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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69164 volte

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Da: annavalente 20/12/2014 13:48:10
No, non ci saranno problemi. Ho sentito di alcuni che volontariamente consegnavano anche la brutta. Stai tranquilla.
Rispondi

Da: Cipeciopecip 20/12/2014 14:49:16
Qui ci dobbiamo preoccupare se leggono la bella!! La brutta neppure la guardano.
Rispondi

Da: xxx2014 22/12/2014 10:22:45
secondo voi costituisce errore se, dopo aver precisato che per integrare il reato di truffa è necessario che gli artifizi o raggiri inducano terzi in errore, ho precisato che accedendo alla corsia riservata ai possessori di viacard o telepass ponendosi sulla scia del veicolo che lo precedeva, l'agente ha integrato un raggiro che induceva terzi in errore, in quanto ha realizzato una condotta in forza della quale appariva legittimato ad utilizzare una corsia ove non era presente alcun casellante all'uscita che verificasse il regolare versamento del pedaggio e, dunque, è riuscito ad uscire dall'autostrada senza effettuare alcun pagamento?
Rispondi

Da: Cipeciopecip 23/12/2014 21:05:54
Certo che leggere che la truffa si estingue pagando è veramente fantastico!!!
Rispondi

Da: Wanni.Fucci 27/12/2014 15:25:40
secondo me non è truffa, ma tentata truffa.
La condotta c'è, ma l'evento mediato (induzione in errore ) è escluso dalla registrazione video del veicolo che segue immediatamente.

Poi per l'altre condotte c'è l'insolvenza fraudolenta, che nonostante il titolo della rubrica non richiede (anzi esclude) che la condotta si possa configurare come artifici o raggiri: la dissimulazione della propria insolvibilità non deve consistere in artifici o raggiri, non deve trasmodare in una simulazione di solvibilità
Rispondi

Da: Cipeciopecip 27/12/2014 18:39:58
L'hai scritto in sede d'esame?
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Da: Wanni.Fucci 28/12/2014 12:59:47
Mi sono abilitato i primi di dicembre. Ma essendomi già iscritto all'esame di quest'anno e avendo già pagato anche i 50 euro, avrei voluto rifare lo scritto... mi era anche arrivata la mail di convocazione, ma poi sono stato escluso al controllo dei codici.
Rispondi

Da: xxx2014 29/12/2014 09:47:13
Cipeciopecip non se la tua domanda è rivolta a me, comunque io ho scritto in sede d'esame quanto ho riportato sopra.
Rispondi

Da: xxx2014 29/12/2014 10:06:09
In ogni caso, voi come avete spiegato l'elemento dell'induzione in errore del reato di truffa?
Rispondi

Da: Cipeciopecip 29/12/2014 11:14:30
Xxx2014, non era rivolta a te la domanda. Io, credo questo parere abbia diverse " soluzioni" tranne : tentata truffa!!
Rispondi

Da: Cipeciopecip 29/12/2014 11:22:39
io non lo so, ma credo che la prima condotta, nella vita reale, sia punita con la sanzione amministrativa.
Rispondi

Da: idee.utili 06/01/2015 18:50:59
@Wanni.Fucci.
Francamente non concordo.
Le registrazioni video o immagini sono le prove della truffa.
L'evento si è verificato. Le condotte dell'autotrasportatore hanno effettivamente sortito l'effetto di frodare la sociteà autostrade.
Non vedo come si possa parlare di tentativo.
Rispondi

Da: Cipeciopecip 07/01/2015 12:11:09
O è truffa o sanzione amministrativa, la norma del codice della strada che ora non ricordo era " calzante" .
Rispondi

Da: Wanni.Fucci 07/01/2015 18:49:11
@idee.utili
quali registrazioni video o immagini? se ti riferisci alla frase della traccia che dice che ".... il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade" ci sono due possibilità alternative.
a) la fotografia prova solo che Tizio è transitato da quel punto in quel momento, non che sia transitato immediatamente dopo un altro veicolo
b) la fotografia prova che Tizio è transitato immadiatamente dopo il veicolo precedente, ma in questo caso l'evento-l'induzione in errore è escluso dalla stessa fotografia. Cerco di spiegarmi brevemente e esaurientemente L'errore è una falsa rappresentazione della realtà e cioè una simulazione di un fatto inesistente o, come in questo caso, una dissimulazione di un fatto esistente (Tizio dissimula di essere transitato attraverso il casello). Ma nel momento stesso in cui Tizio pone in essere la condotta, l'esistenza della fotografia esclude l'errore perchè offre la vera rappresentazione della realtà. Il soggetto passivo recepisce dunque due rappresentazioni della realtà: la prima, quella offerta da Tizio, secondo cui Tizio non ha transitato per quel punto; la seconda, quella della foto, secondo cui Tizio è transitato da quel punto.
Non si parla più di errore, ma di dubbio (che è la contemporanea rappresentazione della realtà sia in termini di verità che di falsità). Ma il dubbio è incompatibile con il reato di truffa, che richiede l'errore (per il tenore letterale della norma e per pacifica giurisprudenza).
Si integrano i requisiti del tentativo perchè nonostante il transitare dal casello in modo furbesco sia certamente un atto idoneo a indurre in errore (non mi dilungo sul concetto di idoneità) e diretto in modo non equivoco a truffare la società autostrade, l'evento-errore non si realizza per un fatto (la foto) che è indipendente dalla volontà dell'agente, che determina invece il dubbio.
Rispondi

Da: Cipeciopecip 07/01/2015 19:44:18
c'e' molta fantasia nella tua descrizione del tentativo. Non mi va' di fare un trattato sulla questione ma è sicuro che non si può assolutamente parlare di tentativo.
Rispondi

Da: Wanni.Fucci 08/01/2015 02:50:01
vabe' ma senza fare un trattato, spiega
Rispondi

Da: Wanni.Fucci 08/01/2015 02:53:54
Apparte il fatto che una soluzione fantasiosa non è necessariamente sbagliata, ma senza fare un trattato, spiega. Altrimenti come la spieghi l'induzione in errore se non "in re ipsa"? come lo spieghi il nesso eziologico?
Rispondi

Da: Cipeciopecip 08/01/2015 09:45:49
Brevemente...ora, non ho tempo. Il Tizio aveva chiaramente l'intenzione di non pagare e ci è sempre riuscito. Ha commesso una fattispecie di reato ( consumato) e non un tentativo di reato. Il problema è solo verificare se è truffa oppure contravvenzione( non mi ricordo la norma) . comunque, il reato è consumato.
Rispondi

Da: idee.utili 08/01/2015 09:54:16
@Wanni.Fucci & altri.
Premetto che è confortante confrontarsi in modo ragionevole per cui ringrazio.

Lo spunto sembra anche interessante ma non mi pare ragionevole.
Mi riferivo proprio alle registrazioni/riprese/fotografie del sistema della socità autostrade.
Per la cronaca, quando si passa ai varchi dei caselli viene sempre scattata una foto del veicolo transitante proprio per eventuali "problemi", di qualsiasi genere.

La dinamica è chiarissima.
Il camionista non vuole pagare il pedaggio. Si inventa qualche trucco per passare senza pagare. Fine della storia.

Il percorso logico del tentativo, secondo me, non regge.
Rispondi

Da: Mauro Repetto  08/01/2015 10:19:41
Premetto che non ho svolto questo parere, xò...:
Tizio nel momento in cui passava accodadonsi...pagava? No.
Poneva in essere un raggiro? Sì.
Perché tentativo?
É reato consumato tutta la vita.
Punto.
Le immagini sono la prova del fatto COMMESSO...
Se non ricordo male il problema sotteso al caso di specie (papabile da anni) era il rapporto 640 vs 712 (se non ricordo male)
Rispondi

Da: idee.utili 08/01/2015 10:49:08
Il 712 cp è incauto acquisto.
Semmai la relazione era fra truffa 640 e insolvenza fraudolenta 641 cp.
Ma a mio parere il camionista ha commesso sia l'uno che l'altro.
Rispondi

Da: idee.utili 08/01/2015 10:57:30
Vi faccio una domanda a proposito di una mia "sensazione".
Le tracce proposte, sia il primo che il secondo giorno (ma direi anche il terzo giorno per gli atti), erano una facile e l'altra difficile.
La traccia del primo giorno sull'affitto scaduto e la modifica della serratura era lineare: azione di reintegra del possesso, fine. Eventuale richiesta di danni e anche reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex 392 cp.
Il secondo giorno, idem. La traccia sul camionista pareva molto lineare: truffa e insolvenza fraudolenta, fine.
Il terzo giorno l'atto di civile mi pareva ragionevole. Al contrario l'atto penale molto più complesso.

Concordate?
Rispondi

Da: Mauro Repetto  08/01/2015 12:42:14
Il 712 non centra nulla:-):-):-)
Io ritengo:
primo giorno, entrambi facili (il secondo xò...con sta storia della clausola nulla...help...almeno x quanto mi riguarda);
Secondo giorno: entrambi facili
Terzo giorno: civile...stra facile; penale...help; amministrativo...c'era amministrativo quest'anno?
Rispondi

Da: Cipeciopecip 08/01/2015 13:06:53
Facili e risolvibili in poche righe. per me, che non sono un " oratore" è stato difficile riempire le pagine senza scrivere cavolate. Per l'atto penale, invece, ancora non capisco qual è la " soluzione".
Rispondi

Da: Wanni.Fucci 08/01/2015 14:00:20
@idee.utili e pc a mauro repetto e cipeciopecip
insistete sull'"intenzione di non pagare". E' vero che Tizio aveva intenzione di non pagare, ma semmai ciò dimostra l'elemento soggettivo, non l'evento. Peraltro l'elemento soggetivo richiesto dal tentativo è lo stesso del reato consumato

E' vero anche che il camionista si inventa qualche trucco per non pagare. Il fatto è che il trucco non riesce, e non riesce perchè viene sgamato nel momento stesso in cui realizza la condotta.

Rispondi

Da: Cipeciopecip 08/01/2015 14:16:23
Veramente, io ho scritto che è sempre riuscito a non pagare = non ha mai pagato=reato consumato. Comincio a pensare che ci stai prendendo in giro.
Rispondi

Da: MR.Help 08/01/2015 15:11:55
Io sono civilista, quindi .. in ogni caso, anche secondo me è reato consumato non tentato.

Anche se ho capito cosa vuol dire il collega Fucci: dice "siccome il tizio viene filmato questo vanifica la truffa rendendo i mezzi idonei" .. il problema è che questa scoperta non vanifica l'acquisizione del vantaggio patrimoniale: è una semplice scoperta successiva. quindi è solo una prova ma non intacca il perfezionamento.

Se invece lo avessero stoppato subito la prima volta prima dell'uscita dall'autostrada a quel punto restava un tentativo.

Rispondi

Da: Wanni.Fucci 08/01/2015 16:33:19
@Mr Help
in realtà ci sono due tipi di tentativo: il tertativo compiuto (come in questo caso) dove la condotta si perfeziona, ma l'evento non si realizza; il tentativo incompiuto (quello a cui mi sembra tu ti riferisca nell'ultima frase), dove la condotta non viene integralmente posta in essere, pur sempre mantenendo il requisito degli atti idonei e diretti in modo non equivoco

@cipeciopecip
non voglio prendere in giro nessuno, ma seriamente non capisco le tue osservazioni che mi sembrano tautologiche. Probabile che sia un mio limite, ma ti invito, quando avrai voglia e tempo, a spenderci qualche parola in più.
Rispondi

Da: Wanni.Fucci 08/01/2015 16:37:48
@Mr Help
specifico che al contrario, io ritengo che la "scoperta" non è successiva, ma contemporanea. Per cui non si realizza l'inganno, fermo restando che Tizio si assume una responsabilità civilistica di inadempimento contrattuale. diventa un debitore inadempiente, ma il reato non si consuma.
Rispondi

Da: MR.Help 08/01/2015 16:55:24


La traccia dice:

"Tizio - di professione autotrasportatore - effettuava trenta transiti sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio, per il totale di euro  350,00"

"Tizio non veniva mai fermato dalle forze dell'ordine o dall'addetto al casello, ma il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade"

Quindi, lui ha effettuato gli attraversamenti senza mai pagare: ha conseguito il vantaggio patrimoniale, quindi, il fatto è consumato.

La rilevazione automatica non è elemento idoneo a rendere privi di efficacia i mezzi fraudolenti, perché con quei mezzi il nostro amico si fa i suoi bei viaggetti gratis .. ma è sicuramente un mezzo di prova.

Bella impostazione comunque.
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