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Cornuti e mazziati (Concorso DS in Campania)
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Da: Grillo parlante/Sincerità31/08/2014 18:38:00
@farfallina.....

Complimenti! Bravissima!!!
Rispondi

Da: @ farfallina.....31/08/2014 20:04:36
la stessa farfallina bisbiglia che tu sei nel............?
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità31/08/2014 22:20:17
Perché non sono state pubblicate tutte le sentenze???????
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità02/09/2014 22:38:42
Gli onorevoli del Pd con i presidiScritto da Tommaso D'Angelo, 2 settembre 2014    0  di Francesco Carriero

Caos dirigenti scolastici, scendono in campo i parlamentari salernitani del Partito Democratico. Nella serata di ieri, infatti, Gli onorevoli Fulvio Bonavitacola e Tino Iannuzzi, assieme al segretario provinciale del partito Nicola Landolfi hanno incontrato il "Coordinamento Campano Vincitori" messo in piedi dagli inseganti risultati idonei al concorso iniziato nel 2011 e conclusosi solo sei mesi or sono, e del quale ancora non è stata pubblicata la graduatoria. Ed è proprio questo il casus belli che ha convinto i neo dirigenti scolastici a chiedere l'intervento dei propri rappresentanti in Parlamento. Ad oggi sono circa 600 in tutta la Campania i candidati risultati idonei a ricoprire l'incarico di dirigente scolastico e. l'allungarsi in maniera indefinita delle procedure di concorso prima e l'apertura di una indagine da parte della Magistratura di Napoli con 23 indagarti (le indagini si sono chiuse lo scorso 30 luglio), fa si che su tutto il territorio nazionale ci siano 120 scuole senza un preside, 30 delle quali solo in provincia di Salerno. Gli istituti scoperti saranno affidati a dei reggenti, ossia presidi che ricoprono l'incarico presso altre scuole. I 600 idonei quindi chiedono la pubblicazione immediata di questa graduatoria, da ricavare da un mero calcolo matematico tra punteggi ottenuti alle varie prove e titoli presentati, e la conseguente assegnazione degli incarichi presso gli istituti regionali con il posto da dirigente vacante. Non sono bastate le promesse degli scorsi giorni di Luisa Franzese, dirigente campana del Miur, che aveva cercato di rabbonire i docenti promettendo una pubblicazione a breve dei risultati. Inoltre il Coordinamento vincitori ha presentato una petizione per chiedere il ripristino della interregionalità della graduatoria, ossia la possibilità di mobilità volontaria fuori dai confini della Campania, vista la grande richiesta di tali figure soprattutto al Centro Nord. «Vogliamo porre fine al calvario di questi insegnati – ha dichiarato l'onorevole Iannuzzi nel corso dell'incontro – che hanno il sacro santo diritto di veder pubblicata la graduatoria. L'istituto della reggenza rappresenta, inoltre un depotenziamento del servizio, visto che nella situazione in cui versano le scuole, sarà quasi impossibile per un preside occuparsi delle problematiche di due istituti. Per questo a partire da domani (oggi per chi legge ndr) solleciteremo telefonicamente la Franzese per la pubblicazione della graduatoria. Inoltre valuteremo anche di sollecitare anche attraverso un'interrogazione parlamentare. Per quanto riguarda l'interregionalità della graduatorie presenteremo un emendamento in commissione quando se ne presenterà l'opportunità». Anche l'onorevole Bonavitacola ha voluto rassicurare i neo preside presenti all'incontro ribadendo la sua volontà di impegnarsi per un rapida risoluzione della problematica: «L'unica cosa che ci allarma è che non c'è alcuna data di scadenza per l'incarico dei reggenti sul bando confezionato ad hoc. Questo potrebbe essere un indizio della volontà di dilatare ulteriormente i tempi di pubblicazione».

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Da: Grillo parlante/Sincerità03/09/2014 17:27:18
Lo voleva Aprea e lo vuole anche Renzi: ecco il super DS
Lucio Ficara Martedì, 02 Settembre 2014

C'è chi pensa che il progetto di Renzi sia quello di rivedere completamente l'attuale impianto normativo della scuola: modifica di buona parte del TU del 1994, del regolamento dell'autonomia e anche del TU 165 del 2001. In modo da dare spazio a veri e propri "super dirigenti scolastici"

Era il sogno irrealizzato dell'onorevole Valentina Aprea, quello di assegnare molti più poteri, rispetto a quelli attuali, ai dirigenti scolastici. Un sogno che, oggi, si potrebbe realizzare concretamente per volere di Renzi e del  partito democratico. Si avete capito bene! Stiamo parlando dello stesso partito democratico che per anni ha osteggiato veementemente  la stessa Aprea, la Gelmini e il governo Berlusconi, in merito alla politica scolastica portata avanti dal centrodestra.
Adesso, con la proposta di riforma che fra qualche ora verrà messa nero su bianco, Renzi come l'Aprea vuole assegnare più poteri di organizzazione del lavoro e più autonomia scolastica  ai dirigenti scolastici.
L'intenzione di Renzi è di creare un super DS che non sia vincolato dalle gerarchie degli uffici scolastici, provinciali, regionali e dallo stesso Miur e che sia più libero dai lacci e lacciuoli contrattuali. Un super Ds che possa assumere chi vuole e nel caso licenziare chi ritiene opportuno. Un Ds che non debba giustificarsi difronte ai sindacati, che non debba attenersi strettamente alle regole condivise in contrattazione d'Istituto e che non debba essere limitato dalle delibere degli organi collegiali. Tra le prerogative del super Ds c'è quella di decidere sulla valorizzazione professionale degli insegnanti, qualificandoli in fasce di merito. Tutto dipenderà dal volere del dirigente scolastico, un ruolo da cui dipenderà la carriera del docente e quindi anche il suo stipendio.

 
Basta con gli scatti di anzianità che verranno aboliti e saranno sostituiti  con delle non chiare fasce di merito, che non mancheranno di dividere, ancora di più di quanto già non sia, la categoria degli insegnanti. Basta con gli organi collegiali così come li abbiamo conosciuti dal 1974 ad oggi, c'è aria di rivoluzione. Nei Consigli d'istituto che potrebbero essere presieduti dal super Ds, entreranno a farci parte i privati che potranno contribuire fattivamente ed economicamente alla crescita della scuola. Nelle scuole dei super Ds ci saranno gli sponsor che pagheranno per contare di più nel consiglio di amministrazione della scuola. Con il super Ds si tenterà di privatizzare la scuola pubblica italiana. Che fine faranno le Rsu della scuola, qualora arrivasse il super DS? Assisteremmo alla loro estinzione. Questo sarebbe un altro duro colpo che il governo Renzi sferrerà ai sindacati, che come pugili suonati stanno barcollando, tenendosi alle corde del ring prima di cadere a terra.
Vi immaginate che scuola potrebbe essere con una figura dirigenziale così forte e incontrastata? Oggi molti docenti protestano contro i propri DS per avere avuto assegnate classi non desiderate, o ancora, per avere avuto una cattedra su più plessi, ma con il super DS avranno davvero di che lamentarsi. Attendiamo che vengano scoperte le carte della riforma della scuola e se dovesse arrivare il super DS, ci piacerebbe conoscere il parere dei nostri lettori e soprattutto come potrebbero immaginare la loro scuola guidata da un super DS.


Rispondi

Da: Grillo..04/09/2014 11:31:15
ma che fai, invece di partecipare al dibattito manifestando come una volta le tue opinioni ti stai dedicando esclusivamente alla rassegna stampa? Non mi pare che tu sia piu' interessata all'argomento, ci spieghi perche', se la domanda e' lecita?
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Da: Grillo parlante/Sincerità04/09/2014 18:09:34
@ A chi mi chiede perché ...

Sto aspettando con molta pazienza.
Spero che sia fatta luce sulla vergognosa vicenda del nostro concorso, nonostante siano ancora in atto sporchi tentativi di insabbiamento di realtà volgari e indegne.
Come cittadino, come insegnante, come madre so di aver fatto tutto il possibile per creare le condizioni di un futuro migliore, in cui si possa esercitare il sacrosanto diritto di partecipare ad un concorso pubblico che si svolga in modo corretto e trasparente.
Dunque, con l'animo sereno, proprio di chi ha compiuto il proprio dovere fino in fondo, aspetto. Reputo che allo stato attuale null'altro resti da fare.
Rispondi

Da: Non so cosa aggiungere04/09/2014 23:52:22
hai ragione al 100%, ma non bisogna disperare la partita è ancora tutta da giocare.
Rispondi

Da: Perdente05/09/2014 01:26:37
La partita è persa da tempo, purtroppo.
Rispondi

Da: @.....05/09/2014 14:52:08
Il mio dirigente ieri ha fatto gli auguri ad una collega che ha superato tutte le prove,dicendo che il concorso e' stato sbloccato.
Rispondi

Da: @@@@@@@@@@05/09/2014 14:58:22
C'è un pò di agitazione perchè?
Rispondi

Da: Per @.....05/09/2014 16:01:18
    05/09/2014 14.52.08
Il mio dirigente ieri ha fatto gli auguri ad una collega che ha superato tutte le prove,dicendo che il concorso e' stato sbloccato.

Ecco, questo è il classico esempio di dirigente disinformato.
Rispondi

Da: Credere o non credere05/09/2014 18:26:02
Veramente, anche il mio li ha fatti a ben due che hanno superato tutte le prove, e a una terza ha detto che la dirigenza sarebbe arrivata in seguito!
Rispondi

Da: Credere o non credere05/09/2014 18:26:06
Veramente, anche il mio li ha fatti a ben due che hanno superato tutte le prove, e a una terza ha detto che la dirigenza sarebbe arrivata in seguito!
Rispondi

Da: Credere o non credere05/09/2014 18:26:06
Veramente, anche il mio li ha fatti a ben due che hanno superato tutte le prove, e a una terza ha detto che la dirigenza sarebbe arrivata in seguito!
Rispondi

Da: @ Credere o non credere06/09/2014 10:06:20
sono solo stupidaggini...ricordatelo, lo tsunami sta per verificarsi, andate a lavorare e studiate per il prossimo concorso!
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità13/09/2014 15:54:59
Concorso Dirigenti Scolastici: definitivamente salva la prova preselettiva nazionale
 

inviato da Avv. Giuseppe Policaro - Con la sentenza n. 4670/2014, depositata il 12/09/2014, il Consiglio di Stato sez. VI ha statuito la legittimità della tanto avversata prova preselettiva nazionale ed espletata, come noto, nell'ambito dell'ultima procedura concorsuale per Dirigenti Scolastici.

Tanto ha deciso terminativamente il Supremo Consesso Amministrativo attraverso le seguenti motivazioni:

"La sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio accerta, con chiarezza e incisività, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e di tutta la procedura concorsuale posta in essere da quest'ultima, relativamente alla predisposizione e alla modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso in questione.

Il giudice di primo grado ha, infatti, stabilito, senza esitazione, che:

il meccanismo della predisposizione dei quesiti e la possibilità di affidamento all'esterno dell'espletamento e dell'organizzazione della prova selettiva sono tassativamente previsti dall'ordinamento primario;

che le censure al merito dell'azione amministrativa, relativamente al tempo di durata della prova e al rapporto di valutazione delle aree tematiche, sono infondate, non sussistendo nella specie né manifesta illogicità, né irrazionalità;

che le doglianze riguardanti le modalità di espletamento delle prove preselettive sono in parte infondate e in parte inammissibili per genericità e perché attingono il merito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, non sindacabile in sede di giudizio amministrativo senza fornire un principio di prova di eventuali irregolarità che non attingono neanche la pubblicazione dei quesiti, con evidente inconsistenza delle censure di violazione dell'articolo 8 del bando di concorso.

Questo Collegio non valuta, poi, errati i profili della sentenza contestati dalla parte appellante per violazione tra chiesto e pronunciato, dal momento che il giudice di prime cure ha fornito un'articolata serie di argomentazioni in
coerente scrutinio della legittimità dell'azione amministrativa e dell'infondatezza delle censure formulate riguardo alla presunta violazione dell'articolo 8 del bando di concorso, contestando l'erroneità del conteggio delle risposte sulla base dell'assunto di parte appellante che le cinque risposte sbagliate non erano da considerarsi tali solo perché a proprio avviso erano invece corrette.

Il giudice di primo grado ha, infatti, evidenziato la correttezza, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, anche con riguardo a possibili errori o ambiguità della
domanda oggetto della prova preselettiva, poiché le risposte esatte ritenute tali dall'Amministrazione sono state pubblicate in anticipo e la loro conoscenza era acquisibile da tutti i candidati con evidente inconsistenza di una presunta eccessiva o irragionevole difficoltà delle prove.

Il giudice di primo grado non ha quindi argomentato oltre il richiesto, ma ha semplicemente voluto, in maniera esaustiva, sgomberare il campo da qualsiasi censura di illegittimità, pure quella che la parte appellante ha dichiarato di non aver formulato o di aver formulato – aggiunge questo Collegio- in maniera non così puntuale da esigere comunque un'esaustiva risposta su ogni profilo, pure quello non risultante in modo esplicito dalle censure addotte.

Nel momento in cui la parte appellante insiste nel circoscrivere la portata sulle doglianze all'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte, essendo queste ultime state pubblicate con congruo anticipo, questo Collegio non può che rilevare, nel solco di una giurisprudenza da cui non intende discostarsi (ex multis, Sezione VI, 5 aprile 2013, n. 1883) che, in tal modo, si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché, -
quanto al parametro-limite logico "inferiore" di tale sfera di discrezionalità-, della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità.

Questo Collegio neppure ravvisa, quindi, nelle scelte operate dalla Amministrazione con riguardo alle risposte ritenute esatte, che sia possibile ravvisare manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità che potrebbero
giustificare un sindacato da parte di questo giudice. Sono, infatti, convincenti le argomentazioni esposte dall'Amministrazione nella nota del 5 marzo 2014 ed è processualmente rilevante che ad esse la parte appellante abbia
inteso non replicare.

Neppure, sulla base di quanto esposto, può ritenersi fondato il convincimento della parte appellante sulle finalità non raggiunte dal concorso in questione, nel momento in cui vengono selezionati candidati il cui unico merito è quello di rispondere in maniera conforme a quanto indicato dal Ministero.

Ove si aderisse a tale tesi, infatti, verrebbe meno per ogni candidato, qualsiasi riferimento certo e soprattutto si accentuerebbero i margini di opinabilità, certamente in modo non coerente con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa".

Alla luce di tanto, il Consiglio di Stato ha finalmente "calato il sipario" su una delle procedure concorsuali più avversate dell'ultimo trentennio
 
Rispondi

Da: @.....14/09/2014 18:01:59
Grillo sei patetica...i tuoi post un tempo interessanti oggi sono inopportuni.Che la pre selettiva fosse valida era assodato,a che serve scrivere il tuo post
Rispondi

Da: lei / lui è un sopravvissuto/ una sopravvissuta16/09/2014 18:41:02
Non schioda dal concorso, in cui ha fallito, vive nel mondo fantastico e delirante di un successo inesistente che è divenuto la sua fonte di vita!
Quando l'irrealtà supera la più ardita fantasia, quando i piani si intersecano e non si distingue più chi sono e chi vorrei essere.....ecco, questo è il grilletto, povero e sfinito esserino!
Rispondi

Da: lettura istruttiva........avete chiuso!!16/09/2014 18:56:10
N. 04348/2014REG.PROV.COLL.
N. 09234/2013 REG.RIC.
N. 00443/2014 REG.RIC.
N. 00444/2014 REG.RIC.
N. 00445/2014 REG.RIC.
N. 00446/2014 REG.RIC.
N. 00447/2014 REG.RIC.
N. 02323/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9234 del 2013, proposto da:
Fulvio De Toma, Michelina Maddalena Ciotta, Sara Di Martino, Agnese Di Blasio, Annunziato Cirillo, Carmela Coppola, Giulia Costantino, Carmelina Chiarolanza, Patrizia Colucci, Armando De Chiara, Natascia Di Martino, Mariarosaria Cambri, Maria Coppola, Anna Di Gaeta, Domenica De Bernardo, Filomena Caporaso, Giuseppe Curia, Angela Barbara Carbone, Luigi Di Paola, Debora Crapis, Teresa Cucciniello, Maria Giuseppa De Piano, Assunta De Pasquale, Clotilde Esposito, Anna Curci, Giovanna Donciglio, Maria Luisa Del Villano, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, Ufficio scolastico regionale per la Campania in persona del direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giovanna D'Ettore, Carmine Esposito;

sul ricorso numero di registro generale 443 del 2014, proposto da:
Annamaria Vadalà, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, Ufficio scolastico regionale per la Campania in persona del direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Carretta Flavia, Porciello Rosa, Frongillo Antonella, Raia Gelsomina, Rusciano Marianna, Esposito Carmine, Strollo Emilia, Torella Antonella, Russo Gabriella, Capasso Ugo, Ansanelli Nicola, Nusco Antonietta, Degani Lia Anna, Gualtieri Maria Rosaria, Mariani Aurora, Mele Maria Grazia, Masi Adele; Casaburo Cristiana, Pellegrino Rosa, Di Bello Alessandra, De Maio Angelo, Valentino Giulia, Langella Gelsomina, Barbieri Assunta, Pirro Ferdinando, Clemente Gabriella, Iervolino Maria, Fierro Anna Maria, D'Ambrosio Gianmarco, Buono Maria Luisa, Mirabella Cristina, Mango Giuliano, Salvia Maria Luisa, D'Isanto Tiziana, Masillo Palmira, De Pasquale Giovanni, Monetti Liliana, Filomena Adinolfi, Faraone Angela, Vincenza D'Elia, Capuano Giacomina, Elena Pappalardo, Ersilia Buonocore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2014, proposto da:
Aniello Della Rocca, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, Ufficio scolastico regionale per la Campania in persona del direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giovanna D'Ettore, Carmine Esposito;

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2014, proposto da:
Maria Cristina Tagliaferro, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via Villa Pepoli,4;
contro
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, Ufficio scolastico regionale per la Campania in persona del direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Rocco Gervasio, Flavia Carretta, Rosa Porciello, Antonella Frongillo, Maria Rosaria Gualtieri, Aurora Mariani, Maria Grazia Mele, Adele Masi; Cristiana Casaburo, Rosa Pellegrino, Angela Faraone, Alessandra Di Bello, Cristina Mirabella, Giuliano Mango, Maria Luisa Salvia, Tiziana D'Isanto, Palmira Masillo, Giovanni De Pasquale, Liliana Monetti, Elena Pappalardo, Vincenza D'Elia, Ersilia Buonocore, Filomena Adinolfi, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

sul ricorso numero di registro generale 446 del 2014, proposto da:
Daniela Carullo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, Ufficio scolastico regionale per la Campania in persona del direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Rocco Gervasio, Flavia Carretta, Torella Antonella, Russo Gabriella, Capasso Ugo, Ansanelli Nicola, Nusco Antonietta, Degani Lia Anna, Gualtieri Maria Rosaria, Mariani Aurora, Mele Maria Grazia, Masi Adele; Valentino Giulia, Langella Gelsomina, Barbieri Assunta, Pirro Ferdinando, Clemente Gabriella, Iervolino Maria, Fierro Anna Maria, D'Ambrosio Gianmarco, D'Ambrosa Marcellino, Buono Maria Luisa, Mirabella Cristina, Mango Giuliano, Salvia Maria Luisa, D'Isanto Tiziana, Masillo Palmira, De Pasquale Giovanni, Monetti Liliana, Filomena Adinolfi, Angela Faraone, Elena Pappalardo, Vincenza D'Elia, Ersilia Buonocore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2014, proposto da:
Elsa Di Gruccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, Ufficio scolastico regionale per la Campania in persona del direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di
Giovanna D'Ettore, Carmine Esposito;

sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2014, proposto da:
Valeria Cortese, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, Ufficio scolastico regionale per la Campania in persona del direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
quanto al ricorso n. 9234 del 2013:
della sentenza breve del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VII n. 3838/2013, resa tra le parti, concernente mancato superamento prova orale concorso dirigenti scolastici;
quanto al ricorso n. 443 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 3239/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici
quanto al ricorso n. 444 del 2014:
della sentenza breve del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VII n. 3863/2013, resa tra le parti, concernente mancata idoneità alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici
quanto al ricorso n. 445 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 3833/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione prova orale concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
quanto al ricorso n. 446 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 3841/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione prova orale concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
quanto al ricorso n. 447 del 2014:
della sentenza breve del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 4517/2013, resa tra le parti, concernente mancata idoneità alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici
quanto al ricorso n. 2323 del 2014:
della sentenza breve del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 3802/2013, resa tra le parti, concernente concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e gli istituti educativi

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e dei controinteressati in epigrafe indicati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Marotta, Annunziata e l'avvocato dello Stato Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con distinti ricorsi in appello i docenti in epigrafe indicati hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo della Campania gli atti del concorso per esami e titoli, indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2011, al quale essi hanno partecipato per la Regione Campania, con risultato non utile per il mancato superamento della prova orale.
Le professoresse Annamaria Vadalà, Maria Cristina Tagliaferro e Daniela Carullo, invece, non sono state ammesse alla prova orale, avendo riportato un punteggio non utile nelle prove scritte (la Tagliaferro solo nella seconda prova).
A) Hanno rappresentato i ricorrenti che il concorso prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale; che con decreto del 6 ottobre 2011 è stata nominata la commissione giudicatrice per la Campania, successivamente integrata e modificata (anche con provvedimenti successivi alla pubblicazione della sentenza impugnata) e suddivisa in una commissione base e due sottocomissioni; che le prove scritte si sono svolte il 14 e il 15 dicembre 2011; che il 20 gennaio 2012 la commissione ha elaborato i criteri per la valutazione delle prove; che in data 30 ottobre 2012 l'Ufficio scolastico per la Campania ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; che il 7 gennaio 2013 sono iniziati gli esami orali, che peraltro non sono stati condotti nel rispetto delle previsioni del bando, in particolare su tutte le otto aree tematiche previste, ma solo su cinque.
Il Tribunale amministrativo della Campania ha respinto i ricorsi, avendo rilevato che, per quanto riguarda le censure comuni a tutti i gravami:
- la commissione non ha escluso alcuna materia tra quelle previste dall'art. 8 del bando dalla rosa di quelle da sottoporre ai candidati e ha correttamente condotto la valutazione delle prove orali anche con riferimento alle varie aree tematiche;
- le griglie di valutazione delle prove orali sono state correttamente stabilite, in modo tale che il giudizio finale attribuito al colloquio fosse il risultato di una valutazione complessa, riguardante una pluralità di elementi; la commissione ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha attribuito un livello di eccellenza all'indicatore "E" relativo all'"originalità e spessore culturale e professionale";
- non sussiste la violazione dell'art. 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, poiché la dottoressa Giuseppina Bonaiuto, membro della commissione ed esponente, secondo i ricorrenti, della Federazione lavoratori della conoscenza - CGIL, non è stata designata dai sindacato né risulta scelta in ragione dell'appartenenza ad una organizzazione sindacale, ma è stata nominata per la sua qualificazione professionale, e non può essere considerata rappresentante sindacale ai sensi della predetta norma;
- neppure sussiste il vizio della composizione della commissione sotto il profilo dell'esistenza di un vincolo personale di colleganza o di collaborazione o di docenza in master universitario tra alcuni membri e determinati candidati ammessi alla prova orale, né la violazione dell'art. 35, comma 3, lettera a) del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 per la presenza, tra i membri, del componente supplente Angelo Francesco Marcucci, marito della candidata Rosalia Manesseri;
- la scelta dei commissari rispetta il dettato dell'art. 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. citato, in quanto la qualifica rivestita dai singoli denota l'idoneità a svolgere il compito assegnato, senza necessità di specifica motivazione.
B) Le sentenze rese sui ricorsi delle professoresse Vadalà, Tagliaferro e Carullo hanno inoltre preso in considerazione le specifiche, ulteriori censure, attinenti alla valutazione delle prove scritte, rilevandone del pari l'infondatezza.
Con gli appelli in esame i ricorrenti hanno riproposto, in sostanza, i motivi dei ricorsi di primo grado.
DIRITTO
Gli appelli possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza, prospettando questioni parzialmente uguali ed essendo proposti avverso gli atti della medesima procedura concorsuale.
Essi sono infondati, e può pertanto prescindersi dall'esaminarne l'ammissibilità, contestata sotto diversi profili dai controinteressati.
A) Le censure comuni a tutti gli appelli si appuntano sulla composizione della commissione, per la postulata incompatibilità di alcuni membri.
1) Le censure sono infondate, dato che:
- la dottoressa Giuseppina Bonaiuto, componente della terza sottocommissione, è stata nominata in ragione delle sua qualifica di dirigente scolastico in servizio, e non come rappresentante sindacale. Tale ultima qualifica non le è, del resto, attribuibile, data la non sufficienza della partecipazione, in rappresentanza della FLC CGIL, all'osservatorio regionale di monitoraggio per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, evidenziata dagli appellanti. Diverso è, infatti, il concetto di "rappresentante sindacale", del quale l'art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 vieta la presenza nelle commissioni di concorso, e che sconta la stabile partecipazione alle scelte del sindacato e l'appartenenza all'apparato organizzativo, rispetto alla partecipazione ad un organismo plurisoggettivo "in rappresentanza" del sindacato stesso, cioè quale portavoce delle relative istanze. Né una tale appartenenza può essere fatta derivare dalla partecipazione della dottoressa Bonaiuto alla struttura di comparto dirigenti scolastici della Campania, anche evidenziata con i ricorsi, dato che la competenza in materia contrattuale propria di tale organizzazione si esplica nell'ambito di scelte generali, e non attiene alla gestione e alle scelte organizzative e di reale impulso all'attività che, secondo la circolare n. 11 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, condivisibilmente richiamata dal primo giudice, comporta l'incompatibilità prevista dalla norma.
Poiché, comunque, all'accertamento dell'incompatibilità sarebbe necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947) e poiché, infine, la nomina in discorso è stata effettuata non dal sindacato e in ragione dell'appartenenza al sindacato, ma dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale in considerazione della qualifica professionale posseduta dalla dottoressa Bonaiuto, non può ravvisarsi l'illegittimità, sul punto, della composizione della commissione;
- i rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa. Come ha chiarito questo Consiglio di Stato (sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606, sez. VI 27 novembre 2012 n.4858 e 31 maggio 2012 n. 3276), e come ha rilevato la sentenza impugnata, nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, tra le quali non rientra, di per sé (e cioè in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio), l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza, possano essere oggetto di estensione analogica. Per analoghe ragioni non può ritenersi sussistere il vizio dedotto con riferimento al ruolo di docente rivestito dalla dottoressa Alessandra Monda in un corso tenutosi presso l'università degli studi di Salerno (corso non preordinato alla preparazione al concorso per dirigenti scolastici, ma teso a fornire le competenze di gestione strategica e le conoscenze di base per la funzione dirigenziale della scuola), al quale hanno partecipato alcuni candidati ammessi alle prove orali, né con riferimento alla partecipazione della dottoressa Antonietta Tartaglia quale semplice docente al corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico organizzato dall'ENADIL, alla luce della non contestata, da parte degli appellanti, mancata dimostrazione della partecipazione al corso di candidati ammessi agli orali, rilevata dal Tribunale amministrativo;
- la presenza del dottor Angelo Francesco Marcucci tra i componenti supplenti non inficia la legittimità della composizione della commissione, dato che tale soggetto non ha mai partecipato ai lavori e si è dimesso prima dell'espletamento delle prove orali: il motivo è anche privo di rilevanza per i ricorsi attinenti al mancato superamento delle prove orali, fase alla quale il dottor Marcucci è comunque rimasto estraneo.
2) Come ha ritenuto il Tribunale amministrativo, non sussiste un obbligo di particolare motivazione in ordine alla scelta dei commissari, giustificandosi la scelta stessa in ragione della qualifica rivestita; né la censura svolta, in merito, dai ricorrenti deduce una concreta violazione dei criteri indicati dall'art. 10 del d.p.r. 140 del 2008, per la concreta e specifica carenza della necessaria competenza in capo ad alcuni dei commissari.
3) La ripetuta sostituzione di alcuni commissari è stata dettata dalla necessità di porre rimedio alle dimissioni che si sono via via verificate nella compagine iniziale: del resto, i ricorrenti non dimostrano, né deducono, un concreto effetto causale che tali sostituzioni avrebbero avuto sul mancato superamento della loro prova.
4) I docenti che non hanno superato la prova orale sostengono che il colloquio avrebbe dovuto essere esteso a tutte le otto materie indicate dal bando.
La censura non ha pregio.
L'art. 10 comma 2 del bando (in consonanza con l'art. 6 del d.p.r. n. 140 del 2008) stabilisce che la prova orale sarebbe consistita in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando stesso in relazione alle tematiche di cui all'art. 8: in nessuna parte di tale prescrizione è indicato, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, che tutte le aree tematiche avrebbero dovuto costituire distinto e particolare oggetto del colloquio.
Né può ritenersi che la violazione di un tale obbligo sia riferibile all'art. 12 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, il quale prevede che le commissioni esaminatrici, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Il senso di tale prescrizione è quello di predeterminare, per tutte le materie d'esame, le domande sottoponibili ai candidati, e di garantire perciò la par condicio tra gli stessi: tale precetto risulta sostanzialmente rispettato dalla commissione, dato che l'interdisciplinarietà postulata dal bando di per sé costituisce garanzia dell'estensione dell'esame, indipendentemente dalla specifica riconduzione delle domande ad una, piuttosto che all'altra, area tematica. La preparazione richiesta al fine del superamento del concorso di cui trattasi, che non attiene all'ambito specifico di particolari competenze tecniche delle quali sia necessario testare il particolare e analitico possesso da parte del candidato (a differenza di quanto avviene per altri tipi di selezione), garantisce, in conclusione, la logicità del metodo scelto dalla commissione e la sua conformità ai parametri normativi.
Per quanto riguarda l'informatica (area "g") la prova orale richiedeva la verifica della conoscenza dei concetti base dell'informatica e dell'uso delle relative applicazioni nella gestione amministrativa, contabile e didattica. L'art. 10 del bando non prevede, peraltro, che la verifica dell'uso delle applicazioni informatiche mediante l'ausilio di un computer: come ha ritenuto il Tribunale amministrativo, quindi, la presenza nella commissione e in ciascuna delle sottocommissioni di un esperto informatico ha reso sufficiente il colloquio anche per la verifica della competenza pratica nel campo considerato, tenuto presente che l'art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha sostituito il d.p.r. 8 settembre 2000, n. 324, invocato dai ricorrenti), nel prescrivere la verifica pratica della conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, non necessariamente prescrive l'utilizzo del computer.
Anche questo motivo degli appelli è, in conclusione, infondato.
5) Sempre con attinenza allo svolgimento della prova orale, sostengono gli appellanti l'illegittimità della procedura per essere state nuovamente inserite nelle urne le domande già estratte a sorte, consentendo così la conoscenza delle risposte da parte dei candidati presenti al colloquio. La censura non coglie nel segno, poiché tale alea è insita nel sistema stesso dell'esame orale, soprattutto attesi l'interdisciplinarietà delle prove e l'alto numero dei partecipanti.
6) Del pari non fondato è il motivo che si appunta sull'assegnazione del punteggio al termine di ogni seduta d'esame, e non al termine di ogni colloquio. Tale modalità non configura un'infrazione alle regole del concorso, e corrisponde a criteri di merito distributivo, dato che la preparazione del singolo candidato ben può essere meglio valutata alla luce di quella propria del gruppo esaminato.
7) Non illogico, né altrimenti viziato, appare il criterio adottato dalla commissione che, nel richiedere il punteggio minimo di 21 trentesimi per il superamento della prova orale, ha fissato una soglia più alta di quella raggiungibile con la somma delle sufficienze in tutte le aree tematiche.
B.1) La professoressa Vadalà, che non ha superato le prove scritte, propone inoltre censure attinenti alla correzione di tali prove.
Anche tali censure sono infondate, poiché:
- non sussiste l'inadeguatezza della motivazione del punteggio assegnato dalla commissione agli elaborati. Come ha ricordato il Tribunale amministrativo, sulla scorta di consolidata e condivisa giurisprudenza, il voto numerico costituisce in sé adeguata e sufficiente motivazione del giudizio, espresso in base al un codice diverso da quello letterale in maniera sintetica e specifica, alla luce dei criteri e della relativa griglia di valutazione elaborati dalla commissione nella seduta del 20 gennaio 2012;
- anche infondata è la censura che si appunta sulla presunta disomogeneità tra i giudizi sintetici attribuiti agli scritti nella griglia di valutazione e il giudizio finale. Decisiva è l'osservazione del Tribunale amministrativo, secondo la quale la prova di resistenza non risulterebbe superata anche a voler attribuire il punteggio preteso dalla ricorrente: ne consegue che le pretese discrasie non hanno comunque avuto un'efficacia causale nella determinazione della contestata esclusione;
- quanto al punteggio di 15/30 e di 18/30 riportato nelle prove scritte, il parere pro veritate depositato in primo grado, secondo il quale la ricorrente sarebbe meritevole di un punteggio almeno pari a 21/30, è del tutto inidoneo a smentirne la correttezza, dato che nei giudizi di valore sulle prove non è consentito, come ha rilevato la sentenza in esame, la sostituzione delle valutazioni di merito espresse dalla competente commissione;
- la circostanza che nel giudizio afferente alla prima prova scritta si affermi l'incompletezza delle analisi e delle sintesi svolte dalla candidata non significa affatto, e non dimostra, che la brutta copia dell'elaborato non sia stata valutata, dato che il giudizio sopra riferito ben si attaglia anche allo svolgimento del compito nella sua interezza; inoltre la mancata trasposizione dell'elaborato in bella copia è comunque indicativa della insufficienza della prova, parametro di valutazione della quale è anche la capacità di completo svolgimento nel tempo prestabilito;
- la traccia delle prima prova scritta, relativa alla elaborazione di un'idea di scuola dell'infanzia e/o di uno dei due cicli dell'istruzione in relazione anche alla predisposizione di un piano di offerta formativa adeguato ai bisogni degli alunni e del territorio non appare né illogica né generica, ed è congruente con l'area tematica individuata dall'art. 8 del bando sub b), inerente alla gestione dell'istituzione scolastica e del piano dell'offerta formativa anche in rapporto al territorio;
- la valutazione minima sufficiente di 21 trentesimi necessaria, secondo il bando, all'ammissione agli orali corrisponde ad una valutazione superiore alla sufficienza in ciascuno degli elaborati: tale criterio corrisponde a quello stabilito dall'art. 6 del d.p.r. n. 140 del 2008, che specifica anche per i dirigenti scolastici il principio per cui nelle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego pubblico la soglia di idoneità per l'ammissione alla prova orale deve superare la semplice sufficienza. Anche sul punto va, pertanto, condiviso quanto ha ritenuto il primo giudice;
- la circostanza che nel verbale n. 12 non sia riportata la firma di tutti i 13 commissari, invece completa nell'ultima pagina, è del tutto irrilevante al fine della legittimità degli atti di gara;
- il tempo dedicato dalla commissione alla valutazione di ciascun elaborato non è sindacabile, dato che l'indicatore medio sconta la disomogeneità dell'oggetto del giudizio, nell'ambito del quale l'evidenza di assolute insufficienze ben può emergere anche in tempi brevissimi; inoltre, la dedotta insufficienza è stata riferita in modo del tutto generico, e non con attinenza agli specifici elaborati della ricorrente.
B.2) Per i medesimi motivi sopra rilevati sono infondate le censure svolte dall'appellante Tagliaferro che ha raggiunto il punteggio di 21 trentesimi nella prima prova scritta, ma che, anche a voler aggiungere l'ulteriore punteggio rivendicato per la seconda prova, nella quale ha ottenuto 17 trentesimi, non supererebbe la soglia richiesta per l'ammissione agli orali. Quanto alla valutazione della seconda prova, premesso che nessuna rilevanza può avere la consulenza tecnica di parte depositata in atti, come sopra si è detto, vale ricordare che il giudizio espresso dalla commissione non è censurabile nel merito, e che non sussistono, nella fattispecie in esame, i vizi logici o di travisamento estrinseco che ne rendono possibile il sindacato di legittimità.
B.3) Anche le censure svolte dalla professoressa Carullo sono infondate, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alle quali si aggiunge la considerazione della congruenza tra i giudizi sintetici espressi sugli scritti nella griglia di valutazione e il giudizio analitico descrittivo conclusivo, dato che il divario tra le locuzioni "pertinente in pochissime situazioni" e "quasi sempre pertinente" non è significativa di una contraddizione rilevante ai fini dell'illegittimità pretesa dall'appellante. Quanto alla affermata non integrità dei plichi contenenti gli elaborati, trattasi di circostanza non dimostrata e, anzi, smentita dalle modalità di conservazione di cui è traccia nel verbale n. 50, come ha rilevato il Tribunale amministrativo. Infine, la numerazione assegnata agli elaborati della ricorrente, e la circostanza che essi siano stati corretti dalla stessa sottocommissione che ha esaminato quelli della sorella Assunta non hanno, di per sé, alcuna valenza dimostrativa di una qualche illegittimità nella conduzione del procedimento, né della pretesa violazione dell'anonimato.
In conclusione, gli appelli sono tutti infondati e vanno respinti.
Le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge, confermando, per l'effetto, le sentenze impugnate.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
    Grillooooo, leggiti un po' questo!!   
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Rispondi

Da: @lettura istruttiva........avete chiuso!!16/09/2014 19:16:18
Ti piacerebbe???
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità16/09/2014 20:11:45
@lettura istruttiva........avete chiuso!!


Ma noi stiamo aspettando le altre sentenze del CdS e i risultati delle indagini della Magistratura.

Mi dispiace per te, ma non abbiamo ancora chiuso!
Rispondi

Da: lettura istruttiva........avete chiuso!!17/09/2014 06:50:20
Capisco.....allora siete proprio fuori!
Buona attesa
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità17/09/2014 15:21:34
Anief - L'assunzione di 630 nuovi dirigenti scolastici non è servita nemmeno a coprire il turn over. La situazione più critica in Basilicata, dove manca un preside ogni tre istituti, ma è emergenza anche in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (uno su quattro). Tante sedi vacanti pure in Piemonte, Lazio e Lombardia.

Marcello Pacifico (Anief-Confedir): l'ex Ministro Gelmini aveva previsto che si sarebbe dovuta bandire una selezione l'anno, ma dall'ultima ne sono passati già tre. È con la spending review la situazione è precipitata, perché non sono più previste indennità per i vicari.

Parte un altro anno scolastico con una scuola ogni sette priva di dirigente scolastico: l'assunzione di 630 nuovi presidi non è servita nemmeno a coprire il turn over, visto che i capi d'istituto andati in pensione da due settimane sono stati 764. Delle circa 8.400 scuole autonome, quasi 1.200 rimangono prive del loro preside. La grave carenza, che porterà anche quest'anno un alto numero di reggenze, con evidenti problemi di gestione che si ripercuoteranno inevitabilmente anche sulla didattica, era stata denunciata alcune settimane dall'Anief ed ora è stata confermata anche da un'altra organizzazione sindacale. In alcune regioni la situazione è davvero critica: in Basilicata manca un preside ogni tre istituti (il 32%), in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia uno ogni quattro (rispettivamente il 26% e il 24%). Molti 'buchi' nelle direzioni degli istituti scolastici si registrano anche in Piemonte, Lazio e Lombardia.

"Considerando la situazione da vera emergenza e che nella gran parte dei casi le graduatorie dei nuovi presidi candidati all'immissione in ruolo sono esaurite - dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - il Miur non ha altra scelta: bisogna bandire in fretta un nuovo concorso nazionale per dirigente scolastico".

"Del resto - continua Pacifico - una norma approvata dall'ex Ministro dell'Istruzione, Maria Stella Gelmini, aveva previsto che la selezione per nuovi presidi si sarebbe dovuta attuare ogni anno e dall'ultimo concorso a cattedra, bandito con D.D.G. del 13 luglio 2011, ne sono già passati tre".

La carenza potrebbe diventare da allarme rosso, qualora lo Stato dovesse finalmente dare seguito a quanto stabilito dalla Consulta, con sentenza 147/2012 che ha espresso parere contrario alla sparizione di 2.100 scuole autonome attuata dal 2011 a seguito dell'approvazione della Legge Tremonti-Gelmini 111/2011 che ha fissato l'obbligo di accorpamento in istituti comprensivi di scuole d'infanzia, primaria e medie con meno di mille alunni.

Su questo punto, già diversi Tar e il Consiglio di Stato hanno dato ragione al sindacato che ha impugnato l'illegittima soppressione, con conseguenti danni per l'utenza e per i lavoratori costretti alla mobilità forzata. Inoltre, sulla cancellazione delle autonomie scolastiche pesa non poco il mancato accordo con le Regioni, invece reputato indispensabile dalla Legge 128/13.

Anief, infine, ricorda che non è nemmeno più possibile tamponare la situazione utilizzando i cosiddetti vice-presidi, come accadeva in passato: "una norma contenuta nella spending review prevede, infatti, di non corrispondere più le indennità di reggenza ai vicari, dallo scorso anno scolastico tornati a fare i docenti o relegati a semplici collaboratori. Con il risultato che anche quest'anno - conclude il sindacalista Anief-Confedir - ci saranno dirigenti scolastici a capo di sette sedi, distanti anche decine di chilometri l'una dall'altra".

Rispondi

Da: A Einstein17/09/2014 15:47:59
Concorso per dirigenti scolastici in Campania: il relativismo einsteiniano

            In questi giorni si è tornato a parlare della vexata quaestio legata all'ultimo concorso per dirigenti scolastici in Campania, riportando alla ribalta delle cronache una vicenda che merita ulteriori precisazioni, anche alla luce degli ultimi eventi. Da parte di chi ha un evidente interesse a che la graduatoria venga pubblicata al più presto, vengono poste in grande risalto le vicende amministrative, alcune delle quali peraltro ancora in itinere, connesse a tale procedura nel mentre si liquida con poche parole l'aspetto più importante, quello che poi avrebbe effettivamente prodotto lo stallo attuale. Parrebbe infatti, leggendo questi interventi, che l'indagine penale faccia parte solo di una notizia giornalistica. Ebbene, così non è. Infatti la notizia non è stata diffusa solo dalla stampa, che peraltro ha anche offerto elementi abbastanza circostanziati sulla delicata vicenda, ma è stata ampiamente confermata dai vertici della stessa amministrazione, al punto che, nelle premesse del provvedimento con il quale il dirigente coordinatore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, con nota del 3 settembre scorso, ha di fatto esautorato l'intera commissione del concorso, sostituendone tutti i componenti in carica, si legge: " visto il decreto di sequestro preventivo notificato  in  data  23.02.2014  a quest'Amministrazione, relativo al proc. Penale n. 47048/11 RG n.r., convalidato dal GIP presso il Tribunale di Napoli con provvedimento del 06.03.2014, con il quale si provvedeva al sequestro di alcune documentazioni cartacee relative ai titoli di altrettanti candidati e, contestualmente, al sequestro di tutti i registri della Commissione, il tutto afferente al concorso sopra indicato. In particolare, dal complessivo contenuto dell'indicato atto di sequestro emergevano delle anomalie procedimentali ", e più avanti: " visto il provvedimento dell' 11.04.2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con il quale si autorizza il rilascio in "copia conforme dei documenti sequestrati con il decreto" di cui innanzi trasmessi in data 29.05.2014 a quest'Amministrazione dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ". Dunque l'indagine c'è, e come se c'è, ed il provvedimento di sequestro di alcuni atti è stato convalidato anche dal GIP. Non solo, la documentazione sequestrata è ancora al vaglio degli inquirenti, al punto che è stata rilasciata dalla Procura solo una copia conforme degli atti sequestrati. Quanto al "relativismo" richiamato in alcuni interventi, mi piace ricordare una bella frase del grande scienziato Albert Einstein: " Quando un uomo siede un'ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività ". Ora è comprensibile che chi ha partecipato al concorso e ne ha pure superato le prove si senta come l'uomo seduto sulla stufa. Ma è ancora più legittima la posizione di quanti vogliono vedere chiaro in questa vicenda costellata da tanti punti oscuri, aspettando che la magistratura penale si pronunci, dopo aver espletato tutte le indagini ritenute opportune nei tempi consentiti dalla legge.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità18/09/2014 16:10:06
dall'altro Forum:

Da: A Einstein    17/09/2014 15.47.59
Concorso per dirigenti scolastici in Campania: il relativismo einsteiniano

            In questi giorni si è tornato a parlare della vexata quaestio legata all'ultimo concorso per dirigenti scolastici in Campania, riportando alla ribalta delle cronache una vicenda che merita ulteriori precisazioni, anche alla luce degli ultimi eventi. Da parte di chi ha un evidente interesse a che la graduatoria venga pubblicata al più presto, vengono poste in grande risalto le vicende amministrative, alcune delle quali peraltro ancora in itinere, connesse a tale procedura nel mentre si liquida con poche parole l'aspetto più importante, quello che poi avrebbe effettivamente prodotto lo stallo attuale. Parrebbe infatti, leggendo questi interventi, che l'indagine penale faccia parte solo di una notizia giornalistica. Ebbene, così non è. Infatti la notizia non è stata diffusa solo dalla stampa, che peraltro ha anche offerto elementi abbastanza circostanziati sulla delicata vicenda, ma è stata ampiamente confermata dai vertici della stessa amministrazione, al punto che, nelle premesse del provvedimento con il quale il dirigente coordinatore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, con nota del 3 settembre scorso, ha di fatto esautorato l'intera commissione del concorso, sostituendone tutti i componenti in carica, si legge: " visto il decreto di sequestro preventivo notificato  in  data  23.02.2014  a quest'Amministrazione, relativo al proc. Penale n. 47048/11 RG n.r., convalidato dal GIP presso il Tribunale di Napoli con provvedimento del 06.03.2014, con il quale si provvedeva al sequestro di alcune documentazioni cartacee relative ai titoli di altrettanti candidati e, contestualmente, al sequestro di tutti i registri della Commissione, il tutto afferente al concorso sopra indicato. In particolare, dal complessivo contenuto dell'indicato atto di sequestro emergevano delle anomalie procedimentali ", e più avanti: " visto il provvedimento dell' 11.04.2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con il quale si autorizza il rilascio in "copia conforme dei documenti sequestrati con il decreto" di cui innanzi trasmessi in data 29.05.2014 a quest'Amministrazione dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ". Dunque l'indagine c'è, e come se c'è, ed il provvedimento di sequestro di alcuni atti è stato convalidato anche dal GIP. Non solo, la documentazione sequestrata è ancora al vaglio degli inquirenti, al punto che è stata rilasciata dalla Procura solo una copia conforme degli atti sequestrati. Quanto al "relativismo" richiamato in alcuni interventi, mi piace ricordare una bella frase del grande scienziato Albert Einstein: " Quando un uomo siede un'ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività ". Ora è comprensibile che chi ha partecipato al concorso e ne ha pure superato le prove si senta come l'uomo seduto sulla stufa. Ma è ancora più legittima la posizione di quanti vogliono vedere chiaro in questa vicenda costellata da tanti punti oscuri, aspettando che la magistratura penale si pronunci, dopo aver espletato tutte le indagini ritenute opportune nei tempi consentiti dalla legge.

Rispondi

Da: Ciao!24/09/2014 14:36:40
@ Grillo parlante/Sincerità

Anche io aspettavo l'ultima sentenza con ansia, ma anche quella si è rivelata inoffensiva per gli "idonei". Ormai aspetto solo le indagini per PM anche se ... la sentenza parla di concorso salvo anche se verrà accertata la colpevolezza dei 23. Ma ho letto su alcuni giornali che il materiale acquisito dalla magistratura non si limita ai solo 6 candidati ma anche ad altri 28 aspiranti presidi. Sarà vero? E nel caso in cui uscissero altri illeciti che possibilità c'è?



Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità24/09/2014 16:58:19
@Ciao!


Non so! Aspettiamo, sperando ancora nella Giustizia, i risultati delle indagini.

Di una sola cosa ora sono certa, giacché trattasi di un'azione personale che non dipende da altri: dopo il dissequestro, farò richiesta di accesso agli atti e, come previsto dalla normativa vigente (se sarà ancora vigente! I Potenti inquinano, ingarbugliano, imbrogliano, fanno, disfanno, creano, demoliscono, sbaragliano, etc. etc.), riceverò gli elaborati del 50%  + 1 degli ammessi all'orale. Mi concederò, dunque, il lusso di leggere i magnifici testi dei migliori partecipanti ad un Concorso, che secondo il parere della Giustizia Amministrativa è stato a dir poco perfetto.
E, per dare ragione appunto alla Giustizia Amministrativa, pubblicherò i capolavori di cui sopra.

Altro non so, altro non farò.
Rispondi

Da: Ciao!24/09/2014 17:01:58
@ Grillo parlante/Sincerità    24/09/2014 16.58.19

Grazie, se ci sono novità le renderemo note.
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità24/09/2014 22:41:06
CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI IN CAMPANIA: LA STORIA SI RIPETE
Redazione  · 26 luglio 2014

CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI  IN CAMPANIA: LA STORIA SI RIPETE

Il caso del Concorso per Dirigenti scolastici in Campania, bandito nell'estate del 2011, continua a colorarsi, oltre che di tinte fosche e inquietanti, anche di chiazze di vivace, mediterranea e grassa ilarità.

Il Consiglio di Stato sta per emettere la sentenza di merito sugli "intrighi" che hanno caratterizzato ogni fase della procedura, a partire già da molto tempo prima dell'inizio della prova di preselezione dei candidati – come abbiamo tutti appreso nel Febbraio 2014, dagli articoli apparsi sugli organi di stampa.

Oggi, nuovamente e puntualmente, prima dei pronunciamenti della Giustizia Amministrativa,  arrivano gli appelli, da parte del mondo politico, affinchè il Concorso possa concludersi regolarmente.

Non è la prima volta che esponenti della politica esortano alla regolare conclusione del Concorso, nonostante gli elaborati dei candidati,  i verbali e gli atti siano stati sequestrati della Magistratura penale.

Nel Febbraio 2013, il T.A.R. della Campania, in seguito a numerosi Ricorsi, ha emesso un'Ordinanza di sospensione, bloccando gli esami orali in corso e fissando, al mese di Luglio 2013, la pronuncia della sentenza definitiva.

Prontamente, la Regione Campania rese partecipe i media del proprio interessamento (o interesse?) al caso.

Il Consiglio Regionale della Campania manifestò, infatti, interesse alla vicenda: un Consigliere Regionale  presentò, all'aula dell'Assemblea Legislativa Campana, un ordine del giorno, approvato da tutti i Gruppi Consiliari, col quale il Governo regionale si impegnava a mettere in campo tutti gli strumenti possibili "per tutelare quanti, superate le prove orali, vedevano la propria strada sbarrata dal ricorso di pochi".

Appelli provennero anche da altri autorevoli esponenti del Governo nazionale.

Il 24 Luglio 2013, il T.A.R. Campania, a sorpresa, smentì la precedente sospensiva, determinata dalle pesanti opacità del Concorso, e autorizzò la ripresa degli orali (Coincidenza??).

Gli orali sono, dunque, ricominciati e lentamente terminati nel mese di Febbraio 2014.

Successivamente, in seguito alle indagini della Magistratura penale, tutti gli atti del Concorso sono stati sottoposti a sequestro.

Le indagini della Procura napoletana sono tutt'ora in corso.

Dalla stampa via web, ecco che appaiono, oggi, appelli rivolti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, affinchè venga pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Stessi appelli, stessi interessi, stessi occhi sul Concorso.

Non ci soffermeremo a illustrare i motivi dell'impossibilità, da parte dell'U.S.R., di dar esecuzione alla richiesta né a dettagliare i lati oscuri della vicenda – sono sugli organi di stampa e si desumono leggendo i tanti Ricorsi presentati dai candidati calpestati; i risvolti non ancora noti all'opinione pubblica saranno divulgati alla conclusione delle indagini penali.

Riponiamo fiducia nella Giustizia e ci affidiamo alla perizia dei Magistrati che dovranno pronunciarsi, secondo quanto emerso dagli organi di stampa e dai ricorsi, su "criteri di correzione opachi", "giudizi altamente discrezionali", verbali "raffazzonati", "candidati palesemente privilegiati", "commissari incompatibili", "mancanza del Collegio perfetto durante le correzioni",  "intercettazioni telefoniche", "corruzioni", "pressioni", "tracce note prima dell'inizio degli scritti", "numeri da dare al Sistema" e sul "particolare servizio di vigilanza".

Fiduciosi, attendiamo.

Fiduciosi, attendiamo che la questione morale prenda il giusto sopravvento sulle bassezze e sulle quotidiane miserie e che faccia "rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e  della complicità".

Chiediamo a chi legge di perdonare il fatto di avere osato riportare le parole del Giudice Paolo Borsellino.

Chiediamo ai nostri ragazzi di non perdere la fiducia nella nostra Scuola.

Chiediamo ai nostri giovani di non smettere di credere e sperare.

Noi siamo ancora qui, nonostante tutto quel che è accaduto, che accade e continuerà ad accadere; noi ci siamo stati, ci siamo e continueremo ad esserci e siamo proprio noi a chiedere che si faccia davvero perno su "un atto di responsabilità e di coraggio"

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