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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69164 volte

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Da: Ilgiuristainsoddisfatto17/12/2014 13:42:42
Ma come si fa a formulare delle tracce con modalità così scriteriate?!!? Con quest'esame si attesta la competenza ad esercitare la professione forense nelle isole Faroer. Andate a lavorare!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Ned Stark17/12/2014 13:43:13
Ma la soc. Autostrade si può considerare come "ente pubblico"?
Rispondi

Da: MM17/12/2014 13:44:40
PEr FILIPPAS, avevi ragione non avevo visto che la pena del 319 quater è più bassa, quindi si applica questa fattispecie per la retroattività.
le uniche sentenze che ho trovato sono 5496/2013 e la 12228/2013, non c'è nulla di più recente tipo 2014?
Rispondi

Da: Ruspone70 17/12/2014 13:45:32
Qualcuno sa roma a che ora ha iniziato?
Rispondi

Da: ex17/12/2014 13:45:41
La traccia chiede di analizzare la fattispecie o le fattispecie  configurabili nel caso sottoposto al nostro esame.

Tizio è stato sottoposto a procedimento penale per aver eluso più volte il pagamento del pedaggio autostradale.

Orbene dobbiamo esaminare le conseguenze penali della condotta di Tizio.

Indubbiamente Tizio eludendo il pagamento del pedaggio autostradale ha commesso un delitto patrimoniale. I reati  che potrebbero essere ipotizzati sono quelli della truffa e della insolvenza fraudolenta. Riguardo il primo reato l'art. 640 del codice penale stabilisce che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Riguardo il secondo reato l'art. 641 stabilisce che chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.

Varie sentenze della Cassazione hanno configurato in caso di elusione del pagamento autostradale il reato di insolvenza o truffa in base alla condotta tenuta dall'imputato.

Va esaminato quale dei due reati potrebbe essere imputato a Tizio.

La condotta di Tizio che ha imboccato la corsia che conduce alle porte riservate a chi è dotato di Telepass, che  si è posto sulla scia dell'autovettura che lo precedeva - regolarmente munito di telepass - riuscendo ad uscire dal casello prima che la sbarra si abbassasse, integrerebbe gli  artifici e raggiri previsti dal reato di truffa, così come l'uscita dalla sede autostradale senza aver pagato il pedaggio configura una disposizione patrimoniale pregiudizievole per la P.A.

E' evidente che l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri sopra delineati.

Riguardo l'insolvenza fraudolenta,  un orientamento costante della cassazione penale ha stabilito che" l'insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perchè la frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello artificio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione della sua esistenza finalizzato all'inadempimento dell'obbligazione, in violazione di norme comportamentali"  (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012).

A prova dell'insolvenza fraudolenza  si evidenzia che Tizio ha più  volte accettato, con il fatto stesso del ritiro del tagliando, la prestazione offertagli dall'ente gestore dell'autostrada, assumendo così l'obbligazione corrispettiva che ha più volte eluso mediante artefici e raggiri. La dissimulazione di cui all'art. 641 c.p. ad avviso della Giurisprudenza penale può realizzarsi con comportamenti diversi, positivi o negativi, tra i quali ultimi rientrano la reticenza o il silenzio; in particolare,  la Cassazione Penale con sentenza, 04/07/2000, n. 43730., ha precisato che, trattandosi dell'utilizzazione dell'autostrada, che la società concessionaria fornisce prima del pagamento del pedaggio, il contratto si stipula per facta concludentia ed il mancato pagamento è riconducile ad un elemento soggettivo, non caratterizzato dall'induzione in errore, ma da un mero atteggiamento negativo dell'autore nei confronti dell'errore sulla solvibilità in cui versa la parte offesa, alla contrattazione . Al riguardo l'atteggiamento psicologico - vale a dire il dolo generico, è rappresentato dalla consapevolezza dello stato di insolvenza e dall'elemento volitivo, costituito dal preordinato proposito di non adempiere.

Va osservato tuttavia che una recentissima sentenza della Corte di Cassazione in merito all'elusione del pedaggio autostradale ha configurato il solo reato di truffa escludendo quello di insolvenza fraudolenta "Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-04-2014) 13-05-2014, n. 19643.).

Nel nostro caso la condotta di Tizio sembrerebbe però configurare entrambi i reati, sia quello della truffa, per aver con raggiri e artefici eluso il pedaggio autostradale, sia quello dell'insolvenza fraudolenta per aver  contratto un'obbligazione col proposito di non adempierla dissimulando la propria insolvenza per ben 30 volte.

Al riguardo una sentenza della Cassazione ha affermato che In riferimento alla condotta dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" . (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140).

Inoltre va detto che la condotta di Tizio configura un illecito amministrativo per violazione dell'art. 176 co 17 del Codice della Strada.

Al riguardo la sentenza della Cassazione su richiamata ha statuito che il rapporto tra la norma del codice della strada rispetto alle fattispecie penali concorrenti è di sussidiarietà "Il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia fatto corretta" applicazione di principi consolidati (cfr. SS.UU. 9 luglio 1997, n. 7738 sopra citati), secondo cui l'art. 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti. In particolare il reato di insolvenza fraudolenta - in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete - non è escluso nè dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, nè dalla natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa." (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140).

Pertanto Tizio  potrebbe essere imputato e condannato per  truffa ed insolvenza fraudolenza continuati ex art. 81 co. 2 cp. Tuttavia in base al secondo comma dell'art.641 secondo cui  l'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato, Tizio potrebbe evitare l'eventuale condanna per insolvenza fraudolenta corrispondendo quanto dovuto.

Rispondi

Da: filippas 17/12/2014 13:47:13
mm tranquillo uniche sentenze quelle...riguardo la seconda traccia tra un pò...
la soluzione postata sulla prima (truffa) non mi convince!!!
Rispondi

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Da: Penalista17/12/2014 13:47:44
Se chi ha scritto certi commenti è un collega, spero almeno che si occupi esclusivamente di civile...
Per la prima traccia, è evidente che si dovrà far presente che a seguito della riforma del 2012 la condotta andrà oggi qualificata come induzione indebita ex art. 319-quater c.p., da considerarsi in continuità normativa con il delitto di concussione, per cui si potrà proporre appello per ottenere l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma.
Per la seconda traccia, ho già affrontato una decina di processi sullo stesso tema: si tratta di truffa, con riferimento agli episodi in cui si è accodato ad altre auto, e di insolvenza fraudolenta, con riferimento agli episodi in occasione dei quali dichiarava di essere sprovvisto di denaro, reati da considerarsi commessi in continuazione ex art. 81 co.2 c.p. Non si applica invece la sanzione amministrativa prevista dal Cds, in ragione del principio di specialità ex art. 9 della L. 689/81 (trattandosi di concorso apparente di norme eterogeneo) e dell'espressa clausola di sussidiarietà. L'eventuale pagamento del dovuto prima della condanna estinguerebbe il solo reato di insolvenza fraudolenta.
Rispondi

Da: Da reggio17/12/2014 13:48:04
Per derrick
Secondo te è truffa semplice o aggravata?
Rispondi

Da: Derrick 17/12/2014 13:48:12
credo sia privata Autostrade per l'Italia.

Infatti, a quanto pare, nelle sentenze della Cass. non si parla dell'aggravante a danno dello Stato.
Rispondi

Da: umbrt717/12/2014 13:49:18
la sentenza delle SSUU Cass è la n 12228 del 2014, non 2013
Rispondi

Da: sciampagn17/12/2014 13:49:35
Traccia 2

si tratta di due distinte ipotesi poste sotto il vincolo della continuazione, la prima, truffa, per avere, con artifici e raggiri eluso il pagamento del pedaggio accodandosi alla macchina che lo precedeva, passato il varco utilizzando l'apparecchio telepass di un altro autoveicolo; la seconda, insolvenza fraudolenta, per avere omesso il pagamento dichiarando di aver smarrito il biglietto e di non essere in possesso di denaro. citare sentenza cass II 44140/2012.
A Tizio sarà, inoltre, contestata la sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo di cui all'art. 176 co.17 del C.d.S. poichè la cassazione (sempre con la sentenza di cui sopra) ha stabilito la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali concorrenti, nei sui confronti non si pone in rapporto di specialità.
Aggiungere, infine, che potrebbe essere riconosciuta in capo a tizio l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 per danno patrimoniale di speciale tenuità
Rispondi

Da: Praticante90  17/12/2014 13:50:28
Per la prima traccia e' giusto ricorrere alle sentenze 5496 7/11/2013 e sent.cass penale sezione unite  12228 24/10/2013 considerato che nella traccia la sentenza pronunciata dal tribunale e' di ottobre 2012 ?
Rispondi

Da: Da reggio17/12/2014 13:50:57
Per derrick
Leggendo le sentenze della Cassazione perla sempre di truffa aggravata
Rispondi

Da: one17/12/2014 13:51:50
TRUFFA AGGRAVATA E CONTINUATA AI DANNI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO

sussidiarietà dell'illecito amministrativo nel caso in cui sia prospettabile una fattispecie di vero e proprio reato penale
è configurabile la fattispecie delittuosa di truffa continuata allorquando il conducente, in numerose occasioni, riesce ad evitare di pagare il pedaggio autostradale, accodandosi a vettura munita di "telepass" nell'apposita corsia riservata, riuscendo a passare anch'egli prima che la sbarra si richiuda.

il reato di truffa aggravata - in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale- non è escluso nè dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, nè dalla natura del pedaggio, che ha funzione di vero e proprio corrispettivo e non di tassa.

fondamentale per la configurazione del reato di truffa aggravata è la condotta dell' automobilista di accettazione, con il ritiro del tagliando, della prestazione offerta dall'ente gestore dell'autostrada e la susseguente necessaria assunzione dell'obbligazione corrispettiva del pedaggio, quando, di contro, si sarebbe potuto non aderire all'offerta, scegliendo un percorso alternativo. In questo modo il conducente approfitta della fiducia che l'ente gestore del servizio autostrade presta relativamente all'assolvimento del pedaggio
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 13:54:28
C'è la revoca interdizione
Rispondi

Da: Fabiov79 17/12/2014 13:55:17
ragazzi sulla traccia concussione con riferimento all'interdizione che bisogna dire?
Rispondi

Da: one17/12/2014 13:56:27
Società Autostrade per l'Italia SpA, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato, ha finalità oggettivamente pubbliche e la sua attività, anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa, ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato.
Rispondi

Da: dori19811217/12/2014 13:57:11
Scusate, ma quindi nella prima traccia il reato è ex art.319 quarter c.p, cioè induzione indebita a dare o promettere utilità?
Rispondi

Da: mjhjhjh17/12/2014 13:57:47
Si tratta di sviluppare una concisa disamina dei reati di truffa e di insolvenza fraudolenta per
procedere, successivamente, all'esame dell'art.176 co.17 del codice della strada. Abbiamo di fronte
il più classico dei pareri "pro veritate". Non ci impone una soluzione specifica ma solo
un'illustrazione delle eventuali conseguenze per il cliente derivanti dalla sua condotta antigiuridica.
Argomentate, cioè, una condotta ricadente nell'induzione indebita ex 319quater. Precisando la
modifica in senso favorevole della pena, che si applica retroattivamente all'imputato, in virtù
dell'art. 2, co.4 cp
Il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato
dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o, più di frequente, mediante
minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza
tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun
vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di
evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito.
2. Il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato
dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da
una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in
induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi
margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta,
perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in
una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.
3. Nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e
l'induzione in debita (la c. d. "zona grigia" dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male
indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra
beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e
del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere
utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di
una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti.
4. V'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per
costrizione e il novellato art. 317 cod. pen., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il
profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più
favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma.
5. L'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto
dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con
altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la
violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610, 609-bis, con l'aggravante di cui all'art. 61,
comma primo, n. 9, cod. pen.).
6. Sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per
induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. e il nuovo reato di induzione indebita a dare o
promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in
quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando,
per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova
norma.
7. Il reato di concussione e quello di induzione in debita si differenziano dalle fattispecie corruttive,
in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del
funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre
l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre
l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente
libero e consapevole delle volontà delle parti.
8. Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione
attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché, mentre quest'ultima fattispecie
s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al
mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione,
avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice
scambio di favori.
Cass. pen., sez. VI, 07-11-2013, n. 5496.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di Mo.Ra. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale, in data 13-12-12, la Corte di Appello di Roma, sezione 3 penale, ha
confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado, con attenuanti
generiche, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il
reato di cui all'articolo 317 c.p., per avere, abusando della sua qualità di ispettore del lavoro in
servizio presso la ASL RM/X e segnatamente minacciando sanzioni per il presunto illecito impiego
di lavoratori dipendenti presso l'autorimessa sita in via (omesso) , indotto Sa.Fr. a
consegnargli indebitamente la somma di mille Euro (in (omesso) ).
Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione per errata valutazione delle prove, con
particolare riferimento alla ritenuta prova del passaggio di denaro e quindi della dazione dello
stesso. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta accertata dai Giudici di merito, al Mo.
sarebbero stati consegnati euro mille in contanti, di cui lo stesso si sarebbe disfatto, buttando le
banconote nei pressi di alcuni cassonetti dell'Ama che si trovavano in (omesso) , luogo del fermo
dell'imputato. Il ritrovamento delle banconote era avvenuto da parte del Carabiniere Pa.
successivamente alla perquisizione del prevenuto, il cui fermo non era stato poi convalidato dal GIP
per difetto di flagranza. In realtà, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata dimostrata la presenza
sul luogo dei cassonetti della spazzatura, ma anzi le banconote sarebbero state trovate vicino ad un
furgone dietro all'Ama, e, in definitiva, non sarebbe stata acquisita alcuna prova in ordine alla
avvenuta consegna del denaro.
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in quanto la condotta posta in essere dal
Mo. avrebbe dovuto essere qualificata come induzione e non già come costrizione, sicchè il fatto
avrebbe dovuto essere inquadrato nello schema tipico del nuovo articolo 319 quater c.p. e non
nell'articolo 317 c.p.. Infatti nel caso di specie il funzionario pubblico, lungi dall'avere annientato la
libertà di autodeterminazione del privato, avrebbe agito ricorrendo a forme di pressione tali da
lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale, decidendo di versare il denaro,
mirava per altro ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.
2.-. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente basato su doglianze non consentite in sede di
giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che
rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che
rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di
giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel
caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono
pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Il
secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale che si era determinato
dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, hanno recentemente chiarito che la fattispecie di
induzione indebita di cui all'articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione
non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al
destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'articolo 317 c.p., invece, si
è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di
autodeterminazione del soggetto (v. informazione provvisoria n. 18, alla udienza del 24 ottobre
2013 in relazione alla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza 9 maggio 2013 Maldera
Giovanni + 8, la cui decisione è in corso di pubblicazione).
In applicazione di questi principi, la condotta posta in essere dall'imputato avere il Mo.
prospettato al Sa. che con la dazione di mille euro in contanti e con la messa a punto delle sue
automobili avrebbe risolto i suoi problemi in relazione alle violazioni riscontrate nella sua
autofficina (lavoro nero; inidoneità della autocertificazione presentata) appare caratterizzata dalla
strumentalizzazione delle funzioni dell'ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo
non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme
di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale
denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà
mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.
Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater c.p.,
con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. D'altra parte la giurisprudenza di
questa Corte è oramai consolidata nell'inquadrare la successione normativa fra il previgente testo
dell'articolo 317 c.p., quello introdotto dalla L. n. 190 del 2012, articolo 1, comma 75 e quello del
nuovo ed autonomo articolo 319 quater c.p. all'interno del peculiare fenomeno della successione di
leggi penali, disciplinato dall'articolo 2 cod. pen., comma 4 (v. per tutte: sentenza n. 21701 del
07/05/2013, Rv. 255075, Ancona).
P.Q.M.
Qualificato il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater c.p., annulla la sentenza
impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte
di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 201
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 13:57:55
Aiuto sul interdizione
Rispondi

Da: txyz  17/12/2014 13:59:57
Le conclusioni del primo?
Rispondi

Da: one17/12/2014 14:01:02
PER DERRICK

Società Autostrade per l'Italia SpA, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato, ha finalità oggettivamente pubbliche e la sua attività, anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa, ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato.
Rispondi

Da: Fabiov79 17/12/2014 14:01:08
qualche penalista può rispondere sull'interdizione?
Rispondi

Da: dori19811217/12/2014 14:02:07
ma l'articolo del codice della strada (sulla 1 TRACCIA) perché?
Rispondi

Da: ReggioA 17/12/2014 14:02:35
Interdizione aiuto si deve scrivere
Rispondi

Da: Laxa17/12/2014 14:03:30
x Penalista:
poichè mi occupo prevalentemente di civile e data la tua gentilezza e competenza, potresti illuminarmi sulla continuità normativa tra le due condotte?
secondo la lettura della sentenza, per quanto mi è dato capire, il reato sussistente nel caso di specie è quello di induzione o sbaglio?
grazie mille
Rispondi

Da: filippas 17/12/2014 14:03:52
ok mi sono risolta l'ultimo dubbio sulla truffa.
è truffa aggravata continuata...
ricapitolando:
si configurano entrambi i reati di truffa e insolvenza, (condotte diverse, continuative, volte allo stesso fine --> non pagamento dell'autostrada).
la differenza per configurare le due ipotesi è su artifici e raggiri.
cosa si può fare?
estinguere l'insolvenza pagando i pedaggi più eventuali interessi.
la truffa non SI ESTINGUE! perciò il tipo continua a risponderne.
il 176 comma 17 si configura, in rapporto alle ipotesi penali, in  sussid. e non di SPECIALITà .

Rispondi

Da: praticantee9017/12/2014 14:06:39
Qualcuno può illuminarci sulle conclusione della traccia CONCUSSIONE e su come richiedere la revoca interdizione e riformuazione pena???
Rispondi

Da: Cz 17/12/2014 14:06:56
Scusate ma su traccia 1 usereste le sentenze del 2013 anche se dice che tizio si reca SUBITO DOPO il deposito della sentenza (2012)?Non sono della materia é un dubbio di italiano!
Rispondi

Da: aj1234 17/12/2014 14:08:21
ma siccome sono a sostegno le mettono tutti, l importante è la legge
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