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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69164 volte

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Da: mariooo17/12/2014 12:48:06
perchè no ti84?
Rispondi

Da: filippas 17/12/2014 12:48:38
Allora la prima per chi non mastica penale lasci stare!
Bisogna fare un discorso tra il 317 e il 319 quater alla luce della 190/2012.
il tipo dovrebbe essere imputabile ex art. 319 quater e non 317, per l'ulteriore applicazione dell'art. 2 comma 4 c.p.
la seconda fila liscia
Rispondi

Da: dream 17/12/2014 12:49:21
servono pareri svolti a quest'ora grazie
Rispondi

Da: Call Soul17/12/2014 12:49:42
Concordo con Fidelio... E' un 319 C.p.
Rispondi

Da: one17/12/2014 12:50:49
Da contattonews.it
SENTENZE UTILI DI RIFERIMENTO - Riportiamo di seguito le sentenze che potrebbero essere di utile riferimento per la formulazione del parere oggetto d'esame. La prima utile è la sentenza della Cassazione Sez. Pen. n. 19643 del 2014 nella quale la Corte ribadisce "la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150. Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 176 nuovo C.d.S., comma 17, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall'utente".

La seconda è sempre della Suprema Corte, Cassazione Penale, sez. II, sent. 14.11.2012 n. 44140 nella quale si chiarisce: "Questa Suprema Corte a Sezioni Unite (e la costante giurisprudenza di questa Corte successiva) ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che poichè l'art. 176 C.d.S., comma 17, - il quale punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell'ipotesi di omesso adempimento, da parte dell'utente, dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta o di truffa (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012)" e "In riferimento alla condotta dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" (confermata la condanna per insolvenza fraudolenta e truffa)."
Rispondi

Da: IN BOCCA AL LUPO A TUTTI17/12/2014 12:51:31
Art. 544 c.p.p.
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia
Art. 585 c.p.
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio [127] e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura [475, 487, 488];
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza [544] ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
[…]

Dalla lettura della traccia si evince che il deposito della sentenza [condanna ad ottobre] è avvenuto oltre i 15 giorni previsti dalla normativa,
sentenza pronunciata dal Tribunale nell'ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012.
recandosi Tizio SUBITO DOPO IL DEPOSITO, è ancora nei termini per proporre l'appello.
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Da: Da reggio17/12/2014 12:51:44
Per Sasa
Come fai a dire che con il patteggiamento e l'abbreviato sono la stessa cosa?
Rispondi

Da: one17/12/2014 12:51:56
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perchè nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 12:52:37
SCHEMA SECONDA TRACCIA:
1 elementi della truffa- nel caso si configura quando tizio passa dietro un altra auto eludendo il telepass
2 elementi dell'insolvenza fraudolenta- nel caso si configura quando tizio entra in autostrada quindi accetta l'obbligazione pur sapendo di non avere denar come dichiara poi al casellante e comunque non adempie
3 continuazione art. 81, co. 2 - nel caso c'è continuazione, tizio lo fa per ben 30 volte
4 art 176 cds co. 17, nel caso appare scontata la sanzione amministrativa

tizio potrà far cadere i reati soltanto pagando quanto dovuto più le spese accessorie, infatti pagando non c'è più il danno patrimoniale della truffa e non c'è più l'insolvenza per l'insolvenza fraudolenta.
QUESTO E'!
Rispondi

Da: Aiutodacasa17/12/2014 12:52:50
Aiutinodacasa faresti lo stesso schema anche con la prima traccia??
Rispondi

Da: Rex17/12/2014 12:53:17
non dice niente di che
Rispondi

Da: Call Soul17/12/2014 12:53:22
3 anni non vengono condonati?
Rispondi

Da: danyelina8717/12/2014 12:53:51
Sulla pagina Facebook giurdaneella stanno per pubblicare la soluzione al secondo parere, quello sulla truffa
Rispondi

Da: Ziopollon 17/12/2014 12:54:54
II^ Traccia.
Vero che con il codice davanti è tutto più semplice.
Ma il codice Simone è decisamente chiaro.
Nei casi in cui il camionista è passato accodandosi alle altre vetture che lo precedevano, si configura il reato di truffa, art. 640 c.p., direi anche che è ai danni dello Stato.
Nei casi in cui ha dichiarato di non avere denaro si prospeta invece il reato di cui all'art. 641 c.cp.
Come detto il codice che ho io (anno 2012) tratta più sentenze relative alla differenza fra i due reati, con paragrafi specifici per il mancato pedaggio, specie all'art. 641.
Rispondi

Da: nectarine17/12/2014 12:55:48
Cazzo, e dire che di truffe voi dovreste essere esperti...
Rispondi

Da: MM17/12/2014 12:56:01
filippas i fatti sono 2010 e la legge che punisce il 319 è del 2012 e non può essere applicata retroattivamente perchè sfavorevole all'imputato, quindi si deve fare solo 317 c.p.!
Per la seconda traccia la soluzione è 11745/2014, solo 641 c.p., niente truffa
Rispondi

Da: BenderKeTiOffender17/12/2014 12:56:02
Non è un 319 c.p.... è un 317 Quater. Non confondiamo le idee a chi sta aiutando gli amici sottoposti a questo inutile calvario.
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2014 12:56:18
MA CHE CACCHIO VI METTETE A DISCUTERE DEL PROCEDIMENTO DA FARE!!! E' UN PAREREEEEE DOVETE SOLO DIRE TIZIO DI COSA Può ESSERE IMPUTATO E L'EVENTUALE soluzione!!!

SCHEMA SECONDA TRACCIA:
1 elementi della truffa- nel caso si configura quando tizio passa dietro un altra auto eludendo il telepass
2 elementi dell'insolvenza fraudolenta- nel caso si configura quando tizio entra in autostrada quindi accetta l'obbligazione pur sapendo di non avere denar come dichiara poi al casellante e comunque non adempie
3 continuazione art. 81, co. 2 - nel caso c'è continuazione, tizio lo fa per ben 30 volte
4 art 176 cds co. 17, nel caso appare scontata la sanzione amministrativa

tizio potrà far cadere i reati soltanto pagando quanto dovuto più le spese accessorie, infatti pagando non c'è più il danno patrimoniale della truffa e non c'è più l'insolvenza per l'insolvenza fraudolenta.
QUESTO E'! 
Rispondi

Da: BenderKeTiOffender17/12/2014 12:58:27
* 319 Quater, scusate.
Rispondi

Da: filippas 17/12/2014 12:59:51
mm non è così. La Cass. statuisce che il reato è stato spacchettato(perciò gia esistente), "rielaborato" in una nuova norma nel 319 quater.  si applica il 319 quater poichè l'alternativa sarebbe applicare il 317, ma in base all'art. 2. co. 4 si applica la legge più favorevole al reo, anche se entrata in vigore successivamente.
So che è un ragionamento astruso ma è la soluzione!
Rispondi

Da: Dgdbc17/12/2014 13:00:18
In quanto legale di tizio devi proporre l applicazione del 319 perché più favorevole
Rispondi

Da: Anomi17/12/2014 13:00:34
Scusate perchè niente truffa se la traccia sembra configurare due condotte criminose differenti?
Rispondi

Da: Dgdbc17/12/2014 13:01:24
D accordo con te filippas
Rispondi

Da: avvocato del sud 17/12/2014 13:04:10
è impossibile parlare di merito (assoluzioni rispetto alla condanna) non disponendo della motivazione e anche perché non richiesto. Tutto ruota sulla possibilità di riqualificare i fatti provvisoriamente contestati e per i quali è intervenuta sentenza non irrevocabile con la fattispecie ex art 319 quater in ossequio al criterio di cui all'art. 2 c.p.
che ne pensate?
Rispondi

Da: dori19811217/12/2014 13:04:49
per favore una soluzione per la prima traccia?
Rispondi

Da: petrosino17/12/2014 13:05:51
la soluzione......

appello, reato ai sensi del 319 quater.....concessione attenuanti generiche, con revoca interdizione..e riformulazione pena
Rispondi

Da: ti84 17/12/2014 13:06:17
TRACCIA 2- SOLUZIONE SU GIURARDELLA

La traccia chiede di analizzare la fattispecie o le fattispecie  configurabili nel caso sottoposto al nostro esame.

Tizio è stato sottoposto a procedimento penale per aver eluso più volte il pagamento del pedaggio autostradale.

Orbene dobbiamo esaminare le conseguenze penali della condotta di Tizio.

Indubbiamente Tizio eludendo il pagamento del pedaggio autostradale ha commesso un delitto patrimoniale. I reati  che potrebbero essere ipotizzati sono quelli della truffa e della insolvenza fraudolenta. Riguardo il primo reato l'art. 640 del codice penale stabilisce che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Riguardo il secondo reato l'art. 641 stabilisce che chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.

Varie sentenze della Cassazione hanno configurato in caso di elusione del pagamento autostradale il reato di insolvenza o truffa in base alla condotta tenuta dall'imputato.

Va esaminato quale dei due reati potrebbe essere imputato a Tizio.

La condotta di Tizio che ha imboccato la corsia che conduce alle porte riservate a chi è dotato di Telepass, che  si è posto sulla scia dell'autovettura che lo precedeva - regolarmente munito di telepass - riuscendo ad uscire dal casello prima che la sbarra si abbassasse, integrerebbe gli  artifici e raggiri previsti dal reato di truffa, così come l'uscita dalla sede autostradale senza aver pagato il pedaggio configura una disposizione patrimoniale pregiudizievole per la P.A.

E' evidente che l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri sopra delineati.

Riguardo l'insolvenza fraudolenta,  un orientamento costante della cassazione penale ha stabilito che" l'insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perchè la frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello artificio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione della sua esistenza finalizzato all'inadempimento dell'obbligazione, in violazione di norme comportamentali"  (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012).

A prova dell'insolvenza fraudolenza  si evidenzia che Tizio ha più  volte accettato, con il fatto stesso del ritiro del tagliando, la prestazione offertagli dall'ente gestore dell'autostrada, assumendo così l'obbligazione corrispettiva che ha più volte eluso mediante artefici e raggiri. La dissimulazione di cui all'art. 641 c.p. ad avviso della Giurisprudenza penale può realizzarsi con comportamenti diversi, positivi o negativi, tra i quali ultimi rientrano la reticenza o il silenzio; in particolare,  la Cassazione Penale con sentenza, 04/07/2000, n. 43730., ha precisato che, trattandosi dell'utilizzazione dell'autostrada, che la società concessionaria fornisce prima del pagamento del pedaggio, il contratto si stipula per facta concludentia ed il mancato pagamento è riconducile ad un elemento soggettivo, non caratterizzato dall'induzione in errore, ma da un mero atteggiamento negativo dell'autore nei confronti dell'errore sulla solvibilità in cui versa la parte offesa, alla contrattazione . Al riguardo l'atteggiamento psicologico - vale a dire il dolo generico, è rappresentato dalla consapevolezza dello stato di insolvenza e dall'elemento volitivo, costituito dal preordinato proposito di non adempiere.

Va osservato tuttavia che una recentissima sentenza della Corte di Cassazione in merito all'elusione del pedaggio autostradale ha configurato il solo reato di truffa escludendo quello di insolvenza fraudolenta "Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-04-2014) 13-05-2014, n. 19643.).

Nel nostro caso la condotta di Tizio sembrerebbe però configurare entrambi i reati, sia quello della truffa, per aver con raggiri e artefici eluso il pedaggio autostradale, sia quello dell'insolvenza fraudolenta per aver  contratto un'obbligazione col proposito di non adempierla dissimulando la propria insolvenza per ben 30 volte.

Al riguardo una sentenza della Cassazione ha affermato che In riferimento alla condotta dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" . (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140).

Inoltre va detto che la condotta di Tizio configura un illecito amministrativo per violazione dell'art. 176 co 17 del Codice della Strada.

Al riguardo la sentenza della Cassazione su richiamata ha statuito che il rapporto tra la norma del codice della strada rispetto alle fattispecie penali concorrenti è di sussidiarietà "Il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia fatto corretta" applicazione di principi consolidati (cfr. SS.UU. 9 luglio 1997, n. 7738 sopra citati), secondo cui l'art. 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti. In particolare il reato di insolvenza fraudolenta - in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete - non è escluso nè dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, nè dalla natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa." (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140).

Pertanto Tizio  potrebbe essere imputato e condannato per  truffa ed insolvenza fraudolenza continuati ex art. 81 co. 2 cp. Tuttavia in base al secondo comma dell'art.641 secondo cui  l'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato, Tizio potrebbe evitare l'eventuale condanna per insolvenza fraudolenta corrispondendo quanto dovuto.
Rispondi

Da: Da reggio17/12/2014 13:06:58
Per la seconda traccia
Secondo voi è possibile che pagando quanto dovuto con eventuali spese accessorie si estinguono i reati?
Secondo me si estinguerà solo il reato previsto del 641 e non quello di truffa.
Rispondi

Da: filippas 17/12/2014 13:07:10
la condotta era già punita dalla l . prima dell'entrata in vigore del 319 quater.
rientrava nel 317.
nel 2012 hanno spacchettato la norma, prevedendo due condotte (una più grave ancora rientrante nel 317 ed una meno grave adesso rientrante nel 319).
anche se la condotta è posta in essere antecedentemente al 2012, non significa che non sia punita, ma rientra in base all'art 2. comma 4 nel 319, poichè si applica la legge più favorevole al reo.
Rispondi

Da: mariooo17/12/2014 13:07:52
nectarine ci piacerebbe sapere come hai preso l'abilitazione tu...
Rispondi

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