a dare gli svolgimenti così poi ci confrontiamo in modo più semplice? Troppe sentenze scritte
Rispondi

Da: gar17/12/2014 10:40:23
5496/2013 soluzione per configurare 319 qauter
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 10:40:36
postate la sentenza integrale Cass. sent. n. 11745 dell'11.03.2014 non la trovooooo
Rispondi

Da: troppofacili pocaselezione17/12/2014 10:41:51
le tracce sono semplicissime. questo vuol dire che sara piu difficile far selezione o che, visto che è l'ultimo anno "buono" promuoveranno tutti!
Rispondi

Da: Mida 17/12/2014 10:42:42
Cassazione penale 19643 del 2014:

"va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150.
Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 176 nuovo C.d.S., comma 17, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall'utente"

Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140

" Infatti questa Suprema Corte a Sezioni Unite (e la costante giurisprudenza di questa Corte successiva) ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che poichè l'art. 176 C.d.S., comma 17, - il quale punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell'ipotesi di omesso adempimento, da parte dell'utente, dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta o di truffa (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012).

Cassazione penale, sez. II, 17/10/2012, n. 44140

"In riferimento alla condotta dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" (confermata la condanna per insolvenza fraudolenta e truffa)."
Rispondi

Da: che siano queste?17/12/2014 10:44:20
Prima traccia  in tema di concussione (induzione indebita ex 319quater)

Seconda traccia in tema di pedaggi autostradali, pagamento, insolvenza, sanzione amministrativa, concorso Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140 L'art. 176 C.d.S., co. 17 (insolvenza fraudolenta)
Rispondi

Da: fingerscrossed17/12/2014 10:44:50
riferimenti normativi per la prima traccia per favore?
Rispondi

Da: pepppone17/12/2014 10:45:36
Autorità
Cassazione penale  sez. VI 
Data:
09/01/2014 ( ud. 09/01/2014 , dep.11/03/2014 )
Numero:
11745


Intestazione
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE SESTA PENALE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. DE ROBERTO Giovanni      -  Presidente   -                    
Dott. CONTI      Giovanni -  rel. Consigliere  -                    
Dott. LEO        Guglielmo     -  Consigliere  -                    
Dott. FIDELBO    Giorgio       -  Consigliere  -                    
Dott. CAPOZZI    Angelo        -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia;
nei confronti di:
              Z.G., nato a (OMISSIS);
avverso  la  sentenza  del  25/01/2013 del Giudice  per  le  indagini
preliminari del Tribunale di Imperia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
udito  il  Pubblico  ministero, in persona del Sostituto  Procuratore
generale  Dr.  Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il  rigetto  del
ricorso.
                

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Z.G. colpevole dei seguenti reati, riuniti dalla continuazione:
- capo 1: art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, lett. g), (in (OMISSIS), dai primi di gennaio al (OMISSIS));
- capo 2: artt. 586 e 589 c.p. (in (OMISSIS)).
Con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva (reiterata, infraquinquennale e nella condizione per essere dichiarato delinquente abituale ex art. 103 c.p.), con la diminuente del rito, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1, veniva inflitta la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, denunciando l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, per i seguenti motivi:
2.1. contrasto tra il dispositivo, in cui si riconosce il vincolo della continuazione tra i reati, e la motivazione, in cui i reati vengono ritenuti in concorso formale ex art. 81 c.p., comma 1;
2.2. contrasto tra il dispositivo, in cui si individua come reato più grave quello di cui al capo 1, e la motivazione, in cui il reato più grave viene indicato in quello di cui al capo 2, nonostante che sia stata negata per il capo 1 la fattispecie attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
2.3. contrasto tra il dispositivo, in cui le attenuanti generiche sono ritenute equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate e la motivazione, che si esprime nel senso di un giudizio di prevalenza delle attenuanti (in violazione dell'art. 69 c.p., comma 4).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo appare destituito di interesse, in quanto l'asserito contrasto tra dispositivo e motivazione, ove riconosciuto, non condurrebbe a una decisione diversa in termini sanzionatori.
2. Il secondo e terzo motivo sono fondati, sussistendo un evidente contrasto tra la parte motiva e il dispositivo della sentenza che si traduce in un difetto di motivazione in punto sia di determinazione del reato più grave sia di giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente ai criteri di determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Imperia.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Imperia.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014
Rispondi

Da: 12346789017/12/2014 10:45:43
Sentenza prima traccia completa. ?
Rispondi

Da: troppofacili pocaselezione17/12/2014 10:46:31
le sentenze le hanno anche i candidati sui codici...invece di postarle a ripetizione,  se proprio volete aiutare i disperati (perchè ribadisco sono tracce fattibilissime) forse sarebbe meglio fare uno schema di soluzione, o al max dare nozioni teoriche. la caccia alla traccia è quanto di più inutile possiate fare.
Rispondi

Da: 12346789017/12/2014 10:47:16
la 5496 del 2013 completa
Rispondi

Da: robertinoooo  -banned!-17/12/2014 10:47:38
ma avete il codice commentato, davvero non riuscite a mette insieme una pappardella?!
Rispondi

Da: commercialista17/12/2014 10:47:41
A che serve postare la sentenza completa? Fate uno schema dei punti da toccare.
Rispondi

Da: clà17/12/2014 10:48:55
non sto capendooooooooooo....x la seconda è insolvenza fraudolenta e truffa insieme?o no?quale sentenza dobbiamo considerare.....heeeeelppppp!!!sono civilistaaaaaaaa
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 10:49:31
avvocatessa hai messo il link della traccia qualche informazione un po' più utile???
Rispondi

Da: tabata2000 17/12/2014 10:51:35
La 11745 non serve a nulla. Non dice niente, meglio la 19643
Rispondi

Da: Tizia17/12/2014 10:52:20
Sentenze prima traccia:
Si tratta di sviluppare una concisa disamina dei reati di truffa e di insolvenza fraudolenta per
procedere, successivamente, all'esame dell'art.176 co.17 del codice della strada. Abbiamo di fronte
il più classico dei pareri "pro veritate". Non ci impone una soluzione specifica ma solo
un'illustrazione delle eventuali conseguenze per il cliente derivanti dalla sua condotta antigiuridica.
Argomentate, cioè, una condotta ricadente nell'induzione indebita ex 319quater. Precisando la
modifica in senso favorevole della pena, che si applica retroattivamente all'imputato, in virtù
dell'art. 2, co.4 cp
Il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato
dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o, più di frequente, mediante
minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza
tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun
vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di
evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito.
2. Il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato
dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da
una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in
induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore segreteria condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi
margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta,
perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in
una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.
Sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per
induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. e il nuovo reato di induzione indebita a dare o
promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in
quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando,
per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova
norma.
Rispondi

Da: quelporcodigiovanni17/12/2014 10:52:24
a CZ stiamo facendo colazione!!! Forse oggi si sciopera!!!
Rispondi

Da: fingerscrossed17/12/2014 10:52:27
quando postate le sentenze potreste mettere il riferimento alla relativa traccia? diversamente, chi non è del mestiere non ci capisce gran che...
Rispondi

Da: andrea2988 17/12/2014 10:52:53
Ragazzi cerchiamo di essere più precisi tipo con uno schema simile
Traccia 1: sentenza
Traccia 2: sentenza
dato che si sta creando molta confusione
Rispondi

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