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17 dicembre 2014 - Parere PENALE
622 messaggi, letto 69164 volte
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Da: valeeeeeeeeee | 17/12/2014 16:11:08 |
quella applicata in primo grado era permanente pero! qui si parla di temporanea | |
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Da: ERIBERTO IV | 17/12/2014 16:12:52 |
Non posso che condividere le affermazioni esposte da mio fratello Eriberto III vorrei solo consigliare a coloro che vogliono effettivamente consigli utili per lo svolgimento del parere di penale di non prendere in considerazione alcuna cio' che scrivono gli "ermellini del Tozza Tozza". Gia ' l' anno scorso noi Eriberti abbiamo cercato di ammonirvi circa il corretto utilizzo del 309 c.p.p in luogo dell' errato 310 c.p.p. ma non avete voluto ascoltarci ed ora vi ritrovate qui a mandrie compatte pronti all' ennesimo sacrificio. Che il Dio degli equini sia con voi ...!!! | |
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Da: petrosino | 17/12/2014 16:13:06 |
ok...infatti tu dici in base all'art. 31 la riformulazione delle pene accessorie..(vuol dire da perpetue a temporanee) | |
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Da: Kous | 17/12/2014 16:13:09 |
Autostrade SPA ente privato partecipato dallo stato.... TRUFFA SEMPLICE | |
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Da: Kous | 17/12/2014 16:13:13 |
Autostrade SPA ente privato partecipato dallo stato.... TRUFFA SEMPLICE | |
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Da: Gaas | 17/12/2014 16:14:53 |
Grande Nori | |
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Da: Marito in attesa | 17/12/2014 16:16:46 |
Nessuno sa a che ora c'è la consegna per Roma? è importante! Grazie | |
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Da: visitatore | 17/12/2014 16:17:08 |
ATTENZIONE SULAL CONCUSSIONE la traccia afferma che Tizio s reca dall'avvocato dopo il deposito della sentenza avvenuto il 30.11.2012: prospettare ora, 2014,la possibilità di un appello avverso questa sentenza per la riqualificazione del reato e tutto il resto non è cosa esatta (appello di una sentenza dopo due anni dal deposito????? chic orregge si mette a ridere). Bisogna cambiare la prospettiva e storicizzarla, nel senso che il consiglio che dava l'avvocato all'epoca era quello di una interpretazione della nuova norma per come successivamente confermato dalla cassazione...(non cambia molto, ma almeno non si fa la figura barbina di suggerire un appelo dopo due anni dal deposito) | |
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Da: Dbcgd | 17/12/2014 16:19:10 |
Guardate anche la sent 3251 del 2012... Può essere d aiuto per suffragare la richiesta di riqualificazione. Storicizzando tutto e mettendo solo come conferma al ragionamento, la sentenza k poi ci sarà nel 2013 | |
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Da: valeeeeeeeeee | 17/12/2014 16:19:17 |
petrosino mi sa che hai ragione :) | |
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Da: petrosino | 17/12/2014 16:20:25 |
Scusami visitatore, ma il parere è di oggi. Io concludo dicendo che Tizio può proporre appello....poi ieri o oggi non credo che faccia differenza...non puoi parlare al passato....... i tempi sono solo per differenziare la riforma avvenuta.... | |
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Da: Brasi | 17/12/2014 16:20:48 |
Consegna a Messina?grazie | |
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Da: nori | 17/12/2014 16:21:35 |
noto che mi hanno cancellato i commenti...questa cosa mi fa ridere. cmq... ragazzi più che aiutarvi nel postare le tracce appena mi arrivano, non posso fare altro poichè sono in ufficio e lavoro a tempo pieno. mi piacerebbe tanto dare una mano concreta poichè so in prima persona quanto sono duri questi 3 giorni. | |
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Da: Dbcgd | 17/12/2014 16:23:08 |
Per petrolio Nella traccia c è scritto k tizio si reca dall avvocato subito dopo il deposito datato 30.11.2012 Il parere deve essere fatto come se risalente al l'epoca in cui è richiesto.. Per questo dico che la sentenza di dicembre può essere presa come riferimento | |
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Da: Dbcgd | 17/12/2014 16:24:25 |
Per petrosino nn perrolio | |
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Da: avvocatessa | 17/12/2014 16:26:45 |
come procede ragazzi? mi sa che non sono uscite altre soluzioni, comunque oggi le tracce erano un pò più complcate di quelle di ieri, ma niente di difficile | |
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Da: Ned Stark | 17/12/2014 16:26:51 |
una domanda: nella traccia 2 c'è scritto "si rega da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato [...] analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte descritte". Cosa va messo? E' necessario mettere le strategie processuali? | |
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Da: filippas | 17/12/2014 16:28:52 |
Sebbene l'articolo 317-bis cod. pen ., modificato dalla L. n. 190 del 2012, non prevede tra i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici l'induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'articolo 319 quater cod. pen ., tuttavia deve ritenersi che a tale reato consegue comunque detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri. (In motivazione la Corte ha precisato che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve essere modulata nella sua durata in base alle norme generali di cui agli articoli 29 , 31 e 37 cod. pen.). DEVE ESSERE MODULATA NON SIGNIFICA PREVISTA! • Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 14 marzo 2014 n. 12228 PERCIò STA PENA SI TRASFORMA DA PERPETUA A TEMPORANEA IN BASE AL 317BIS.... TUTTO IL RESTO è NOIA! SE LEGGETE LE SENTENZE DEL 2014, vi rendete conto che l'applicano in base al 317bis....ovviamente! esiste, invero, anche una sentenza sempre 2014/18149 che statuisce che la pena accessoria andrebbe modellata sul "quantum" della pena principale, perciò se inferiore a un tot (mi sembra 2 anni e 8 mesi) la pena accessoria non viene applicata... ma c'è un discorso troppo lungo dietro che eviterei. | |
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Da: Banani!! | 17/12/2014 16:29:01 |
La prima traccia dice testualmente che "Tizio, subito dopo l'avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato", perché sostenete che non si può proporre appello!! Non dite cazzate e sparatevi! | |
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Da: avvocatessa | 17/12/2014 16:29:08 |
il mio consiglio è di non parlare di strategie processuali, la traccia non lo chiede quindi se non siete sicuri non andate oltre | |
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Da: drnick1985 | 17/12/2014 16:31:14 |
Napoli consegna alle 17:30, giusto? | |
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Da: visitatore | 17/12/2014 16:32:48 |
A meno che l'avvocato nel 2012 non aveva la sfera di critsallo, voglio proprio sapere come faceva a sostenere, nel 2012, i principi della Cassazione SS.UU affermati nel 2014...quindi proprorre appello perchè la cassazione nel 2014 ha indicato i cirteri distintivi...motivandolo, magari, con quanto le SS.UU. affermeranno anni dopo.... | |
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Da: Ned Stark | 17/12/2014 16:39:05 |
può essere una degna conclusione? Tizio risponde dei reati di truffa e insolvenza fraudolenta, (artt. 640 e 641 c.p.), reati commessi in continuazione, (art. 81 comma 2). Per il reato di truffa ricorre inoltre l'aggravante prevista dal comma 2, n. 1 dell'art. 640 c.p. Qualora Tizio pagasse il dovuto prima dell'eventuale condanna, estingue il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 comma 2, c.p.) e potrebbe beneficiare dell'attenuante prevista dall'art. 62 comma 6, c.p. oltre che quella ex art. 62 comma 4, c.p. relativa alla tenuità del danno patrimoniale. | |
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Da: petrosino | 17/12/2014 16:39:12 |
la sentenza da mettere è solo quella dicembre 2012 depositato gennaio 2013.ci sono i termini | |
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Da: Dbcgd | 17/12/2014 16:39:34 |
E sufficiente concentrarsi sulle differenze tra 317 e 319 quater per come riformati dalla legge sev, si può cit come riferimento anche la sent 3251 del 2012 per poi costruire un possibile appello in virtù della convenienza di una riqualificazione della pena. Poi io avrei aggiunto che tutto ciò è poi confermato con la sent del 2013 | |
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Da: robertinoooo -banned!- | 17/12/2014 16:40:21 |
consegna a Bari alle 16:30, gli ultimi ritardatari si stanno affrettando. a Napoli alle 17:00 a Messina alle 16:00 (i giochi sono fatti) | |
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Da: robertinoooo -banned!- | 17/12/2014 16:41:13 |
e cmq sì, BANANI! | |
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Da: robertinoooo -banned!- | 17/12/2014 16:42:37 |
è principio pacifico che: ""In materia di servitù telefoniche, il proprietario dell'immobile gravato dall'appoggio di cavi, fili o impianti installati dal gestore telefonico, che intenda effettuare lavori di innovazione o manutenzione dell'immobile, ha il diritto a veder rimuovere gli impianti predetti, fornendo la prova della necessità della rimozione per la realizzazione degli interventi predetti e sempre che non vi sia un divieto di rimozione degli impianti, espressamente stabilito nell'autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che ha costituito la servitù". È questo il principio affermato dal Tribunale (sentenza n. 271/2013), nell'ambito di un giudizio avviato dai proprietari di un edificio in condominio che citarono la Telecom Italia al fine di ottenere la condanna di quest'ultima a rimuovere cavi, fili e/o impianti telefonici ubicati sul muro delimitante il giardino dell'abitazione, che gli attori intendevano demolire e sostituire con muro e ringhiera con cancellata, nonché gli altri cavi appoggiati sull'intero prospetto dell'immobile, anch'esso destinato a interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione. | |
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Da: francescagio | 17/12/2014 16:42:41 |
A Napoli consegnano piü tardi non alle 17: 30 | |
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Da: supercar | 17/12/2014 16:44:16 |
Si sa qualcosa su consegna a Roma? Grazie mille | |
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