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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Oltremare. 31/07/2017 13:38:37
Secondo me a settembre noi del 2011 siamo dirigenti tirocinanti. ......


Rispondi

Da: Oltremare. 31/07/2017 13:39:14
Mica male eh!
Rispondi

Da: secondo le mie31/07/2017 14:32:03
informazioni ci saranno grandi novità nei prossimi giorni
Rispondi

Da: @Anche nella prospettiva31/07/2017 15:16:53
Io non ho la palla di cristallo, ma non è bisogna essere Einstein per capire che non c'è trippa per gatti. Al solito reggenze su reggenze e qualche immissione di "Curriggent'e e ppprove", tanto per non farli incazzare, visto che dal concorso 2011, poverini, non hanno avuto nulla, se non mille posti rispetto ai 224 che gli toccavano. Chi pensasse altro non è altro che un povero stronzo.
Rispondi

Da: @secondo le mie31/07/2017 15:29:07
Cosa dicono le tue informazioni, imbecille???
Rispondi

Da: secondo le mie31/07/2017 15:55:10
Permettimi, ma perché darmi dell'imbecille?  Chi sei? Chi ti autorizza a parlare così?

PER LA REDAZIONE

SI POTREBBE UNA VOLTA E PER TUTTE LIMITARE QUESTI POST OFFENSIVI BANNANDO GLI AUTORI?
GRAZIE
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Da: @secondo le mie 31/07/2017 16:19:41
Scusa hai ragione non sei quello che ho detto ma impostore lo sei.
Rispondi

Da: secondo le mie31/07/2017 16:28:57
... continua
Rispondi

Da: @secondo le mie 31/07/2017 16:47:02
E tu continua a scrivere fantasie illusive
Rispondi

Da: @secondo le mie 31/07/2017 17:09:12
Più che grandi le sorprese saranno enormi pacchi smisurati
Rispondi

Da: Vorrei sapere perché tanto livore31/07/2017 18:52:57
ingiustificato da parte dell'autore del post " @ secondo le mie ", qual è la motivazione di tanta sua avversità nei confronti dei pendenti 2011, ben sapendo quali abusi e violenze di ogni tipo essi hanno dovuto subire per fare spazio a tantissimi concorrenti a dir poco nraccomandati, che oggi rappresentano l'ingiustizia fatta persona e la vergogna di quel concorso 2011, che hanno voluto salvare ad ogni costo? Non sarà uno dei tanti currigent' e prove, per caso?
Rispondi

Da: @Vorrei sapere31/07/2017 19:01:41
Io non ce l'ho affatto con i pendenti del 2011, auguro loro di avere il corso, com'è giusto che sia, dato che al 2004-2006 l'hanno consentito senza fare troppe storie. Mi fa arrabbiare il fatto che tu illuda le persone, senza avere alcun dato serio in mano. Quindi, fino a quando non sarai sicuro di ciò che scrivi, non scrivere.
Rispondi

Da: Ammettilo, sii sincera,01/08/2017 00:21:46
a te fa arrabbiare solo l'idea che ciò si possa verificare, altrimenti non avrebbe alcun senso il tuo livore. E poi come fai a dire o sospettare che trattasi di una fandonia? Non l'hai ancora capito che è una decisione difficile da prendere, ma ineluttabile?
Rispondi

Da: Contenziosi pendenti, ancora troppi punti oscuri02/08/2017 18:39:03
Allo stato appaiono di tutta evidenza le ragioni per le quali il nuovo concorso per dirigenti scolastici non possa decollare. Una vicenda  che ha visto, tra l'altro, come ultimo atto la richiesta d'intervento da parte della Corte Costituzionale sulla materia. Da un lato c'è la palese quanto illegittima disparità di trattamento  rispetto ai contenziosi pendenti del bando del 2011, tenendo conto che la motivazione per la quale fu introdotta la norma in sanatoria, recita in premessa: " Al  fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico...", obiettivo che fino a quando non sarà risolta la vicenda delle pendenze del 2011, non è per nulla raggiunto.  D'altro canto c'è l'ingarbugliata matassa delle pendenze già sanate. Al riguardo si stanno aspettando le iniziative e le decisioni della magistratura rispetto alle vicende, allo stato alquanto nebulose, di alcuni contenziosi pendenti relativi ai concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, anche a seguito della puntuale interrogazione a risposta scritta, del 4 novembre 2015, presentata dall'on Di Lello, dove sono indicati concorrenti che avrebbero avuto una sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della legge e che dunque non potevano fruire di tali provvidenze. Interrogazione, peraltro rimasta, e non può essere un caso, senza risposta, a distanza di ben 21 mesi dalla presentazione, da parte del ministero competente. La richiesta di accesso agli atti, senza riscontro a seguito del diniego di alcuni interessati, ha ulteriormente ingarbugliato le già torbide acque costringendo i richiedenti a chiamare in causa la giustizia amministrativa. Ipotizzare che possa esserci stata qualche complicità in tutta la vicenda appare ragionevole così come è facilmente intuibile che chi ha presentato domanda di partecipazione al percorso indicato nei commi 87 e sss dell'art. 1 della legge, ben sapendo di non avere i requisiti, potrebbe essere stato consigliato a tanto, sapendo di poter contare su una sorta di percorso privilegiato, proprio per il presumibile coinvolgimento di chi avrebbe operato dall'interno nella direzione voluta. E questa complicità non potrebbe mai rimanere scevra di conseguenze, ovviamente a carico di ciascuna della due parti. Resta il dato inconfutabile che solo ed esclusivamente l'USR della Sicilia abbia operato una notevole e motivata scrematura sulle richieste pervenute da parte di coloro che richiedevano di partecipare alle procedure indicate nel DM 499/2015, al punto da escludere ben 36 istanze per la mancanza del requisito del possesso di un contenzioso pendente. In nessuna altra regione interessata, e sottolineo nessuna, dai dati pubblicati, risulta che sia stata fatta questa operazione di esclusione laddove c'è la certezza documentata e documentabile che si è operato, non sulla base di un elenco predisposto autonomamente dall'ufficio, bensì sulla scorta delle domande presentate da quanti interessati, come dimostrato anche dal secondo corso intensivo che si è dovuto tenere in Campania, a distanza di diversi mesi, per il fatto che alcuni aventi diritto, non erano stati chiamati a partecipare al primo corso che era stato  unico per l'Abruzzo e per la stessa Campania, svoltosi nell'estate del 2015 presso la sede dell'USR dell'Abruzzo. Se si fosse proceduto attraverso  elenchi già in possesso dell'ufficio, questa "dimenticanza" non sarebbe stata in alcun modo giustificata e avrebbe comportato anche la possibilità di richiesta di un risarcimento per i danni patiti dagli interessati. Ne discende che, una volta che la Magistratura accertasse l'esistenza di falsi contenziosi pendenti ,si dovrebbe poi procedere all'annullamento di tutte le nomine interessate, in uno alle altre misure previste in questi casi dalla legge e indicate nei provvedimenti dei giudici.

Rispondi

Da: @il concorso a brevissimo03/08/2017 08:40:59
ancora con questa storia dei DS pendenti 2004..rassegnatevi sono Dirigenti a tutti gli effetti economici e giuridi e ci rimarranno fino alla pensione! prossima per molti di loro.
Rispondi

Da: Ma... 04/08/2017 11:21:04
Hanno fatto benissimo i pendenti 2004 2006 a lottare. ..contro la corruzione dei concorsi regionali...
Rispondi

Da: Ma quale lotta04/08/2017 11:51:18
si sono semplicemente accodati al "sistema", brigando in tutti i modi e in tutte le occasioni possibili per ottenere un posto da dirigente, senza mai aver superato un concorso, anzi essendo stati bocciati nelle prove concorsuali del 2004. E non parliamo di quelli che non avrebbero avuto neppure i requisiti di legge e che, con modalità che dovranno essere appurare dalla magistratura, sono riusciti comunque nell'intento. Il tutto, infine, con una disparità di trattamento, palesemente incostituzionale, con coloro che avevano invece le carte in regola, vale a dire i pendenti del 2011, circa 800 partecipanti all'ultimo concorso, che a tutt'oggi, dopo sei anni, attendono ancora giustizia.
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !04/08/2017 15:02:22
A lottare ? A leccare , magari , ssssssssssllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccccccccc ssssssssssssllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppp ssssssssssssssssssssssssbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv , eheheheheheheheheheheheeh , ppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!
Rispondi

Da: Prrrrrrrrrrrr !04/08/2017 15:08:45
Cari bacucchi 2004 , buon per voi e congratulazioni per il posto di preside , ma  la stima potete sognarvela . 11 anni di leccate e attaccati agli avvocati , che pena , pppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!! E non millantate che i vostri ricorsi erano sacrosanti , qua nessuno è fesso !
Rispondi

Da: Che dire 05/08/2017 09:09:20
I pendenti 2004 sono i meglio ..lo schifo è altrove...sono ora degli ottimi Dirigenti e hanno superato tutti l' anno di prova.
Rispondi

Da: Che dire 05/08/2017 09:32:05
Bacucchi MS dirigenti scolastici a tutti gli effetti
Rispondi

Da: MS ?05/08/2017 09:47:02
Cosa significa MS?
Rispondi

Da: @Secondo le mie05/08/2017 16:58:40
Vedi che avevo ragione io sulle sorprese e che tu sparavi solo minchiate?!?!?

Assunzioni Dirigenti Scolastici
259 posti autorizzati dal Mef
Con nota prot. n. 156952 del 28/07/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha concesso l'autorizzazione alle assunzioni, ai sensi dell'art. 39, c. 3 bis, della Legge n. 27.12.1997, n. 449, per un numero complessivo di n. 259 dirigenti scolastici.

Nell'ambito della dotazione nazionale, sono stati autorizzati n. 58 posti per l'immissione in ruolo degli idonei ancora presenti nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13.7.2011  delle regioni Abruzzo (n. 6) e Campania (52), n. 36 trattenimenti in servizio ex art. 1, comma 257,  della L. n. 208/2015, n. 1 riammissione in servizio e n. 9 immissioni in ruolo in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. Sono stati infine autorizzati 155 posti da destinare alla procedura di immissione in ruolo interregionale ai sensi dell'art. 1, comma 92, della Legge 107/15.
Mobilità interregionale Ds
Scadenza domande: 11 agosto 2017
Il termine ultimo per la partecipazione alla mobilità interregionale dei Ds (ex art. 1, co. 92, L. 107/2015) è fissato per venerdì 11 agosto p.v. I posti disponibili sono 240 riportati in ordine decrescente:
- Lombardia, 41
- Veneto, 33
- Piemonte, 32
- Emilia Romagna, 27
- Lazio, 17
- Toscana, 17
- Friuli Venezia Giulia, 11
- Puglia, 11
- Sicilia, 11
- Liguria, 10
_ Sardegna, 8
- Calabria, 7
- Marche, 7
- Umbria, 4
- Basilicata 3
- Molise, 1
Rispondi

Da: I bacucchi del 2004 05/08/2017 18:01:06
ottimi dirigenti? Solo perché hanno superato l'anno di prova. Perché si ha notizia di qualche dirigente che non l'abbia superato? Ma la volete smettere di raccontare barzellette. Peraltro alcuni di costoro erano pendenti farlocchi, non avendo neppure le carte in regola e sono riusciti fino a oggi a farla franca ma a breve le cose potrebbero cambiare e tutta la verità potrebbe venire a galla. Senza contare che con l'incostituzionalità dei commi 87 e ss rischiano di andarsene a casa tutti.  La verità è che il nostro paese appare sempre più afflitto da corruzione e malaffare, pieno d'imbroglioni e azzeccagarbugli,  che cercano di tacitare le loro coscienze sporche semplicemente esaltando gl'imbrogli altrui. Potete anche fare carriera ma essere diventati dirigenti senza aver mai superato un concorso e, per alcuni, aver usufruito di una norma palesemente incostituzionale, senza avere neppure i requisiti di legge, rappresenterà una macchia che porterete sulle vostre coscienze per tutta la vita. Ma che razza di educatori siete, cosa insegnerete alle future generazioni: la tecnica dell'imbroglio e del malaffare. Vergognoso aver dovuto leccare a destra e a manca per oltre dieci anni pur di raggiungere questo miserrimo risultato. Vergogna!
Rispondi

Da: @per post precedente 05/08/2017 19:31:14
L ' invidia logora è evidente....sai quanti concorsi riservati sono stati fatti negli anni! La coscienza non rimorde per aver superato un corso concorso,a per altro nella vita e soprattutto un sentento brutto è l'invidia che fa sparlare.
Rispondi

Da: Nessuna invidia per i farlocchi del 2004 05/08/2017 23:08:21
Solo disgusto per appartenere a un mondo che dovrebbe essere modello di cultura e di legalità da trasfondere alle nuove generazioni, e dove invece si parla solo di trucchi, di raccomandazioni, di lecchinaggi e dove s'annida gente che per ottenere il ruolo di dirigente è disponibile a qualunque compromesso, anche attraverso documentazioni fasulle e false dichiarazioni.
Rispondi

Da: @per post precedente 06/08/2017 12:17:53
Tutto da dimostrare per ora solo supposizioni.
Rispondi

Da: @per post precedente 06/08/2017 12:18:01
Tutto da dimostrare per ora solo supposizioni.
Rispondi

Da: @per post precedente 06/08/2017 12:19:01
Tutto da dimostrare per ora solo supposizioni.
Rispondi

Da: Fatti e non solo parole 06/08/2017 15:28:05
Ma quali supposizioni! Nella seguente  interrogazione che, benché sollecitata, non ha ancora ricevuto, a distanza di oltre un anno e mezzo, risposta dal ministro dell'istruzione ci sono gli estremi di alcune sentenze definitive del Consiglio di Stato che riguardano i pendenti del 2004, così come si può verificare anche attraverso una ricerca sul sito della giustizia amministrativa. In essa si pongono anche in evidenza alcuni aspetti per i quali, di recente, è stata sottoposta alla CC la questione dell'incostituzionalità, in particolare per le ingiustificate disparità di trattamento rispetto ai pendenti del 2011. E chissà che la magistratura inquirente, anche sulla base di questi dati, non stia già indagando per fare piena luce sulla vicenda, dopo che è stato anche negato l'accesso agli atti da parte di alcuni interessati.

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10987

presentato da DI LELLO Marco

testo di Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

DI LELLO. â€" Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. â€" Per sapere - premesso che:

l'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ha evidenziato, in alcuni sue parti, evidenti criticità e, in altre, ha introdotto disparità che occorrerà sanare in questa sede, ci si limita a segnalarne due;

prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale;

a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;

sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente;

così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana;

in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo;

sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523;

la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione;

seconda questione: l'attuazione della precitata legge n. 107 del 2015, non solo, non ha risolto la questione dei dirigenti scolastici, ma, al contrario, ha introdotto gravi e ingiustificate disparità di trattamento, con il limitare la partecipazione alla nuova tornata concorsuale a quelli con un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e l'esclusione di quelli del 2011;

con l'occasione, si è anche ritenuto di recuperare le posizioni di soggetti non risultati vincitori in precedenti procedure di reclutamento di dirigenti scolastici svoltesi nel 2004 e nel 2006. Appare quindi conforme a giustizia e ragionevolezza prendere in considerazione pure le posizioni di coloro che hanno partecipato, superandolo, al concorso indetto nel 2011, al quale però erano stati ammessi sulla base di provvedimenti giurisdizionali cautelari, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per la prova preselettiva, ma in ogni caso, si ribadisce, superando tutte le prove d'esame;

le prove concorsuali, valutabili nella loro interezza, sono state agevolmente concluse dagli stessi e avrebbe dovuto essere quindi conseguente, secondo l'interrogante, l'inserimento nella graduatoria di merito, in considerazione del tacito accoglimento della conclusione dell'iter concorsuale da parte dell'amministrazione, in virtù del principio dell'assorbenza, invocato dall'articolo 4, comma 2-bis, decreto-legge n. 115 del 2005, che così stabilisce: «Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;

la misura di sanatoria, in questo caso appare ancor più conforme secondo l'interrogante, alle necessità di razionale considerazione delle posizioni soggettive, se si considera che la prova preselettiva non aveva lo scopo di scrutinare la preparazione e l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione - compito questo delle successive prove concorsuali -, bensì quello più limitato di ridurre il numero dei partecipanti alle prove, al fine di renderne più sollecita la definizione; ed, infatti, il risultato della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Peraltro, una volta che l'ammissione si sia comunque avuta e che le prove siano state successivamente superate, non risponde ad alcun interesse pubblico, secondo l'interrogante, continuare ad escludere i concorrenti risultati idonei, quando anzi è nell'interesse dell'Amministrazione inserirli nella graduatoria che costituisce una risorsa di personale e dunque una risorsa per il funzionamento dei pubblici uffici, anche tenendo conto che la graduatoria medesima è stata successivamente trasformata in graduatoria ad esaurimento, con validità per l'assunzione di tutti gli idonei in essa inseriti -:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare i fatti esposti in premessa in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015;

quali iniziative urgenti abbia intenzione di assumere, qualora riscontrasse una errata interpretazione delle disposizioni previste per l'espletamento della procedura concorsuale, per verificarne la correttezza in tutte le sedi di concorso;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine superare la situazione di disparità di trattamento tra i partecipanti ai vari corsi-concorsi per dirigenti scolastici banditi negli anni. (4-10987)







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