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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: Prrrrrrrrrrrr !26/08/2017 22:48:39
Beh , ero conscio di non sapere un cavolo .

Non so se la commissione è stata onesta con altri , in un orale ho notato una cosa un po' strana : la candidata aveva estratto una domanda , il presidente l'ha letta , l'ha accantonata , e l'ha fatta pescare un'altra domanda . Questo è un fatto , ma non so come interpretarlo .

Da: @Prrrrrrrrrr26/08/2017 23:06:17
E che eravamo alle estrazioni del lotto?? Grazie per la risposta, mi raccomando non farti sfuggire la prossima occasione...

Da: Contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare26/08/2017 23:14:37
C'è posto per meee????

Da: @Prrrrrrrrr27/08/2017 02:06:05
Non sai cme interpretarlo? Te lo spiego io che cosa è probabilmente successo: sei stato spettatore di un collaudato meccanismo inceppatosi inaspettatamente, perché qualcuno della commissione ha dimenticato di mettere le carte al posto giusto prima di dare inizio alla recita. Per fortuna del concorrente, il preside si accorto in tempo dello sbaglio commesso e senza che il concorrente si opponesse, gli ha fatto estrarre un'altra domanda, però quella concordata. È uno dei tanti trucchi adottati nel concorso 2011 in alcune regioni, il più delle volte per corruzione.

Da: Prrrrrrrrrrrr !27/08/2017 03:04:28
In effetti ho pensato proprio questo . Il presidente aveva un'espressione alla Totò mentre cambiava domanda .

Da: Prrrrrrrrrrrr !27/08/2017 03:09:10
Non ho prove per accusare nessuno , ovviamente . Però la cosa mi è parsa moooooooooolto strana .

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Da: @Il regolamento27/08/2017 11:02:30
E' necessaria anche una riforma della Costituzione per far pubblicare il Regolamento nella serie Concorsi ed esami piuttosto che nella serie Generale?
Allora inizia a raccogliere le firme...così non sprechi il tuto tempo ad apporre critiche su tutto e su tutti in un luogo dove si dovrebbero scambiare informazioni!
Grazie e buono studio...opss.....bune chiacchere

Da: Tar Campania accolto il  ricorso su pendenze 200427/08/2017 11:09:16
Pubblicata il13 luglio scorso sul sito del TAR Campania  la sentenza n. 3770, relativa al ricorso n. 4695 del 2016, avente ad oggetto: "l'annullamento del provvedimento prot. n. AOODRCA 0012786 del 06.09.2016 con il quale il direttore generale dell'ufficio scolastico per la Campania ha comunicato la reiezione dell'istanza di accesso agli atti avanzata dai ricorrenti in data 18.07.2016 ". In meno di un anno la vicenda si chiude con una decisione dei giudici amministrativi, nella parte dispositiva della quale, si legge: "P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'intimata amministrazione di consentire alle parti ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione. Condanna l'amministrazione intimata ed i controinteressati, ciascuno per metà, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti nella misura di euro  1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, e rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa ". Si ricorderà che a seguito della richiesta della visione degli atti, il direttore generale dell?USR della Campania aveva comunicato la reiezione dell'istanza d'accesso, motivandola con la sola opposizione di alcuni controinteressati. Nell'esposizione delle motivazioni si legge: " Il diniego appare chiaramente immotivato poiché dalla nota impugnata non è dato comprendere quali siano le ragioni che hanno indotto alcuni dei controinteressati ad opporsi all'accesso richiesto dai ricorrenti, né chi abbia realmente rappresentato la propria motivata opposizione, e quali siano i motivi che hanno indotto l'U.s.r. a negare l'accesso per tutti e non solo per alcuni. Il mero richiamo al dissenso espresso da alcuni controinteressati non è idoneo a supportare il diniego, poiché l'U.s.r. avrebbe dovuto motivare il diniego con riferimento specifico alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di cui all'art. 24, ed alle circostanze per cui la richiesta non potrebbe essere accolta. In ogni caso la richiesta di accesso, nella fattispecie, non involge profili attinenti la riservatezza dei dati in possesso dell'U.s.r., né dati sensibili, bensì sentenze favorevoli o giudizi in corso ossia atti che recedono rispetto all'esigenza di garantire la tutela degli interessi giuridici dei ricorrenti. L'illegittimità del diniego è ancora più evidente se si considera che i controinteressati hanno beneficiato di una speciale disposizione derogatoria che ha consentito loro di ottenere l'incarico di Dirigente Scolastico senza mai aver superato un concorso e prima dei ricorrenti, vincitori di concorso. Alcun ostacolo avrebbe dovuto frapporre l'U.s.r. in ordine alla richiesta di esibizione di atti che hanno consentito ai controinteressati di usufruire di una normativa speciale e che pertanto dovrebbero essere resi pubblici. L'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006 consente ai controinteressati di presentare memorie, ma non contempla l'obbligo dell'amministrazione di tenerne conto. In ogni caso, ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990, deve essere comunque garantito l'accesso ai documenti  amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. I ricorrenti, nella propria istanza di accesso, hanno offerto ampia evidenza delle ragioni a sostegno, laddove hanno indicato puntualmente l'interesse attuale diretto e concreto fatto valere. A tanto si aggiunga che pende innanzi a questo T.a.r. un giudizio iscritto al n. 3809/2016 r.g. concernente l'impugnativa di atti che hanno consentito a due dei controinteressati di rientrare in Regione Campania dopo solo un anno dall'accettazione dell'incarico fuori Regione e, con ordinanza n.1473/2016, è stata evidenziata l'inapplicabilità del vincolo di permanenza triennale ". Inoltre sia l'amministrazione intimata che i controinteressati sono stati condannati, ciascuno pe la meta. al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti. A questo punto, attendiam ogli ulteriori sviluppi. Peraltro, con la visione degli atti, si potrà finalmente fare chiarezza su un aspetto sovente dibattuto, vale a dire se i pendenti sanati del 2004 della Campania all'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015 erano o no in possesso dei requisiti ivi previsti per partecipare alle attività che ne hanno consentito poi la nomina a dirigenti scolastici. Troverà così anche un'indiretta risposta l'interrogazione a risposta scritta 4-10987, presentata dall'on. Di Lello in data 4 novembre 2015 al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a distanza di quasi due anni, ancora "in corso", benché sollecitata. La sentenza richiamata del TAR Campania è riportata integralmente al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=T7AS2UURD2ETEOUDJ2MFEONWHU&q=

Da: Il regolamento 27/08/2017 11:10:04
Quando parlavo di costituzione mi riferivo a chi proponeva il preside elettivo non a dove sarebbe stato pubblicato il regolamento. .. ma che mangi yogurt scaduto?

Da: @ Prrrrrrrrrrrr27/08/2017 13:07:51
Ogni volta che la commissione terminava l'esame di un candidato, si ritirava in una stanza adiacente per verbalizzare il giudizio espresso sul candidato, portando con sé quattro piccole scatole di plexiglas contenenti ciascuna le buste con le domande predisposte per quella sessione d'esame, inerenti ciascuna a una delle quattro aree. Terminata tale operazione, la commissione abbandonava l'aula di consiglio, chiudeva accuratamente la porta a chiave e ritornava nel salone aperto al pubblico per esaminare un altro candidato e poneva sul tavolo le scatole con le buste delle domande. A prima vista, tutto sembrava regolare, ma a mio parere, non deve essere stato sempre così, anche se nessuno ha mai potuto verificare se nel contenitore di ciascuna area sorteggiata, le buste contenessero ognuna, domande diverse dalle altre, oppure per alcuni candidati le domande erano tutte uguali.

Da: @@prrrr 27/08/2017 16:46:33
Ma era il concorso ds o "Affari vostri"? E voi presenti non avete avuto nulla da ridire? Parlate dopo 3 anni?

Da: Quale scenario si apre27/08/2017 19:42:38
dopo questa sentenza del TAR Campania e della correlata interrogazione dell'onorevole Marco Di Lello, a cui non è stata finora data alcuna risposta dagli ambienti politico governativi? Il cerchio si sta lentamente stringendo e qualcuno dovrà pur pensare di affrontare seriamente questa questione, non possono continuare a fare spallucce all'infinito, perché il livello di attenzione su questo problema ancora aperto, è salito di molto ed ha assunto una dimensione critica soprattutto se vista in prospettiva delle imminenti elezioni politiche.

Da: Da sottolineare anche il dato che27/08/2017 20:45:55
l'amministrazione intimata e i contro interessati siano stati pure condannati, ciascuno per metà, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti nella misura di euro  1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, e al rimborso del contributo unificato. Naturalmente è auspicabile che la somma a carico dell'amministrazione ricada esclusivamente su chi ha sbagliato non consentendo l'accesso agli atti da parte dei richiedenti e non venga imputata alla collettività. Per il resto, adesso che finalmente si potrà accedere alla documentazione dei pendenti sanati del 2004 della regione Campania, anche sulla scorta dei comportamenti sin qui tenuti, si può ipotizzare che potranno finalmente trovare riscontro  le tante situazioni più volte evidenziate e che non potrebbero riguardare non solo aspetti amministrativi ma presentare anche risvolti di natura penale. La giustizia è lenta ma arriva sempre.

Da: Prrrrrrrrrrrr !27/08/2017 21:16:56
Parlo dopo 3 anni perchè mi è ritornato in mente adesso . Sì , forse avrei dovuto far casino , ma non ne avevo voglia , non mi agito per principio per un posto da capetto . Dirigenti ? Certo , come no , i dirigenti con minor potere e meno soldi di tutta l'amministrazione italiana , ppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!

Da: @prrrrr27/08/2017 21:30:21
Certo, ti capisco, magari il timore di inficiare il tuo stesso risultato, quello stesso che ancora non conoscevi. Ma non ti biasimo, anch'io avrei fatto la stessa cosa. Buona fortuna.

Da: Prrrrrrrrrrrr !27/08/2017 22:25:08
Grazie , altrettanto a te .

Da: Per tutti 27/08/2017 23:03:21
Perché solo i pendenti della Regione Campania? E gli altri? I documenti degli altri pendenti non vengono controllati? L' Abruzzo????

Da: @per tutti 27/08/2017 23:48:19
I documenti abruzzesi sono andati persi a causa del terremoto.

Da: Purtroppo nelle altre regioni 28/08/2017 00:19:51
A partire dall'Abruzzo, dove ci sono stati pendenti sanati del 2004, allo stato nessun'altro degli aventi diritto risulta che abbia fatto richiesta di poter visionare ed estrarre copia degli atti.Va precisato che in  Campania la questione si è sviluppata diversamente in quanto non si era esaurita la graduatoria del concorso bandito nel 2011. Tale condizione, in verità, esisteva anche in Abruzzo ma chi poteva farlo non si sarebbe attivato, il che non significa che anche in quella Regione, dove pure si registrano alcuni casi richiamati anch'essi nell'interrogazione dell'on. Di Lello, prima o poi non si scoperchi il pentolone. Le condizioni infatti sono identiche a quella della Campania. Non è neppure un caso che il primo corso intensivo per i pendenti campani si tenne in Abruzzo coinvolgendo anche i pendenti di quella regione. Emblematico anche il fatto che i partecipanti a quel corso furono tutti indistintamente promossi nella successiva prova scritta e con appusito decreto ministeriale furono nominati dirigenti gia  nell'ottobre 2015, ad anno scolastico iniziato, nelle regioni Lombardia e Sicilia, ad eccezione di due campani che, così come prevedeva la norma, preferirono rimanere inseriti nella graduatoria del concorso 2011 non accettando la sistemazione fuori regione. In verità dovevano tutti essere inseriti "in coda" a quella graduatoria e invece, procedendo in quella linea che li aveva privilegiati, anche con l'approvazione delle norme palesemente discriminatorie rispetto ai pendenti del 2011, furono sistemati immediatamente, generando il giusto risentimento di coloro che, avendo superato il concorso del 2011, dovevano ancora ottenere la sede. In fin dei conti si trattava comunque  di concorrenti che erano stati bocciati nelle prove concorsuali del 2004 e che, dopo quasi dieci anni di tentarivi, riuscivano a ottenere di diventare dirigenti in base a una specifica ed esclusiva norma di legge, vantando ricorsi pendenti la cui esisteva, con la sentenza del TAR Campania, potrà essere finalmente verificata. Qualcuno non avrebbe avuto neppure i titoli per poter partecipare al concorso, in quanto in possesso della sola laurea triennale  laddove anche una recente sentenza del CdS ha ribadito che per partecipare ai concorsi per dirigente dello Stato occorre la laurea magistrale o quella quadriennale prevista nel precedente ordinamento. Ma qui si apre un altro interessante capitolo che, se del caso, verrà approfondito in un altro post.

Da: @Purtroppo28/08/2017 00:29:07
In Abruzzo non potevano richiedere gli atti, in quanto non esistevano più. I documenti sono stati perduti a causa del terremoto del 2004.

Da: @Purtroppo28/08/2017 00:29:39
terremoto del 2009 scusate

Da: @@Purtroppo28/08/2017 01:24:24
ma se non esistevano più' gli atti perché distrutti dal terremoto 2009 come ha fatto l'USR ad individuarli per il corso intensivo?

Da: @Prrrrrrrrrrrr !28/08/2017 07:28:26
Prendono pure troppi soldi (la retribuzione va rapportata alla qualità e alla quantità di lavoro).
Potrebbe mai pretendere di più un preside che si fa chiudere le scuole, che fa cullegi docenti separati e che scrive che i genitori devono RITIRARE anticipatamente i figli e che soprattuto che "non fa niente e non capisce niente" ?
Insomma, ci vuole una gran faccia tosta per ipotizzare una retribuzione più alta di quella che gli viene data.  O no ?

Da: @Prrrrrrrrrrrr !28/08/2017 07:29:29
c'è un Che di troppo.

Da: @purtroppo 28/08/2017 09:10:57
Avevano gli elenchi

Da: Ma da quando in qua28/08/2017 10:42:12
i terremoti distruggono i documenti? I documenti ci sono, eccome. Se non sortiscono, i motivi vanno ricercati altrove. Tutta la manfrina sarebbe nata perché bisognava favorire qualcuno che aveva parentele molto ma molto in alto e, se le carte uscissero fuori, cosa che auspichiamo, si scoprirebbero anche le eventuali complicità interne. Meglio "seppellirle" con la scusa del terremoto. Intanto pensiamo alla Campania, dove le carte, in base alla recente sentenza del TAR, devono essere messe a disposizione degli interessati che potranno anche richiederne copia, poi ci occuperemo pure delle altre regioni, laddove fosse accertata la presenza di pendenze farlocche, fenomeno che potrebbe riguardare anche altre regioni coinvolte.

Da: @Purtroppo28/08/2017 10:45:03
Questo è stato risposto ufficialmente e dall'Usr e dal tar, per il resto non saprei, nulla è da escludere.

Da: quindi il28/08/2017 12:04:15
terremoto avrebbe  distrutto gli  atti dei ricorsi, ma non gli elenchi dei ricorrenti... che fortuna...! Si direbbe un terremoto mirato...

Da: Virna73 28/08/2017 12:24:59
Qualcuno ha qualche notizia del regolamento?

Da: Virna73 28/08/2017 12:25:02
Qualcuno ha qualche notizia del regolamento?

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