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VALUTAZIONE TITOLI
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Da: pepito13 16/12/2013 09:45:00
tre puntini ....  cantastorie reticente

Da: foddy 16/12/2013 13:32:08
X trepuntini, cosa ne dici del fatto che è opinione prevalente in giurisprudenza che a seguito dell'emanazione della legge 127/1997 che abroga diverse  disposizioni del dpr comporta che gli enti locali possono non fare necessariamente riferimento ad esso?

Da: PincoPalla80 16/12/2013 14:11:46
trepuntini te lo chiedo anche qui, a quale concorso hai partecipato? sei un avvocato? si o no?

Io non capisco perchè non mi rispondi...
Se rispondi a foddy rispondi anche a me, please :D

Da: pepito13 16/12/2013 19:37:25
Ma quanta importanza diamo a questo 3 ( tre ) puntini... ?!?!
E' un azzeccagarbugli dei giorni nostri saccente e maleducato perche' NON risponde a domande gentilmente poste da alcuni di voi....Oovvioche risponde solo a quello che gli conviene...

Da: andry68 19/12/2013 12:10:06
uscita graduatoria.....ora avanti con i ricorsi .....e poi tutti a lavorare....

Da: GioveGiove 02/03/2014 22:01:01
C'è qualcuno che dice che i titoli purtroppo non si possono più mettere in discussione. Perchè la valutazione dei titoli rientra tra le cose che devono essere immediatamente impugnabili. Magari a saperle prima le cose, purtroppo finché uno non ci passa sulle cose... che palle. Voi sapete niente di questa cosa?

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Da: piersi  -banned!-22/04/2014 09:04:10
Per GioveGiove

Forse ho trovato una sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce il discorso sull'incidenza dei titoli, che devono valere al massimo un terzo del totale.

Consiglio di Stato n. 4922 del 07 ottobre 2013

"Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli , vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove. In tale tipologia di concorso, infatti, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale , è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva. In conclusione, il criterio della media dei voti delle prove scritte risulta essere una criterio generale ed unico, da applicare a tutti i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, siano essi concorsi per esami che concorsi per titoli ed esami."

Quindi si parla di incidenza sulla votazione complessiva, pari ad un terzo di questa.

Da: piersi  -banned!-30/06/2014 07:52:36
N. 06611/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08634/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8634 del 2013, proposto da:
Caterina Papi, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Coccoli, Mario Sanino e Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino, in Roma, viale Parioli n. 180;

contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Sportelli, elettivamente domiciliato presso gli uffici, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti di
Roberto Vannata, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio, in Roma, via Taranto n. 18;
Giulio Del Buono, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Asciano e Renato Botrugno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Renato Botrugno, in Roma, via Ottaviano n. 9;
Francesca Carboni, Valentina Copat, Elisabetta Maffioli, Luca Mercuri, Claudia Cecamore, Francesca De Caprariis, Irma Della Giovampaola, Francesca Boldrighini, di cui al ricorso introduttivo e altri, come da atto di integrazione del contraddittorio in atti, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
con il ricorso principale
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale- Dipartimento risorse umane- Ufficio concorsi n. 2189 del 9.9.2013 di approvazione in via definitiva della graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 14 posti nel profilo professionale di curatore archeologo - Categoria D (pos. ec. D1) - Famiglia - Cultura - Turismo e Sport;
- per quanto possa occorrere, del bando di indizione della procedura di cui sopra e, in particolare, dell'articolo 7 nella parte in cui dispone che "la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove di esame";
- per quanto possa occorrere, del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22.12.2009 e, in particolare, dell'articolo 19, rubricato "formazione ed approvazione della graduatoria", nella parte in cui prevede che "la commissione, al termine delle prove di esame, forma la graduatoria dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle varie prove di esame…";
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;


e con il ricorso indicidentale proposto da Vannata Roberto
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale- Dipartimento risorse umane- Ufficio concorsi n. 2189 del 9.9.2013 di approvazione in via definitiva della graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 14 posti nel profilo professionale di curatore archeologo - Categoria D (pos. ec. D1) - Famiglia - Cultura - Turismo e Sport;
- dei verbali della commissione esaminatrice per i quali è formulata espressamente riserva di motivi aggiunti;
- del bando di indizione della procedura di cui sopra e, in particolare, degli articoli 3 e 6, rubricati rispettivamente "valutazione dei titoli" e "ammissione alla prova orale", nella parte in cui hanno previsto il sistema di attribuzione del punteggio per titoli;
- per quanto possa occorrere, del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22.12.2009 e, in particolare, degli articoli 10 e 11, rubricati rispettivamente "valutazione dei titoli" e "classificazione e valutazione delle prove di esame";
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;


Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Roberto Vannata e di Giulio Del Buono;
Visto il ricorso incidentale di Roberto Vannata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
La ricorrente dott.ssa Caterina Papi - collocatasi al posto n. 19 della graduatoria definitiva con un punteggio complessivo di punti n. 26,20 e quindi in posizione non utile ai fini dell'assunzione - ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale- Dipartimento risorse umane- Ufficio concorsi n. 2189 del 9.9.2013 - con la quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 14 posti nel profilo professionale di curatore archeologo - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia - Cultura - Turismo e Sport- nonché gli atti e provvedimenti presupposti, ossia il bando di indizione della procedura di cui sopra e, in particolare, l'articolo 7 nella parte in cui dispone che "la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove di esame" e il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22.12.2009 e, in particolare, l'articolo 19, rubricato "formazione ed approvazione della graduatoria", nella parte in cui prevede che "la commissione, al termine delle prove di esame, forma la graduatoria dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle varie prove di esame…".
Ne ha dedotto l'illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 487/1994, degli articoli 35 e 70 del d.lgs. n. 165/2001 e per eccesso di potere per violazione dell'articolo 7 del bando di indizione della procedura e dell'articolo 19 del regolamento di disciplina per l'accesso nonché per difetto di idonea motivazione e di istruttoria, per sviamento di potere, per illogicità, per contraddittorietà, per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti e per confusione e perplessità dell'azione amministrativa.
La ricorrente sostiene che l'amministrazione, per procedere alla formazione della graduatoria, ha erroneamente utilizzato il criterio della somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove scritte con il punteggio relativo alla prova orale e con il punteggio relativo ai titoli posseduti, anziché utilizzare il diverso criterio - previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 487/1994 e applicabile a tutti i concorsi per l'accesso al pubblico impiego, ivi compresi quelli banditi dagli enti locali, indipendentemente dal fatto che si tratti di concorsi per esami o (come nel caso in esame) per titoli ed esami - della somma tra la media dei punteggi ottenuti nelle prove scritte, il punteggio relativo alla prova orale e il punteggio relativo ai titoli posseduti e che il criterio previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994 non è incompatibile con la disposizione dell'art. 7 del bando di concorso, che a sua volta ricalca la disposizione dell'art. 19 del regolamento in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma (di seguito denominato "regolamento comunale"), fermo restando che - laddove si dovesse ritenere che tali disposizioni prevedono il diverso criterio utilizzato dall'amministrazione comunale per la formazione della graduatoria, le stesse sono illegittime per violazione del combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994 e degli articoli 35, comma 7, e 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165/2001; ha infine rilevato che la mancata applicazione del criterio previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994 ha determinato una grave lesione della sua sfera giuridica perché, se l'amministrazione avesse applicato tale criterio, la stessa avrebbe ottenuto un punteggio complessivo pari a 19,10 - risultante dalla sommatoria di 5 punti per i titoli posseduti, 7,10 punti per la media dei voti conseguiti all'esito delle prove scritte (7,00 punti per la prima prova scritta e 7,20 punti per la seconda prova scritta) e 7,00 punti per la prova orale - e nella graduatoria formulata in applicazione del predetto criterio sarebbe risultata collocata al dodicesimo posto, ossia in posizione utile per l'assunzione.
A sostegno della propria tesi ha richiamato un recente precedente negli esatti termini della sezione, ossia la sentenza n. 6488/2013 dell'1.7.2013, resa su una procedura selettiva di Roma Capitale che è stata bandita contestualmente alla procedura che interessa, insieme ad altre 20 procedure concernenti profili professionali diversi.
Roma capitale si è costituita in giudizio in data 27.9.2013 con comparsa di mera forma.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio i controinteressati dott. Del Buono e Vannata, rispettivamente in data 10.10.2013 e 14.10.2013; il dott. Vannata - il quale si è collocato nella graduatoria definitiva di cui trattasi al posto n. 14 e, pertanto, all'ultimo posto utile ai fini dell'assunzione- in particolare, ha contestualmente proposto ricorso incidentale, notificato in data 10.10.2013 e depositato il successivo 14.10.2013, con il quale ha impugnato i medesimi provvedimenti di cui al ricorso principale nonché distinti articoli sia del bando della procedura che del regolamento comunale, deducendone l'illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 487/1994 e per eccesso di potere per violazione degli articoli 10 e 11 del regolamento di disciplina per l'accesso nonché per difetto dei presupposti, per sviamento di potere, per illogicità, per contraddittorietà, per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti e per violazione di tutti i principi in materia di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 48771994 emergerebbe, da un lato, che il punteggio delle prove scritte e delle prove orali nonché dei titoli posseduti dovrebbe essere espresso in trentesimi, salva la possibilità di ricorso a formule equivalenti, e che il superamento della prova conseguirebbe al raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30 sia per l'una che per l'altra tipologia di prova e, dall'altro, che ai titoli posseduti non potrebbe essere attribuito un punteggio superiore ai 10/30, con la conseguenza che il peso dei titoli rispetto alle prove scritte ed orali, che sarebbe stato predeterminato dal legislatore in modo vincolato, non potrebbe superare un terzo del punteggio massimo attribuito a ciascuna tipologia di prova, scritta o orale e che, quindi, ai titoli posseduti si finirebbe per attribuirebbe un peso massimo pari a 1/7 del punteggio complessivo massimo attribuibile a seguito della sommatoria delle tre voci (media delle prove scritte + prova orale+ titoli).
Il bando di concorso, di contro, avrebbe indicato il punteggio attribuibile alle prove nonché ai titoli in decimi invece che in trentesimi, ma, mentre con riferimento alle prove scritte ed orali sarebbe stata rispettata l'equivalenza richiesta dalla norma di riferimento, ossia l'articolo 7 del d.P.R. n. 487/1994, invece, con riferimento ai titoli posseduti, il bando avrebbe errato poiché, limitandosi ad indicare il punteggio massimo attribuibile per la predetta voce in n. 10 punti, attesa la base espressa in decimi invece che in trentesimi, non avrebbe tenuto conto del peso dei titoli rispetto alle prove concorsuali come predeterminato vincolativamente nell'indicato nel d.P.R. n. 487/1994 all'articolo 8, con la conseguenza che i titoli, nella sostanza, hanno finito per assumere un peso, pari (al massimo) ad 1/3 del punteggio complessivo massimo derivante dalla sommatoria delle tre diverse voci, e, quindi, decisamente superiore all'indicato 1/7 di cui in precedenza.
In definitiva - anche in conseguenza dell'erronea formulazione del bando della procedura, che non avrebbe riportato pedissequamente l'espressione "o equivalente" invece contenuta nella corrispondente normativa di cui al regolamento comunale in materia, ossia negli articoli 10 e 11 richiamati - la commissione ha finito per non applicare la predetta equivalenza, utilizzando conseguentemente due diversi coefficienti di valutazione per i titoli e per le prove scritte ed orali e falsando, per quanto di interesse in questa sede, in particolare, proprio l'incidenza dei titoli rispetto alle prove concorsuali.
Qualora la commissione avesse, invece, utilizzato il coefficiente legislativo prioritario, rappresentato appunto dai trentesimi, rispettando, così, il limite massimo del punteggio attribuibile ai titoli posseduti di cui all'articolo 8 del d.P.R. n. 487/1994 espressamente indicato in modo puntuale in 10/30, ne sarebbe conseguito che, dalla riformulazione della graduatoria secondo l'indicato criterio, in applicazione altresì del criterio della media del punteggio attribuito alle due prove scritte come invocato nel ricorso principale, la ricorrente si sarebbe venuta a posizionare al posto n. 30 della graduatoria definitiva, e, quindi in posizione deteriore a quella attuale, ossia al posto n. 19 e pertanto ancora meno utile ai fini dell'assunzione, con la conseguenza della mancanza di un interesse concreto ed attuale a supporto del predetto ricorso che diverrebbe, conseguentemente, inammissibile.
Con la memoria del 17.10.2013 Roma Capitale ha argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso principale e ha, altresì, depositato documentazione integrativa in data 4.11.2013.
La ricorrente e il controinteressato, con le successive numerose ed articolate memorie difensive, depositate rispettivamente nelle date, quanto alla prima, del 18.10.2013 e del 31.10.2013, e, quanto al secondo, del 19.10.2013, del 30.10.2013 e del 5.11.2013, hanno sostanzialmente ribadito le proprie contrapposte posizioni in ordine alla tematica che interessa, argomentandole ancora più diffusamente.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 18.10.2013 con la quale ha controdedotto insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il controinteressato e ricorrente in via incidentale Vannata ha depositato memoria di replica in data 19.10.2013 e documentazione integrativa in data 22.10.2013.
Hanno fatto seguito ulteriori depositi difensivi delle parti in vista dllela camera di consiglio del 6.11.2013.
Con l'ordinanza n. 10975/2013 del 19.12.2013 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con fissazione dell'udienza di trattazione del merito alla data del 21.5.2014.
Di seguito la ricorrente ha chiesto, con l'istanza del 9.1.2014, di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami e con l'ordinanza n. 1174/2014 del 30.1.2014 il Collegio ha dato la propria autorizzazione con fissazione contestuale dei termini di deposito in giudizio della prova dell'intervenuta integrazione.
La ricorrente ha provveduto in data 19.2.2014 e 4.3.2014.
Il controinteressato ricorrente incidentale ha provveduto, a sua volta, a depositare gli originali dell'intervenuta notificazione del predetto ricorso in data 24.1.2014.
Alla pubblica udienza del 21.5.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
1 - Il ricorso incidentale è infondato nel merito e il ricorso principale, sostenuto da un adeguato interesse a ricorrere, è invece fondato, per le considerazioni tutte che seguono.
2 - Si prendono le mosse, nella trattazione dei ricorsi di cui trattasi, in via prioritaria, proprio dal ricorso incidentale atteso che il suo eventuale accoglimento per fondatezza nel merito della censura articolata determinerebbe, come necessaria conseguenza, l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse concreto ed attuale da parte della ricorrente principale, in quanto, pur facendo applicazione del criterio della sommatoria della media delle due prove scritte, della prova orale e dei titoli posseduti, come propugnato da quest'ultima nel detto ricorso, qualora, ritenuta la fondatezza nel merito altresì del ricorso incidentale, si facesse applicazione, congiuntamente, del criterio di valutazione dei titoli posseduti, sostenuto dal controinteressato-ricorrente incidentale, incentrato sull'individuazione di un punteggio massimo attribuibile a questi pari a 10/30 - con la conseguente incidenza dei titoli rispetto al punteggio complessivo massimo attribuibile alle tre voci che interessano nella misura massima di 1/7 - ne deriverebbe che, nella graduatoria definitiva così riformulata, la ricorrente verrebbe effettivamente a posizionarsi al posto n. 30 e, quindi, in posizione sempre non utile ai fini dell'assunzione in servizio e, addirittura, ancora maggiormente deteriore della posizione attuale.
Si premette, ancora, che l'interesse alla proposizione del ricorso incidentale non può ritenersi coevo e contestuale alla pubblicazione del bando, ma deve ritenersi sorto nel momento in cui, con il ricorso principale, si è chiesta, nella sostanza, una modificazione dell'ordine della graduatoria; è, infatti, soltanto in tale momento che viene posta in discussione la posizione di vantaggio acquisita dal controinteressato e, quindi, è esclusivamente in tale momento che si è attualizzato l'interesse incidentale dello stesso a fare valere l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, ossia della graduatoria definitiva e dei presupposti bando della selezione e regolamento comunale in materia.
E la funzione che il ricorso incidentale assolve nel processo amministrativo da impugnazione va individuata nell'inserimento nel giudizio di un thema decidendum nuovo che risulti subordinato all'accoglimento del ricorso principale, oppure tendente a paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale, introducendo una ragione ostativa all'accoglimento delle censure svolte con esso. Nel primo caso il ricorrente incidentale impugna lo stesso atto oggetto del ricorso principale per una parte diversa e proponendo censure diverse rispetto a quelle proposte con il ricorso principale (ed è questo lo schema più ricorrente di tale tipo di impugnativa), mentre nel secondo caso l'iniziativa incidentale può essere rivolta alla caducazione di un atto diverso da quello impugnato con il ricorso principale, purché esista una stretta connessione tra i due provvedimenti, dovendosi, comunque, trattare di atto che non si iscriva in un ambito autonomo rispetto al rapporto cui mette capo l'atto oggetto del ricorso principale.
Nella specie detta connessione, ad avviso del Collegio, deve ritenersi sussistente, in quanto l'atto impugnato in via principale è l'atto di approvazione della graduatoria, mentre gli atti impugnati con il ricorso incidentale sono il bando di concorso e il regolamento comunale, ma limitatamente ad articoli non censurati dalla ricorrente con il ricorso principale e, comunque, atti che sono parte integrante della procedura concorsuale, e che, se ritenuti illegittimi in questa sede e conseguentemente annullati, farebbero venir meno l'interesse della ricorrente principale, rendendo il ricorso stesso inammissibile.
L'articolo 7 del d.P.R. n. 487/1994 dispone, quanto alle prove scritte, che "i voti sono espressi di norma in trentesimi…conseguono l'ammissione … in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente…"; il successivo articolo 8 dispone, invece, che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente…".
Il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22.12.2009 e, in particolare, degli articoli 10 e 11, rubricati rispettivamente "Valutazione dei titoli" e "Classificazione e valutazione delle prove di esame", dispongono, a loro volta, testualmente che "Per i titoli di servizio, cultura e vari non può, comunque, essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente." e che "4. Il superamento delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità di almeno 7/10 o equivalente".
L'articolo 3 del bando della procedura, rubricato "Valutazione dei titoli", dispone, poi, che "Per i titoli di servizio, cultura e vari, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10."; il successivo articolo 6, rubricato "Ammissione alla prova orale", dispone a sua volta che "Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10.".
Si prendono le mosse del discorso dalla premessa che il combinato disposto degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 487/1994 trova applicazione anche con riferimento alle procedure indette dagli anti locali.
E, infatti, il giudice d'appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1 febbraio 2010, n. 397) ha puntualmente analizzato i rapporti tra la potestà regolamentare degli enti locali e la normativa statale pervenendo alle seguenti conclusioni, che, in questa sede, si richiamano testualmente in quanto condivise in pieno da parte del Collegio.
«Per ciò che attiene alla definizione delle procedure per le assunzioni e per il reclutamento prevista nei commi terzo e quarto dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, il coordinamento fra la normativa statale e la potestà regolamentare degli Enti locali non appare insensibile alla modifica dell'ordinamento del pubblico impiego introdotto con il testo unico di cui al D.Lgs. n. 165/2001.
Secondo le disposizioni dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali sono tenuti, nell'esercizio della potestà regolamentare, a definire le procedure per le assunzioni con riferimento ai principi della legge statale - rectius all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 - e ad applicare il D.P.R. n. 487/1994 in via sussidiaria alle procedure di reclutamento, in mancanza, cioè di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa.
La disposizione aveva una sua coerenza logica sotto il vigore del D.Lgs. n. 29/1993, il cui art. 36 regolava il solo reclutamento (assunzioni agli impieghi) del personale nelle amministrazioni pubbliche: con il regolamento, gli enti locali potevano adattare alle proprie esigenze organizzative le modalità di accesso all'impiego nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 36 per l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni (concorso pubblico, selezione, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, chiamata numerica degli iscritti), ferma restando la loro piena potestà regolamentare nelle materie non disciplinate dalla legge statale, fra cui la procedura di reclutamento, applicabile perciò in via sussidiaria, in mancanza di esercizio della potestà regolamentare.
Con l'abrogazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 29/1993 seguita al testo unico sul pubblico impiego del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 35 ha stabilito sia i principi propri dell'accesso all'impiego secondo le tipologie previste nel precedente art. 36 D.Lgs. n. 29/1993, sia quelli applicabili alle procedure proprie del reclutamento.
Nel nuovo testo dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, anche siffatti procedimenti sono stati riservati al regolamento degli Enti locali, unitamente alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante l'univocità dell'inciso relativo alle "procedure concorsuali". Nella nuova norma non è più ripetuta però la riserva esclusiva al regolamento degli Enti delle procedure concorsuali con applicazione in via sussidiaria del D.P.R. n. 487/1994. Compare invece, all'ultimo comma dell'art. 35, la clausola generale del "rispetto dei principi fissati dai commi precedenti".
"Fra i principi stabiliti dal terzo comma della disposizione in esame, che ricalcano quelli previsti dall'art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487/1994, figura anche quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
La disposizione dell'art. 35, che prevale senz'altro su quella dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, sia con riferimento al criterio strettamente temporale che con riguardo al criterio logico-sistematico, data la valenza del D.Lgs. n. 165/2001 all'intero pubblico impiego, supera perciò - chiaramente ancorché implicitamente - la riserva di regolamento contenuta nell'art. 89, comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000, sulla disciplina dei procedimenti concorsuali per ricondurla ai principi di oggettività e trasparenza propri del D.P.R. n. 487/1994.
Diversa conclusione non è possibile trarre dalla salvezza nell'art. 70, u.c. del D.Lgs. n. 165/2001, di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti della disciplina applicabile al reclutamento: in disparte la difficoltà di riferire espressamente la norma anche agli ordinamenti locali, anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal D.P.R. n. 487/1994.
Sono così superati tutti gli argomenti diretti a dimostrare la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale attribuita agli enti locali prima dall'art. 6 della legge n. 127/1997 e poi dal nuovo assetto costituzionale introdotto dalla l. cost. n. 2/2001. Il rinvio del settimo comma dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 - specifico per le procedure concorsuali negli enti locali - alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, rappresenta il limite della potestà regolamentare. Gli Enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale.".
E che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio dell'attribuzione del punteggio massimo per i titoli posseduti dai candidati si desume non solo dal carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487/1994, ma anche dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite.
Tanto premesso deve, altresì, rilevarsi che "Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli, vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove.
In tale tipologia di concorso l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale, è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva." (cfr. nei termini Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922).
Si tratta, allora, all'evidenza di verificare quale sia effettivamente l'incidenza dei predetti titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale.
Si premette che evidentemente l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali e che, atteso che il bando deve indicare i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli (e che, in ogni caso, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente), é opportuno che la distribuzione e ponderazione del punteggio tra le varie categorie di titoli avvenga in modo equilibrato evitando, quindi, sbilanciamenti a favore di una piuttosto che di un'altra.
In sostanza, il Collegio ritiene che laddove sia prevista una prova concorsuale per titoli ed esami, la distribuzione di punteggio all'interno debba essere proporzionata e idonea a selezionare un numero idoneo di candidati senza che possa essere individuata, con la concreta applicazione dei criteri di distribuzione del punteggio, una illogica prevalenza dei titoli o delle prove, così da trasformare il concorso, solo formalmente per entrambe le tipologie di prove, per soli titoli o per soli esami.
Si premette ancora che i titoli valutabili vengono generalmente classificati in tre categorie, ossia a) i titoli di servizio - in cui rientrano i servizi idonei a dimostrare competenza e capacità in relazione al posto messo a concorso -, b) i titoli di studio - in cui rientrano i titoli di studio e culturali che abbiano una connessione con il posto messo a concorso, ma non il titolo richiesto ai fini dell'ammissione al concorso, che è valutabile solo in relazione al voto riportato - e c) i titoli vari, tra cui rientrano il curriculum professionale, gli encomi e le pubblicazioni.
Si ritiene che il comma 2 dell'articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell'esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all'interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall'altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio.
Un ulteriore indice interpretativo nella direzione indicata si ricava dalla disciplina previgente di cui al d.P.R. n. 686 del 3.5.1957, "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.", il quale all'articolo 9, rubricato "Esito delle prove di esame.", disponeva che "Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale." E al successivo articolo 10, rubricato "Concorsi per esami e per titoli.", disponeva che "Nei casi in cui gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono che l'ammissione a determinate carriere avviene in base a concorso per esami e per titoli, i regolamenti delle Amministrazioni stesse possono determinare le categorie dei titoli valutabili e stabilire le norme relative alla documentazione dei titoli stessi. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.".
Premessa la differenza del coefficiente adottato, ossia i decimi invece che i trentesimi e la non espressa ammissibilità di una formulazione equivalente, tuttavia, è agevole notare il parallelismo delle norme da ultimo richiamate con le corrispondenti norme del d.P.R. n. 487/1994 quanto al punto di specifico interesse in questa sede; e, infatti, anche qui è indicato il punteggio minimo di ciascuna prova scritta ed orale (per la prova scritta il riferimento è effettuato alla media in caso di pluralità di prove scritte) in 7/10 ed il punteggio massimo attribuibile ai titoli in 3/10. E la giurisprudenza che si è occupata di rilevare l'effettiva incidenza percentuale dei titoli rispetto al punteggio complessivo massimo risultante dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti alle diverse prove concorsuali, ha avuto modo di specificare che "A norma dell'art. 10 d. p. r. 3 maggio 1957, n. 686, recante il regolamento di esecuzione del testo unico sugli impiegati civili dello stato approvato con d. p. r. 10 gennaio 1957, n. 3, legittimamente la commissione giudicatrice di un pubblico concorso dispone la suddivisione del punteggio complessivo in parti eguali tra titoli e prove d'esame." (Cons. Giust. Amm. Sic., 28-05-1985, n. 69). Secondo il predetto orientamento, che in questa sede si condivide appieno, pertanto, si riconosce in modo puntuale e non revocabile in dubbio, che l'incidenza percentuale dei titoli è esattamente pari a quella delle altre prove di esame considerate nel loro complesso.
Peraltro, nel caso in cui si accedesse all'interpretazione avanzata dal ricorrente incidentale, ne conseguirebbe che ai titoli dovrebbe attribuirsi una incidenza percentuale sul punteggio complessivo non superiore ad un 1/7, ossia di un 1/3 del punteggio massimo attribuito a ciascuna singola prova, scritta e orale, decisamente non proporzionato ad un'equilibrata ripartizione tra le diverse voci.
Deve, pertanto, ritenersi che la modificazione introdotta dal d.P.R. n. 487/1994 rispetto al previgente d.P.R. n. 686/1957, abbia avuto come finalità proprio quella di riequilibrare i punteggi attribuiti da un lato ai titoli e dall'altro alle prove di esame, mettendo sullo stesso piano i titoli e ciascuna delle due prove scritte ed orali singolarmente considerate, mentre in precedenza i titoli valevano quanto le prove scritte ed orali considerate insieme, portando, appunto, la percentuale di incidenza dei titoli da ½ a 1/3.
D'altronde, sebbene in epoca remota, la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimere il medesimo principio anche con riferimento alla norma che interessa nello specifico in questa sede, statuendo che "Ai sensi dell'art. 8 comma 2 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in sede di valutazione dei titoli prodotti dal candidato partecipante ad un pubblico concorso, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; pertanto, la prescritta tassatività riguarda la proporzione che il punteggio attribuito ai titoli può avere sul punteggio complessivo e non la sua necessaria espressione in trentesimi." (T.A.R. Sardegna, 23-12-1997, n. 1930).
Sebbene non espressamente, inoltre, il predetto principio è stato, altresì, in tempi più recenti, confermato dal Consiglio di Stato in sede di parere reso su ricorso straordinario laddove, di contro alla censura avente ad oggetto proprio l'omessa applicazione dell'art. 8, comma 2 del d.P.R. n. 487/1994, e la violazione di legge per essere stato disatteso il principio della tassatività della proporzione che il punteggio attribuito ai titoli può avere sul punteggio finale complessivo, secondo cui per i titoli in sede concorsuale non potrebbe essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 su 30 in quanto dovrebbero pesare per non più di un terzo nella valutazione finale; in quella sede è stato infatti rilevato, avuto riguardo alla specificità della procedura di cui si trattava, ossia dell'avanzamento al grado di maresciallo capo, che "…soprattutto per le amministrazioni militari, esigenze del tutto particolari e peculiari possano condurre a riconoscere forme di avanzamento destinate a valorizzare in modo specifico il tratto dei titoli e soprattutto della tipologia del servizio effettivamente svolto. …Nel caso in esame, l'avanzamento a scelta per esami strutturalmente premia la valutazione del servizio, dove il criterio della scelta deve esser declinato attraverso una specifica, chiara ed analitica valutazione dei titoli e dei servizi resi in precedenza. E' quindi del tutto coerente con questa tecnica di avanzamento che la valutazione dei titoli e del servizio reso assuma un coefficiente relativamente più rilevante , rispetto alle prove culturali e tecnico professionali, di quello stabilito in via generale dal citato dpr n. 487/1994. …" (Consiglio di Stato, sez. II, parere del 24 giugno 2011, n. 2556).
Secondo la riconosciuta interpretazione della norma di cui trattasi, pertanto, l'amministrazione ha correttamente valutato i titoli con l'attribuzione di un punteggio pari a 10, ossia di un punteggio non superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo attribuibile. I titoli, anche in questo modo, avrebbero un peso comunque inferiore a quello delle prove scritte ed orali considerate nel complesso, anche se indubbiamente rilevante.
E, infatti - premesso che la formulazione del regolamento comunale nella materia è sostanzialmente conforme al disposto di cui all'articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, a parte il riferimento ai 7/10 di cui all'articolo 11, l'amministrazione, con le norme del bando della procedure di cui trattasi, dopo avere legittimamente scelto di definire il punteggio con il coefficiente dei decimi invece che dei trentesimi, ha, da un lato, rispettato l'equivalenza, indicando il punteggio minimo per il superamento delle prove di esame in 7/10 e, dall'altro, ha indicato il punteggio massimo attribuibile ai titoli in n. 10 punti che rappresentano, appunto, 1/3 del punteggio massimo complessivo (costituito da punti n. 90, di cui 30 per le prove scritte- risultando dalla media delle due prove- 30 per la prova orale e 30 per i titoli, come rideterminato a seguito dell'accoglimento della censura di cui al ricorso principale, avuto riguardo all'operato della commissione, come di seguito diffusamente indicato, secondo una lettura interpretativa del bando conforme alla norma di legge in materia).
E, infatti, l'articolo 3 del bando della procedura, rubricato "Valutazione dei titoli", dispone espressamente che "Per i titoli di servizio, cultura e vari, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10." e nei commi successivi, individua il punteggio massimo attribuibile per ogni singola categoria di titoli e all'interno di ogni singola categoria il punteggio relativo a ciascuna tipologia specificamente individuata, mentre il successivo articolo 6, rubricato "Ammissione alla prova orale", dispone a sua volta espressamente che "Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10.".Infine l'articolo 7, rubricato "Formazione ed approvazione della graduatoria", dispone che "La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove di esame.".
Per le considerazioni tutte che precedono pertanto il ricorso incidentale è da respingere in quanto infondato nel merito.
3 - Il ricorso principale è, invece, fondato nel merito per le considerazioni tutte puntualmente esposte nella sentenza della sezione n. 6488/2013 dell'1.7.2013, secondo cui il bando della procedura di cui trattasi è illegittimo nella parte in cui, all'articolo 7, individua un criterio di attribuzione del punteggio non conforme a quanto statuito all'articolo 8 del d.P.R. n. 487/1994 in combinato disposto con il precedente articolo 7, criterio questo ultimo che assume valenza vincolante anche per le amministrazioni locali, per le considerazioni già in precedenza esposte sul punto.
4 - Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSOREIL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: vittorioriva 31/01/2015 15:09:41
Arriva la prova d'informatica scritta obbligatoria in tutti i concorsi
https://www.youtube.com/watch?v=xWuRbvgyr3s

Da: Kafle  -banned!-08/10/2019 12:01:52

- Messaggio eliminato -

Da: daniel84 14/03/2020 12:09:42
ciao a tutti, scusate il disturbo, volevo sapere da voi, che siete sicuramente piu competenti di me, se prima della prova orale in un concorso vi è l'obbligo di comunicare il risultato delle prove scritte ( 21/30 almeno), da sommare alla valutazione dei titoli?

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