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15 ISTRUTTORI PROVINCIA DI ROMA
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Da: Carlotta10/05/2010 16:41:35
Quelli ausiliari quindi sono quelli costituzionali Cnel, corte dei conti e consiglio di stato....
Rispondi

Da: Carlotta10/05/2010 17:31:30
Scusate ma riguardo alla potestà sanzionatoria.....
La prima cosa che mi viene da pensare sono le sanzioni comminate nel caso non vengano rispettati i regolamenti competente il Sindaco.
Poi le sanzioni per chi non rispetta le ordinanze dello stesso quando sorgono a causa di necessità urgenti e straordinarie che interessano l'ordin epubblico o la pubblica incolumità...
Ma dovendo rispondere a questa domanda quali altre riflessioni sarebbe il caso di fare??
Rispondi

Da: eldo11/05/2010 08:59:15
X Carlotta
Citando l'art. 7 e 7bis del tuel, quindi gli enti locali sono dotati di uno strumento sanzionatorio per coloro che violano le materie generali residuali che rientrano nella competenza dgli enti locali.
Di questo, stavolta ne sono certo, ci puoi mettere la mano sul fuoco!
Rispondi

Da: eldo11/05/2010 09:05:16
Gli organi di supporto sono relativi agli uffici di staff, quelli ausiliari agli organi di direzione politica (vedi art. 90 tuel).
Faccio il verso a "4 gatti" che è stato molto incisivo e preciso qualche post dietro, quindi, Carlotta, tiene più amente questo che quello che ho scritto io.
Rispondi

Da: Carlotta11/05/2010 10:37:32
Grazie Eldo.
Sono molro preoccupata perchè la confuzione è tanta e gli argomenti troppi da ripetere.
Comunque ce la sto mettendo tutta. In bocca al lupo anche a te.
Rispondi

Da: eldo11/05/2010 10:53:56
SE a volte c'è confusione, fai riferimento alla legge fondamentale degli ultimi anni, cioè il tuel. Vedi, le tue precedenti questioni (organi di supporto e potestà sanzionatoria) trovano la fonte nel decreto legislativo. Ciao.
Rispondi

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Da: Carlotta11/05/2010 10:58:57
Senti Eldo, rileggendo l'articolo 90 tuel e i miei appunti da testo, viene fuori che gli uffici di supporto e gli ausiliari sono la stessa cosa:
(Uffici politici) Per quanto riguarda gli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi di governo degli enti locali sono da considerare, uffici di supporto in posizione di staff come il gabinetto o la segreteria, uffici studi e ricerche, uffici stampa od uffici cerimoniale o i gemellaggi.

90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica.
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

Un tuo commento. Grazie.
Rispondi

Da: eldo11/05/2010 12:16:16
Le differenze tra uffici di supporto e gli ausiliari potrebbere vertere sull'esclusività dei primi a supportare gli organi di vertice. Nascono, cioè, per il solo scopo di coadiuvare gli organi politici pochè voluti e nati per loro volontà (sempre nella previsione di bilancio equilibrato), mentre gli organi ausiliari (es. Consiglio di Stato), nascono ex legge ed hanno altre FONDAMENTALI materie da trattare
(es. c.d.Stato ha potere giurisdizionale di 2° grado).
Rispondi

Da: Carlotta11/05/2010 12:24:01
Quindi Ok la mia prima interpretazione è quella giusta:
1) Uffici di supporto  degli organi di governo degli enti locali sono da considerare, uffici di supporto in posizione di staff (Art. 90 Tuel)
2) Per organi ausiliari dello Stato si intendono (Cnel, Corte die Conti e Consiglio di Stato).
Ciao e a presto.
Rispondi

Da: Carlotta11/05/2010 12:51:35
Qualcuno tra ieri e oggi ha fatto l'orale o ha preso le domande??
Grazie, per chi potrà postarle.
Rispondi

Da: eldo11/05/2010 13:20:51
Nn sono molto sicuro che la Corte dei Conti sia un organo squisitamente ausilario...
Aggiorniamoci a stasera, ciao.
Rispondi

Da: eldo11/05/2010 13:41:23
Ci sono:
la Corte dei Conti ha funzioni giurisdizionali e di CONTROLLO, ma nelle sezioni regionali di controllo, ai sensi della Legge 131/2003, le Regioni possono chiedere "ulteriori forme di collaborazione". Ergo per alcuni ambiti la c.d.c. piò considerarsi un organo di rilievo Costituzionale con funzioni, talvolta, ausiliarie.
Rispondi

Da: Manu12/05/2010 10:52:33
Siamo in pochissimi a scrivere in questo forum ... mi sento quasi sola.

Qualcuno tempo fa ha detto che erano uscite domande sul ccnl, ma quali sono state?

Grazie!
Rispondi

Da: Manu12/05/2010 11:16:58
Ho riletto alcune domande, ma cosa si intende per sentenze sostitutive?

Mentre per contratto a favore di terzo, come avreste risposto? E' appena accennato nel testo uff.

Per resposanbilità della P.A. si intende la responsabilità amministrativa?

Grazie a chi mi vorrà rispondere.
Rispondi

Da: Manu12/05/2010 11:33:41
Più leggo le domande postate e più vado nel panico.

Tipo la turbativa d'asta. Non ho ancora ripassato l'argomento ma avendolo studiato per altri concorsi non ricordo affatto cosa sia :S

Contratto di deposito e di opzione, ma cosa sono? Si riferisce forse alla dazione in pagamento o alla possibilità di scegliere tra l'esecuzione di una prestazione piuttosto che un'altra (obbligazione facoltativa, alternativa etc.)?
Rispondi

Da: eldo12/05/2010 11:36:14
Per responsabilità della P.A. si intende, alla luce della sentenza n.500/99 della cassazione, sia responsabilità aquilana che contrattuale (quindi responsabilità di affidamento ho per inadempienza). Alla stregua di un soggetto privato, se ha agito nn secondo i canoni dell'ordinamento giuridico (sia pure nel perseguire un fine pubblico), è condannata al RISARCIMENTO DEL DANNO, e nn più al limitato indennizzo, quale era la preminenza delle sentenze giurisdizionali e l'opinione dottrinale.
Tenere bene a mente che il risarcimento nn si estenderà, eventualmente, al lucro cessante.
Rispondi

Da: 4 gatti12/05/2010 11:52:15
Le sentenze sostitutive sono quelle emesse dalla Corte Costituz. con le quali la Corte, in via interpretativa, sostituisce una parte del testo legislativo costituzionalmente illegittimo con un'altra parte.

Il contratto di deposito e un contratto reale che si ha quando un soggetto( depositante) consegna una cosa ( un bene) al depositario affinchè questi la custodisca e la restituisca su richiesta. es. contratto deposito bagagli

Rispondi

Da: eldo12/05/2010 11:54:03
Il patto d'opzione rientra nella categoria dei negozi giuridici preparatori e mira a realizzare la c.d. formazione progressiva del contratto ovvero quando il perfezionamento del vincolo giuridico non avviene per mezzo della semplice ed immediata congruenza di una dichiarazione di accettazione con quella di proposta, ma per effetto di una più complessa sequenza di atti, scaglionati nel tempo. In pratica per mezzo del patto d'opzione le parti (concedente ed opzionario) si accordano affinché il concedente rimanga vincolato alla propria dichiarazione, mentre l'opzionario si riserva un lasso di tempo nel quale decidere se esercitare il proprio diritto d'opzione e concludere così il contratto ulteriore o finale.
Il concedente è vincolato alla scelta dell'opzionario, fintanto che sia stabilito dal contratto, dagli usi o, in caso di divergenza, dal giudice.
Rispondi

Da: 4 gatti12/05/2010 11:54:05
scusate: è un contratto reale (" é "con l'accento)...non vorrei che qualcuno pensasse che non so scrivere in italiano!!! ;)
Rispondi

Da: 4 gatti12/05/2010 11:57:39
Eldo, praticamente nell'opzione il concedente fa una proposta ferma e irrevocabile di contratto mentre l'altra parte (opzionario) ha facoltà di scegliere se aderire o meno al contratto.
Rispondi

Da: eldo12/05/2010 12:10:23
No. 4 gatti, questo é una sorta di contratto per adesione.
Il cotratto di opzione vincola il concedente alla propria dichiarazione, e l'opzionario , da contratto, entro un lasso di tempo, può concludere il contratto senza che il concedente POSSA CONCLUDERLO CON ALTRI, prima della scadenza di OPZIONE.
Rispondi

Da: Manu12/05/2010 12:14:43
Alllora se ho capito bene il contratto di opzione è come il contratto di adesione, dove si propone qualcosa e l'altra parte è libera di accettare o meno, ma se accetta deve attenersi alle condizioni esclusivamente definite dall'altra parte.

Grazie mille Eldo e 4 gatti per la collaborazione.
Rispondi

Da: eldo12/05/2010 12:17:46
La differenza sostanziale tra il contratto di adesione e di opzione, sta nel fatto che nel contratto di adesione gli obblighi in capo a chi stipula tale contratto risalgono nel tipo contrattuale e nn verso un determinato soggetto; nel contratto di opzione, invece, c'é un vincolo verso un DETERMINATO soggetto, che ha potestà di decidere in merito all'oggetto del contratto, di aderire o meno, senza che il concedente possa decidere prima della scelta dell'opzionario, o prima della scadenza dell'opzione, di concludere con altri soggetti il contratto.
Rispondi

Da: eldo12/05/2010 12:30:18
Manu, nn é affatto quello che ho scritto, leggi meglio, e sicuramente la differenza nn sarà così labile.
Ti faccio un esempio banale:
accade sovente che le società di calcio diano in prestito per una stagione calcistica determinati calciatori ad altri club con opzione di vendita. Il calciatore dato in prestito, a fine stagione, potrebbe essere ceduto a società che ha ottenuto il prestito, se detta società decidesse di acquistarlo.
Bene, viene da se che la scelta dell'acquisto é facolta solo di una parte, e l'altra parte nn può vendere il calcatore ad un'altra società prima di tale periodo. A ben guardare è una situazione di stasi forzata, che può essere sciolta, entro i termini del contratto dall'opzionario.
Il contratto di adesione viene generalmente stipulato da una società di servezi (vedi ENEL) e l'utente, che per l'installazione dell'erogazione dell'energia eletrica, ADERISCE ai termini contrattuali EX post.
Rispondi

Da: Manu12/05/2010 12:36:15
Ora ho capito ... grazie Eldo.

Rispondi

Da: eldo12/05/2010 12:45:04
Il cotratto di adesione è un contratto reale a prestazioni corrispettive
(ti do energia, tu me la paghi), c'é da parte dell'utente il consenso (quindi consensuale), ma per la natura complessa del servizio è già deteerminato dal gestore (ENEL, et.). Io utente, o aderisco, e quindi sono sottoposto ai termini del contratoo senza eccezioni da me eccepite, o mi rivolgo ad un altro fornitore di servizi.
Quindi LA MIA ADESIONE deve essere intera.
Rispondi

Da: 4 gatti12/05/2010 13:16:01
Civile è un mare magnum...non si finisce mai!
Rispondi

Da: eldo12/05/2010 13:23:09
Cerchiamo di imparare l'essenziale, ma nn nozionisticamente, altrimenti rischiamo di fare scena muta. L'essenziale, va fatto con passione e cercando di entrare nel fulcro degli istituti.
Rispondi

Da: Carlotta12/05/2010 15:04:42
ho ripassato anche questi contratti insieme a voi. Grazie.
Ma non ci sono novità sul fronte domande???
Rispondi

Da: eldo12/05/2010 15:21:47
Anche io mi chiedo la stessa cosa...
Rispondi

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