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Da: Diabolique 30/10/2013 12:35:51
Ti sfuggono i principi del diritto amministrativo.
Non devi guardare al bando che non è un atto normativo ma al rapporto che deve intercorrere tra la la legge (fonte primaria) il regolamento (fonte secondaria) e il bando che è l'atto che da attuazione al regolamento.
Per cui è necessario che il regolamento, da cui origina il bando, sia conforme alla legge che, nella gerarchia delle fonti, e' fonte primaria!
In questo caso allora si parla di "rapporto di simpatia" se il bando mutua un vizio del regolamento nel senso, cioè, che entrambi sono difformi rispetto alla fonte primaria, e "rapporto di antipatia" nel caso in cui il bando non riproduce il vizio di legittimità del regolamento risultando così conforme alla legge.
Per quanto riguarda i bandi del Comune ricorrerebbe un rapporto di simpatia perché entrambi (regolamento e bando) presenterebbero lo stesso vizio di legittimità.
Il problema che si pone, e di cui qui si sta discutendo da mesi, e' allora quello di stabilire quale sia la fonte primaria da considerare per parametrare la legittimità del regolamento e, di conseguenza, del bando.
X il Comune la fonte primaria e' l'art. 89, 4 comma, TUEL: se così fosse nulla quaestio: sia il regolamento comunale che il relativo bando sarebbe legittimi.
Per il TAR Lazio, e per giurisprudenza consolidata, invece, l'art. 89 citato e' stato abrogato dall'art. 35 Tupi in quanto successivo.
L'art. 35 tupi richiama nei principi proprio il Dpr '94.
Se così è, com'è per il g.a., la fonte primaria sarebbe allora l'art. 35 Tupi e, di rimando, il Dpr '94.
Per cui, in tal caso, il regolamento e il relativo bando andrebbero parametrati, sotto il profilo della legittimità, con il Dpr '94.
E, sotto tale profilo, emergerebbe l'illegittimità del bando, che mutua un vizio del regolamento, nella parte in cui non rispetta quell'equivalenza (di cui abbiamo abbondantemente detto) di cui agli artt. 7-8 Dpr

Da: quilp 30/10/2013 12:47:42
sarà, ma alcuni concorsi in cui sono stati adottati stessi criteri di valutazione si sono già conclusi normalmente.Hanno già pubblicato graduatoria e, in alcuni casi hanno addirittura già assunto. Quindi tante elucubrazioni per cosa?

Da: quilp 30/10/2013 12:48:33
sarà, ma alcuni concorsi in cui sono stati adottati stessi criteri di valutazione si sono già conclusi normalmente.Hanno già pubblicato graduatoria e, in alcuni casi hanno addirittura già assunto. Quindi tante elucubrazioni per cosa?

Da: Diabolique 30/10/2013 12:56:05
Perché evidentemente non sono stati fatti ricorsi.
Tra l'altro nel profilo da esperto lavori pubblici, che è uno dei 22 concorsi, i vincitori ancora non sono stati assunti perché c'è un ricorso pendente davanti al CdS.
E la graduatoria e' stata pubblicata a settembre 2012!

Da: marialun 30/10/2013 13:14:17
x Diabolique
Il ricorso può essere presentato da uno che facendo i dovuti calcoli non rientra lo stesso in graduatoria?

Perchè secondo le mie proiezioni...cambia poco.....i 155 rimangono sempre gli stessi...ci può essere semmai una mescolanza dei 155....

Da: Diabolique 30/10/2013 13:36:00
Allora il ricorso lo può fare chi, con la modalità di calcolo dei titoli e delle prove d'esame, e' stato danneggiato.
Se cioè costui, ricalcolando le prove e i titoli secondo quanto stabilisce il Dpr, otterrebbe un punteggio migliore avrebbe un interesse concreto.
Cioè se con il ricalcolo costui, anziché idoneo, diventasse vincitore la differenza sarebbe rilevante.
Ed e' proprio quello che è successo nel profilo da esperto dove il ricorrente era un idoneo.
Il TAR gli ha dato ragione per cui costui è diventato vincitore (con la conseguenza che il vincitore iniziale e' stato "declassato" ad idoneo).
Ma può anche accadere che con il ricalcolo dei voti non si rientri tra i vincitori ma si salga comunque in graduatoria!
E ciò può essere utile perché le graduatorie rimangono aperte tre anni!

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Da: foddy 30/10/2013 13:44:33
X marialun : hai ragione ho fato anche io una proiezione e risula cone dici tu, forse chi volesse fare ricorso è bene che si faccia dei calcoli prima, ma il bello è che ci sarà sicuramente chi aspetta di vedere il risultato dell'orale per fare ricorso o meno, in questo concorsi se si studia si può prendere tranquillamente un voto alto sopra il 9 , ma evidentemente è come sostengo io, chi fa ricorso è chi non ha avuto voglia di studiare e si accacca a questo senza sapere che :
1 potrebbe perdere il ricorso
2 ammesso che lo vinca , ma la vedo molto difficile non ha ottenuto nulla per il discorso di cui sopra
3 ha fatto perdere tanto tempo a coloro che lo vincono che magari hanno bisogno di lavorare e di avere uno stipendio

E' per questo che l'Italia va male...troppi galli a cantà non si fa mai giorno........

Da: marialun 30/10/2013 13:49:32
x Foddy

Dovete presentare controricorso...in caso vi devono pagare tutti i danni......
Appena pubblicano la graduatoria vediamo cosa dobbiamo fare......

Da: Diabolique 30/10/2013 14:03:07
Ma quale poca voglia di studiare.
Anzi, semmai, il problema e' esattamente l'opposto e cioè: pur avendo studiato come pazzi e pur avendo preso voti molto alti alle prove d'esame si è dietro a chi, magari, ha studiato a malapena prendendo il minimo alle prove ma sta comunque davanti proprio grazie all'ipervalutazione dei suoi titoli!
Sicché dando la giusta proporzione al rapporti voti/titoli potrebbe vincere chi effettivamente ha studiato di più e non chi vince solo grazie ai titoli.
Così, invece, un non titolato e' praticamente escluso ab origine da ogni possibilità di vittoria!

Da: marialun 30/10/2013 14:24:01
Prima cosa i titolati hanno dovuto fare ben 40 esami.....prima di fare questo concorso....e ti posso assicurare che io non lo ho fatto solo   per cultura personale....altrimenti mi potevo stare a casa tranquillamente e leggerimi qualsiasi libro di diritto, economia....
Calcola che quando tu eri seduto comodamente a casa o in ufficio se lavori..... io ero su un pullman a fare avanti e indietro dall'università che non era certo vicino casa mia.....senza nessuna retribuzione....
Mi sono laureata per avere un futuro....e non dire che siamo gli scarti di D....altrimenti io ti potrei dire che voi siete quelli di B.....
Stanchezza e sacrifici in effetti non valgono due punti....ma molto di più.....
Bello sarebbe stato che con solo 3 prove avere un posto di lavoro......Non sai quanti soldi al posto di libri e tasse univ avrei potuto risparmiare......

Da: marialun 30/10/2013 14:52:33
Tutti abbiamo studiato anche quelli laureati.....per essere qui....
Non sai quanti laureati non hanno superato le prove....prova scritta....o prova orale...... Avere due punti non significa vittoria assicurata.....significa continuare a studiare......ci sarannò titolati che staranno anche in fondo alla graduatoria e non titolati che staranno prima di questi....

Da: foddy 30/10/2013 15:09:43
ragazzi, ma vi siete chiesti come mai nelle altre procedure già concluse non sia stato proposto ricorsi riguardo al punteggio dei titoli?
non riesco a spiegarmelo

Da: Diabolique 30/10/2013 15:42:31
Ma perché non seguite mai il senso dei discorsi?
Qui si sta discutendo in punto di diritto.
Non stiamo discutendo sulla storia della propria vita o della vita degli altri.
Che tra l'altro non interessa a nessuno.
Stiamo solo dicendo che i titoli avranno un peso "sproporzionato" rispetto alle prove d'esame!
Punto!
E ciò è contrario a quello che afferma il Dpr.
Per cui è giusto che i titoli abbiano una loro incidenza ma è ingiusto che essi finiscano con il mettere automaticamente fuori gioco tutti coloro che non hanno titoli.
Si sottolinea solo che ci deve essere una proporzione tra voti e titoli non una sproporzione!

Da: foddy 30/10/2013 17:13:36
X Diabolique : cosa dice la legge a riguardo? doce per caso che i tioli possono avere un peso pari ad un terzo della votazione totale? se si è corretto come ha fatto il comune?

Da: Diabolique 30/10/2013 17:37:20
No la legge, in questo caso il Dpr '94 sui concorsi pubblici, dice, in sintesi, che i titoli possono incidere non più di 1/3 rispetto alla scala che si sceglie di adottare per la valutazione delle prove d'esame.
Sicché se si sceglie la scala dei trentesimi (e cioè 21/30) per valutare le prove d'esame i titoli possono incidere non più di 1/3 di tale scale e cioè 10/30.
Ma se si sceglie un'altra scala per valutare le prove d'esame, qual è, ad esempio, quella dei decimi (e cioè 7/10), i titoli possono incidere non più di 1/3 di tale scala e cioè 3,33/10!
Il comune di Roma, invece, ha utilizzatato, per valutare le prove d'esame, la scala dei decimi (cioè 7/10) ma non ha provveduto a relazionare i titoli a tale scala!
Cioè ha adottato una scala di valutazione delle prove d'esame equivalente a quella dei 21/30 qual è quella dei 7/10 ma ha lasciato inalterato il punteggio di valutazione dei titoli fissandolo a 10/30 come se le prove fossero valutate in 21/30.
Invece, modificando la scala di valutazione delle prove, avrebbe dovuto relazionare anche i titoli a tale scala.
Ciò ha portato il comune ad affermare che i titoli incidano fino a 1/3 del voto totale riferendo quei 10/30 dei titoli alla somma totale che sarebbe la risultanza di tre prove (uno scritto, un orale e i titoli): e poiché ad ognuna delle tre componenti possono essere dati al massimo 10 punti si è affermato che i titoli incidessero fino a 1/3 della somma totale.
Ma ciò non è quello che dice il Dpr che, mettendo in relazione gli artt. 7-8, prevede un'equivalenza tra il voto delle prove d'esame e i titoli.
Sicché se si cambia un valore (la votazione delle prove) si deve inevitabilmente cambiare anche l'altro se si vuole mantenere un'equivalenza tra gli stessi.
Ma se si cambia un valore e si lascia inalterato l'altro non vi sarà più equivalenza ma sperequazione!

Da: strezz 30/10/2013 18:25:07
"Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli, vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove.
In tale tipologia di concorso, infatti, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale, è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva.

In conclusione, il criterio della media dei voti delle prove scritte risulta essere una criterio generale ed unico, da applicare a tutti i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, siano essi concorsi per esami che concorsi per titoli ed esami."

se lo dice il Consiglio di Stato vale?
limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva. e ripeto..COMPLESSIVA. C O M P L E S S I V A
non 10/30 delle scale, delle frazioni e delle divisioni...

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013

Da: piersi  -banned!-30/10/2013 18:43:40
sindaco, sindaco...sindaco de roma...oooo strezz, sindaco de roma

Da: piersi  -banned!-30/10/2013 19:09:00
La frase: "l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente" significa che:
- se i voti sono dati in trentesimi, il max punteggio per i titoli è pari a 10;
- se i voti sono dati in decimi, il max punteggio per i titoli è pari a 3,33.
A questo punto conviene l'assurda tesi del movimento 3,33 stelle: 3,33 max valutazione dei titoli, intesa come sbarramento (chi ha di più, si ferma a 3,33). Visione che non cozza con il dpr...

Da: ...trepuntini 30/10/2013 19:39:08
Sicché se si sceglie la scala dei trentesimi (e cioè 21/30) per valutare le prove d'esame i titoli possono incidere non più di 1/3 di tale scale e cioè 10/30.

Bravissimo diabolique.

Se un candidato A prende un voto di 10/30 o quello che fa, vale 10/30 vuol dire che quel rapporto di 10 su 30 è riferito solo ed esclusivamente al candidato A. Al candidato A appartiene sia il numeratore 10 che il denominatore 30, e qui finisce il discorso, perchè non ci sono nè conti da fare nè altre cose da capire.

Se l'art 8 al comma 2 dice che...Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente;
vuol dire che quel 10/30 è riferito SOLO ai titoli stop. Sia quel 10 che quel 30 appartengono solo ai titoli e quindi è pura fantasia dire che quel 30 è il voto complessivo tra titoli scritto e orale. Come si può affermare in base alle suddette parole, che quel 30 è il voto complessivo di tutto, quando è il dpr che ci dice che quel denominatore 30 appartiene solo ai titoli? Questo è quello che dice la Legge 487/94.

La confusione si è generata per colpa del bando. Se il bando del comune di roma voleva dare un voto complessivo di 30 punti allora non doveva scrivere per i titoli ecc ecc di 10/30, ma doveva scrivere ad esempio, la commissione dispone di un voto totale di 30 punti di cui 10/30 per i titoli 10/30 per lo scritto e 10/30 per l'orale. Sono ammessi all'orale i candidati che prendono allo scritto 7/30 e superano l'orale i candidati che prendono 7/30.
In questo modo se un candidato prende 10 a tutto avremo un voto di
10/30 + 10/30 + 10/30 di 30/30, cioè il candidato ha preso un voto di 30 punti su 30 che ne aveva a disposizione e quindi 30/30. Fare questa cosa, e cioè dare 10/30 e 7/30 alle prove di esame come voto max e min, non si può fare perchè per il dpr 487/94 i voti suddetti sono voti negativi visto che il voto minimo alle prove di esame è di 21/30 e il max è di 30/30. Da qui si capisce l'orrore che ha fatto il comune di roma.

Se quindi quella dicitura dell'art 8 comma 2 che dice...Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente;...è riferita solo ai titoli e basta, ma quando dobbiamo dare alle prove di esame per sapere il voto complessivo? Semplice basta leggere il comma 3 dell'art 8, ripeto il comma 3 che molti qui a quanto pare fanno finta di non leggere, e questo ci dice...Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Si legge l'art 7 riferito ai concorsi per esami che parla di 21/30. E quindi titoli di 10/30 con prove di esame di 21/30. Il caos è nato perchè il comune di roma ha guardato solo l'art 8 del dpr 487/94 lasciando l'art 7. Queste cose però riferite ad 1/3 sono chiaramente spiegate in tutti i DPR nazionali che regolano tutti i concorsi italiani, e questi DPR sono esempi molto importanti e che spiegano come i vari legislatori si sono mantenuti sempre fino a 1/3 del voto complessivo, e mai pari per forza a 1/3 preciso del voto complessivo appunto per non creare gli errori che ha fatto il comune di roma. Ovviamente i voti ai titoli sono decisi dal legislatore e non dall'ente. Esempio come il DPR che regola i concorsi da dirigente dove il voto complessivo è di 120 punti di cui max 30 punti per i titoli. I 30 punti dei titoli rientrano perfettamente nel fino a 1/3 di 120 punti, e non nel pari a 1/3 di 120 punti.

Da: ...trepuntini 30/10/2013 19:47:25
X strezz ma cosa stai dicendo? A parte che nemmeno hai capito il significato di quelle parole, ma non vedi come in quella sentenza del Consiglio di Stato i voti delle prove di esame di quel concorso sono espressi in 21/30??? Visto che quel concorso esprimeva le prove di esame in 21/30 e i titoli in 10/30 il controinteressato che voleva fare la somma, diceva che se poi si faceva la media i titoli valgono di più. Questo appunto non è vero se valuti le prove di esame in 21/30 e non in 7/10 come ha fatto il comune di roma, perchè è il legislatore che a monte ha deciso che i titoli valgono fino a 10/30...ma i titoli, e cioè quel 10 e quel 30 sono riferiti sempre e solo ai titoli.

In tale tipologia di concorso, infatti, l'incidenza dei titoli ( e cioè l'incidenza di 10/30 dei titoli) sul punteggio complessivo finale (dato dai titoli di 10/30 più le prove di esame) è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio ( parla del punteggio sempre di 10/30 riferito solo ai titoli) sulla votazione complessiva finale ( e cioè i 10/30 dei titoli + scritto + orale) è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli ( 10/30) sulla valutazione complessiva.

Tradotto vuol dire che nella votazione complessiva tra titoli scritto e orale i titoli non possono superare il punteggio di 10/30. Per caso la sentenza ti dice quanto è il voto complessivo? NO, la sentenza ti dice solo che i titoli non possono incidere oltre i 10/30 del voto complessivo ottenuto sommando ai titoli anche le due prove di esame che per la logica della matematica devono per forza essere valutate in 21/30. E inoltre questa sentenza analizza un concorso che ha espresso (e dico io giustamente) le prove di esame in 21/30 e i titoli in 10/30.

Da: ...trepuntini 30/10/2013 19:50:13
X strezz adesso ti spiego il resto delle sentenza del Consiglio di Stato...e come ti fa capire che in un concorso per titoli ed esami si fondono insieme i due art 7 e 8 del dpr 487/94.

Questo era quello che avevo scritto a febbraio 2013...e quindi prima di questa sentenza e ti faccio il copia e incolla.

Da: ... 25/02/2013 17.39.49

Un concorso per titoli ed esami nasce da un concorso per esami. Infatti il legislatore al concorso per titoli ed esami se ci fai caso non mette nessuna votazione per le prove scritte ma inserisce solo il voto per i titoli e cioè i 10/30. Quindi vuol dire che per lui le prove di esame di un concorso per titoli ed esami sono valutate come in un concorso per esami e cioè 21/30, appunto perchè un concorso per titoli ed esami deriva da un concorso per esami con l'aggiunta in più dei titoli. Se era come dici te e cioè i 30 punti dovevano essere ripartiti in 10 punti ciscuno, per prima cosa il legislatore lo avrebbe dovuto specificare ma per non specificarlo, per lui valgono i 21/30, e seconda cosa crei automaticamente una violazione di imparzialità cioè differisci un concorso per esami da un concorso per titoli ed esami, quando sappiamo che un concorso per esami e uno per titoli ed esami come struttura sono uguali, l'unica cosa in più sono i titoli. 

E POI...

Da: ... 25/02/2013 17.51.12
Guarda come il legislatore spiega bene e con ordine. Prima nel dpr 487/94 all'art 7 parla del concorso per esami e quindi che le prove di esame valgono 21/30 o equivalente, poi in ordine all'art 8 parla del concorso per titoli ed esami dove aggiunge solo poche cose ma 2 soprattutto importanti: 1) non mette le votazioni per le prove di esame, e il che vuol dire che per lui valgono le votazione di 21/30 date al concorso per esami 2) aggiunge solo la voce dei titoli  dicendo 10/30 o equivalente ma soprattutto guarda cosa dice all'art 8 comma 3? Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Adesso strezz leggi quello che dice il Consiglio di Stato sull'applicazione dei due art 7 e 8...

In primo luogo perché il legislatore, nel dettare la seconda disposizione (articolo otto quarto comma) per i concorsi per titoli ed esami , non poteva certo ignorare quanto già disposto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami ( articolo sette terzo comma ) .

Capito strezz??? nei concorsi per titoli ed esami non si può ignorare quanto spiegato nell'art 7 riferito al concorso per esami.

Ne consegue che, non essendo stato espressamente inserito nell'articolo 8, 4° comma, la modalità di calcolo del voto complessivo riportato nelle prove d'esame (da sommare al punteggio dei titoli), deve ritenersi che implicitamente si sia fatto riferimento alla modalità di calcolo analiticamente ed espressamente prevista nella precedente disposizione.

Capito Strezz ne consegue che non essendo stato espressamente inserito, quello che vale per il concorso per esami vale anche per il concorso per titoli ed esami...io avevo scritto...1) Se era come dici te e cioè i 30 punti dovevano essere ripartiti in 10 punti ciscuno, per prima cosa il legislatore lo avrebbe dovuto specificare ma per non specificarlo, per lui valgono i 21/30, e seconda cosa crei automaticamente una violazione di imparzialità cioè differisci un concorso per esami da un concorso per titoli ed esami,

In secondo luogo, perché una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle medesime prove scritte sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali.

Quindi strezz un concorso per titoli ed esami e un concorso per esami per quanto riguarda le prove di esame e i loro calcoli sono uguali. Quello che è scritto nell'art 7 del concorso per esami (21/30 ed altro) vale anche per l'art 8 dei concorsi per titoli ed esami con l'aggiunta in più dei titoli che valgono 10/30. E questa è una sentenza che dimostra ancora di più l'errore del comune.

Da: Diabolique 30/10/2013 19:56:03
X Strezz:
La sentenza che hai postato, come ha giustamente detto trepuntini, conferma quello che stiamo dicendo.
Infatti in quell'occasione i titoli sono stati valutati in 10/30 perché le prove erano state valutate in 21/30 e non in 7/10.
Ora ti è chiaro?

Da: strezz 30/10/2013 20:27:42
mi chiedi: Per caso la sentenza ti dice quanto è il voto complessivo? NO,
ma mi dice chiaramente che 10/30, cioe' un terzo e' riferito alla valutazione COMPLESSIVA!

infatti la legge fissa un criterio generale che VALE PER TUTTI I CONCORSI che dice che i titoli non possono influire per oltre 1/3 del voto complessivo.

e vale con qualsiasi scala.
dove lavoro io, i titoli li valutano fino a 50, lo scritto fino a 100 e l'orale fino a 100.
il voto finale e' dato dalla somma di tutto su un massimo di 250!
i titoli non incidono per piu' di 1/3 sul voto finale, la legge e' rispettata e nessun commissario, presidente di commissione, candidato o presidente dell'istituto ha mai detto A.

ma tanto so gia' che non vi basta...
voi avete deciso che e' cosi.
il diritto e' una materia ambigua, con un po' di fantasia lo si puo' rigirare a proprio piacimento.(altrimenti non esisterebbero gli avvocati)
con l'italiano non dovrebbe essere cosi', ma vedo che voi la parola COMPLESSIVA la fate sparire al momento opportuno...

Da: comunis 30/10/2013 20:33:58
Ragazzi guardate qui, protesta contro Marino dai dipendenti del Comune di Roma e dai VINCITORI DEI CONCORSI perchè non assume e spende soldi x incarichi esterni

http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_ottobre_30/campidoglio-migliaia-dipendenti-riuniti-assemblea-sotto-marc-aurelio-cea07b40-4159-11e3-b893-6da25b6fc0fa.shtml

Da: strezz 30/10/2013 20:36:40
l'unica cosa che vi riconosco è che la norma e' scritta coi piedi e si presta a interpretazioni astruse.
ma perfino nei manuali che spiegano le procedure concorsuali c'e' scritto che i titoli non devono incidere piu' di 1/3 della valutazione complessiva (qualunque sia la scala).
basta cercare su internet...(copia e incolla non si puo' fare)
cmq non voglio mica convincervi, liberissimi di fare tutti i ricorsi che volete.
se ve ne accettano mezzo, dove lavoro io chiudono!e credo nel 95% degli enti pubblici italiani!

Da: scorpio8311 30/10/2013 20:36:56
strezz ma che ce ne frega dove lavori te e come valutano i titoli....in Italia ogni giorno milioni di leggi non vengono rispettate minimamente...

Da: strezz 30/10/2013 20:42:03
ah beh questa di scorpio mi sembra un'ottima argomentazione.
vi consiglio di allegarla al ricorso...

Da: scorpio8311 30/10/2013 20:48:28
strezz veramente sei te che alleghi sentenze che dicono il contrario di ciò che te dici...poi te ne esci che dove lavori te vi sono i santoni del diritto. Qui gli unici che possono applicarlo correttamente ed in base a valide argomentazioni (giuridiche) sono i giudici amministrativi...nessuno più.

Da: strezz 30/10/2013 20:52:05
io non ho detto che sono santoni del diritto.
dico che interpretano la legge come ti sto dicendo io, come e' scritto nella sentenza sopra, come lo interpreta il comune di roma e come lo interpretano manuali di dir. amministrativo.
ti viene il dubbio che solo qua sopra c'e' tutto sto casino?
poi se voi siete 3 geni che ribalteranno il modo di fare concorsi in italia, tanto di cappello!
ma voglio vedere!

Da: strezz 30/10/2013 21:08:44
e ti aggiungo pure la provincia di roma:
Concorso per titoli ed esami
Il concorso per titoli ed esami segue le procedure di esame già illustrate per il concorso per esami. Successivamente alle prove scritte e prima della loro correzione, viene effettuata la valutazione dei titoli dei candidati. I titoli non possono influire per oltre 1/3 del voto finale (art. 8, D.P.R. n. 487/1994).

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/argomento/?ida=6&id=Accesso-al-pubblico-impiego_194

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