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Concorso dirigenti scolastici - Il ricorso
10742 messaggi, letto 281340 volte

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Da: x  tutti07/04/2013 22:28:06
La sentenza del Tar della preselettiva, ricorso ANIEF, non è stata pubblicata e si sa anche il motivo. Per i non credenti:
sito TAR Lazio ricorso 8814/2001... buona lettura
Rispondi

Da: x  tutti07/04/2013 22:29:52
Ops.    errata corrige: 8814/2011
Rispondi

Da: vfor vendetta...07/04/2013 23:49:51
proprio non ci sai stare senza nominarla???ti ha stregato!!!
Rispondi

Da: a x tutti08/04/2013 07:54:23
non ho capito che intendi. Quale sarebbe il motivo?
Rispondi

Da: Per chi va in cerca di spettacoli08/04/2013 09:04:51

"Se mi avessi lasciato spiegare, e ti avevo premesso che oggi non ne avevo voglia, l'avrei fatto.
Ci sono parecchi tasselli che ti mancano e che non immagini.
Io non ce l'ho con te: tutt'altro.
Ce l'ho con me stessa.
Ti voglio bene"




Ultimo avvertimento !  ;-)
Rispondi

Da: evakant...08/04/2013 12:09:31
@vfor vendetta...
Ma "stregato" de che?!?
Parlare dei "mali della scuola pubblica" è comunque un evergreen...
Rispondi

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Da: evuzza bedda08/04/2013 12:12:56
Ciao, strega!
La mia Evuzza non ha un attimo di pace, eh! :-)
Rispondi

Da: intrusa08/04/2013 12:35:04
scusate l'intrusione, ma ho una domanda che immagino di poter rivolgere solo a questo forum. La scuola media di mio figlio non organizza la gita scolastica perchè nessun insegnante è disposto ad accompagnare la classe. La gita scolastica non rientra dunque fra i compiti istituzionali dell'insegnante ? Gazie a chi sarà così gentile di rispondere.
Rispondi

Da: evakant...08/04/2013 12:40:21
Evù...ma che c'hai la parabola?!?
Rispondi

Da: evuzza bedda08/04/2013 12:50:31
Eccerto, Eva!

A intrusa: no, la partecipazione ai viaggi di istruzione non è un compito istituzionale. Rientra nella libertà di insegnamento, se vogliamo spiegarlo nel modo più semplice.
I docenti che aderiscono a simili iniziative, lo fanno praticamente gratuitamente. E se pensi alle responsabilità connesse...  E alle posizioni di certe famiglie... Capirai perché tanti docenti evitano di partecipare.
Rispondi

Da: *****08/04/2013 13:51:16
PER x  tutti


E quale sarebbe il motivo ?

Rispondi

Da: Il motivo,qualunque sia,08/04/2013 14:46:32
non è sufficiente a giustificare la mancata pubblicazione della sentenza. Se il ricorso è stato respinto, perchè non pubblicare la sentenza?
Rispondi

Da: @intrusa08/04/2013 20:26:23
La "gita" o, meglio, il viaggio di istruzione, si svolge  se e quando è previsto da piano educativo e didattico della classe interessata.
Nessuno può imporre ai docenti di organizzarlo e tanto meno di parteciparvi.
Tuttavia, un clima non conflittuale ma di costruttiva collaborazione fra famiglie e istituzione scolastica risulta spesso favorevole all'organizzazione di  viaggi e visite didattiche.
Rispondi

Da: idoneo****08/04/2013 22:51:19
al diavolo i tutti.
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !09/04/2013 00:18:54
Ritorno eccezionalmente dal volontario esilio per dedicare un pezzo musicale ai poveri tromboidonei : la Pernacchia Dance !!!!!!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=UWkwVOG937o
Rispondi

Da: x evuzza bedda e @intrusa09/04/2013 09:41:34
grazie per avermi così prontamente risposto
Rispondi

Da: ??????????????????09/04/2013 16:25:37
Per Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Perchè tromboidonei?
Rispondi

Da: Per prrrrrrr09/04/2013 17:14:05
Dici idonei che è meglio
Rispondi

Da: curiosità09/04/2013 21:29:22
@Prrrrrrr
Complimenti per il link musicale. Brano simpaticissimo che spero abbia riscosso un grande successo tra i frequentatori del forum.
Rispondi

Da: ma quanto sono deficienti09/04/2013 21:34:08
I grillini e chi li ha votati??????
Rispondi

Da: Pernacchia dance09/04/2013 21:38:34
Campani doc
Rispondi

Da: impiccione10/04/2013 14:59:26
Avvocato biondino... notizie dalla Calabria?
Rispondi

Da: W la verità10/04/2013 15:16:55
che trionfa sempre

Rispondi

Da: impiccione10/04/2013 15:29:31
... quasi sempre!
Rispondi

Da: calabria nel cuore11/04/2013 18:28:19
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2012, proposto da:
Maria Teresa Vita, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Pitaro, Antonio Le Pera, con domicilio eletto presso Giovanni Nicotera in Catanzaro, via Madonna dei Cieli 32; Rosa Maria Arcuri, Paola Martino, Eugenio Funari, Francesco Alati, Giuseppina Bottino, Anna Bruno, Francesco Bruno, Sonia Circosta, Rita De Fiores, Maria Teresa Fimognari, Tiziana Fiorino, Maria Greco, Serafina Palopoli, Raffaella Aloe, Maria Berlingo', Vittoria Paola Zurzolo, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Le Pera, Luigi Pitaro, con domicilio eletto presso Giovanni Nicotera in Catanzaro, via Madonna dei Cieli 32;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
nei confronti di
Adele Zinno, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Pagliaro, Giuseppe Policaro, con domicilio eletto presso Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63; Gaetano Pedulla', rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedullà, con domicilio eletto presso Vincenzo Punturiero in Catanzaro, via D. Marincola Pistoia,308; Rotolo Ferdinando, Borrello Antonella, Nicolo' Eva Raffaella Maria, Cama Annamaria, Monterosso Maria Rosa, Barberi Sonia, Sapone Simona, Labate Adriana, Laurendi Laura, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Licastro, con domicilio eletto presso Anselmo Torchia in Catanzaro, via Crispi, 37; Giuseppe Francesco; Costanza Alfonso, Nicolantonio Cutuli, Luisa Vitale, Tiziana Furlano, Aldo Trecroci, Simona Blandino, Renato Daniele, Maria Gramendola, Pasqualina Servelli, Antonella Bozzo, Donatella Calvo, Antonio Caligiuri, Giuseppe Cavallo, Licia Marozzo, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Policaro, Antonio Pagliaro, con domicilio eletto presso Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63; Rosanna Rizzo, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Canino, Antonio Ciacco, con domicilio eletto presso Alessandra Canino in Catanzaro, via Ferdinando Galiani, 96; Andrea Codispoti, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Ciacco, Alessandra Canino, con domicilio eletto presso Alessandra Canino in Catanzaro, via Ferdinando Galiani, 96;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Marietta Iusi, Valerio Antonio Mazza, Antonella Gravina, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio De Luca, con domicilio eletto presso Luigi Pallone in Catanzaro, via Citriniti 12; Filomena Rita Folino, Vito Sanzo, Marcella Crudo, Susanna Mustari, Maria Viscone, Giuseppe Cavallo, Antonio Carioti, Marialuisa Lagani, Teresa Agosto, Grazia Parentela, Margherita Primavera, Antonio Caligiuri, Anna Primavera, Anna Maria Rotella, Antonietta Ferrazzo, Tommaso Cristofaro, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso Demetrio Verbaro in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;
per l'annullamento del decreto 12362/12 con il quale e' stata approvata la graduatoria di merito del concorso a dirigenti scolastici nonché dell'albo di affissione dell'elenco degli ammessi all'orale e del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Adele Zinno e di Gaetano Pedulla' e di Rotolo Ferdinando e di Borrello Antonella e di Eva Raffaella Maria e di Cama Annamaria e di Monterosso Maria Rosa e di Barberi Sonia e di Sapone Simona e di Labate Adriana e di Laurendi Laura e di Costanza Alfonso e di Nicolantonio Cutuli e di Luisa Vitale e di Tiziana Furlano e di Aldo Trecroci e di Simona Blandino e di Renato Daniele e di Maria Gramendola e di Pasqualina Servelli e di Antonella Bozzo e di Donatella Calvo e di Antonio Caligiuri e di Giuseppe Cavallo e di Licia Marozzo e di Rosanna Rizzo e di Andrea Codispoti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con decreto del dirigente generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi e che per la regione Calabria individuava n. 108 posti.
Parti ricorrenti presentavano domanda di partecipazione, concorrendo per i posti attribuibili in ambito regionale.
Espletate le prove preselettive in sede nazionale, a norma dell'art.7 del bando di concorso, l'U.S.R. per la Calabria, con d.d.g. prot. n. 18004 del 28.9.2011, nominava la commissione esaminatrice, composta dal prof. Antonio Viscomi, in qualità di presidente, dalla dott.ssa Ferrigno Maria Carmela e dal dott. Multari Vincenzo, in qualità di componenti, e dalla dott.ssa Musca Maria, come segretario.
I ricorrenti, dopo aver superato la prova preselettiva, superavano anche le prove scritte ma non la prova orale.
Avverso la graduatoria di merito e gli atti della procedura concorsuale insorgevano i ricorrenti chiedendone l'annullamento previa sospensiva.
Si costituivano in giudizio l'amministrazione resistente, i controinteressati e gli intervenienti indicati in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2012, su istanza della parti, il Collegio rinviava all'udienza pubblica dell'8 marzo 2013.
All'udienza dell'8 marzo 2013, previa ampia discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle numerose eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati, stante l'infondatezza del ricorso.
I. Con il primo motivo i ricorrenti deducono l'incompatibilità sia del Presidente della Commissione Esaminatrice, Prof. Antonio Viscomi, per aver rivestito in precedenza il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, sia di un altro membro della Commissione, dott. Vincenzo Multari, revisore dei conti presso l'I.T.C. "B.Grimaldi" che non si sarebbe astenuto dal giudicare il vicario della stessa scuola, Prof. Antonio Carioti, che superava la prova orale.
Sulla incompatibilità del Prov. Viscomi il Collegio si è già pronunciato in analoghi procedimenti statuendo che l'incompatibilità prospettata dai ricorrenti non rientra in nessuna delle cause d'astensione previste dall'art. 51 c.p.c. (ex plurimis TAR Catanzaro, sez.II 6 febbraio 2013 n. 137).
Con riferimento all'incompatibilità del Prof. Multari i ricorrenti non indicano in quali delle cause tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c. la fattispecie prospettata rientrerebbe; a tacere, dunque, della genericità della censura, il Collegio osserva che non è peraltro provato che il Commissario abbia svolto l'Ufficio di Revisore recandosi personalmente nell'Istituzione Scolastica e, comunque, anche qualora abbia avuto possibilità di conoscere il prof. Carioti, l'ipotetica e mera conoscenza personale, alla luce della costante giurisprudenza ( Cons. Stato sez. V, 16 agosto 2011 n. 4782; Sez. VI, 24 maggio 2006 n. 3087; sez. VI 8 maggio 2011 n.2589), non costituisce motivo di astensione obbligatoria del Commissario.
Il motivo,dunque, deve essere rigettato.
II. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in sintesi, il fatto che la Commissione esaminatrice abbia stabilito i criteri di valutazione delle prove non alla prima riunione, come previsto dall'art. 12 comma 1 D.P.R. n.487/1994, bensì alla sesta riunione e altresì di non averli resi pubblici.
Sulla medesima questione il Collegio si è già pronunciato nei precedenti ricorsi aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta (ex plurimis Tar Catanzaro sez. II 6 febbraio 2013 n. 137).
III-IV. I motivi tre e quattro possono essere trattati congiuntamente essendo intimamente connessi per le ragioni che seguono. Si chiede al Collegio di sindacare le modalità di conduzione della prova orale da parte della Commissione con riferimento alla scelta delle domande del colloquio orale e della lingua. Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa in altre analoghe circostanze, le scelte operate da una Commissione che, come in questo caso, ha elaborato le domande, sono da ritenersi frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente sotto i profili dell'eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità ed incongruità delle scelte (TAR Lazio, sez. II, 6 dicembre 2010,n .35389).
Il Collegio ritiene che le scelte operate dalla Commissione siano aderenti alle indicazioni presenti nella lex specialis e conformi a criteri di logica e razionalità.
Premesso che sulla scorta della lettera del bando di concorso, la Commissione aveva soltanto l'obbligo di accertare la preparazione professionale dei candidati mediante un "colloquio interdisciplinare" sulle aree tematiche previste dalla lex specialis, si rileva che in maniera del tutto conforme a tale previsione, la Commissione, come del resto è stato riportato nei relativi verbali, ha ritenuto di dover condurre il colloquio orale attraverso le modalità operative di seguito specificate.
Come risulta dai verbali della Commissione esaminatrice (c.f.r. verbale n. 44 dell'11.5.2012), al fine di impedire la preventiva conoscenza delle domande da parte dei candidati, la Commissione ha deliberato di determinare i quesiti da estrarre il giorno stesso dello svolgimento della prova orale di ciascun candidato. Il Presidente della Commissione, inoltre, prima dell'inizio della prova orale, come risulta dai verbali, ha provveduto a comunicare ai candidati i criteri di valutazione della prova, indicando i rispettivi punteggi per ogni criterio, nonché le modalità di svolgimento del colloquio ed ha altresì informato ciascun candidato della sua facoltà di procedere dopo l'estrazione dei quesiti all'apertura di tutte le buste contenenti i rimanenti quesiti non estratti, al fine di verificare immediatamente la regolarità e la trasparenza della procedura.
La Commissione, in ossequio al carattere interdisciplinare del colloquio, ha formulato le domande su tutte le aree tematiche di cui all'art. 8 c. 9 del bando, definendo i criteri e l'attribuzione di punteggi a seconda dell'area tematica, individuando indicatori per ogni criterio e punteggi per ogni descrittore. In tale ripartizione la Commissione, in assenza di indicazioni del bando, per la valutazione, attribuzione e ripartizione dei punteggi, ha ritenuto di seguire i criteri utilizzati per la prova preselettiva. Ha quindi attribuito 24 punti per le aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f) previste dall'art. 8 co. 9 del bando concorsuale; 3 punti, infine, per l'area tematica h).Alle prove di lingua e di informatica, dunque, è stato attribuito un decimo del punteggio totale (3/30 punti), rappresentando, ciascuna, di esse solo un ottavo delle aree tematiche previste.
La Commissione giudicatrice non ha determinato i criteri di valutazione della prova orale nella prima seduta in quanto gli obiettivi specifici della prova, in assenza di alcuna previsione del bando al riguardo, potevano essere definiti solo dopo che l'U.S.R. avesse proceduto all'integrazione della Commissione con i membri esperti di lingua straniera e di informatica.
Nella seduta dell'11 maggio 2012, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 DPR n.487/1994, per evitare l'astratta conoscibilità delle domande, la Commissione ha deliberato di predeterminare i quesiti il giorno stesso dello svolgimento della prova orale di ogni singolo candidato e di procedere all'estrazione a sorte delle domande da parte del candidato. La Commissione, ogni giorno, prima dell'inizio della prova orale, ha predisposto per ogni candidato 50 quesiti e specificamente: 30 per le aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f; 10 per l'area tematica g) prevista dall'art. 8 co. 9 del bando articolata in una parte teorica e una parte pratica; 10 per l'area tematica h.
Le buste contenenti i quesiti sono state riposte in cinque contenitori; da ogni contenitore il candidato ha estratto una busta per il numero complessivo di cinque buste che, si ripete, investivano tutte le aree tematiche di cui all'art. 8 del bando. Le trenta buste contenente i trenta quesiti relativi alle aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f) sono state distribuite in tre contenitori ciascuno dei quali contenente dieci quesiti e identificati con la lettera A), B), C), al fine di evitare il rischio di un'estrazione a sorte di più domande ricadenti sugli stessi ambito disciplinari (verbale n. 44 dell'11 maggio 2012).A tale riguardo vale porre mente che gli ambiti tematici previsti dal bando (si pensi all'area giuridica, organizzativa e gestionale) non erano rigidamente distinti ma presentavano all'evidenza delle affinità che hanno caratterizzato i colloqui dei candidati nel senso interdisciplinare, richiesto dal bando. L'art. 10 co. 2 del bando, infatti, precisava che la prova orale doveva consistere " in un colloquio interdisciplinare sulle materie in relazione alle tematiche di cui all'art. 8"sicché un'interrogazione pedissequa su ogni area tematica, nei termini prospettati dai ricorrenti, si sarebbe posta in patente contrasto con il bando.
In tal modo tutti i candidati in sede di prova orale hanno fruito delle medesime chance e l'esito positivo o negativo della prova orale è stato determinato dalla maggiore o minore conoscenza da parte del candidato delle domande da lui estratte.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, l'art. 10 co. 2 del bando di concorso prescriveva solo come eventuale il riferimento ai contenuti degli elaborati scritti.
Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.
Con il quarto motivo i ricorrenti assumono che il grado di difficoltà richiesto ai candidati nel colloquio in inglese sia stato superiore rispetto a quanto previsto dal bando. A tacere della genericità della censura, giova richiamare l'indirizzo giurisprudenziale seguito dal Collegio secondo cui "la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell'ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (così TAR Lazio sez. III bis 26.09.2012 n. 8141, T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28.10.2011, n. 5051; T.A.R. Lazio sez. III, 18.06.2008, n. 5986) che nel caso di specie non sono stati provati dai ricorrenti. Il Collegio osserva ulteriormente che l'assunta difficoltà delle domande è inconferente atteso che essa non inciderebbe sulla par conditio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti (in questi termini con riferimento ai quesiti della prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici si è espresso il TAR Lazio III bis 1 febbraio 2013 n. 1117).
Il Collegio osserva, infine, che il parere pro-veritate allegato dai ricorrenti è del tutto irrilevante non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla Commissione il parere reso da un soggetto terzo, quali che siano la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenza.
Entrambi i motivi, dunque, devono essere disattesi.
V. Con l'ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1 della l. n.241/1990 in quanto, al termine del colloquio di ogni candidato, la Commissione si sarebbe riunita in altra stanza portandosi dietro i 5 scatoloni contenenti ciascuna le 10 domande anziché lasciarli custoditi da apposito personale e poi integrare le stesse domande di volta in volta nel loro numero a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.
I ricorrenti non spiegano perché la soluzione organizzativa scelta dalla Commissione non sia conforme ai criteri di trasparenza contrariamente a quella da loro suggerita ("sorteggio numerico da uno a quattrocento"). In realtà, come precisato in precedenza, le trenta buste contenente i trenta quesiti relative alle aree tematiche a)-b)-c)-d)-e) f) sono state distribuite in tre contenitori ciascuno dei quali contenente dieci quesiti e identificati con la lettera A), B), C), proprio al fine di evitare il rischio di un'estrazione a sorte di più domande ricadenti sugli stessi ambito disciplinari.
Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.
VI. In definitiva, e alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va respinto.
VII. La complessità delle problematiche trattate giustifica però la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri,    Presidente
Concetta Anastasi,    Consigliere
Emiliano Raganella,    Referendario, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: calabria nel cuore ... continua la mattanza11/04/2013 18:30:46
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Stefania Pulice, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Fiorini, Vincenzo Iacovino, Rosa Maria Mauri, con domicilio eletto presso Alessandro Palasciano in Catanzaro, via A.Turco, 20/A; Ada Giovanna Nicastri, Antonella Massimo, Angela Dall'Oglio, Rosa Principe, Serafino Bossio, Dora Anna Rocca, Daniela Epifanio, Giorgio Di Giorgio, Antonella Mongiardo, Aldo Natale Madeo, Aurelia Madeo, Antonio Salvatore Cirillo, Maria Bonanata, Vincenzo Nucera, Luigi Belcamino, Maurizio Curcio, Enza Loiero, Caterina La Rocca, Maria Lucia Bonalumi, Patrizia Valente, Elisabetta Maria Marazzita, Giuliana Pugliano, Angelina Cantafio, rappresentati e difesi dagli avv. Rosa Maria Mauri, Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, con domicilio eletto presso Alessandro Palasciano in Catanzaro, via A.Turco, 20/A;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale;
nei confronti di
Serafina Palopoli, Nicola Armignacca;Gaetano Pedulla', rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedullà, con domicilio eletto presso Vincenzo Punturiero in Catanzaro, via D. Marincola Pistoia,308; Costanza Alfonso, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Policaro, Antonio Pagliaro, con domicilio eletto presso Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63; Nicolantonio Cutuli, Luisa Vitale, Tiziana Furlano, Aldo Trecroci, Simona Blandino, Renato Daniele, Maria Gramendola, Pasqualina Servelli, Antonella Bozzo, Donatella Calvo, Antonio Caligiuri, Giuseppe Cavallo, Licia Marozzo, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Pagliaro, Giuseppe Policaro, con domicilio eletto presso Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63; Rosanna Rizzo, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Canino, Antonio Ciacco, con domicilio eletto presso Alessandra Canino in Catanzaro, via Ferdinando Galiani, 96; Andrea Codispoti, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Ciacco, Alessandra Canino, con domicilio eletto presso Alessandra Canino in Catanzaro, via Ferdinando Galiani, 96;
per l'annullamento del decreto n.18004 di nomina della commissione esaminatrice concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici; del verbale di non ammissione alle prove orali; della graduatoria definitiva;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Gaetano Pedulla' e di Costanza Alfonso e di Nicolantonio Cutuli e di Luisa Vitale e di Tiziana Furlano e di Aldo Trecroci e di Simona Blandino e di Renato Daniele e di Maria Gramendola e di Pasqualina Servelli e di Antonella Bozzo e di Donatella Calvo e di Antonio Caligiuri e di Giuseppe Cavallo e di Licia Marozzo e di Rosanna Rizzo e di Andrea Codispoti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con decreto del dirigente generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, veniva bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2.386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi e che per la regione Calabria individuava n. 108 posti.
Parti ricorrenti presentavano domanda di partecipazione, concorrendo per i posti attribuibili in ambito regionale.
Espletate le prove preselettive in sede nazionale, a norma dell'art.7 del bando di concorso, l'U.S.R. per la Calabria, con d.d.g. prot. n. 18004 del 28.9.2011, nominava la commissione esaminatrice, composta dal prof. Antonio Viscomi, in qualità di presidente, dalla dott.ssa Ferrigno Maria Carmela e dal dott. Multari Vincenzo, in qualità di componenti, e dalla dott.ssa Musca Maria, come segretario.
I ricorrenti, dopo aver superato la prova preselettiva, non superavano le prove scritte.
Avverso la graduatoria di merito e gli atti della procedura concorsuale insorgevano i ricorrenti chiedendone l'annullamento previa sospensiva.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente e i controinteressati indicati in epigrafe chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 19 luglio 2012, il Collegio respingeva la domanda incidentale di sospensione.
All'udienza dell'8 marzo 2013, previa ampia discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle numerose eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati, stante l'infondatezza del ricorso.
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono l'incompatibilità del presidente della commissione esaminatrice, prof. Antonio Viscomi, per aver rivestito in precedenza il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici.
Sulla incompatibilità del prof. Viscomi, il Collegio si è già pronunciato in analoghi procedimenti statuendo che l'incompatibilità prospettata non rientra in nessuna delle cause d'astensione previste dall'art. 51 c.p.c. (ex plurimis TAR Catanzaro, sez.II, 6 febbraio 2013 n. 137).
Il motivo, dunque, deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti evidenziano diverse illegittimità dell'intera procedura concorsuale.
Lamentano che la commissione esaminatrice abbia stabilito i criteri di valutazione delle prove non alla prima riunione, come previsto dall'art. 12 comma 1 D.P.R. n.487/1994, bensì alla sesta riunione e di non averli resi pubblici.
Sulla medesima questione il Collegio si è già pronunciato in analoghi procedimenti aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta (ex plurimis Tar Catanzaro sez. II 6 febbraio 2013 n. 137).
Con le altre censure si chiede al Collegio di sindacare le modalità di conduzione dell'intera procedura d'esame. Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa in altre analoghe circostanze, le scelte operate da una commissione, sono da ritenersi frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente sotto i profili dell'eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità ed incongruità delle scelte (TAR Lazio, sez. II, 6 dicembre 2010,n .35389).
Il Collegio ritiene che le scelte operate dalla commissione siano aderenti alle indicazioni presenti nella lex specialis e conformi ai criteri di logica e razionalità.
L'esame delle doglianze seguirà l'ordine e la numerazione contenuti nel ricorso.
3. Il Collegio ritiene che il tempo impiegato per la preparazione delle tracce delle prove scritte non sia, ictu oculi, né illogico né irrazionale. Il motivo dunque deve essere rigettato.
4.Il refuso o errore materiale presente nella traccia della 1^ prova scritta era facilmente riconoscibile e, comunque, non incideva sulla comprensibilità del testo, posto che in ogni aula, in sede di prova scritta, veniva data pubblica lettura del testo della traccia medesima, sia da parte dei componenti della commissione, che dal personale addetto alla vigilanza, in modo da fugare qualsiasi eventuale dubbio da parte dei candidati. Il motivo dunque deve essere disatteso.
5-6-7. Tali motivi sono intimamente connessi in quanto volti a confutare le veridicità di quanto rappresentato nei verbali redatti dalla commissione. Per giurisprudenza costante, i verbali della commissione e la descrizione delle operazioni, sono atti formati da pubblici ufficiali e fanno fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere compiuto o constatato (Cons. Stato sez. III 28 febbraio 2013 n.1222).In difetto della proposizione della querela di falso davanti al giudice ordinario, il vizio lamentato dai ricorrenti si appalesa chiaramente inammissibile. In ogni caso, dal verbale n. 3 si evince che i plichi sono stati sigillati e controfirmati dalla commissione esaminatrice.
8. Il Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici (D.P.R. n. 140/2008) all'art.6 c. 3 prevede che: "La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei candidati che superano la prova scritta e la prova orale". La commissione si è adeguata, dunque, alla previsione normativa. Il motivo è infondato.
9. Il Collegio si è pronunciato sulla questione in analoghi ricorsi ritenendo il modus operandi della Commissione aderente al dato normativo (ex plurimis Tar Catanzaro sez. II 6 febbraio 2013 n. 137). Il motivo dunque deve essere rigettato.
10. Con tale motivo i ricorrenti assumono che i cartoncini utilizzati per le prove scritte ed inseriti nelle buste grandi erano trasparenti. Il motivo è infondato. Il campione di busta depositata in giudizio dall'amministrazione resistente è oscurata all'interno e resa sicura dall'apposizione di un cartoncino leggero di colore > in grado certamente di assicurare l'anonimato.
11. I ricorrenti deducono che il tempo impiegato per la correzione degli elaborati sia stato esiguo. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, cui questo Collegio aderisce, nei concorsi pubblici, la stringatezza dei tempi di correzione degli elaborati costituisce vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità; la relativa censura deve essere ritenuta inammissibile, ove sia prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l'assenza di alcuna prova o indizio dell'asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove della parte interessata, risultando dai verbali solo l'indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati (TAR Calabria Catanzaro, II 22 novembre 2011 n. 1393; Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2010 n. 5165). Il motivo, dunque, non può trovare accoglimento.
12. La doglianza dei ricorrenti non trova riscontro nell'esame dei verbali e, dunque, deve essere rigettata.
13. Sulla illogicità dei descrittori utilizzati dalla commissione, il Collegio si è pronunciato in analoghi procedimenti ritenendo che l'introduzione di una pluralità dei descrittori e la loro articolazione su una scala in trentesimi, non solo non appare irragionevole e arbitraria come sostenuto dai ricorrenti ma, ad avviso del Collegio, persegue due finalità virtuose: da una parte autolimita il potere discrezionale della stessa commissione nella successiva valutazione degli elaborati, dall'altra rende più compiutamente conoscibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell'attribuzione del voto, in omaggio al principio di trasparenza (ex plurimis Tar Catanzaro sez. II 6 febbraio 2013 n. 137). Il motivo deve essere rigettato.
14 bis. Per giurisprudenza costante, i verbali della commissione e la descrizione delle operazioni, sono atti formati da pubblici ufficiali e fanno fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere compiuto o constatato (Cons. Stato sez. III 28 febbraio 2013 n.1222).In difetto della proposizione della querela di falso davanti al giudice ordinario, il vizio lamentato di ricorrenti si appalesa chiaramente inammissibile.
16. I ricorrenti assumono che la reiterata pubblicazione dell'elenco ammessi alle prove orali abbia violato il loro diritto di difesa non spiegando perché, in concreto, la ripetuta conoscenza degli esiti delle prove scritte abbia frustrato il loro diritto di ricorrere al g.a. quando, invece, tale diritto è stato esercitato nel termine di legge dando luogo all'odierno procedimento. Il motivo dunque deve essere rigettato.
In definitiva, e alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va respinto.
La complessità delle problematiche trattate giustifica però la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri,    Presidente
Concetta Anastasi,    Consigliere
Emiliano Raganella,    Referendario, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: Ma come è buono questo Tar Calabria11/04/2013 18:49:00
che compensa sempre le spese !
Rispondi

Da: Ragazzi/e11/04/2013 18:52:31
E' stata depositata la perizia al CdS. Si sa cosa dice?
Rispondi

Da: @@@@@@@@@11/04/2013 19:03:21
la sentenza???
Ridicola, come le altre!!!
Si procede
Rispondi

Da: veggente11/04/2013 19:08:06
e secondo voi, tale sentenza ci distrugge????
ahahahah, già sapevamo l'esito del ricorso infatti, io stesso avevo fatto la previsione!!!!!
Per il resto, ci si vede a Roma, magari possiamo trovarci tutti insieme e approfittare per fare shopping.
Rispondi

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