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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..)
101846 messaggi, letto 2522958 volte
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Da: x te14/10/2014 23:59:34
no, il MEF dice quello che c'è scritto nelle sentenze, e se leggi i due passaggi capirai perché il MEF l'ha riportata nell'interrogazione parlamentare,

Da: x te15/10/2014 00:00:18
occhio perché soprattuto la sentenza della 1 ter che è la più completa si riferisce a concorsi PUBBLICI

Da: Quoto 15/10/2014 00:15:12
Sono d'accordo con papà di ricorsista.Papà sei in attesa o sei padre di qualche ricorsista della sentenza pubblicata oggi?

Da: x tutti15/10/2014 00:17:26
In sintesi, quindi, il giudice di appello, facendo riferimento alla specificità della disciplina che regola il reclutamento degli allievi della Polizia di Stato, ha ritenuto non sussistente l'obbligo di scorrimento della graduatoria in luogo dell'indizione di un nuovo concorso.
Nello stesso senso si è espresso anche il T.A.R. Lazio Sez. II con sentenza n. 10602/13, con riferimento al reclutamento degli allievi marescialli della Guardia di Finanza, il Consiglio di Stato in sede cautelare sull'appello avverso detta decisione (Sez. IV ord. n. 1534/2014), e lo stesso Consiglio di Stato, Sez., I n. 1311/2013, in sede di ricorso straordinario avverso il bando per il reclutamento di 80 posti del ruolo dei commissari di Polizia.
La giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125, è quindi univoca nel ritenere non sussistente l'obbligo dello scorrimento per il reclutamento presso le Forze Armate, ivi compresa la Polizia di Stato, in considerazione della specialità dell'ordinamento.



la tesi dei ricorrenti si scontra contro la specificità ordinamentale evidenziata dal regime di assunzione speciale che, in relazione a prioritarie esigenze di sicurezza del Paese, viene riservato alle cinque Forze di Polizia, tra le quali è annoverata la Polizia di Stato;
-- per le predette assunzioni trova applicazione l'art. 66 c. 9 bis e 10 del D.L. 25/6/08 n. 112, conv. con modificazioni nella L. 6/8/2008 n. 133;





leggiti questi due passaggi






ed è questo passaggio che rivendica nella sentenza la GDF?

Da: x te15/10/2014 00:19:52
beh penso proprio di si, visto che se ne fa menzione...

Da: papà di ricorsista15/10/2014 00:22:46
per Quoto sono il papà di un ricorsista che si è visto dire che la 125 non vale per il comparto ma a quando vedo e leggo nella sentenza di oggi si afferma il contrario

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Da: riflessione. 15/10/2014 00:24:52
AVEVO RAGIONE.
LA 125 SI APPLICA


http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201B/2014/201403536/Provvedimenti/201410318_01.XML

Da: x te15/10/2014 00:25:04
io non leggo in nessun passaggio la 125 si applica al comparto, a differenza delle sentenze che ti ho postato io...

Da: x riflesssione15/10/2014 00:25:34
allora perché i ragazzi del 1ist hanno perso?

Da: x te15/10/2014 00:26:06
In sintesi, quindi, il giudice di appello, facendo riferimento alla specificità della disciplina che regola il reclutamento degli allievi della Polizia di Stato, ha ritenuto non sussistente l'obbligo di scorrimento della graduatoria in luogo dell'indizione di un nuovo concorso.
Nello stesso senso si è espresso anche il T.A.R. Lazio Sez. II con sentenza n. 10602/13, con riferimento al reclutamento degli allievi marescialli della Guardia di Finanza, il Consiglio di Stato in sede cautelare sull'appello avverso detta decisione (Sez. IV ord. n. 1534/2014), e lo stesso Consiglio di Stato, Sez., I n. 1311/2013, in sede di ricorso straordinario avverso il bando per il reclutamento di 80 posti del ruolo dei commissari di Polizia.
La giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125, è quindi univoca nel ritenere non sussistente l'obbligo dello scorrimento per il reclutamento presso le Forze Armate, ivi compresa la Polizia di Stato, in considerazione della specialità dell'ordinamento.



la tesi dei ricorrenti si scontra contro la specificità ordinamentale evidenziata dal regime di assunzione speciale che, in relazione a prioritarie esigenze di sicurezza del Paese, viene riservato alle cinque Forze di Polizia, tra le quali è annoverata la Polizia di Stato;
-- per le predette assunzioni trova applicazione l'art. 66 c. 9 bis e 10 del D.L. 25/6/08 n. 112, conv. con modificazioni nella L. 6/8/2008 n. 133;





leggiti questi due passaggi



tieni riflessione, la 125 non si applica

Da: riflessione. 15/10/2014 00:26:47
L'HO SPIEGATO AD UN MIO AMICO DEL PRTIMO IST 10C MINUTI FA.

è SULLA VALIDITA' DELLE GR5ADUATORIE CHE HANNO FREGATO IL PRIMO IST


MA NIENTE VIETA DI POTER RICORRERE CONTRO IL PROSSIMO CONCORSO

Da: riflessione. 15/10/2014 00:28:10
LA 125 ALLE CARRIERE INIZIALI NON SI APPLICA. MA AGLI ALTRI SI.

TUTTO QUI.
E' SCRITTO SUL DOCUMENTO. CHE HO POSTATO. TUTTO QUANTO.

E ADESSO ANDIAMOCI A GIOCARE LA STABILITA' PERCHè DEVONO AGGIUSTARE IL TIRO PER LE CARRIERE INIZIALI ANCHE

Da: riflessione. 15/10/2014 00:28:58
le sentenze sono sentenze.
io aspetto quelle e parlo.

la 125 si applica al comparto.

Da: x riflessione 15/10/2014 00:29:58
le sentenze soprattutto quelle della1 ter dice che non si applica, ciao

Da: p.a.p.p.15/10/2014 00:30:30
non mi si apre la pagina per leggere la sentenza. Come posso fare,qualche altro sistema?

Da: x riflessione 15/10/2014 00:30:49
NON SI APPLICA

Da: Quoto 15/10/2014 00:31:06
Se vabbè riflessione.Buonanotte.

Da: x riflessione 15/10/2014 00:31:48
fai bene ad aspettarle, infatti sono uscite e dicono che non si applica

Da: riflessione. 15/10/2014 00:34:23
ma siete proprio di coccio. andate contro anche alle sentenze. le stesse che mi invitavate a leggere. e rispettare.

pensatela come volete.

la sentenza del tar 1b dice che si applica ed è addirittura un concorso interno. ..

Da: riflessione. 15/10/2014 00:35:09
ripeto è per le carriere iniziali e per via dell'articolo 2199 d. lgs 66/2010 che le carriere iniziali vengono tagliate fuori. ma per gli altri si applica.

Da: Quoto 15/10/2014 00:35:14
Stima per Pinko Pallino.

Da: riflessione. 15/10/2014 00:35:47
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3536 del 2014, proposto da:
Domenico Tempone, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Agliocchi e
Gino Giuliano, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza G.
Mazzini, 8; Bruno Gaetano, Basile Marco, Castriota Fabio, Romanelli
Raffaele, D'Amico Davide, Buccarello Stefano, Mollica Carmelo,
Misciagna Davide, Ferlini Cesare Antonio, Marocco Giuseppe Pasquale,
Giacomazzi Daniele, Filetti Giovanni Biagio e Colloca Domenico,
rappresentati e difesi dagli avv. Gino Giuliano e Luca Agliocchi, con
domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Alessandro Fusco, Daniele Amandonico, n.c.;
per l'annullamento
del bando di Concorso interno decreto n. 5/1D) del 17 gennaio 2014,
per tìtoli ed esami, per l'ammissione di 250 allievi Marescialli del Ruolo
Ispettori dell'Arma dei Carabinieri al 12° corso annuale (2014-2015),
della Lettera n. 97/1-2 IS del 3gennaio 2014 con la quale il Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di
programmazione del 12° concorso annuale per Allievi Marescialli del
Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri,
della nota n. M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio 2014 con il quale lo
Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il "nulla osta" all'emanazione
del bando di concorso gravato con il presente ricorso,
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi,
di estremi ignoti, ivi compresi eventuali atti di indizione del concorso de
quo, nonché gli eventuali atti con i quali l'amministrazione resistente
abbia esternato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover indire un
nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed
ancor valida graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott.
Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 13 marzo 2014, depositato nei termini, il Sig.
Domenico Tempone e gli altri ricorrenti indicati nell'epigrafe del ricorso
hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, del bando di
concorso interno (decreto n. 5/1D) del 17 gennaio 2014, per titoli ed
esami, per l'ammissione di 250 Allievi Marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri al 12 corso annuale, ed, ove occorra, della
lettera n. 97/1-2IS del 3 gennaio 2014 con la quale il Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di
programmazione del 12 corso annuale per Allievi Marescialli del ruolo
Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, e della nota n. M-D-SSMD0002890
del 13 gennaio 2014 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha
comunicato il "nulla osta" all'emanazione del bando di concorso
oggetto del presente ricorso.
I ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo di appuntati e carabinieri
dell'Arma dei Carabinieri, fanno presente di aver partecipato al
concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'11 corso
annuale (2013-2014) di 210 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori
dell'Arma dei Carabinieri, risultando idonei non vincitori nell'ambito
dell'apposita graduatoria, approvata in data 5 agosto 2013.
L'Amministrazione della Difesa, al fine di coprire ulteriori identici posti
nel suddetto ruolo, invece di procedere allo scorrimento della
precedente e recente graduatoria, ha indetto con il bando impugnato un
nuovo identico concorso per l'ammissione di 250 Allievi Marescialli del
ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri al 12 corso annuale.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure:
1) Violazione ex art. 15 D.P.R. n. 487/94. Violazione art. 97 Cost.
Eccesso di potere sotto il profilo di difetto di motivazione, della
irragionevolezza, illogicità, incongruità e del difetto di istruttoria.
Richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di
Stato e del giudice di primo grado i ricorrenti sostengono che lo
scorrimento di una graduatoria precedente ed efficace rappresenta la
regola generale per procedere ad un reclutamento, mentre l'indizione di
un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede una apposita ed
approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai
concorrenti idonei non vincitori e delle preminenti esigenze di interesse
pubblico.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90;
eccesso di potere sotto vari profili.
Si lamenta che nella motivazione del bando non risultano indicate le
ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto di indire un nuovo
concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancora
valida ed efficace graduatoria, relativa ad un precedente e recente
identico concorso.
3) Violazione ex art. 4 D.L. 101/2013 e succ. mod. Violazione art. 97
Cost. Eccesso di potere sotto vari profili.
Si sostiene che la scelta dell'Amministrazione di bandire un nuovo
concorso si pone in contrasto con l'ordinamento autonomo dell'Arma
dei Carabinieri, il quale non pone alcun divieto, limite o restrizione
all'istituto dello scorrimento della graduatoria.
4) Violazione ed elusione dell'articolo 104/C del Trattato istitutivo della
Unione Europea e violazione ed elusione dei regolamenti del Consiglio
1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell'Unione Europea. Violazione ed
elusione della risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C.
Eccesso di potere sotto vari profili.
Si sostiene che la decisione di procedere a nuovo concorso, viste le
ingenti spese pubbliche, viola ed elude il patto di stabilità comunitario in
quanto l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto attingere alla
graduatoria del precedente concorso.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata a mezzo
dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le tesi avversarie
ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2014 la difesa del ricorrente ha
rinunziato all'esame della istanza cautelare e la discussione del merito
della causa è stata fissata per la pubblica udienza del 4 giugno 2014,
dove la stessa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con la presente impugnativa i ricorrenti, appartenenti al ruolo di
appuntati e carabinieri, risultanti idonei non vincitori nell'ambito della
graduatoria approvata in data 5 agosto 2013 relativa al concorso interno,
per titoli ed esami, per l'ammissione all'11 corso annuale di 210 Allievi
Marescialli del ruolo ispettivo dell'Arma dei Carabinieri, hanno chiesto
l'annullamento del bando (decreto n. 5/1D del 17 gennaio 2014) indetto
dall'Amministrazione della Difesa per il nuovo identico concorso per
l'ammissione di 250 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei
Carabinieri al 12 corso annuale, sostenendo, in buona sostanza, che lo
scorrimento della graduatoria preesistente ed ancora efficace
rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo
concorso costituisce l'eccezione e richiede uno apposta ed approfondita
motivazione, che dia conto del sacrifico imposto ai concorrenti idonei e
delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
Osserva il Collegio che sulla questione riguardante l'istituto dello
scorrimento della graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, la
Sezione si è già espressa con la sentenza n. 2801/2014, alla quale fa
quindi espresso riferimento, tenendo ben presente le condizioni che,
secondo la più avvertita giurisprudenza, giustificano le ipotesi
derogatorie alla regola generale dello scorrimento.
Alla luce dei principi enucleati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, si è affermato che
l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del
posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il
reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell'esistenza di eventuali
graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della
indizione del nuovo concorso. Va da sé che, nel motivare l'opzione
preferita, l'Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la
circostanza che l'attuale ordinamento afferma un generale favore circa
l'utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza
di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di
ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere
puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo
concorso.
Occorre, peraltro, aggiungere che, secondo quanto affermato dalla citata
decisione dell'Adunanza Plenaria, la prevalenza dello scorrimento della
graduatoria non si pone come assoluta ed incondizionata, essendo
individuabili "casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento
del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso
lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente
giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell'obbligo di
motivazione", da identificare con le ipotesi "in cui speciali disposizioni
legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso,
collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di
determinati settori del personale pubblico" (punto 51 della decisione), e,
ancora, con ipotesi di fatto "in cui si manifesta l'opportunità, se non la
necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in
presenza di graduatorie ancora efficaci", come nei casi di esigenza di
stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale
precario, di "intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile
alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria
ancora efficace", di "rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i
posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure" e,
ancora, di effettuazione di "una attenta e complessiva attività di
ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale
delle assunzioni".
Venendo al caso in esame, va verificato se l'Amministrazione della
Difesa abbia, nel decreto impugnato, fornito una adeguata motivazione
circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida
ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 5 agosto
2013. A tale quesito il Collegio ritiene che vada data risposta negativa.
Infatti, dalla semplice lettura del decreto impugnato, non è dato
scorgere alcuna motivazione idonea a giustificare il comportamento
dell'Amministrazione della Difesa che, pur in presenza di una
graduatoria ancora efficace, relativa al precedente concorso per
l'ammissione all'11 corso annuale di Allievi Marescialli del ruolo
Ispettori nella quale i ricorrenti risultavano idonei non vincitori, ha
bandito un nuovo concorso senza fornire alcuna motivazione idonea a
supportare tale scelta, invece che procedere allo scorrimento della
graduatoria ancora efficace.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente
annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell'interesse
fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei posti da ricoprire a
seguito dello scorrimento della graduatoria, corrispondente al numero
degli attuali ricorrenti.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti attesa la particolare
natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il bando
di concorso impugnato in parte qua.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 4 giugno 2014
e 18 giugno 2014, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: x riflessione 15/10/2014 00:37:10
no no  sentenza della1 ter dice che non si applica a tutto il comparto

Da: papà di ricorsista15/10/2014 00:37:52
lultima dice che si applica, non capisco perchè tutto questo accanimento, sembra che godiate sul fatto che precedentemente alcune sentenze sono state sfavorevoli agli inv, 2 sono le cose o non siete inv o siete quì solo per fare i bastian contrari e divertirvi.

Da: x riflessione15/10/2014 00:38:31
In sintesi, quindi, il giudice di appello, facendo riferimento alla specificità della disciplina che regola il reclutamento degli allievi della Polizia di Stato, ha ritenuto non sussistente l'obbligo di scorrimento della graduatoria in luogo dell'indizione di un nuovo concorso.
Nello stesso senso si è espresso anche il T.A.R. Lazio Sez. II con sentenza n. 10602/13, con riferimento al reclutamento degli allievi marescialli della Guardia di Finanza, il Consiglio di Stato in sede cautelare sull'appello avverso detta decisione (Sez. IV ord. n. 1534/2014), e lo stesso Consiglio di Stato, Sez., I n. 1311/2013, in sede di ricorso straordinario avverso il bando per il reclutamento di 80 posti del ruolo dei commissari di Polizia.
La giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125, è quindi univoca nel ritenere non sussistente l'obbligo dello scorrimento per il reclutamento presso le Forze Armate, ivi compresa la Polizia di Stato, in considerazione della specialità dell'ordinamento.



la tesi dei ricorrenti si scontra contro la specificità ordinamentale evidenziata dal regime di assunzione speciale che, in relazione a prioritarie esigenze di sicurezza del Paese, viene riservato alle cinque Forze di Polizia, tra le quali è annoverata la Polizia di Stato;
-- per le predette assunzioni trova applicazione l'art. 66 c. 9 bis e 10 del D.L. 25/6/08 n. 112, conv. con modificazioni nella L. 6/8/2008 n. 133;




chiaro semplice, cristallino, lapalissiano!

Da: x riflessione15/10/2014 00:40:10
inoltre la sentenza 1 ter è del 10 luglio, mentre quella del concorso interno è di giugno, dedicato a chi dice che la cronologia è la cosa fondamentale...

Da: riflessione. 15/10/2014 00:40:16
le sentenze sfavorevoli riguardano le carriere iniziali. purtroppo.

per le carriere intermedie ed apicali la 125 si applica. e a questo punto anche per i concorsi interni. il tutto perchè vi è ratio della spesa.

tutto qui.
non è riflessione o altri da contrastare. ma la sentenza.

tutto qui.


LA 125 DEL 30 OTTOBRE DEL 2013 SI APPLICA AL COMPARTO.

Da: Quoto 15/10/2014 00:40:50
Da persona intelligente devo ricredermi sull'ultima sentenza.Ha ragione in questo caso Riflessione.Ma prendessero una decisione omogenea per tutti però.Riflessione hai ragione,ho letto bene ora.In questa circostanza devo chiederti scusa

Da: x riflessione15/10/2014 00:41:43
Da: riflessione.     15/10/2014 0.26.47
L'HO SPIEGATO AD UN MIO AMICO DEL PRTIMO IST 10C MINUTI FA.

è SULLA VALIDITA' DELLE GR5ADUATORIE CHE HANNO FREGATO IL PRIMO IST


MA NIENTE VIETA DI POTER RICORRERE CONTRO IL PROSSIMO CONCORSO





fregato? ma se c'è una legge che dice che valgono 18 mesi, non pensi di essere un tantinello offnesivo quando scrivi che li hanno "fregati"?

Da: riflessione. 15/10/2014 00:41:49
SCUSE ACCETTATE



ANDAIMO AVANTI CON LA STABILITA'

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