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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: ... Disorientato04/05/2019 17:59:54
...presente....per coalizzazione e unione negli intenti....
Rispondi

Da: ... Disorientato04/05/2019 18:18:36
... Sono tra quanti pur avendo tre pendenze, tra cui l'ultima contro il bando dell'ultimo concorso, non sono tra i ricorrenti alla corte costituzionale: non ho aderito a ricorrere alla cc per vicissitudini varie, non perché non volessi, ma nel periodo delle adesioni al ricorso si sono avvicendati eventi di vita che hanno distolto il mio interesse per la questione, fortunatamente superati e, quindi ripresa della lotta intraprendendo ricorso per impugnare il bando ultimo concorso.... Dunque non sono ricorrente CC ma le mie pendenze sono di gruppo e quasi tutti ricorrenti cc.
Dunque, chiedo a x tutti.... Come dovrei muovermi.... Anche nell'interesse di tutti del gruppo? Se posso fare qualcosa che altri non sono nelle condizioni di fare....nellinteresse di tutti, indistintamente, sono disponibile!
...
Rispondi

Da: GRUPPO WH04/05/2019 18:21:01
fai un gruppo su fb
Rispondi

Da: ... Disorientato04/05/2019 18:23:34
... Meglio wa... Più a portata di mano...
Rispondi

Da: @ Per molti ma non per tutti04/05/2019 18:48:49
I precari della scuola erano molto ma molto più di 1000 eppure la Corte di giustizia Europea gli ha dato ragione

Ecco la sentenza della Sentenza della Corte di giustizia europea sul precariato scolastico che dondanna il MIUR per abbuso di contratti a tempo determinato. Tale sentenza ha poi generato il piano di assunzioni straordinario contenuto nella legge 107/2015

http://cdnskr.com/uploads/gf/news/documenti/sentenza.pdf


Per favore documentati prima di parlare, perche cosi facendo disorienti le persone
Ciao
Rispondi

Da: Per tutti e definitivamente04/05/2019 19:33:33
Non faccio consulenze individuali, ma il suo problema non esiste, se ha un ricorso per l'esclusione dal corso concorso.
Rispondi

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Da: Per molti...ma non per tutti !04/05/2019 20:08:31
Ciao , la corte Europea ,  è deputata a dare una soluzione a quella che viene chiamata " class action" . Non mi sembra che sia questo il caso . Dopo che i pochi superstiti che tu hai avuto modo di  conoscere saranno diventati DS  rimangono da sistemare solo i colleghi siciliani che risolveranno con il loro CGA e che non hanno bisogno  della Corte Europea , tantomeno  di una imbonitrice del nord .
Rispondi

Da: Per molti...ma non per tutti !04/05/2019 20:15:18
@ per tutti e definitivamente . Dalle tue discquisizioni mi sembra di capire che chi ha in piedi una pendenza ed ha ricorso al 499 potra usufruire del corso di 80 ore . Spero proprio di non averti frainteso !
Rispondi

Da: legge scuola04/05/2019 21:56:13
PER NON DIMENTICARE

Da: Interrogazioni parlamentari e contenziosi pendenti    19/03/2016 21.29.12
A seguito dell'interrogazione a risposta in commissione, 5/0660, prima firmataria la deputata Chiara Di Benedetto, nella risposta, fornita in data 17 marzo 2015,  dal sottosegretario al Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, Gabriele Toccafondi, si legge: "...La previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 88 è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006 ormai definito da tempo. Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006...".
A parte il fatto che ci lascia esterrefatti la constatazione che si possa ritenere un fatto accettabile e, dunque, accettato tranquillamente, in un paese cosiddetto "civile",  che "la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali", considerando che sono passati ben cinque anni, così come l'affermazione che: "la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso", difficoltà che andrebbero meglio specificate e sulle quali occorrerebbe indagare, vista anche la disparità di trattamento con altri contenziosi analoghi, partiti coevamente, che invece sono stati nel frattempo definiti con sentenza, ci lascia quantomeno attoniti la successiva considerazione che: "A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006". Dove sarebbe la "diversità intrinseca", visto che le prove erano le stesse e variava solo il sistema di selezione, per titoli, nel caso del concorso del 2004, e a quiz per il concorso del 2011? In verità l'unica diversità che resta tra i cosiddetti contenziosi pendenti del 2004 e quelli del 2011, è, dunque, che per i primi sono trascorsi oltre dieci anni e per i secondi "solo" cinque. A questo punto le vere ragioni per le quali non sono stati sanati contestualmente tutti indistintamente i contenziosi, rimangono un mistero e, credo, che tali resteranno per sempre, almeno che qualcuno non voglia e non possa vederci chiaro. Ma la questione è anche un'altra. Riportiamo cosa si afferma nella lettera b) del comma 88: "i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202". Soffermiamoci sui "soggetti che...non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva" dal momento che se perlomeno ci fosse stata, all'atto dell'entrata in vigore della legge, una sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio, il discorso sarebbe apparso più che logico. Siamo sicuri invece che per gli altri soggetti - che poi sono stati ammessi al corso intensivo e alla prova scritta in varie regioni d'Italia, la maggior parte dei quali, peraltro, sta anche svolgendo il nuovo ruolo di dirigente scolastico - non avessero "alcuna sentenza definitiva". Sembrerebbe di no. Vediamo perchè. Un altro parlamentare, l'on Marco Di Lello, in un'altra interrogazione a risposta scritta sulla stessa materia, presentata in data 4 novembre 2015, n. 4/10987 e, a tutt'oggi a distanza di oltre quattro mesi senza alcuna risposta da parte dello stesso Ministero, nonostante anche un primo sollecito,  scrive: "...a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;  sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. E' il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente; così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;  in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo". Attenzione. Come si può leggere il parlamentare in questione indica ben sei procedimenti, con tanto di numero e anno, dunque facilmente riscontrabili, anche attraverso il motore di ricerca della Giustizia amministrativa, per i quali c'è stata "una sentenza definitiva" da parte del Consiglio di Stato sfavorevole ai ricorrenti e, pertanto, come egli conclude: "il ricorso non era più pendente ma definitivo". Vero è che, successivamente alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato, si può presentare un "ricorso per revocazione" ma questo comporterebbe, prendendo alla lettera quanto indicato dal legislatore che, in tal caso i soggetti interessati si trovino nella condizione di non aver avuto "alcuna sentenza definitiva"?  La risposta è sicuramente no, perchè una prima sentenza "definitiva", perchè emessa dal Consiglio di Stato, c'è stata e, di conseguenza, rispetto alla lettera della norma, coloro che si trovavano in queste condizioni, con sentenza sfavorevole, non erano più in possesso dei requisiti per essere ammessi a partecipare al corso intensivo e alla prova scritta, cosa che invece si è di fatto verificata. Ci sono poi casi di "ricorso perento". Ricordiamo che i termini per la perenzione sono fissati nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che ha istituito i TAR e, segnatamente negli art. 23: "la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso" e nel successivo art. 25, il quale dispone: "i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura", termine, peraltro, che attualmente, con la riforma del processo amministrativo, è stato ridotto a un anno. Orbene perché anche questi ricorsi sono stati considerati pendenti? Perché? Semplicemente perché risulterebbe presentato un ricorso avverso il decreto di perenzione. Ma se il ricorso era stato dichiarato "perento", come è potuto ridiventare "pendente"? Al massimo "pendente" è il "ricorso per revocazione" ma non il ricorso originario che resta "perento". Eppure anche in questo caso gli interessati sono stati ammessi al corso intensivo e alla successiva prova scritta e oggi sono di fatto dirigenti scolastici. Tutto ciò è ampiamente documentabile e documentato. Resta solo la speranza che qualcuno voglia vederci chiaro, aprendo le indagini del caso, anche alla luce dei fatti suesposti, che hanno creato certamente una disparità, inaccettabile oltre che incomprensibile, non solo tra i partecipanti ai concorsi del 2004 e del 2011 ma anche tra i concorrenti dello stesso concorso. Buon fine settimana a tutti.
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Da: maria@  04/05/2019 22:37:00
Il mio avvocato mi ha inviato la seguente mail in data 2 maggio unitamente alla pronuncia della CC:

Cari Professori,
purtroppo la Corte Costituzionale  ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità da noi sollevata!
Con la sentenza allegata n.106/019 appena depositata, la Corte ha dichiarato legittimità la sanatoria del 2015 nella parte in cui ha escluso la sua applicazione ai ricorrenti del ricorso 2011.
Ha ritenuto, invece, inammissibile l'eccezione per quanto riguarda i ricorrenti 2004 2006, senza entrare nel merito di questa vicenda. 
La decisione non è condivisibile nella parte in diritto, ma purtroppo è definitiva e dobbiamo accettarla.
Si chiude così con molto rammarico e dispiacere una lunga vicenda, un contenzioso che ci ha visto lottare insieme per 8 lunghi anni!
Credevo in questa battaglia, che era diventata anche mia, ma purtroppo oggi dobbiamo accettare la cruda realtà: sicuramente si tratta di  una giustizia negata, in un paese in cui il principio di uguaglianza e non discriminazione sembra avere diverse sfaccettature...più pesi e più misure.
Vi auguro ogni felicità e di continuare ad impegnarvi lo stesso nel Vostro lavoro, molto importante per i nostri ragazzi. 
Un caro e affettuoso saluto a tutti!
Rispondi

Da: Come si chiama tuo  avvocato? 04/05/2019 23:15:49
Come si chiama il tuo avvocato?
Rispondi

Da: maria@  04/05/2019 23:20:52
Vernola
Rispondi

Da: maria@  04/05/2019 23:35:35
Nel paese in cui vivo non mi sento rappresentata da nessuno. E' un paese che tutela i diritti di alcuni e non della collettività. Sono rassegnata e se qualcuno mi chiede un parere se trasferirsi rispondo: Carpe diem ... SCAPPATE da questa ITALIA.
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Da: Per Legge Scuola 04/05/2019 23:52:08
Grazie per tutto quello che ha ricordato. Spero che qualcuno voglia indagare.
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Da: siamo in mille 1  - 04/05/2019 23:57:39
class action in corte di giustizia europea

Inacettabile sentirsi dire dall'avvocatura di Stato nella persona di Federico Basilicata avete ragione, ma siccome siete in tanti non possiamo riconoscervela.

Nel ricorso alla corte europea allegherei solo il video in cui l'avvocatura di Stato afferma ciò in  sede di discussione contenzioso in corte costituzionale.

Se anche li ci danno torto, allora Amen. Ma cosi alemeno abbiamo giocato tutte le carte


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Da: ....disorientato....05/05/2019 01:09:53
... Facciamo un gruppo wa...per confrontarci su eventuali iniziative possibili?
Rispondi

Da: Per andare alla cedu05/05/2019 06:35:12
ci vuole la sentenza negativa del CdS !

Ma il tuo avvocato non vuole fare l'udienza al CdS ?
Rispondi

Da: MARCUS 05/05/2019 07:12:44
Abbiamo provato, ma è andata male, purtroppo le sentenze della C.C. sono inapellabili. Avevo un'idea diversa della Corte, pensavo che applicassero la Costituzione sempre e comunque. Con noi, non è stato così.
Rispondi

Da: MARCUS 05/05/2019 07:14:19
Abbiamo provato, ma è andata male, purtroppo le sentenze della C.C. sono inappellabili (mancava una "p"). Avevo un'idea diversa della Corte, pensavo che applicassero la Costituzione sempre e comunque. Con noi, non è stato così.
Rispondi

Da: Ti sbagli 05/05/2019 09:24:55
Alla Corte di Giustizia Europea ci si può appellare solo dopo che si è espresso il massimo organo di Giustizia nel paese della comunità Europea. Nel nostro caso il Consiglio di Stato dopo avere ricevuto la sentenza della Corte Costituzionale. Bisogna comunque caricare se si possa agire da subito senza attendere la sentenza del Consiglio di Stato
Rispondi

Da: Daygum05/05/2019 09:25:53
Salve colleghi, qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi il perchè i siciliani sono un caso a parte. Scusatemi, ma non capisco
Rispondi

Da: @daygum05/05/2019 09:44:36
digita CGA sicilia wikipedia
Rispondi

Da: Bho05/05/2019 10:21:22
Non riesco a capire perché finora gli avvocati abbiamo solo alzato bandiera bianca, se fosse possibile ricorrere in Europa perché non ce lo propongono? Affamati di denaro come sono mi sembra strano. Che non sia possibile farlo?
Rispondi

Da: Bho05/05/2019 10:22:05
E perché  non sarebbe possibile?
Rispondi

Da: Per Ti sbagli05/05/2019 10:23:09
C'è un precedente. Non ricordo in quale occasione e con quale motivazione fu ammesso un ricorso al CEDU senza aver esperito tutti gli organi di giustizia italiani. Ricordo che fu condannato lo stato italiano nella vicenda.
La ragione è che non si può ricorrere alla corte CEDU  se non si  è consentito alla giustizia di uno stato di fare giustizia. Lo stato non può essere condannato se non ha fatto tutto quello che poteva e doveva fare per rendere giustizia.
Rispondi

Da: tempesta64 05/05/2019 10:32:54
mi faccio promotrice di un gruppo whatsapp o facebook. Mi chiamo Roberta Voltarella ed abito a Roma. Ho fatto ricorso con Anief. Sono pronta a chiedere giustizia all'Europa perchè mi sento discriminata. Ritengo di avere le carte per fare il Dirigente Scolastico dopo tutti i corsi frequentati e gli anni di servizio da docente. Il mio cell è 335323561. Iniziamo a fare un gruppo operativo!!
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Da: Certamente con questa sentenza05/05/2019 10:47:28
è stata data la dimostrazione che in questo paese ciascuno ha un proprio libero autonomo modo diverso di teorizzare, interpretare e attuare nella vita quotidiana giudicare la Giustizia fuorviando da quanto è invece rigidamente scritto e normato nei vari Codici e nella Carta Costituzionale. Ma il peggio è che non fanno eccezione a tale proposito neppure coloro che per giuramento di fedeltà allo Stato Italiano sono chiamati a giudicare con lealtà  nei Tribunali e nell'alta Corte Costituzionale per fare giustizia, collocandola invece nel vago mondo dell'autarchia
Rispondi

Da: Motivazioni 1  - 05/05/2019 11:15:39
Amato prima di ricoprire il ruolo di giudice costituzionale era un politico, è stato Presidente del Consiglio, ha realizzato come ricordavo una manovra finanziaria che prevedeva un prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani, e come relatore in CC ha contribuito a dar vita ad una vergognosa sentenza politica, in cui i principi costituzionali sono stati messi sotto al tappeto, e la discriminazione elevata a principio di ragionevolezza!
Se si riuscirà ad organizzare un ricorso serio e fondato in sede europea io ci sono.
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Da: Bocciata agli orali05/05/2019 11:45:16
Anche io sono disponibile oramai è questione di GIUSTIZIA!
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Da: Ai ricorrenti Anief 05/05/2019 11:51:51
Per i ricorrenti Anief che hanno intenzione di arrivare in Corte di Giustizia Europea, suggerisco  di mandare un ticket o anche una ad Anief attraverso l'aria riservata o anche una mail al settore contenzioso di Anief  per comunicare la nostra intenzione di andare avanti.
Meglio lottare fino alla fine.....
Rispondi

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