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docenti inidonei - decreto 104- 12/09/2013 novitá
6016 messaggi, letto 156478 volte

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Da: riccardina  -banned!-02/05/2014 18:37:36
male...tanto. sono stata al pronto soccorso l'ho tenuta bloccata una settimana ed ora porto la cavigliera...sto in malattia :(

se non guarisco entro il 15 maggio dovrò fare la risonanza... se ho rotto i legamenti... puoi immaginare cosa accadrà...


ho sbagliato a non fare infortunio sul lavoro... grazie sei gentile inidonea per ... ;)
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Da: ortini 202/05/2014 19:53:59
riccardina la risonanza avrebbero già dovuto fartela....così sapendo cosa hai con certezza la terapia sarebbe più mirata...

a me hanno chiamato dalla scuola perché il Patronato aveva "scordato" di farmi firmare il modulo per la liquidazione...fra Inpdap,Acli e Usr non riescono proprio a non fare errore,orrori ed omissioni....

il primo maggio L'hotrascorso tra giardino e spiaggia e poi in serata sono andata al motoraduno dove c'era gente della mia età,nostalgici dei Creedence e gruppi consimili...avevano organizzato la serata per beneficenza verso la Sogit che da noi gestisce le ambulanze..avendone usufruito più volte mi è sembrato giusto partecipare...birretta e porchetta 4.50 euro...:-) e tanta bella musica con un gruppo che era più anziano di me ma aveva la grinta dei bei tempi....dopo un oretta son tornata a casa stanca ma serena e sulla spiaggia c'erano ancora gruppi,   riuniti per trascorrere la festività...uno  di congolesi ballava e cantava con solo i tamburelli.....giovani e statuari davvero affascinanti....danza che ricordava nelle movenze il thai chi.....poi mi son addormentata dinanzi al "medico in famiglia".....spero lo abbiate trascorso con la medesima serenità,anche mmm.....<3
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Da: riccardina  -banned!-02/05/2014 20:19:49
che bel 1 Maggio...!!!!

io serena si... ma a casa dal 17 aprile, oggi sono uscita un po'... per comprare degli olii che usa Francesca, la ragazza che mi fa i massaggi... ma dopo poco, non posso poggiare più il piede...

buon prezzo 4,50 ;)

lunedì vorrei riprovare ad andare a scuola...speriamo...
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Da: ortini 204/05/2014 08:36:00
notizie dei Cobas anche sulla sentenza di Udine....


Care e cari idonei ad altri compiti &C

Da più parti sono giunte mail e telefonate a proposito della sentenza di Udine in cui è stato riconosciuto il diritto alla dispensa. A tal proposito la nostra Anna Grazia ci scrive:



La sentenza del giudice del lavoro di Udine non può che farci piacere, ma:

a) non fa giurisprudenza e quindi anche un altro giudice del lavoro di Udine potrebbe emettere sentenza diversa;

b) chi ha chiesto la dispensa lo ha fatto all'atto della dichiarazione di inidoneità e si è assunta la responsabilità di rifiutare l'utilizzazione in altri compiti ed è rimasta a casa, facendosi licenziare e impugnando l'atto di licenziamento. Se c'è qualcuno disposto a rischiare non ci sono problemi, ma se ci si chiede la certezza dell'esito non possiamo darla.

Anna Grazia



A proposito dello sciopero  indetto dai Cobas trovate negli allegati il materiale. Mi raccomando per i sit in nelle mattinate del 6 e del 13 maggio davanti al Miur, rispettivamente per la scuola primaria e dell'infanzia il 6 e secondaria di entrambi i gradi il 13  ai quali invito a partecipare  numerosi soprattutto i colleghi romani.

In calce le motivazioni della convocazione  dello sciopero

maestratitti





Carissimi/e,

nei giorni in cui sono stati indetti i quiz Invalsi (6-7-13 maggio) abbiamo convocato lo SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA di tutto il personale docente ed ata, non solo per boicottare i quiz Invalsi e contro la Scuola-quiz ma anche  per restituire a docenti ed Ata gli scatti di anzianità e 300 euro mensili di aumento come parziale recupero del salario perso negli ultimi anni ; per dire NO ai soldi alle scuole private, alla riduzione di un anno della scolarità, ai BES, alle classi-pollaio ; per massicci investimenti nella scuola pubblica ; per l'assunzione stabile dei docenti ed ATA precari e la definitiva garanzia del mantenimento del ruolo docente per gli "inidonei"; per il pensionamento immediato dei Quota 96.




Rispondi

Da: monica elisa05/05/2014 10:28:39
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un'informazione.
Per presentarmi alla visita presso la CMV non ho richiesto un permesso o ferie, ma ho solo comunicato per iscritto di essere stata convocata a visita al Dirigente Scolastico e alla DSGA, e che pertanto mi sarei assentata dal servizio. Hanno firmato entrambi, ma ora la DSGA dice che devo giustificare con i classici permessi il giorno nel quale mi sono assentata perché non mi spettava...
C'è qualche normativa che ne parla ? Grazie
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 05/05/2014 17:23:35
devi portare la certificazione che sei stata im cmv...è come una visita specialistica...ma devi chiedere che ti rilascino il foglio.
Rispondi

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Da: riccardina  -banned!- 05/05/2014 17:27:19
ormai non so cosa puoi fare...
o chiedi il foglio.alla cmv o autocertifichi che sei stata lí allegando il responso della commissione che magari ha la data della visita in calce quando ti arriva...altrimenti se non puoi piû reperire alcun certificato che lo attesti...fatti dare motivi personali.ti spettano 3 giorni l'anno...e non avresti un'assenza ingiustificata (da evitare)
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 05/05/2014 17:33:19
devi sempre documentare una tua assenza...con certificati a meno che siano ferie e motivi personali (che sembra sia a discrezione del ds concedere ) ma ora con la questione della privacy devono dartelo e basta...senza sapere i fatti tuoi.
anche le visite private vanno documentate con certificato...ed anche un altro che dovrebbe firmare il medico in cui dichiara che la visita poteva essere fatta solo quel giorno e a quell'ora.nella mia scuola io ero l'unica che lo faceva...alla fine ho smesso di farlo...perchè mi imbarazzava da morire farlo fare al medico+ il certificato normale...ma andrebbe fatto quando si tratta di visita privata.
Rispondi

Da: monica elisa06/05/2014 08:22:32
L'anno scorso, quando alla visita della CMV ho richiesto qualcosa che attestasse la mia presenza lì, un  medico della commissione mi ha risposto(con tono scocciato) che con la nuova normativa non si devono più produrre certificati tra amministrazioni, pertanto ero automaticamente giustificata.
Quest'anno da qualche parte avevo letto che, dato che ero stata convocata e mi dovevo presentare obbligatoriamente e da un paio di mesi vige l'impossibilità di chiede permesso per malattia per effettuare visite mediche, il giorno per effettuare la visita era da considerarsi "dovuto" (come quando si va in trribunale se convocati per motivi scolastici )dalla scuola senza richiedere ferie o motivi personali...
Ma da quanto mi dici sarò costretta a chiedere proprio uno di questi due permessi.
Grazie ancora una volta per il tempo che mi hai dedicato.
Buona giornata !
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-06/05/2014 14:40:16
prova a chiamare la cmv la segreteria e chiedere che ti venga preparato. Non dovevi chiedere al medico ma all'accettazione il certificato attestante la tua visita... cmq ti capisco, io ho fatto l'ultima visita alle corde vocali al celio ( ospedale militare) quando ho chiesto la documentazione ( il certificato) non hanno volluto fornirmela ( ma mio marito laureato in giurisprudenza sosteneva che dovessero farlo... alla fine per non discutere ho detto che lo avrei chiesto a villa fonseca... a villa fonseca mi hanno detto che doveva darmelo il Celio... insomma siamo andati avanti e dietro e non ti dico mio marito di che colore era!!!! da oggi in poi chiedilo sempre... pretendilo... se sei un un posto per fare qualcosa DEVONO certificartelo... ti abbraccio.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-06/05/2014 17:32:59
oggi ho ricevuto formalmente il documento che attesta l'utilizzazione in biblioteca da docente a pieno titolo e l'orario alle 25 ore settimanali.

preparato il 9 /04/2014 alla buon ' ora... tra poco andavo in pensione! :)
Rispondi

Da: monica elisa07/05/2014 10:31:33
Cara Riccardina, grazie ancora per la tua risposta, farò come dici.
Certo mi incuriosisce molto il tuo ultimo messaggio ...come hai fatto ad ottenere tutto ciò? Qual è la tua situazione attuale ?
Scusa se approfitto della tua pazienza e del tuo tempo....
Buona giornata !
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 07/05/2014 23:37:34
ho studiato come una pazza...ma devo anche dire grazie ad una persona che mi ha aiutata nel forum "ab".

l'art.8 dell'attuale contratto ci conferma l'utilizzazione nella sede di servizio...al ritorno in ruolo...e poi mille altri documenti... sono riuscita ad ottenere anche il passaggio di ruolo!!!e restare nella sede di servizio,ma ho scritto a tutt'italia....e non mi sono mai arresa :))) confesso  ho studiato cosî tanto ch e aiuto anche il Funzionario Miur che mi ringrazia sempre... insomma non è facile districarsi...
il mio vantaggio...leggo...leggo...leggo!!!e consiglio a tutti leggete,leggete,leggete...(è importante perô riferirsi alle fonti...non ad interpretazioni) domani mi concentro sulla nuova normativa delle         visite specialistiche.  (ero docente d'infanzia).
quando vuoi scrivi...se posso...;)
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 07/05/2014 23:48:35
se invece la tua speranza è quella di essere utilizzata fuori ruolo...con l'orario e le ferie che avevi prima...seppelliscila...ti toccano le 36 ore...benchè ingiuste...

io starô utilizzata con orario docente solo perchè sono tornata in ruolo...e non potevo tornare in classe a Maggio!!!...finirô l'anno cosî.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 08/05/2014 09:08:49
x monica elisa

se non hai ancora preso motivi personali,puoi giustificare la tua assenza con la dichiarazione sostitutiva di notorietà!!!!
è una sosta di autocertificazione valida ai fini amministrativi
cerca la circolare 2 /2014 e scarica l'allegato,stampalo  e consegnalo in segreteria...questa forma di giustificativo è valida dal17/02/2014.
fammi sapere.
Rispondi

Da: monica elisa08/05/2014 12:08:34
ciao ! So che esiste quel modulo, ma intanto ho chiesto motivi personali con autocertificazione, del resto la scuola ha la mia convocazione, la relazione della CMV etc etc ...più documentato di così !Però se mi fanno storie ricorro a quello. Sicuramente scriverò ancora ..ho mille dubbi in testa che in realtà la normativa attuale non chiarisce affatto.
Grazie ancora ....
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 08/05/2014 14:44:59
ho riletto piû volte...in realtá vogliono che utilizziamo i motivi personali...per le specialistiche...o i recuperi o i permessi brevi che vanno restituiti...

altrimenti bisognerà utilizzare la strategia...dopo i tre giorni di motivi personali, mi pare di capire...di prendere la malattia normale e poi comunicare di andare in specialistica (aggiungendo al normale certificato o relativo n. di protocollo quello dello specialista)  ...insomma  non si  puõ piû credo prendere la specialistica da sola e venir pagati lo stesso...non è molto chiara la circolare..
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 08/05/2014 14:59:08
*riassumendo oriz.skuola

il dipendente per poter effettuare una visita specialistica deve richiedere permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16).
  * A tal proposito vogliamo ricordare che per i dipendenti assunti a tempo determinato i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari [es. visita fuori provincia o quando l'orario di lavoro non lo permette] non avrà alcuna retribuzione per quel giorno);
  * NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l'assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione online, periodo di comporto, trattenuta "Brunetta") e l'eventuale assenza al domicilio constata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 08/05/2014 15:06:51
Numerose sono le richieste di chiarimentoche riceviamo relative alla circolare n. 2 del 17 febbraio 2014
 emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica. La circolare riguarda l'attuazione delle recenti disposizioni di legge sulle assenze per malattia dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Numerosi sono i problemi e dubbi applicativi che questa circolare sta creando in tutti i comparti pubblici della conoscenza.
Proviamo a fare il punto.Le novità introdotte per legge
Il comma 5-ter dell'art. 55-septies del DLgs 165/2001 (comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011) recitava: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di  attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche  privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
Successivamente, con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono state apportate le seguenti modifiche (in grassetto le aggiunte e tra parenti quadre la cancellazione): "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici [l'assenza è giustificata] il permesso è giustificatomediante la presentazione di  attestazione,anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche  privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica."
Il DFP, con la circolare n. 2 emanata il 17 febbraio 2014, ha impartito disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni interpretando la suddetta legge con molte forzature non condivisibili, inaccettabili e per molti aspetti anche inapplicabili.
Si riportano, in corsivo, i contenuti salienti della circolare con evidenziate in grassettole parti che creano problemi e che la FLC CGIL contesta.
  * l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.
  * La suddetta modifica "avrebbe" previsto che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica."
  * Pertanto, al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, considerato altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, il DFP ha ritenuto necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi: "a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".
  * …. (omissis)
  * Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.
  * …. (omissis)Il nostro commento
I passaggi specifici che si contestano sono principalmente i due sopra evidenziati.
In particolare il primo, quello contenuto nel terzo capoverso riportato sopra (la parte in grassetto) da cui poi discendono le successive disposizioni contenute nella circolare.
Rispetto alla legge, che definisce sempre come "assenza per malattia" quella che ha luogo per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, è evidente la forzatura della Funzione Pubblica nell'imporre il ricorso all'utilizzo dei permessi retribuiti "per documentati motivi personali" o similari (permessi brevi o banca delle ore) previsti nei Ccnl. Ci si riferisce ai 3 gg. nella scuola (+ 6 di ferie di cui all'art. 15 c. 2 del Ccnl della scuola se fruiti come permessi, ma solo per il personale docente), alle 18 ore nell'università e alle 36 ore nella ricerca per tutti i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Una forzatura che, peraltro, diventa gravemente penalizzante per il personale a tempo determinato che non avrebbe diritto ad alcuna retribuzione laddove, per loro, il CCNL non lo preveda.
Gli elementi di contestazione su tale interpretazione della legge sono più di uno.
  * Intanto, la legge parla sempre di "assenza per malattia" che, se ha luogo per "visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici", è da considerare come "permesso giustificato" (previa presentazione di attestazione e orario della stessa). Dalla legge, contrariamente a quanto afferma il DFP, non si deduce affatto che sia stato abolito l'istituto della malattia per l'effettuazione di "visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici"; né che l'essere tale assenza da considerare come  "permesso giustificato" si debba intendere come automatico obbligo di attivazione di quanto già previsto dai Ccnl in materia di permessi "per motivi personali o familiari", o permessi brevi o banca delle ore (ove prevista). A parere della FLC Cgil la legge introduce questa fattispecie di "assenza per malattia" che è da considerare come "permesso giustificato" in modo a se stante e indipendentemente da quanto prevedono i Ccnl al pari, ad esempio, dell'assenza per la donazione del sangue, per la testimonianza in tribunale, ecc…, cioè "altri" permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge!
  * L'interpretazione "forzata" della legge che fa il DFP, infatti, non si concilierebbe con il fatto che i permessi contrattuali potrebbero già essere stati utilizzati o esauriti per lo scopo previsto nei Ccnl (motivi personali o familiari documentati). In questo caso, infatti, se ne dovrebbe dedurre che non è più possibile effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche. Se questa fosse l'interpretazione della legge sarebbe evidente la lesioni del diritto costituzionale alla salute in cui rientrano a pieno titolo (per giurisprudenza consolidata e per pronunciamento della stessa Corte Costituzionale) tutte le misure di prevenzione della salute adottate, pur in assenza di sintomatologie acclarate. Dunque il legislatore non può avere normato in questo senso.
  * Non si può neanche pensare che sia possibile, ad esempio, il ricorso "obbligatorio" (magari perché i 3 gg sono esauriti) al permesso breve previsto nei Ccnl perché, lo ricordiamo, ad esempio per i docenti della scuola è previsto  fino ad un "massimo" di due ore! Chi può pensare che in "sole" due ore sia possibile effettuare visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (spostamenti e file comprese)? E se poi si dovessero effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche magari in un centro a 500 o più chilometri di distanza? Insomma, se l'indicazione fosse quella di usare "obbligatoriamente" i permessi ("al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni", come si afferma nella circolare) negando come possibile il ricorso alla malattia, questo significherebbe negare il diritto alla tutela della salute, cosa che il legi
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 08/05/2014 15:09:07
cgil

Ora la misura è veramente colma!
Riteniamo che la legge non abbia modificato in nulla gli istituti previsti dai Ccnl in materia di malattia e permessi e che, pertanto, la legge sia perfettamente compatibile con la piena esigibilità di questi istituti.
Per queste ragioni invitiamo tutte le amministrazioni a continuare a considerare queste assenze come malattia, se richiesta dal lavoratore, oppure anche come permesso retribuito comunque "giustificato" dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito (nell'entità e nella retribuzione) al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei Ccnl per l'istituto specifico dei permessi retribuiti.
Per le ragioni esposte intendiamo non solo proseguire il nostro impegno per modificare il DLgs n. 165/01 abrogando le parti introdotte dal DLgs n. 150/09, ma, nello specifico, la FLC ha già dato incarico ai legali per l'impugnativa al TAR e valuterà anche ricorsi dei singoli lavoratori al giudice del lavoro in presenza di lesioni concrete di diritti e sollevando anche profili di illegittimità costituzionale.
Infine, intendiamo scrivere sia al ministro della Funzione Pubblica che al ministro dell'Istruzione per chiedere un incontro urgente al fine di chiarire tutta la materia e per chiedere il ritiro della circolare, o quantomeno una modifica radicale del suo contenuto, al fine di dare alle amministrazioni corrette indicazioni applicative della legge.
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 08/05/2014 15:19:45
diritto.it

Le novita' dio cui al titolo Come è noto anche la legge 30 ottobre 2013, n. 125 ( di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101), recante "disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni". ( cfr. G.U. n. 255 del 30-10-2013), è intervenuta su taluni istituti che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. Di particolare interesse, oltre a quelle in tema di incarichi a favore dei dipendenti,operate tramite un ampliamento delle fattispecie rientranti tra le c.d. attività non soggette ad autorizzazione ( trattasi delle docenze e gli incarichi per la ricerca scientifica inserite ora nell'art. 53 co. 6 f.bis del d.lgs.n.165/2001),  quelle introdotte dall'art 4  nuovo co. 16 bis in materia di controlli sulle assenze, a parziale modifica dell' art 55 septies c.5 ter del d.lgs n.165/2001. Infatti il  testo del c.5-ter  prima della modifica, recitava espressamente che "nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza é giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Il nuovo co. 16 bis introdotto dall'art.4 della L.n.125/2013 è invece intervenuto sostituendo, nella prima parte del co.5 ter, la parola "l'assenza e' giustificata" con "il permesso e' giustificato",mentre nella seconda parte dopo le parole "di attestazione" ha  inserito ", anche in ordine all'orario"; infine ha aggiunto alla fine le parole "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica" Il testo attualmente vigente del co.5-ter dell'art.55 septies del d.lgs n.165/2001 prevede in primo luogo che" nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso é giustificato mediante la presentazione di attestazione anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".Appare dunque evidente come il legislatore, abbia operato la sostituzione del termine "assenza" in quello di "permesso" in riferimento alle c.d. visite specialistiche. La disposizione inoltre, sembra chiaramente indicare che, ai fini della fruizione "concreta"( la norma infatti utilizza il termine di giustificato) del permesso da parte di tutti i dipendenti pubblici ( contrattualizzati e non), l'attestazione dovrà riportare per il futuro, anche l'orario relativo alla permanenza presso lo studio o struttura medica anche privata. Infine,nell'adeguarsi all'orientamento finalizzato alla utilizzazione dei sistemi digitali quali strumenti di risparmio, la nuova disposizione prevede inoltre che, l'attestato possa essere trasmesso dalle strutture mediche mediante posta elettronica. -


 
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 08/05/2014 15:40:18
l'avvocato barone scrive...

Il dipendente dovrà produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi seguire lesingole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questo caso l'attestazione di presenza dovrà anche contenere l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante. L'attestazione di presenza presso la struttura di cura può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio".
Dunque da un lato emerge una fonte primaria legislativa, applicabile ai dipendenti della scuola,che innova o specifica la materia, dall'altro lato hai invece delle circolari più che interpretative forse di carattere dispositivo.
Come è noto, "con il termine circolare non si intende un tipo di atto ben definito, ma il mezzo con cui determinate comunicazioni vengono effettuate. Si può ritenere ormai assodato (in dottrina come nei più condivisi arresti giurisprudenziali) che con il termine circolare non si voglia intendere un tipo di atto amministrativo contrassegnato da un contenuto preciso, ma un semplice strumento o modo di comunicazione dai contenuti più eterogenei. TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 30 agosto 2012, n.7395".
Non a caso fin da epoca lontana (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 12 maggio 1987 n. 762 e 29 gennaio 1987 n. 147) e anche di recente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2011 n. 177), l'interpretazione giurisprudenziale in merito alla individuazione del plesso giurisdizionale dinanzi al quale possono avanzarsi istanze di annullamento di circolari (alla cui categoria espressamente le stesse parti ricorrenti, in più passaggi degli atti processuali depositati, ritengono che possano ascriversi senza ombra di dubbio gli atti gravati) ha confermato che se per un verso una circolare amministrativa non è una fonte normativa, ciononostante l'eventuale contrasto fra il vincolo imposto dall'Amministrazione a se stessa con la circolare e il concreto suo operato può realizzare un profilo di eccesso di potere, vizio che deve essere dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio in quanto esso, per il principio della domanda di parte, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice amministrativo (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 177 del 2011, cit.)
"Nondimeno altra parte della giurisprudenza ritiene che le circolari non possano essere impugnate (in tal senso Cass., Sez. un., 2 novembre 2007 n. 23031) ed in particolare quelle a contenuto meramente interpretativo di una norma di legge non potendo essere riconosciuto a tale tipo di atto alcuna efficacia normativa esterna, in quanto la circolare non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, impugnabili innanzi al giudice amministrativo, in via di azione, o disapplicabili dal giudice tributario od ordinario, in via incidentale. Più in particolare le Sezioni unite (nella decisione surrichiamata) hanno affermato che, ammettere l'impugnabilità della circolare interpretativa innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria e ciò, nello specifico della circolare emanata in materia tributaria, anche perché":
1) la circolare emanata nella materia è in sostanza non vincolante;
2) la circolare nemmeno vincola inoltre gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica);
1. la circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata;
1. la circolare non vincola, infine, il giudice (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al giudice tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva). In tal caso non può non concordarsi con una autorevole dottrina secondo la quale, ammettere l'impugnabilità della circolare interpretativa innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria.
Questi enunciati sono i principi prevalenti in dottrina e giurisprudenza. Però, come detto, più che in tema di circolare interpretativa si potrebbe essere innanzi ad una circolare dispositiva ma nello stesso tempo che innova, in modo peggiorativo la materia. Perché?
Perché, quando la Legge rileva che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ((il permesso e' giustificato)) mediante la presentazione di
attestazione ((, anche in ordine all'orario,)) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ((o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica), siamo certi che siano venuti meno i precedenti regimi?
Ben può interpretarsi questa disposizione legislativa nel senso che il lavoratore, che si assenta per visita specialistica e che ricorre al permesso, di cui alle disposizioni contrattuali, deve giustificare tale permesso mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione.
Dunque rimane invariata la possibilità di ricorrere all'istituto della malattia, e non può che rimanere invariata, anche perché, come è noto, i permessi non sono infiniti, sono pochi, e senza dimenticare che per i precari sussiste il danno in ordine alla mancata retribuzione dei permessi ivi considerati. Dunque, siamo innanzi certamente ad una Legge scritta male, che ha dato la possibilità a solerti funzionari di emanare circolari dispositive che hanno innovato in peius la materia.
Che fare?
A parer mio i lavoratori che devono ricorrere alla visita specialistica possono assentarsi tramite l'istituto della malattia, ciò non è stato abrogato, e nel caso in cui, invece, devono ricorrere ai permessi contrattuali, devono attenersi, in sede di giustificazione, ai precetti del nuovo testo legislativo, almeno sino a quando quel precetto legislativo non venga definito come illegittimo.
Ovviamente sussiste sempre la possibilità, cosa che non dovrebbe sorprendere, che le circolari come emanate siano corrette, nel senso che la Legge ivi considerata, abbia volutamente ristretto e limitato il diritto alla salute dei lavoratori, una disposizione che si porrebbe in linea con quella austerità che impone rigore e lede diritti anche costituzionalmente garantiti, ma se così fosse, oltre ad una disposizione incostituzionale ci troveremmo innanzi ad un mero attacco, ignobile, a diritti che non devono essere intaccati. Non è sulla salute dei lavoratori,sul diritto di curarsi, che si può e si deve fare cassa, a prescindere dal fatto che il pareggio di bilancio sia stato costituzionalizzato.
L'articolo originale

Leggi anche Assenza per visita specialistica imputata a malattia: si cambia, ma non tutto è chiaro

 
Rispondi

Da: ortini 209/05/2014 12:38:10
appunto riccardina poco chiaro ancora tanto che io prendevo ferie anche perché non potevo avere l'ansia di fare presto e tornare al lavoro o farmi file dal medico di base per la certifcazione malattia.....perché uno sta pure male quando deve farsi salassi e controlli...accidenti a questi legislatori che non hanno conoscenza di tutte le sfumature paradossali alle quali va incontro l'utenza....
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Da: riccardina  -banned!- 09/05/2014 22:29:08
hai ragione :)

scrivono da cani...confondono e noi...:(
Rispondi

Da: riccardina  -banned!- 10/05/2014 13:40:58
la mia caviglia peggiora...non potrõ piû andare a scuola...l'anno scolastico per me finisce qui....se ne riparla a settembre


una notizia positiva

 Sono pronte le prime 786mila buste paga per i travet che vengono pagate direttamente dal ministero dell'Economia e delle finanze con il bonus (medio) da 80 euro. Lo annuncia il Tesoro in una nota e poi anche il premier Matteo Renzi con un tweet nel quale spiega: ''oggi Padoan mi ha portato a vedere i primi cedolini degli 80 euro. Le coperture dunque ci sono. Gli 80 euro pure''. Le prime buste paga annunciate dal Tesoro sono una piccola parte rispetto ai 10 milioni di dipendenti che saranno interessati alla misura contenuta nel decreto Irpef ora all'esame del Senato.
Ma - sottolinea il Tesoro nella nota - anche la dimostrazione del fatto che la misura è tranquillamente attuabile: ''il Mef - spiega - è tra i soggetti che elaborano singolarmente il maggior numero di cedolini e la predisposizione di quasi 800mila buste paga con il beneficio fiscale testimonia la fattibilità e l'efficacia del provvedimento, che potrà essere implementato tempestivamente tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato''. Quindi non solo a maggio (dal 23 in poi) i dipendenti pubblici potranno verificare (in un'apposita riga del cedolino) la consistenza del bonus. Ma il governo punta anche ad incrementare la consistenza e l'ampiezza dell'intervento che, solo per le buste paga del ministero, vale circa 56 milioni.
''Il Mef - spiega la nota - attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale (Dag) ha elaborato le buste paga del mese di maggio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche calcolando e attribuendo ai beneficiari il credito previsto dal decreto legge 66/2014 sulla riduzione del cuneo fiscale''. Il Dag gestisce l'erogazione degli stipendi per più di 1,5 milioni di dipendenti di numerose amministrazioni pubbliche, e tra questi 785.979 lavoratori a fine mese percepiranno l'incremento della retribuzione netta dovuto alla riduzione dell'Irpef, per un ammontare complessivo nel mese di 56.407.365 euro
. Il beneficio pieno di 80 euro netti (che spetta a chi ha redditi annuali tra 8.000 e 24.000 euro lordi e lavora per l'intero anno) è stato calcolato per 618.523 dipendenti. E il bonus sarà visibile: ''l'importo del bonus per ciascun dipendente è evidenziato nel cedolino mensile nella sezione 'Altri assegni' in cui è stata inserita la voce 'Credito art. 1 DL 66/14'. I cedolini saranno consultabili con le normali tempistiche e comunque per tutti entro il 23 maggio. Il Dag si occupa dell'elaborazione e pagamento dello stipendio dei dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Agenzie, ecc.) e di 74 altre amministrazioni pubbliche (si tratta per lo più di Enti Locali che hanno deciso di utilizzare i servizi del Mef).
Rispondi

Da: inidonea per10/05/2014 15:39:39
tanti tanti auguri riccardina.
Rispondi

Da: blusky 10/05/2014 15:57:27
Riposati, e apprezza il riposo. la caviglia è importante e va trattata benissimo, credimi! Auguri
Rispondi

Da: riccardina  -banned!-10/05/2014 19:24:48
Grazie siete veramente carine!!!!!!
:(

Confesso che sto giù... Non si puô uscire... Non si può fare la spesa... L' unica cosa che si può fare è stare a letto... Ma dal 28/03 non ne posso piû.... Neanche casa posso pulire... Uff...
Rispondi

Da: ortini 210/05/2014 21:06:36
ecco riccardina ti ho trovato da fare....leggi qui la faccenda di A e B....io vorrei capire che dice la tac o rmn della tua caviglia.....riguardati!....


SENATO DELLA REPUBBLICA

Atto n. 3-00607 (con carattere d'urgenza)
Pubblicato il 8 gennaio 2014, nella seduta n. 161

PUGLISI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni;
a tal proposito, al comma 6, dispone che "Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tale personale [inidoneo] può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche";
come ben si evince dalle note emanate dal Ministero (nota n. 13000 del 3 dicembre e nota n. 0013220 del 6 dicembre 2013) gli unici atti previsti sono quelli relativi alla presentazione del modulo A (nel caso in cui i docenti chiedano di non essere sottoposti nuovamente a visita, trasferimento) o B (se chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all'art. 7 del decreto-legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica);
ai docenti "idonei ad altri compiti" non è fatto obbligo alcuno di presentare istanze che non rientrino nelle prime due modalità, dunque tantomeno di dover presentare richiesta per essere sottoposto a visita, visto che ciò compete all'amministrazione e non al singolo;
i dirigenti possono inviare richiesta di visita per i docenti dopo il previsto termine di presentazione dei moduli A o B e non prima, non potendo già prevedere se il/la docente è interessato/a a presentare una delle due richieste;
i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici territoriali devono unicamente ed esclusivamente limitarsi a recepire le indicazioni nazionali ed il dettato normativo generale senza innovare la materia o interpretarla in modo fuorviante;
il personale dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, così come previsto dalla nota n. 0013220 del 6 dicembre 2013 (di integrazione alla nota n. 13000 del 3 dicembre) è utilizzato, comunque, nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo del 25 giugno 2008 e permane in utilizzo nell'attuale sede di servizio;
rilevato che:
continuano a pervenire all'interrogante segnalazioni in merito a veri e propri atti arbitrari ed illegittimi da parte di alcuni uffici scolastici territoriali o singoli dirigenti scolastici che interpretano in modo erroneo od addirittura innovano il dettato normativo come previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013;
in particolare, alcune amministrazioni periferiche, come ad esempio l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e gli uffici scolastici territoriali di Benevento e di Bologna, sostengono che sia necessario presentare o uno dei due modelli oppure una specifica istanza da parte del soggetto interessato a sottoporsi a visita; diversamente, in altre regioni, come la Toscana, la Campania, o l'Emilia-Romagna, non si fa menzione di tutto ciò e gli uffici scolastici regionali si limitano a dire che coloro che non presentano né il modulo A né il modulo B saranno sottoposti a visita medica, come previsto dal decreto-legge;
laddove gli uffici regionali sostengono l'obbligatorietà della presentazione dell'istanza si è in presenza di un'erronea interpretazione di quanto disposto del decreto;
tali atti illegittimi sono perpetrati ai danni dei docenti "idonei ad altri compiti" da parte di alcuni uffici scolastici regionali, di alcuni uffici scolastici territoriali e di alcuni solerti dirigenti scolastici, in relazione a presunti prescrittivi adempimenti cui dovrebbero sottoporsi i docenti inidonei;
in particolare, nelle richiamate note ministeriali non si sostiene che sia obbligatorio, per i docenti che non presenteranno le domande di cui ai moduli A e B, presentare istanza per essere sottoposti a visita medica collegiale entro le date più svariate, comprese tra il 13 e il 20 dicembre;
le citate interpretazioni o circolari locali comportano una costrizione o un'induzione forzata nei confronti del docente interessato inducendolo in errore e conseguentemente si vizia la volontà dello stesso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della confusione generata dagli uffici periferici del Ministero relativamente alla posizione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni, e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio a tale situazione;
se non ritenga di intervenire presso le amministrazioni scolastiche periferiche e i dirigenti scolastici che, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, hanno imposto illegittimamente ai docenti dichiarati inidonei di presentare istanza individuale per essere sottoposti a visita ovvero dichiarazione di utilizzazione in altri compiti, per far sì che gli stessi cessino dal porre in essere atti che inducono il personale interessato o viziano la volontà dello stesso;
come intenda intervenire affinché tutti gli uffici scolastici presenti sul territorio nazionale agiscano esclusivamente e nel pieno rispetto del dettato normativo del decreto-legge n. 104 del 2013;
quali iniziative intenda adottare per far sì che nei confronti dei docenti dichiarati temporaneamente permanentemente inidonei vengano adottate tutte le garanzie concernenti il trattamento dei dati personali.


244a SEDUTA PUBBLICA (Pomeridiana)
GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2014
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.
Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00607 sullo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre funzioni.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

REGGI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, in merito alla questione posta dalla senatrice Puglisi, faccio presente che in un primo momento non era pervenuta alla competente direzione generale del Ministero alcuna segnalazione scritta in merito alla difformità di applicazione, da parte di alcuni uffici scolastici periferici, della normativa in materia di personale scolastico dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione di docente ma idoneo ad altri compiti.
Soltanto per le vie brevi si era venuti a conoscenza del fatto che alcune istituzioni scolastiche dell'Abruzzo avevano invitato i docenti inidonei a presentare istanza individuale per essere sottoposti a visita, potendosi valutare tale invito quale espressione della volontà di tali istituzioni di considerare obbligatoria la presentazione, da parte dei docenti inidonei, della domanda per essere sottoposti a visita medica collegiale.
Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, contattato dalla direzione generale, riferiva che, nel procedere alla ricognizione dei docenti inidonei per i quali fosse stata necessaria una nuova visita e al fine di instaurare preventivi contatti con la commissione medica di verifica di L'Aquila, gli interessati erano stati invitati a valutare quale opzione scegliere, tra quelle previste dalla citata normativa (nello specifico, essere inquadrati nei profili professionali di assistente amministrativo o di assistente tecnico, essere utilizzati anche per le iniziative di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, oppure presentare istanza individuale per essere nuovamente sottoposti a visita). Dunque, qualora i docenti non avessero optato per una delle due opzioni citate (compilando il modello A o quello B, all'uopo predisposti), sarebbero stati consapevoli di dover essere sottoposti a nuova visita medica.
A tal fine, la suddetta direzione generale chiariva con le scuole interessate, per le vie brevi, che, in assenza di una specifica istanza da parte del docente, sarebbe stata sufficiente la segnalazione del nominativo da parte della scuola stessa, senza alcuna costrizione nei confronti del personale scolastico. Successivamente, è pervenuto un atto di intimazione e diffida da parte dei COBAS (Comitati di base della scuola) con cui sono stati segnalati presunti atti arbitrari da parte di alcuni uffici degli ambiti periferici, nonché di alcuni dirigenti scolastici, in relazione ad un'asserita obbligatorietà per il personale dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento di presentare domanda per essere sottoposto a nuova visita collegiale.
Ciò in difformità al dettato normativo previsto dal citato articolo 15, commi 4 e seguenti, del citato decreto-legge n. 104 del 2013 e alle relative note esplicative emanate dal Ministero in data 3 dicembre (nota n. 13000) e in data 6 dicembre (nota n. 13220).
La direzione generale del personale scolastico, con nota n. 1314 del 18 febbraio 2014 indirizzata ai direttori degli uffici scolastici regionali, ha ribadito che non sussiste alcun obbligo in capo al personale docente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, di presentare istanza al fine di essere sottoposto a nuova visita medica, compito, quest'ultimo, riservato all'amministrazione.
Con la stessa nota, sono stati sollecitati gli uffici scolastici regionali ad adottare ogni iniziativa utile al rispetto delle citate norme del decreto-legge n. 104 del 2013 e a comunicare alla stessa direzione gli eventuali provvedimenti difformi da tale dettato normativo e le conseguenti determinazioni al riguardo.

PUGLISI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta precisa, che dà riscontro alle segnalazioni che mi erano arrivate circa alcuni comportamenti e talune richieste indebite da parte di alcune amministrazioni scolastiche, in Abruzzo e anche in altre parti d'Italia. Si tratta di persone già provate dalla vita proprio per i problemi per i quali sono state dichiarate inidonee all'insegnamento, ma comunque idonee a svolgere altre mansioni importanti per le autonomie scolastiche. E poiché durante questa legislatura siamo riusciti a chiarire definitivamente l'importanza del lavoro che esse svolgono nelle scuole, mi sembra davvero ingiusto sottoporle a questo tipo di stress.
Voglio quindi ringraziare il Sottosegretario e l'amministrazione del MIUR per essersi resi immediatamente parte attiva nel chiarire, soprattutto agli uffici scolastici regionali e poi alle scuole, quale sia il comportamento cui il decreto n. 104 del 2013 richiede di ottemperare riguardo agli insegnanti dichiarati inidonei all'insegnamento, ma idonei a svolgere altri compiti.
Rispondi

Da: sempre delusa 10/05/2014 21:23:12
Da O. Scuola
Succede a Udine. Una docente "idonea ad altri compiti" che sarebbe dovuta passare nei ruolo amministrativi viene reintegrata al lavoro dopo il licenziamento da parte del Ministero.

Il licenziamento era stato motivato per motivi disciplinari, perché si era rifiutata. Nella sentenza, il Giudice ha definito la decisione del Ministero come "illegittima" ed ha intimato all'amministrazione il suo immediato reintegro.

L'amministrazione, inoltre, è stata condannata a pagare tutti gli stipendi arretrati più 3.500 euro di spese legali.

Non mollate la legge è con Voi, un caloroso abbraccio
Rispondi

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