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Abolizione esame avvocato
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Da: Esame-farsa | 12/01/2012 14:13:07 |
Ma il tirocinio all'università non prelude alla laurea abilitante? In quel caso cambierebbe tutto... | |
Da: x esame | 12/01/2012 14:19:27 |
non prelude un c***o, le liberalizzazioni avvantaggiano solamente chi professionista - e quindi abilitato - lo è già ...... | |
Da: ..... | 12/01/2012 14:19:42 |
secondo me tuco è u bestia | |
Da: odore di flatulenza | 12/01/2012 14:21:47 |
siete tutti degli ordinisti di merda! ABBIAMO IL DIRITTO DI ESSERE AVVOCATI DOPO TUTTA LA CANCELLERIA CHE ABBIAMO FATTO ABBIAMO ANCHE SCRITTO DEGLI ATTI, ATTI LETTI DA UN GIUDICE (poi si sa, si vince o si perde in base alle raccomandazioni e alle conoscenze dentro il tribunale) QUINDI MI PARE CHE SIAMO GIà AVVOCATI ANCHE SE CI IMPEDITE DI CHIAMARCI COSì | |
Da: begging for the sun | 12/01/2012 14:22:29 |
vai vai monti annientali! è arrivato il nostro momento! | |
Da: cocoricco! | 12/01/2012 14:23:07 |
alla faccia di chi alle liberalizzazioni non credeva! evvaiiii | |
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Da: modifica esame | 12/01/2012 14:27:18 |
CAPO III SERVIZI PROFESSIONALI Art. 7 (Disposizioni sulle tariffe professionali) 1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole "le tariffe o" sono soppresse; b) Le parole "sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene." sono sostituite dalle seguenti "secondo equità .". 3. Al primo comma dell'articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da "e corredata da " fino a "in base a tariffe obbligatorie" sono abrogate. 4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell'articolo 74 è soppresso; b) All'articolo 79: la parola "379" è sostituita dalla parola "636"; le parole da "al pretore" fino a "competenza per valore" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice competente che decide ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile"; l'ultimo periodo è soppresso.Art. 8 (Obbligo di comunicazione del preventivo) 1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare. 2. Nell'atto di determinazione del preventivo il professionista ha l'obbligo di indicare l'esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, la sua durata e il suo massimale. 3. Il presente articolo non si applica all'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.Art. 9 (Accesso dei giovani all'esercizio delle professioni) 1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente: " 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l'iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".Art. 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi) 1. All'articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci"Art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie) 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: " il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti". 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia: a) Nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione; b) Nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri. 4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. 5. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l'80 per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale. 6. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "sei mesi".Art. 12 (Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti) 1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti. 2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente … , i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89. 3. Entro il 30 giugno 2012 è bandito un concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Per gi anni successivi entro il 30 giugno è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili. 4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno due giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comuni aggregati. Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni e aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il territorio nel distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile.". 5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: "egli non può esercitarlo fuori dal territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.". 6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: "a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso; b)al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.". 7. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole " di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b) " sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha sede". | |
Da: Tuco | 12/01/2012 14:33:07 |
Se questi erano gli obiettivi che auspicavate bene. Ma non parlate di liberalizzazioni tombale, è un sassolino che colpisce la schiena di un uomo robusto. x odore di flatulenza ABBIAMO IL DIRITTO DI ESSERE AVVOCATI DOPO TUTTA LA CANCELLERIA CHE ABBIAMO FATTO ABBIAMO ANCHE SCRITTO DEGLI ATTI, ATTI LETTI DA UN GIUDICE (poi si sa, si vince o si perde in base alle raccomandazioni e alle conoscenze dentro il tribunale) QUINDI MI PARE CHE SIAMO GIà AVVOCATI ANCHE SE CI IMPEDITE DI CHIAMARCI COSì Fai riferimento a una sorta di usucapione del tipo: visto che ho fatto 5 file in cancelleria, ho comprato 10 marche da bollo e richiesto 4 copie, considerato che ho scritto degli atti (ohimè) ho usucapito il diritto di proprietà . Ma sei così sicuro che si tratta di un diritto? Mi sa che parti proprio dai presupposti sbagliati sai. | |
Da: ...... | 12/01/2012 14:34:45 |
Alla fine é sempre il PDL che gestisce tutto. Sino a quando ci sarà in Italia il PDL, le vere liberalizzazioni non saranno mai fatte. Forza italia nel 1994 e oggi il PDL ci hanno preso sempre per il culo con i loro slogan : SIAMO LIBERALI. Minghia ma chi cazzo li vota piú! E dal 1994 che ci pigliano per il culo e si fanno i cazzi loro. Ora al PDL c e faccia di rospo (Alfano) che vorrebbe incularci ancora. Voi del forum cosa ne pensate! | |
Da: salute | 12/01/2012 14:35:08 |
io tempo fa ho fatto un corso di pronto soccorso alla croce rossa di roma.è verò che posso iscrivermi all'albo come chirurgo e operare in ospedale,ovviamente solo di apendicite,roba così? | |
Da: ... | 12/01/2012 14:39:04 |
Ha usucapito l'abilitazione! | |
Da: ... | 12/01/2012 14:40:47 |
Salute mi pare pochino per usucapire... Fai altri tre corsi di quelli costosi | |
Da: modifica esame | 12/01/2012 14:43:17 |
Spagna arriviamo.. | |
Da: --- B | 12/01/2012 14:43:40 |
ma nel decreto si parla solo di anticipare il tirocinio negli ultimi 2 anni di università .Secondo voi verranno apportate modifiche o comunque qualcosa circa il libero accesso alla professione? | |
Da: --- B | 12/01/2012 14:45:46 |
ma nel decreto si parla solo di anticipare il tirocinio negli ultimi 2 anni di università .Secondo voi verranno apportate modifiche o comunque qualcosa circa il libero accesso alla professione? | |
Da: --- B | 12/01/2012 14:45:46 |
ma nel decreto si parla solo di anticipare il tirocinio negli ultimi 2 anni di università .Secondo voi verranno apportate modifiche o comunque qualcosa circa il libero accesso alla professione? | |
Da: --- B | 12/01/2012 14:45:46 |
ma nel decreto si parla solo di anticipare il tirocinio negli ultimi 2 anni di università .Secondo voi verranno apportate modifiche o comunque qualcosa circa il libero accesso alla professione? | |
Da: ..... | 12/01/2012 14:48:05 |
finalmente la laurea abilitante! GRAZIE CATRICALÃ ! | |
Da: Mario Monti | 12/01/2012 14:48:05 |
Cari concittadini, se nel decreto è scritto quello che pubblicano i giornali e inutile chiedere se ci sia qualcos'altro: la risposta è no. Non ce la siamo sentita io e Catricalà di eliminare l'esame, mi hanno detto che ci sono degli elementi in giro che è meglio che rimbalzino perennemente all'esame. Cordialmente Mario Monti | |
Da: Esame-farsa | 12/01/2012 14:48:08 |
Anche se in questo decreto nulla si dirà sull'esame (ancora è una bozza), nei prossimi emsi dovrà esserci la riforma degli ordini; e lì potrebbe esserci il cambiamento dell'esame e la soppressione del limite di 6 anni per il patrocinio.... | |
Da: Tuco | 12/01/2012 14:49:50 |
@ ..... Viva la laurea abilitante!!! Viva l'Italia! Viva Mario Monti!! Ma dove sta scritto? Lo hai letto chiaramente da qualche parte e non solo all'interno della tua mente? | |
Da: ..... | 12/01/2012 14:53:08 |
non rompere i coglioni, tu sei u bestia! e impara a leggere: è scritto nel decreto: ESAME ABOLITO = LAUREA ABILITANTE! ma lo capisco che tu adesso ti caghi della concorrenza, anche se sei procuratore dello stato e non dovresti avere timore! | |
Da: ..... | 12/01/2012 14:54:50 |
esame-farsa non c'è bisogno di altri decreti: è scritto tutto qui! con la previsione del biennio di pratica in corso di laurea, di fatto si aprono le porte per la laurea abilitante! E' TUTTO FINITO!GRAZIE CATRICALà GRAZIE MONTI! | |
Da: ... | 12/01/2012 14:55:18 |
Ancora con u bestia... E' sparito, magari l'hanno arrestato perché offendeva tutti qui! | |
Da: Tuco | 12/01/2012 14:55:30 |
@ Ah beh giusto, è scritto proprio esame abolito, non me ne ero accorto. Allora sei a posto. Quando ti iscrivi all'albo? ps non sono il grande u bestia, ma voi vedete fantasmi dappertutto. | |
Da: --- B | 12/01/2012 15:00:53 |
@... ma non c'è scritto abolito l'esame oppure laurea abilitante...c'è scritto che il tirocinio si fa all'univ.Puoi spiegarti meglio x favore?Grazie mille e speriamo | |
Da: .xx.. | 12/01/2012 15:03:05 |
Il PDL rompe la minghia sulle vere liberalizzazioni E un dato di fatto. Il PDL non é liberale. Si fanno i cazzi loro e ci inculano tutti con lo slogan LIBERALi | |
Da: bebu | 12/01/2012 15:03:27 |
bah io penso che un procuratore dello stato di conoscenze ne ha, sia nella magistratura che nelle forze dell'ordine: cioè per vincere quel concorso, o comunque svolgendo quella professione, sei inserito in un certo ambiente. questo per dire che, come diceva stamattina non so chi, magari è lui che sporge querela contro chi lo voleva identificare o con chi lo insultava e gliela mette proprio in c...che poi l'idea gliel'avete data voi con quei discorsi sulla tutela dell'onore!!ma starvi zitti no? sopratutto con uno che cmq ha una carica statale sempre a contatto con la magistratura vabbè al di là di tutto penso che sono discorsi un pò superflui perchè solo aspettando vedremo se arriveranno querele o no! | |
Da: jakka | 12/01/2012 15:04:31 |
fantasma o no a me faceva ridere per come vi pigliava per il culo. cmq da quando se ne sono andati lui e avv fetente qua c'è solo delirio e cazzate!! | |
Da: Tuco | 12/01/2012 15:05:48 |
Proverò a sostituirli, spero di farcela | |
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