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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: ....Delusione 18/04/2019 08:16:53
...esatto..mi sono documentato..questione su cui abbiamo già argomentato in post precedenti in ....l'emotivita ci prende, dobbiamo avere pazienza..
Rispondi

Da: ricorrente..18/04/2019 08:22:12
Credo proprio sia così, tranquilli:

vale erga omnes (sempre che siano beneficiari della legge 107- giudizio pendente).
Rispondi

Da: La cosa.più inportante18/04/2019 08:31:29
è e rimane una sola: quando sapremo ufficialmente la sentenza della Corte Costituzionale? Perché tutto il resto è noia o chiacchiere da barbiere.
Rispondi

Da: Corte Costituzionale  18/04/2019 08:32:26
ammissibilità nell'intervento nel processo amministrativo: il terzo è ammesso ad intervenire nel processo in qualunque fase esso si trovi. Il problema della ammissibilità dipende solo dalla natura dell'interesse fatto valere dal terzo. Certamente, non può intervenire il titolare di un interesse analogo o equivalente a quello del ricorrente, c.d. cointeressato (v. cointeressati), in quanto, altrimenti, sarebbero facilmente eludibili i severi termini di decadenza per la proposizione del ricorso. Si ritiene allora ammissibile l'intervento di chi, non essendo diretto destinatario del provvedimento, abbia un interesse legittimo non direttamente soddisfatto o leso dall'atto impugnato, ma indiretto, accessorio, collegato, in senso favorevole (c.d. intervento adesivo dipendente) o contrario, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente. (Cosentino).

intervento nel processo amministrativo in appello: può essere ad adiuvandum o ad opponendum ed è ammesso da parte di chi, non intervenuto in primo grado, sia titolare di un interesse di fatto che potrà risentire degli effetti riflessi derivanti dall'emanazione della decisione del Consiglio di Stato. Sono pertanto esclusi coloro i quali, essendo direttamente interessati, avrebbero dovuto proporre ricorso in primo grado contro il provvedimento oggetto del giudizio, ovvero avrebbero dovuto proporre appello in via principale. (Cosentino).
Leggete attentamente quanto avevo già postato in precedenza e vi renderete conto se i vostri avvocati hanno agito correttamente nei vostri confronti.
Avere il ricorso diretto è un conto, avere quello ad adiuvandum è altra cosa. A molti di voi, quasi a tutti, è stato "venduto" l'adiuvandum nonostante il vostro interesse fosse diretto.
Non so come si concluderà l'intera vicenda ma, nel caso si dovesse concludere positivamente per i ricorrenti, la CC e/o il CdS, con la sentenza successiva, fisseranno dei vincoli per stabilire i ricorrenti beneficiari. Se nei vincoli, oltre all'indispensabile pendenza del ricorso avverso il concorso 2011, tutt'ora in essere o all'entrata in vigore della 107/2015 (anche questo verrà stabilito), ci sarà anche quello del ricorso al D.M. 499/2015, allora chi avrà il solo ricorso ad adiuvandum verrà escluso, altrimenti i provvedimenti varranno pure per chi, trovandosi nella precedente condizione, non alcun ricorso al D.M. 499/2015.
Aspettiamo!
Rispondi

Da: ricorrente..18/04/2019 08:33:09
Ci sono persone che non avendo niente di meglio da fare giocano a fare gli avvocati e gli esperti costituzionalisti seminando panico con affermazioni del tutto fantasiose. Ad ognuno la propria professione.
Rispondi

Da: aspettiamo...18/04/2019 08:38:00
Mi sembra comunque che il CdS si sia già espresso sui possibili eventuali beneficiari.
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Da: aspettiamo...18/04/2019 08:38:42
e pure in maniera chiara.
Rispondi

Da: Sante parole le vostre18/04/2019 08:43:55
@ ricorrente e @ aspettiamo
Rispondi

Da: io18/04/2019 09:18:34
@ aspettiamo
per fav. mi riassumi sugli eventuali beneficiari?
Rispondi

Da: ...disorientato18/04/2019 09:32:40
.... Ho un collega che non ha ricorso alla CC ma ha 3 ricorsi pendenti.... Per lui ed altri il cds ha sentenziato solo il 22 novembre 18, DUE GIORNI dopo la data in cui la consulta doveva esprimersi prima del rinvio, IL CDS RIMETTE IL GIUDIZIO ALLA CC.... DUNQUE??
PENSO CHE NON AVENDO RICORSO ALLA CC NON SIGNIFICA NULLA SE IL CDS RIMETTE LA DECISIONE ALLA CC.....
Rispondi

Da: Click 218/04/2019 09:51:32
I miei più sentiti ringraziamenti a Corte Costituzionale, sempre preciso attento e competente.
Rispondi

Da: aspettiamo...18/04/2019 10:00:52
Leggete cosa ha scritto il CdS e in maniera molto chiara e precisa.
Rispondi

Da: io 18/04/2019 10:03:52
Grazie Corte costituzionale. Quindi se ho ben capito noi ricorrenti anief con la avv. Niro ad advadium avendo sia il ricorso pendente alla 107 che aver impugnato al Tar il dm 499, dovremmo essere in una botte di ferro?
Rispondi

Da: ....Delusione 18/04/2019 10:12:02
..anche io ringrazio Corte Costituzionale per il suo intervento...non credo in qualche sorpresa prima di Pasqua
Rispondi

Da: aspettiamo...18/04/2019 10:47:27
23. Alla luce delle considerazioni che precedono appare  pertanto
in  via  principale  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 commi da 87 a 90
della legge n. 107/2015 sotto il profilo del rispetto degli  articoli
3, 51 comma 1 prima parte, 97 comma 4  Cost.  nonche'  117  Cost.  in
relazione all'art.  6  paragrafo  1  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'Uomo.
    24. Si esamina in secondo  luogo  la  questione  di  legittimita'
costituzionale del solo comma 88 dell'art. 1 della  citata  legge  n.
107/2015, che come si e' detto ad avviso del Collegio si pone in  via
subordinata, ovvero per il caso in cui  l'intervento  legislativo  di
che trattasi venga ritenuto in se' legittimo.
    25. In punto rilevanza, si  richiama  quanto  detto  a  proposito
della questione principale. La  norma  in  questione  e'  sicuramente
applicabile alla fattispecie in esame.
    Come si e' detto, infatti, la legittimita' dell'atto impugnato, e
quindi la legittimita' dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura
straordinaria di reclutamento di cui si tratta, stanno e  cadono  con
la legittimita' costituzionale delle norma  del  comma  89,  che  non
prevede la loro partecipazione.
    In  dipendenza  dall'accoglimento  o   non   accoglimento   della
questione, pertanto, il ricorso va accolto ovvero respinto.
    26. Anche la questione di legittimita'  costituzionale  ulteriore
di che  trattasi,  nell'ipotesi  di  legittimita'  della  complessiva
procedura straordinaria, risulta non manifestamente infondata.
    Il Collegio dubita infatti che sia conforme a  ragionevolezza,  e
quindi all'art. 3 Cost., la disparita' di trattamento fra i  soggetti
di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del  comma  88
in esame.
    Come evidenziato anche dalla parte ricorrente, per effetto  delle
norme in questione, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004
e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di
aver presentato ricorso giurisdizionale.
    Invece, i soggetti i quali hanno  partecipato  al  concorso  2011
possono accedere alla procedura in questione,  in  sintesi,  solo  se
abbiano superato le relative prove.
    La difesa dell'amministrazione, condivisa sul punto  dal  Giudice
di primo grado, ha rilevato si tratta di situazioni  verificatesi  in
epoche diverse, e quindi un maggior favore per quelle piu'  risalenti
sarebbe ragionevole e giustificato.
    Osserva pero'  il  Collegio  in  contrario  che  le  esigenze  di
interesse pubblico indicate dalla legge, se  si  ritenessero  valide,
sarebbero identiche  per  entrambe  le  situazioni,  e  non  appaiono
graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca piu' o
meno lontana nel tempo dell'altra.
    27. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88 della legge n. 107/2015 sotto il
profilo del rispetto dell'art. 3 Cost, il che come  detto  presuppone
la legittimita' complessiva  della  procedura  straordinaria  cui  il
comma si riferisce.
    28. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'.
    29. Ai sensi dell'art. 23, quarto comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite e notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica.
Rispondi

Da: Io 18/04/2019 11:03:51
non ho impugnato il 499 ma il mio avvocato mi ha confermato che ció che conta è avere la pendenza alla data di entrata in vigore della 107
Rispondi

Da: Rosa fresca aulentissima 18/04/2019 11:31:31
Io....sei fuori....cambia avvocato
Rispondi

Da: Io 18/04/2019 11:50:11
non credo proprio
Rispondi

Da: Per molti ma non per tutti 18/04/2019 11:57:52
@ io. Sono esattamente nella tua posizione ...magari ci siamo anche visti da qualche parte !
Rispondi

Da: xio18/04/2019 12:01:44
qualcuno è in grado di chiarire con motivazioni se chi non ha impugnato il dm 499 ma ha ricorso pendente sarebbe comunque beneficiario di una sentenza positiva?
Rispondi

Da: xio18/04/2019 12:03:02
idem.
Rispondi

Da: Certo che a sentire avv Basilico dello stato18/04/2019 12:22:12
Ha sparato 1000000 di minchiate... dicendo che non ci sono più sentenze aperte , al Cosiglio di Stato in Lombardia mentre ci sono ancora e verranno discusse a novembre 2019 con il rischio di vedersi riannullato tutto  proprio per mancanza di anonimato.
In lombardia si pregiava il fatto di avere  fatto reimbustare  i compiti ... e mantenuto il massimo anonimato.
Peccato che sono stati reimbustati dopo che gli stessi hanno girato per tutta italia... per circa 3 anni io stesso ne ho avuto circa 30 tra le mani ed alcuni anche con nome e cognome sono stati riconosciuti e presentati in sentenze più o meno aperte.
Vhi ci dice che un  candidato dopo avere fotocopiato il proprio compito o quello di un altro lo ha  mostrato tranquillamente ad un membro della commissione o quello del mio rivale magari lo ha fatto tagliare ...
Afferma perfino che c'era una presunta trasparenza (dopo essere stata affermata pure dal consiglio di Stato ed illustri periti.. al Tar era bastato tirare delle buste dallo scatolo e fare leggere inomi ad una distanza di 4 - 5 metri),
Se viene da me gli dimostro pure come leggevano i nomi prima dell' abbinamneto, facendogli leggere un semplice verbale della (prima commissione), la quale annullava un compito affermando che la persona x era di un paese della lombardia (in quanto il candidato lo ha scritto nel compito e poteva essere riconosciuto), ma questo prima ancora di aprire le buste... come si faceva a sapere che il candidato x era del paese y se ancora non avevano abbinato il compito alle buste ????, e come mai la stessa commissione su una altro candidato che scrive la stessa cosa ove  dice perfino la scuola dove lavorava non si accorge di nulla???
Stendiamo un velo PIETOSO..... avrebbe fatto meglio a tacere, anche perhè  il concorso in lombardia sarebbe da penale non amministrativo, forse là abbiamo sbagliato.
L' avvocato ero lo stesso che ha difeso Bussolotto e company in Lombardia ovviamente chissa perchè tra tanti è stato scelto propio lui...
Ma poi che ci frega che 600 presidi potrebbero andare a casa ??? il problema lo hanno creato loro anche dietro suo suggerimento magari, mica noi.
Adios attendiamo gli esiti.
Rispondi

Da: ma ancora.....18/04/2019 12:26:09
sperate in un corso?.......il CdS ha chiesto prevalentemente l'incostituzionalità dei commi quindi tutti a casa e stop! I vostri avvocati con le loro prestigiose strategie  hanno guadagnato solo un clamoroso autogol....non sperate perchè poi la delusione sarà veramente insuperabile
Rispondi

Da: @Certo che18/04/2019 12:31:38
non pensi che al posto di farti DS dovrebbero farti rifare le scuole primarie ?
"era bastato tirare delle buste dallo scatolo e fare leggere inomi"
Rispondi

Da: io 18/04/2019 12:52:28
Certo che, ha fatto delle osservazioni interessanti.
Rispondi

Da: Avvocato Piscione18/04/2019 13:37:59

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: ....Delusione 18/04/2019 13:44:29
Se dovesse essere incostituzionalità tutti a casa ..anche i 2004 e..se dovessero fare una leggina solo per loro , procederemo..no problem
Rispondi

Da: 55 18/04/2019 14:18:54
Io ho solo ricorso alla 499..
Secondo voi?
Rispondi

Da: O Napoletano 18/04/2019 14:37:23
Tutto è riferito alla data di entrata in vigore della Legge.107/15.
Comunque vedremo cosa ci dirà la Corte
Rispondi

Da: esposto d''oro 18/04/2019 14:50:03
Da: esposto d''oro     18/04/2019 14.48.27
Ma quanto costa fare un esposto alla procura?
271 docenti X 100 euro = 27.100 euro
Ma all'avvocato non bastano, cercano ancora adesioni...
Che affare!!!
Rispondi

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