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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69164 volte

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Da: wowowow17/12/2014 12:27:04
640 c.p 641 c.p. art 81 se entro la fine del processo Tizio paga il reato di cui all'art 641 si estingue
Rispondi

Da: firenze avvocatessa17/12/2014 12:27:30
truffa a passare accodandosi ad altri veicoli
insolvenza a dichiarare di non avere denaro
Rispondi

Da: Duos17/12/2014 12:27:57
nella prima traccia il tizio va SUBITO dall'avvocato
Rispondi

Da: Tizia17/12/2014 12:28:04
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11704 depositata il 28 marzo 2012, rigettando il ricorso dell'imputato accusato di aver dissimulato il proprio stato di insolvenza, ha ribadito la differenza che intercorre tra il delitto di truffa (art. 640 c.p.) e insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).

Ed invero, secondo la Corte, il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.

Cassazione penale, Sezione Seconda Penale, sentenza del 28.3.2012, n. 11704
Rispondi

Da: traccia 2&17/12/2014 12:28:12
raga siamo in tanti..ma è possibile che nessuno conosca la soluzione della 2 traccia?
Rispondi

Da: Binnio17/12/2014 12:28:23
Riguardo alla prima traccia, siamo sicuri che i termini per l'impugnazione non siano trascorsi? Sono un civilista, quindi leggo l'art. 585 c.p.p. e vedo un massimo di 45 giorni, ma non ho capito bene da quando decorrono.
Rispondi

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Da: gio17/12/2014 12:28:25
Qualcuno sa a che ora hanno dettato le tracce a roma?
Rispondi

Da: Jac17/12/2014 12:28:34
Scusatemi, ma per delineare la configurabilità del reato non è necessario fare riferimento alla cassazione più recente? quella del 2014 dice espressamente che il reato del camionista è truffa e non insolvenza fraudolenta.
Rispondi

Da: sentenza 2 traccia17/12/2014 12:29:42
non cè 641 solo 640
Rispondi

Da: chiedo17/12/2014 12:30:19
ma non mi rispondeteeee l'art 81 sulla seconda traccia bisogna metterlo????
Rispondi

Da: informiamoci17/12/2014 12:31:51
ma sulla prima chiede o no una soluzione? non bisogna prospettare una condanna più favorevole a Tizio in virtù dell'art. 319 quater e basta????
Rispondi

Da: asg17/12/2014 12:32:44
a roma hanno dettato alle 11/11.15
Rispondi

Da: wowowow17/12/2014 12:32:55
art 81 comma 2 reato continuato si devi metterlo perchè ci sono ben 30 transiti e non uno solo
Rispondi

Da: avvocato del sud 17/12/2014 12:33:15
a mio modesto avviso non ci sono i presuppposti perché il candidato affronti questioni di merito attinenti a un eventuale appello con richiesta di assoluzione non essendo né richiesto dal parere e non disponendo delle motivazioni della sentenza che permetterebbero al candidato di esprimere un parere nel merito circa ad esempio la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie o del dolo.
ritengo che la traccia richieda semplicemente di affrontare gli istituti e la possibilità di ritenere operante l'istituto della successione delle leggi penali del tempo.
da ultimo ritengo si debba concretamente valutare la sanzione accessoria dell'interdizione che ritengo sia questione rilevante per Tizio giacché un'eventuale conferma comporterebbe necessariamente il licenziamento. attenzione alla sospensione condizionale della pena.
Rispondi

Da: Da reggio17/12/2014 12:34:29
Per la seconda traccia consiglierete di inserire nelle conclusioni un eventuale patteggiamento con richiesta di sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale??
Che ne pensate ?
Rispondi

Da: HERR17/12/2014 12:36:37
QUINDI ACCODARSI ALLE ALTRE  AUTO E PASSARE---TRUFFA
DICHIARARE DI AVER SMARRITO IL BIGLIETTO E NO SOLDI--INSOLVENZA=???
Rispondi

Da: ospite123417/12/2014 12:36:44
possibile soluzione 1 traccia:
La traccia chiede se, nel caso in esame, la condotta di Tizio configuri o meno il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p.

Al riguardo, l'art. 317 c.p. afferma che "Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

La norma, dunque, eleva ad elementi costitutivi della fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto attivo, l'abuso che egli fa delle sue qualità o dei suoi poteri, il costringimento, la dazione o la promessa indebita.

Tra tutti questi elementi, quello su cui bisogna qui soffermarsi è il costringimento: infatti, per lungo tempo hanno convissuto nella stessa norma le fattispecie di concussione per costrizione e concussione per induzione.

Tuttavia, con l'approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata introdotta nel codice penale una nuova norma, l'art. 319-quater, rubricata "Induzione indebita a dare o promettere utilità", è stato creato un tetto normativo ad hoc per la fattispecie di concussione per induzione, la quale è configurata così nella nuova norma: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Bisogna, dunque, analizzare se la condotta posta in essere da Tizio debba essere condotta all'art. 317 c.p. o, al contrario, all'art. 319-quater.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a chiarire il rapporto intercorrente tra le due norme, affermando che la fattispecie di induzione indebita di cui all'articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'articolo 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto (in tal senso, sent. 24 ottobre 2013, n. 12228).

In applicazione di tale principio, la stessa Corte di Cassazione ha poi ritenuto che, in una fattispecie analoga a quella di cui trattasi, la condotta dell'imputato "appare caratterizzata dalla strumentalizzazione delle funzioni dell'ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.

Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater c.p." (sent. 7 novembre 2013, n. 5496).

Va ricordato, inoltre, che la Corte di Cassazione aveva, in precedenza, delineato la differenza tra le due fattispecie, definendo la condotta qualificabile quale concussione come "qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante una lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante"; mentre quella qualificabile quale delitto di cui all'art. 319-quater c.p. come «la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità».

Pertanto, dal momento che nel nostro caso la condotta dell'imputato lasciava un margine significativo di autodeterminazione al destinatario, essa deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 319-quater c.p., e non nell'ambito dell'art. 317 c.p., con la conseguente applicazione della prima norma anche se il fatto è stato commesso precedentemente alla sua introduzione nel codice penale, in ossequio al principio sancito dall'art. 2, comma 4, c.p., che sancisce la retroattività delle norme penali più favorevoli al reo.
Rispondi

Da: sasa69x 17/12/2014 12:37:31
ma se il minimo di pena è 4 anni ed gli ha concesso le attenuanti generiche ed è stato condannato a 3 anni vuol dire che il giudice non è partito dalla pena base di 4 ma di più

se fosse partito dalla pena base gli dovevano dare 2 anni e 6 mesi( 4 anni - 1/3 per le attenuanti)

con 2.anni e 6 mesi doveva avere l'interdizione temporanea e non perpetua dai pp.uu. a norma del 317bis c.p.
Rispondi

Da: chiedo17/12/2014 12:39:13
wowowow grazieee!!! introduzione alla seconda traccia???
Rispondi

Da: praticantee9017/12/2014 12:40:52
c'è troppa confusione sulla seconda traccia.Insomma si configura truffa o insolvenza fraudolenta. Quale sentenza/e bisogna per la risoluzione? l'art. 641 c. p. c'è o no? un breve schema da qualche anima pia.
Rispondi

Da: ti84 17/12/2014 12:41:12
SOLUZIONE PRIMA TRACCIA SUL SITO GIURARDELLA:

La traccia chiede se, nel caso in esame, la condotta di Tizio configuri o meno il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p.

Al riguardo, l'art. 317 c.p. afferma che "Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

La norma, dunque, eleva ad elementi costitutivi della fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto attivo, l'abuso che egli fa delle sue qualità o dei suoi poteri, il costringimento, la dazione o la promessa indebita.

Tra tutti questi elementi, quello su cui bisogna qui soffermarsi è il costringimento: infatti, per lungo tempo hanno convissuto nella stessa norma le fattispecie di concussione per costrizione e concussione per induzione.

Tuttavia, con l'approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata introdotta nel codice penale una nuova norma, l'art. 319-quater, rubricata "Induzione indebita a dare o promettere utilità", è stato creato un tetto normativo ad hoc per la fattispecie di concussione per induzione, la quale è configurata così nella nuova norma: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Bisogna, dunque, analizzare se la condotta posta in essere da Tizio debba essere condotta all'art. 317 c.p. o, al contrario, all'art. 319-quater.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a chiarire il rapporto intercorrente tra le due norme, affermando che la fattispecie di induzione indebita di cui all'articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'articolo 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto (in tal senso, sent. 24 ottobre 2013, n. 12228).

In applicazione di tale principio, la stessa Corte di Cassazione ha poi ritenuto che, in una fattispecie analoga a quella di cui trattasi, la condotta dell'imputato "appare caratterizzata dalla strumentalizzazione delle funzioni dell'ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.

Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'articolo 319 quater c.p." (sent. 7 novembre 2013, n. 5496).

Va ricordato, inoltre, che la Corte di Cassazione aveva, in precedenza, delineato la differenza tra le due fattispecie, definendo la condotta qualificabile quale concussione come "qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante una lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante"; mentre quella qualificabile quale delitto di cui all'art. 319-quater c.p. come «la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità».

Pertanto, dal momento che nel nostro caso la condotta dell'imputato lasciava un margine significativo di autodeterminazione al destinatario, essa deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 319-quater c.p., e non nell'ambito dell'art. 317 c.p., con la conseguente applicazione della prima norma anche se il fatto è stato commesso precedentemente alla sua introduzione nel codice penale, in ossequio al principio sancito dall'art. 2, comma 4, c.p., che sancisce la retroattività delle norme penali più favorevoli al reo.

Rispondi

Da: nori 17/12/2014 12:42:17
ospite1234
faresti lo stesso per la seconda traccia?????
Rispondi

Da: drnick198517/12/2014 12:42:28
a napoli hanno dettato intorno alle 10!! confermato??
Rispondi

Da: eye17/12/2014 12:43:48
per favore qualcuno sa dirmi a che ora consegna lecce?
Rispondi

Da: pink8417/12/2014 12:44:10
si hanno notizie da lecce? è tranquilla la situazione?
Rispondi

Da: avvocato del sud 17/12/2014 12:45:10
Altalex
Rispondi

Da: sasa69x 17/12/2014 12:46:14
il rpimo che dice che sul telepass bisogna patteggiare lo vengo a prendere  a calci

col patteggiamento e abbreviato la soluzione è la stessa solo che con l'abbreviato hai qualche shance in più

qualunque avvocato penalista fa l'abbreviato
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 12:46:40
SCHEMA SECONDA TRACCIA:
1 elementi della truffa- nel caso si configura quando tizio passa dietro un altra auto eludendo il telepass
2 elementi dell'insolvenza fraudolenta- nel caso si configura quando tizio entra in autostrada quindi accetta l'obbligazione pur sapendo di non avere denar come dichiara poi al casellante e comunque non adempie
3 continuazione art. 81, co. 2 - nel caso c'è continuazione, tizio lo fa per ben 30 volte
4 art 176 cds co. 17, nel caso appare scontata la sanzione amministrativa

tizio potrà far cadere i reati soltanto pagando quanto dovuto più le spese accessorie, infatti pagando non c'è più il danno patrimoniale della truffa e non c'è più l'insolvenza per l'insolvenza fraudolenta.
QUESTO E'!
Rispondi

Da: Fidelio17/12/2014 12:46:45
non condivido giurd...
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 12:46:47
su altalex ancora non ci sono
Rispondi

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