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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: amico mio | 04/10/2019 16:52:11 |
E infatti è talmente grave che il sindaco di Quattrogatticity e' stato condannato all' ergastolo. Si d' salvato dalla pena di morte perché nessun abitante di Quattrogatticity ha partecipato al concorso. | |
Da: Scusate | 04/10/2019 17:00:37 |
Dove si trovano le prove? | |
Da: Il concorso è nullo | 04/10/2019 17:04:59 |
In te c'è una prosopopea, una superbia, un'ignoranza che è seconda solo a te stessa. La legge non individua e non limita le incompatibilità di un politico alla circostanza che sia il sindaco di un paese al di sotto dei tremila o al di sopra dei tremila abitanti. Questo è irrilevante. Neanche richiede che debbano esserci concorrenti residenti nel comune ove è sindaco. Il sindaco è membro di diritto delle Comunità Montane, degli organismi relativi allo smaltimento dei rifiuti, ecc. E' un soggetto politico che esercita la politica assieme agli altri politici e può dare origine alle holding della politica. La legge evita la presenza di costoro, come anche dei sindacalisti, nelle commissioni di esame. Il beni tutelati (imparzialità e buon andamento, nonchè pari opportunità e diritti individuali e sociali) sono talmente grandi da non consentire nessun tipo di inquinamento e non lo consente la legge. | |
Da: amico mio | 04/10/2019 17:14:18 |
E in te c'è tanta invidia e tanta stupidità che trapela da ogni parola che scrivi. Sei degno solo della mia compassione | |
Da: Il concorso è nullo | 04/10/2019 17:19:27 |
Il concorso è nullo, con invidia o senza invidia, con stupidità o senza stupidità è nullo. | |
Da: amico mio | 04/10/2019 17:22:03 |
Inoltre la tua ignoranza, fatta di verità supposte e di sloganda strapazzo, con i quali militanti una conoscenza giuridica che non hai minimamente sperando di intortare l' interlicutore, è dimostrata anche dalla non conoscenza delle recenti sentenze del consiglio di Stato che hanno ribaltato le posizioni dei Tar regionali proprio sulla questione della incompatibilità dei membri di commissione. LA LEGGE ESCLUDE CHE IN COMMISSIONE DI CONCORSO VI SIA UN MEMBRO DELL'ORGANO POLITICO DELL' ENTE CHE HS INDETTO IL CONCORSO. NON ESCLUDE LA PRESENZA DI UN VICEPRESUDENTE DI PROVINCIA (VEDI RELATIVA SENTENZA SU CNR) PURCHÉ L' ATTIVITA DI VALUTAZIONE NON SIA STATA CONDIZIONATA. CAPRA CAPRA CAPRA ALL' ENNESSIMA POTENZA | |
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Da: scusatemi | 04/10/2019 17:23:17 |
scusate ma giuseppina93 è già dirigente scolastico? | |
Da: amico mio | 04/10/2019 17:26:26 |
Tar Lazio, che, invece, esclude l'incompatibilità del vicesindaco della giunta provinciale di Napoli, nominato nel 2017 commissario in un pubblico concorso per dirigenti, indetto dal CNR. Essendo ormai arcinota la storia del sindaco, mi soffermo solo sulla vicenda del vicepresidente provinciale, pubblicata dal sito dell'Anpri (Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca). Si legge in una nota: "Il TAR del Lazio, con la recente sentenza n. 14506 del 23 dicembre scorso, è entrato nuovamente nel merito della possibile incompatibilità tra chi ricopre una carica politica e chi fa parte di una commissione di concorso pubblico. In particolare, i giudici del TAR dovevano stabilire se il prof. Gennaro Ferrara, membro della commissione del concorso CNR ex art. 15 per Dirigente di Ricerca nell'Area "Scienze economiche e Scienze statistiche", fosse in condizione di incompatibilità per effetto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, dato che all'epoca era vicepresidente della Giunta della Provincia di Napoli ed Assessore agli Affari Generali e alla Scuola. Infatti, la suddetta norma prevede che la commissione di concorso pubblico debba essere composta "esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali". Il TAR, come si legge nella sentenza, ha ricordato che il Consiglio di Stato ha più volte precisato come la suddetta norma debba essere interpretata in questo senso: "la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso". Ciò perché "una diversa interpretazione generalizzerebbe in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d'imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, seppure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione". Tale interpretazione, a parere del TAR, deve essere condivisa in quanto garantisce la necessaria "ponderazione dei due principi dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l'applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso" (Cons. Stato sez. VI, sentenza n. 5947/ 2013). Nella fattispecie, i giudici del TAR hanno ritenuto insussistenti i presupposti di incompatibilità dato che il prof. Ferrara "ricopre una carica politica in un ente (Giunta provinciale di Napoli) diverso da quello che ha indetto la procedura concorsuale", il CNR, e che dagli atti "non emerge un ambito di significativa interferenza tra la carica ricoperta dal prof. Ferrara [â] e l'attività del CNR". | |
Da: amico mio | 04/10/2019 17:27:10 |
X concorso nullo Sei una CAPRA CAPRA CAPRA | |
Da: Il concorso è nullo | 04/10/2019 17:28:20 |
Questa sentenza è stata superata dallo stesso CdS e dai TAR, che insieme fanno la linea della giurisprudenza, ma non è questa la sede per parlare di queste cose. Il Concorso è nullo e non annullabile. Non c'è nulla da eccepire. | |
Da: Il concorso è nullo | 04/10/2019 17:34:57 |
Hai tanta prosopopea e vanità piena di ignoranza che non riesci neanche a comprendere la differenza tra le due situazioni e non riesci a capire che quella sentenza non ha mai rappresentato un precedente di riferimento e consolidato della giurisprudenza, come nel caso di species non si applica neanche il criterio della preponderanza, perchè i beni da tutelare assorbono qualsiasi eccezione. | |
Da: amico mio | 04/10/2019 17:38:17 |
A non è questa la sede? Dici tu? Però è la sede per dire castronerie e baggianate basate sul nulla e sull' assenza di qualsiasi cognizione giuridica e giurisprudenziale. Parliamone qua, in questa sede, invece. CAPRA. Quante sentenze vuoi, che te le pubblico subito??? CAPRA CAPRA CAPRA | |
Da: amico mio | 04/10/2019 17:39:59 |
PS io, almeno, me lo posso permettere!!!!! CAPRA | |
Da: Galles | 04/10/2019 17:41:54 |
Questo è uno che vende fumo, facendo finta di masticare linguaggio giuridico. | |
Da: X amico | 04/10/2019 17:44:23 |
Ora scommetto che questo tipo, dopo aver cominciato lui a insultarmi, comincia a trovare perché lo chiami CAPRA 😂 | |
Da: Il concorso è nullo | 04/10/2019 17:45:12 |
Cerchi le ragioni che smonterebbero la nullità evidente? La tua superbia e la tua ignoranza meritano di consumarsi dentro te stessa. Il concorso è nullo. | |
Da: Il concorso è nullo | 04/10/2019 17:46:00 |
Cerchi le ragioni che smonterebbero la nullità evidente? La tua superbia e la tua ignoranza meritano di consumarsi dentro te stessa. Il concorso è nullo. | |
Da: amico mio | 04/10/2019 17:48:16 |
Bravo Ripetitelo allo.specchio 100 volte al giorno. Forse riuscirai a spiegare il livore. Povero te. Mentre tu fai gli esercizi di autostima allo specchio io vado a farmi un aperitivo...😁 | |
Da: xprima | 04/10/2019 17:49:38 |
Sapessi che me ne frega che il concorso è nullo. Aspettiamo serenamente marzo e poi si vedrà. Ma come mai volete fare i presidi? | |
Da: dds | 04/10/2019 17:52:28 |
RIBADISCO quanto già postato in precedenza su questo forum dopo aver letto alcuni scritti di altri candidati e relativi verbali di commissione: ...entrambe le parti, vincitori e ricorsisti, hanno le proprie ragioni meritevoli di tutela da parte del CdS!! Nessun concorrente, neanche uno solo, può essere penalizzato dalla errata gestione delle prove concorsuali. Non possono esserci dubbi sulla correttezza della procedura!! Affinchè il merito possa essere accertato, nel modo più oggettivo possibile, tutto deve essere trasparente e in linea con la Legge! | |
Da: Sono tutti impazziti. | 04/10/2019 17:55:37 |
E' tanto evidente che l'assessore è scelto dal Presidente della Giunta e può non essere un politico (non svolge cariche elettive ma di nomine). La sua attività è limitata all'ente. Possibile che vi mettiate a discutere di cose semplici da capire? Il Sindaco è ben altra cosa. | |
Da: Victoria666 | 04/10/2019 17:57:13 |
https://www.informazionescuola.it/il-bando-del-concorso-per-dsga-esclude-chi-ha-superato-la-preselettiva-con-punteggio-90-92/ | |
Da: Galles | 04/10/2019 18:06:06 |
Magari, nel fare gli esercizi di autostima, lo specchio gli spiegherà che il concorso non è nullo, ma annullato. E che ora c'è stata una sospensiva del Tribunale superiore. Ahahahahah | |
Da: X galles | 04/10/2019 18:14:27 |
Ha ragione chi lo chiama capra | |
Da: Concorso Nullo | 04/10/2019 18:22:50 |
Basta! IL CONCORSO È ANNULLATO! FATEVENE UNA RAGIONE! TROPPE IRREGOLARITÀ, NESSUNA TRASPARENZA, TANTI TENTATIVI DI PRESA IN GIRO! INCONCEPIBILE CHE PARTA DAL MIUR CHE, CON ARROGANZA, CREDE DI POTER FARE I COMODI SUOI. BISOGNA FINIRLA!!! GIUSTIZIA!!!...e, poi, con questi commenti che si leggono si capisce subito che NON AVEVAMO BISOGNO DI PERSONE COSÌ POVERE SCUOLE! ..IL CDS FARÀ GIUSTIZIA!!! | |
Da: Notevole passaggio | 04/10/2019 18:25:05 |
Tar Lazio, che, invece, esclude l'incompatibilità del vicesindaco della giunta provinciale di Napoli, nominato nel 2017 commissario in un pubblico concorso per dirigenti, indetto dal CNR. Essendo ormai arcinota la storia del sindaco, mi soffermo solo sulla vicenda del vicepresidente provinciale, pubblicata dal sito dell'Anpri (Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca). Si legge in una nota: "Il TAR del Lazio, con la recente sentenza n. 14506 del 23 dicembre scorso, è entrato nuovamente nel merito della possibile incompatibilità tra chi ricopre una carica politica e chi fa parte di una commissione di concorso pubblico. In particolare, i giudici del TAR dovevano stabilire se il prof. Gennaro Ferrara, membro della commissione del concorso CNR ex art. 15 per Dirigente di Ricerca nell'Area "Scienze economiche e Scienze statistiche", fosse in condizione di incompatibilità per effetto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, dato che all'epoca era vicepresidente della Giunta della Provincia di Napoli ed Assessore agli Affari Generali e alla Scuola. Infatti, la suddetta norma prevede che la commissione di concorso pubblico debba essere composta "esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali". Il TAR, come si legge nella sentenza, ha ricordato che il Consiglio di Stato ha più volte precisato come la suddetta norma debba essere interpretata in questo senso: "la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso". Ciò perché "una diversa interpretazione generalizzerebbe in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d'imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, seppure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione". Tale interpretazione, a parere del TAR, deve essere condivisa in quanto garantisce la necessaria "ponderazione dei due principi dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l'applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso" (Cons. Stato sez. VI, sentenza n. 5947/ 2013). Nella fattispecie, i giudici del TAR hanno ritenuto insussistenti i presupposti di incompatibilità dato che il prof. Ferrara "ricopre una carica politica in un ente (Giunta provinciale di Napoli) diverso da quello che ha indetto la procedura concorsuale", il CNR, e che dagli atti "non emerge un ambito di significativa interferenza tra la carica ricoperta dal prof. Ferrara [â] e l'attività del CNR". | |
Da: Notevole passaggio | 04/10/2019 18:28:05 |
2014. Il CdS sez. VI rigetta la censura, con la sentenza n. 3257/2014 depositata il 26.06.2014, statuendo che non vi è alcuna incompatibilità nel presidente della Commissione esaminatrice per le seguenti motivazioni: "La vigente legislazione ordinaria- si legge nella sentenza- non contempla alcuna specifica disciplina sulle cause di incompatibilità nei pubblici concorsi, rinviando alle cause di incompatibilità previste dal codice di procedura civile. Il riferimento è all'art. 11 c.1 dpr 487/1994 (adempimenti della commissione) che così recita: "prima dell'inizio delle prove concorsuali, i componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civileâ" In tal senso si è espressa la giurisprudenza ritenendo che le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c. , estendibili a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale, rivestono carattere tassativo. "L'art. 51 Cod. proc. civ., sancisce che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causaâ Dunque, nei pubblici concorsi, i componenti della commissione esaminatrice hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., con il solo margine di apertura rappresentato dalla laboriosa opera di ermeneutica giurisprudenziale che si è andata delineando nel tempo. Secondo il CdS, le situazioni prospettate allora dalla ricorrente "non rientrano in nessuna delle cause d'astensione previste dall'art. 51 del cpcâ." "Del resto in svariate situazioni afferenti alla materia concorsuale e non riferibili alle ipotesi specificamente disciplinate dalla richiamata norma processuale, l'elaborazione giurisprudenziale è coralmente orientata nel senso dell'insussistenza di un dovere di astensione da parte del componente della commissione giudicatriceâ La collaborazione tra commissario e candidato comporta l'obbligo di astensione soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tali da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura (CdS sez VI, 8 maggio 2011 n° 2589)". In definitiva, affinché sussista l'obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità. Nella fattispecie in esame non sembra ricorrano, o quanto meno che siano concretamente dimostrate, tali condizioni. E, come precisa l'avv. Giuseppe Policaro a commento della sentenza, "in mancanza di elementi probatori concreti, assume rilievo la circostanza che il prof. Viscomi ha svolto il ruolo di direttore, coadiuvato da un comitato scientifico, ma non ha svolto alcune delle dodici lezioni in programma. Ma anche qualora avesse svolto, come affermano le appellanti, talune lezioni, indicate nell'atto di appello, ciò non sarebbe comunque sufficiente ad integrare una causa di astensione. Alla luce di tanto, le censure rivolte avverso il provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice, sono state integralmente rigettate". | |
Da: Il concorso è nullo | 04/10/2019 18:29:35 |
Potete pure chiamarmi capra ma il concorso è nullo, benchè sia stato annullato e non dichiarato, ancora, nullo. | |
Da: Il concorso è nullo | 04/10/2019 18:30:24 |
Potete pure chiamarmi capra ma il concorso è nullo, benchè sia stato annullato e non dichiarato, ancora, nullo. | |
Da: Enni b | 04/10/2019 18:55:23 |
Sarà pure nullo o annullato ma intanto ci sono nuovi ds che dubito torneranno a fare i prof. | |
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