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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Penale
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Da: praticante_ | 16/12/2012 16:28:45 |
per med: l'atto non è nullo tranquillo! La cda provvederà a mandare l'atto presso la caa | |
Da: Oo | 16/12/2012 17:24:45 |
Si...certo...il commissario penserà ' che per te non è' un reato di competenza della corte di assise | |
Da: vecio | 16/12/2012 18:15:18 |
buonasera. sul 114 cp mi permetto segnalare questa recente sentenza della S.C. sez. III 19 aprile 2012 n. 19096 "la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al fatto, prevista dall'art.114 c.p. non trova applicazione quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma sesto, dpr 309/1990" (cioé le "tre o più persone riunite") ... | |
Da: vecio | 16/12/2012 18:21:01 |
però per chi non l'avesse avuta c'era anche la SEZ UNITE n. 5941 del 22 gennaio 2009 | |
Da: vecio | 16/12/2012 18:39:59 |
..ma poi scusate una domanda: ma voi in una condanna di primo grado a 22, 23 anni di reclusione (omicidio + rapina aggravata) in riforma chiedete "i benefici di legge"? cioé la condizionale e la non menzione?? ma se anche fosse (cosa che non la credo - realisticamente - plausibile perché anche se vi tolgono l'omicidio, per la rapina minimo tre anni se li fa tutti dentro il vs. assistito), chi glielo spiega poi ai parenti della vittima?? ...chi glielo dice al figlio del proprietario del negozio di generi alimentari?? | |
Da: x vecio | 16/12/2012 19:00:46 |
l'età, l'esperienza..non ti hanno insegnato a ragionare da Avv?! :-)) | |
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Da: vecio | 16/12/2012 19:11:23 |
No è che.. vorrei essere preso sul serio... in tribunale!.. :-) la miglior difesa per me è quella più credibile e qui la condizionale non ci sta proprio | |
Da: x vecio | 16/12/2012 19:13:06 |
giusto, scherzavo solo un pò... | |
Da: x vecio | 16/12/2012 19:18:49 |
poi mi riferivo alla frase "chi glielo dice ai parenti della vittima"..mica si deve preoocupare l'Avv. di ciò? (L'aspetto umanp anche se c'è non deve cpondizionarci).Un buon Avv. fa tutto il possibile per il proprio assistito, certo ci sono i limiti che la moralità di ognuno impone..ma a quel punto non accetti la difesa..sbaglio? | |
Da: vecio | 16/12/2012 19:27:24 |
D'accordo con te. Ma qui la miglior difesa a mio modesto avviso non è far assolvere sempronio da tutto. È solo riuscire a togliergli l'omicidio! Concordi? | |
Da: x vecio | 16/12/2012 20:14:22 |
pienamente! | |
Da: vecio | 16/12/2012 20:21:24 |
E quindi è molto molto improbabile che gli concedono i beneficiari legge... | |
Da: x vecio | 16/12/2012 20:29:07 |
i "benefiCIARI" di legge sicuramente no :-) | |
Da: vecio | 16/12/2012 20:30:58 |
Volevo dire benefici di legge. Se gli tolgono l'omicidio e resta la rapina mitigata dalle generiche è grasso che cola.....:-) non dimentichiamo con un'accusa del genere sempronio è in custodia al 100 per cento... | |
Da: x vecio | 16/12/2012 20:33:57 |
ciò che dici è quello che sostengo io sin dal principio. Qundi siamo d'accordo.Tu quando hai fatto l'esame (se lo hai fatto?) | |
Da: vecio | 16/12/2012 21:00:00 |
io 2006 | |
Da: x----------------------------------- | 16/12/2012 21:51:46 |
ma siamo sicuri che ci sia stato anche Sempronio fuori a fare il palo? Chi lo può provare? Il testimone sul piazzale ha sentito solo Tizio che urlava a Caio di sparare, gli altri testimoni sono rimasti bloccati (con la cacca nelle mutande) all'interno del negozio e non sono usciti a vedere, inoltre le telecamere erano a circuito chiuso e non potevano filmare all'esterno, fino a prova contraria. Quindi, a mio avviso, sussiste anche l'insufficienza di prove. | |
Da: insommma | 16/12/2012 22:15:20 |
ma c'era scritto sulla traccia che sempronio era fuori con Tizio a fare il palo... | |
Da: Oo | 17/12/2012 00:20:06 |
Qui andate oltre.... | |
Da: Stiamolo a sentire | 17/12/2012 09:37:49 |
Ragazzi mi trovo d'accordo con Amix. L'art. 116 in particolare parla di reato non voluto (commesso da altri compartecipi) come conseguenza della sua azione o omissione. E' poi la giurisprudenza che sulla scorta dell'art. 27 ha richiesto la prevedibilità in concreto (alias il logico sviluppo). il motivo doveva tendere a dimostrare l'assenza dell'elemento psicologico e quindi della prevedibilità in concreto, non l'insussistenza dell'elemento oggettivo, poichè sul piano materiale una condotta contributiva rilevante sul profilo eziologico c'era (svolgendo il ruolo del palo). Mi sembrava più corretta la formula perché il fatto non costituisce reato e non quella per non aver commesso il fatto, posto che si contestava il piano soggettivo e non materiale. Per non aver commesso il fatto è una formula che utilizzerei quando il fatto è stato commesso da un altro ma in modo del tutto indipendente, contestando anche l'assenza di un contributo materiale da parte del nostro assistito | |
Da: birillone | 17/12/2012 15:16:49 |
ragazzi...vorrei chiedere il vostro parere!!premesso che ho ben esposto le tesi sulla prevedibilità in astratto e quella preferibile sulla prevedibilità in concreto...ho considerato quale evento eccezionale, assolutamente non provedibile, l'aggressione avvenuta fuori dal locale commerciale da parte del negoziante!tuttavia non ho fatto nessun riferimento al fatto che sempronio potesse non sapere dell'arma posseduta da Caio!grazie a chi vorrà rispondere | |
Da: x----------------------------------- | 17/12/2012 15:32:22 |
ma cosa c'entra che c'era scritto sulla traccia che Sempronio faceva il palo? noi lo dovevavmo difendere da quello che gli veniva imputato con la traccia, anche con l'insufficienza di prove, voi non l'avete scritta, ma c'era tutta e ci stava pienamente nella difesa. | |
Da: X sax | 17/12/2012 17:33:31 |
anche io, escludendo il concorso ex art. 110, ho adoperato la formula "il fatto non costituisce reato". Sul piano oggettivo, nulla questio. il concorso era da smontare proprio sul piano volitivo e dalla prevedibilità. in altri termini, era necessario escludere proprio l'elemento psicologico. al di là di questo, credo di aver commesso un errore immenso intestando l'atto alla corte di appello, anzichè alla assise di appello. cosa ne pensate? | |
Da: birillone | 17/12/2012 17:45:14 |
nessuno risponde alla mia questione!! | |
Da: boromir | 17/12/2012 18:13:32 |
L'arma, a mio modo di vedere, era il cardine del parere, per smontare l'accusa di omicidio. Vi siete chiesti per quale motivo chi ha scritto la traccia abbia suddiviso i partecipi in due mezzi di trasporto?? Se ci fate caso Tizio e Caio stanno da una parte (PALI), Mevio e Sempronio dall'altro lato (AUTORI DELLA RAPINA). L'accordo criminoso si concentra sulla rapina e vengono fatti sopralluoghi dai quattro per decidere come agire e per la suddivisione dei compiti. Sulla rapina tutti erano a conoscenza e volevano cagionare il nocumento patrimoniale al negoziante, pertanto 110+575 c.p. Per smontare l'omicidio si doveva far leva sulla differenza dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici sostenendo che Sempronio aveva accettato la rapina (nocumento al patrimonio) ma mai l'omicidio (nocumento alla persona). Occorre trattare ed incentrare il primo motivo sulla struttura del 110 (elemento soggettivo+condotta materiale+condotta morale). Fatto questo ed escluso il 110 dovevate concentrarvi sul 116 e occorreva parlare della carenza del nesso psichico, mettendoci anche del vostro ed in tale frangente io ho sostenuto. 1) per fare una rapina non è sempre necessario usare un'arma la norma del 628 c.p. parla di violenza sulle persone o minaccia e non direttamente di armi, rectius per fare una rapina posso usare anche un martello. 2)Sempronio non era a conoscenza della detenzione da parte di Caio dell'arma, sicchè ove lo avesse saputo non avrebbe partecipato alla commissione del crimine non potendo accettare la possibilità di nuocere il bene supremo della vita. Conclusione: Assolvere Sempronio dal delitto di cui all'art. 575 c.p. per non aver commesso il fatto Io sono andato al sodo sostenendo al 100% la mia difesa senza chiedere concessione del 116 comma 2 per il delitto di omicidio nè i benefici di legge. Nomina e Procura e poi imbustare e fare il segno della croce. | |
Da: x Birillone | 17/12/2012 18:17:55 |
la traccia era proprio impostata prendendo spunto da sentenze di casi analoghi che escludono una responsabilità penale ex art. 110 e 116 c.p. proprio in quanto il prevenuto non fosse a conoscenza dela detenzione dell'arma da parte del correo. Quindi, secondo me, è abbastanza rilevante la tua omissione...ma non sappiamo come correggono...quindi...è inutile porsi tante domande...questo vale per tutti...Tutti sanno come va quest'esame o no? E allora perchè tormentarsi? State sereni! Ciao. | |
Da: Stiamolo a sentire | 17/12/2012 18:19:09 |
Birillone, secondo me l'importante è fare i motivi giusti e argomentare in modo logico. poi, c'è chi nota un particolare e chi no, ma non incide assolutamente nella valutazione positiva dell'elaborato. Per esempio hai considerato come eccezionale il fatto che il negoziante, sebbene in inferiorità numerica, abbia inseguito i due rapinatori, e ciò mi sembra giusto. Se poi hai dimenticato di mettere in rilievo un particolare pazienza, ciò non ti impedisce di prendere un voto più che sufficiente. Anche io nel mio atto qualche anno fa mi accorsi di aver omesso alcuni particolari e presi comunque un voto più che dignitoso, pur correggendo Milano. Quindi, non ti preoccupare. Tra l'altro, ormai, accantona il pensiero degli scritti. E' inutile arrovellarsi per un anno. | |
Da: birillone | 17/12/2012 18:37:44 |
non penso che impedisca di prendere almeno la sufficienza. Almeno spero, anche considerando che si tratta di un elemento non deducibile dalla traccia. | |
Da: X Birillone | 17/12/2012 21:33:42 |
perchè domandi agli altri quando preferisci risponderti da solo? Contento tu....! | |
Da: x----------------------------------- | 17/12/2012 21:40:13 |
voi non mi cagate ma l'insufficienza di prove c'è a carico di Sempronio, eccome però dato che avete sbagliato tutti... Sempronio non è responsabile né di omicidio, né DI RAPINA. | |
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