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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Penale
786 messaggi, letto 50094 volte
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Da: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ13/12/2012 10:50:32
TRACCIA PENALE
Tizio Caio Sempronio e Mevio decidevano di commettere una rapina ai danni di un negozio di generi alimentari, preventivamente individuato come obiettivo del  delitto. Si portano sul posto, nella citta Gamma, a bordo di due ciclomotori: il primo condotto da Tizio, con a bordo Caio; il secondo condotto da Sempronio, con a bordo Mevio. Caio e Mevio entrano all'interno del negozio, mentre Tizio e Sempronio restano all'esterno, sul piazzale, con funzione di "pali". Mentre Caio intima al cassiere di consegnare il denaro presente in cassa, minacciandolo con una pistola, Mevio si avvia verso l'uscita, intimando ai presenti di non muoversi. Raggiunto il piazzale con il bottino, i rapinatori subiscono l'improvvisa reazione del proprietario del negozio, il quale insegue Caio e Mevio brandendo un bastone, mentre costoro si accingono a salire in sella ai rispettivi motocicli. A questo punto Caio estrae una pistola e puntata l'arma verso il proprietario del negozio esplode tre colpi che colpiscono mortalmente l'uomo. Una testimone, presente sul piazzale, ode distintamente Tizio che nella concitazione esorta Caio a sparare per guadagnare la fuga. I quattro riescono a fuggire. Le indagini successive, anche grazie alle telecamere a circuito chiuso e alle disposizioni dei presenti, consentono di pervenire alla individuazione dei quattro soggetti, i quali avevano agito a volto scoperto. Sottoposti a processo vengono tutti condannati per reati di rapina e omicidio volontario. Assunte le vesti del difensore di Sempronio, rediga il candidato motivato atto di appello.

Da: tac13/12/2012 10:50:34
ma qualcuno è in grado di indiacrmi la sentenza di riferimento

Da: e basta co ste tracce13/12/2012 10:53:03
abbiamo capito

Da: conclusioni13/12/2012 10:53:23
occorre chiedere la provvisoria esecuzione perchè l'esecuzione non è fondata su prova scritta

Da: LEX13/12/2012 10:54:48
basta traccia ora la soluzione

Da: 13/12/2012 10:57:05
Autorità:  Cassazione penale  sez. I
Data:  29 maggio 2001
Numero:  n. 25239

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Da: alescarm13/12/2012 10:58:46
LECCE CONSEGNA ORE 18 !!!

Da: help!13/12/2012 10:59:09
Cassazione penale  sez. I 22 ottobre 1990

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

In caso di rapina a mano armata , il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell' omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell' omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento "deve essere ragionevolmente previsto", ma secondo i casi, risponderà ex art. 116 c.p. se sussiste la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, delle modalità effettive di esecuzione e di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se tale rappresentazione è ritenuta insussistente. (Nella fattispecie la Corte ha annullato per vizio di motivazione la sentenza del giudice d'appello sul punto concernente la qualificazione del concorso di persone nel delitto di omicidio volontario nel corso di una rapina , per aver omesso di indicare gli elementi che lo ha indotto a precisare l'esistenza nel compartecipe, non autore materiale dell'evento, della volontà di porlo in essere sia pure nella forma del dolo eventuale)

Da: sssi13/12/2012 11:02:58
Corte di cassazione 25239/01

Chi partecipa ad una rapina dalla quale derivi la morte di una persona può essere considerato concorrente nel delitto di omicidio, in quanto l'evento non può considerarsi eccezionale ed imprevedibile, ma anzi costituisce un possibile sviluppo della rapina a mano armata, qualora - come spesso accade - l'uso delle armi si renda necessario per fronteggiare possibili reazioni o per garantirsi la via di fuga.

Da: FSE13/12/2012 11:03:22
Per help!
Qual è il numero di sentenza che hai indicato?

Da: cirino13/12/2012 11:03:28

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 28 marzo-13 aprile 2012 n. 14034

Da: risolvere13/12/2012 11:03:29
questa è la sent di riferimento?

Da: Tecnics 13/12/2012 11:05:43
qualcuno conosce la traccia dell'amministrativo?

Da: cirino13/12/2012 11:06:01
Guida al Diritto

06/2012 Guida al Diritto Numero 23 Pagina 71
GIURISPRUDENZA - DIRITTO E PROCEDURA PENALE
REATI CONTRO LA PERSONA

Il dolo eventuale nella commissione del reato
non è ipotizzabile in caso di tentato omicidio

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 28 marzo-13 aprile 2012 n. 14034
(Presidente Carmenini; Relatore Iannelli; Pm - conforme - D'Angelo)
LA MASSIMA
Reati contro la persona - Tentato omicidio - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Incompatibilità. (Cp, articoli 42, 43, 56 e 575)
Il tentato omicidio è incompatibile con il dolo eventuale, occorrendo quantomeno il dolo alternativo.




LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA
Reo - Concorso di persone nel reato - In genere - Tentato omicidio - Responsabilità del concorrente morale - Dolo diretto - Necessità - Esclusione - Dolo eventuale - Sufficienza. (Cp, articoli 56, 110 e 575)
Perché il concorrente morale risponda del delitto di tentato omicidio, non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento-morte sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale: il che significa che il concorrente morale deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento-morte come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata (sempre che l'evento-morte non sia soltanto una possibile conseguenza dell'azione concordata, ma rientri, in modo diretto e conseguenziale, nello schema esecutivo di tale azione).

Da: ius 7913/12/2012 11:06:11
ragazzi l'atto di penale ? niente?

Da: cirino13/12/2012 11:07:56
Sentenza
Con sentenza in data 25/03-23/06/2011 la corte di appello di Torino, in parziale riforma della pregressa sentenza, in abbreviato, del gup del tribunale di Ivrea datata 1/10/2009, condannava, tra gli altri, (A) e (B) alle pene, il primo, di anni nove e mesi due di reclusione, il secondo di anni nove e mesi quattro di reclusione per i delitti, in continuazione, di tentato omicidio, rapina, lesioni personali aggravate, così riqualificati i fatti da tentato omicidio plurimo ritenuti in primo grado, e furto.
In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito: i due imputati, insieme ad altri due correi, (C), alias (Cc) e (D) il 26/08/2008 si introducevano, travisati, nel convento dei frati minori francescani di Nostra Signora di Belmonte, in Valperga Canavese, si munivano di pesanti bastoni reperiti in un deposito-attrezzi del convento e, dividendosi i compiti, aggredivano, ognuno per frate, i quattro religiosi, (E) di anni 86, (F) di anni 81, (G) di anni 76 e (H) di anni 49, colpendoli al capo ed al torace, specie il (C) accanendosi contro quest'ultimo tanto da cagionargli gravi danni cerebrali che imponevano un immediato intervento chirurgico che valse a salvargli la vita. Quindi si impossessavano di due carte di credito e di una somma imprecisata, allontanandosi dalla scena del delitto dopo aver legato ed imbavagliato i frati tranne (H), lasciato agonizzante a testa in giù in una pozza di sangue. Tutti gli imputati, tranne il (C), si erano resi responsabili nei mesi precedenti di furti ai danni del convento: precisamente di quattro il (B), di tre lo (A), di due il (D).
Nel corso del giudizio (A) ed i due fratelli (B-D) rendevano ampia confessione al P.M. In esito alle indagini, le imputazioni come poco sopra indicate, modificata solo quella di tentato omicidio inizialmente contestato a tutti gli imputati ai danni di tutte le persone lese, in lesioni aggravate ai danni di (E), (F) e (G) e confermando il delitto di tentato omicidio per tutti ma solo ai danni di (H). Con riferimento a quest'ultimo delitto, per la cui configurazione si rivolgono le critiche più diffuse dei due ricorrenti, i giudici dell'appello, premesso che l'azione dell'autore materiale, il (C), doveva ritenersi sorretta dal dolo intenzionale, per le caratteristiche della condotta lesiva, reiterata, sorretta da violenza inaudita, mirata a zone corporee vitali, attuata con uno strumento micidiale per peso e solidità, hanno ritenuto, in base ad un duplice criterio di ragione, di attribuirne la responsabilità anche agli altri correi in forza dell'accettazione, da parte loro, del rischio che l'azione potesse trasmodare in evento letale. E, su questo versante hanno ritenuto di attribuire il tentativo di omicidio ai concorrenti morali del fatto a titolo di dolo eventuale: perché l'azione omicidiaria era collegata da un rapporto di regolarità causale con quella preordinata e realizzata al fine di cagionare le lesioni, immobilizzare i frati per impossessarsi dei valori rinvenuti nel convento e perché con riferimento al solo padre (H) vi erano motivi di rancore e di risentimento da parte dello (A) che proprio (H) aveva allontanato dal convento, dove aveva in precedenza lavorato, per via delle sue pretese economiche e per via di presunti pregressi rapporti intimi intessuti tra lo (A), (H) ed altri due frati.
Le ragioni di doglianza dei due ricorrenti, pur contenuti in due rispettivi atti di impugnazione, sono peraltro comuni: la prima contesta, in prima battuta, in radice ed in diritto che sia possibile attribuire il tentativo di omicidio ai concorrenti morali che agiscono con dolo eventuale, rappresentandosi cioè in positivo la possibilità che l'azione diretta a ledere tracimi nella volontà di uccidere. In seconda battuta i ricorrenti deducono che al più si potrebbe solo ritenere che a caratterizzare la loro azione in relazione all'evento morte fosse solo la rappresentazione, ma in negativo, della possibile causazione dell'evento più grave con la conseguente applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 Cpv Cp.
La seconda ragione sorregge il comune tentativo di indurre questa Corte a riconoscere la manifesta illogicità della motivazione in merito alla determinazione della pena, la cui riduzione dovrebbe collegarsi al riconoscimento della ingiustificata equivalenza, e non della prevalenza, delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ingiustificata per via della confessione tempestiva dei due imputati e per la contraddittorietà del medesimo trattamento a loro riservato, in punto di giudizio di equivalenza dell'attenuante, con quello riconosciuto all'autore materiale del tentato omicidio che si era indotto alla confessione solo nel corso dello svolgimento del giudizio abbreviato.
I due ricorsi non sono fondati e pertanto vanno respinti.
Deve subito rimarcarsi una incongruenza, anche se non influente sul dispositivo di condanna nel discorso giustificativo giudiziale in ordine alla ritenuta responsabilità dei due imputati per il delitto di tentato omicidio ai danni i (H). Invero costituisce regola iuris ormai consolidata l'incompatibilità del tentativo con il dolo eventuale, elemento soggettivo del reato, quest'ultimo, che ricorre allorquando la gente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla (v., per tutte, Sez. 1, 31/03-2/07/2010, Vismarq, Rv. 247707). Ne consegue che il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, in quanto è ontologicamente incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, che presuppone il dolo diretto. Ora una tale conclusione non può registrare eccezioni una volta che l'attribuibilità del delitto tentato venga collegata al concorrente morale, dal momento che anch'egli deve rappresentarsi l'idoneità e l'inequivocità degli atti propri dell'autore materiale del delitto. Ne consegue che è erronea l'affermazione di diritto contenuta nella sentenza che ripete una risalente massima, anch'essa erronea, che recita testualmente: perché il concorrente morale risponda del delitto di tentato omicidio, non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento-morte sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale: il che significa che il concorrente morale deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'«evento-morte come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata» (Sez. 1, 12/06-8/07/1991, Ventura Rv. 187758).
Senonché dalla lettura della sentenza impugnata si trae con particolare chiarezza che l'effettiva situazione psicologica dei concorrenti doveva correttamente inquadrarsi nel dolo diretto o alternativo che sia. In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo. I giudici dell'appello hanno richiamato in proposito, quale referente per la decisione de qua, la massima giurisprudenziale alla cui stregua il 1° omicidio ad opera di uno dei concorrenti in seguito alla rapina a mano armata deve ritenersi legato alla rapina da «un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra secondo l'id quod plerumque accidit nell'ordinario sviluppo della condotta di rapina». Hanno aggiunto poi che la morte del religioso non poteva non essere contemplata ed accettata nella particolare situazione di fatto come possibilità non remota o straordinaria, ma come possibilità costituente prevedibile sviluppo dell'azione concordata. Ed hanno infine concluso che tutti i concorrenti, accettandone la possibilità di accadimento morte «ne hanno preventivamente approvato la verificazione», il che costituisce l'esplicitazione chiara di una rappresentazione in positivo della figura del dolo alternativo che in tanto sussiste in quanto l'agente si rappresenta, accettandoli, e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione del fatto di reato egli deve prevederli entrambi. Vi è allora piena compatibilità tra tentativo penalmente punibile e dolo alternativo, poiché la sostanziale equivalenza dell'uno e dell'altro evento, che l'agente si rappresenta indifferentemente, entrambi come eziologicamente collegabili alla sua condotta o a quella altrui, alla quale concorre, comporta che questa forma di dolo è diretta, atteso che ciascuno degli eventi è ugualmente voluto dal reo.
Inammissibile invece la seconda ragione di doglianza: i giudici di merito hanno valutato, per ritenere sole equivalenti le attenuanti generiche, pur concesse, la gravità dei fatti, le modalità cruente delle rispettive condotte, pervenendo ad una valutazione, che ha tenuto conto del numero dei reati satelliti di furto attribuiti, in maggior e o minore misura, ai singoli imputati, e che si sottrae come tale al sindacato che tende a soppesare, sul piano squisitamente di merito, la maggior correttezza o meno del discorso giustificativo.
Ai sensi dell'articolo 616 Cpp, con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.




Da: bis13/12/2012 11:08:05
x cirino

non penso c'entri l'ultima sentenza che hai postato

Da: CERCASI FORMULARIO13/12/2012 11:09:31
Postate formulario grazie, se non proprio la soluzione

Da: bis13/12/2012 11:09:34
scusa volevo dire la penultima perché nel mentre ne hai postata un'altra

Da: x cirino13/12/2012 11:10:14
non è tentato omicidio, ma omicidio volontario, LEGGETE LA TRACCIA

Da: ulde8413/12/2012 11:10:16
sono d'accordo ci deve essere q1ualche riferimento al ruolo del palo e poi applicare l'art. 116 per vedere se eliminare l'omicidio

Da: Dolabella13/12/2012 11:10:17
Scusate, ma l'inciso "ode distintamente Tizio che nella concitazione esorta Caio a sparare per guadagnare la fuga" vuole indicare l'esclusione della responsabilità a titolo di concorso da parte di Sempronio ex art. 116, non vi pare?
Ricordate che si tratta di un esame di abilitazione per l'avvocatura, non di magistratura!

Da: bis13/12/2012 11:10:29
x cirino qual è anno ed il numero della sentenza cassazione su corte d'appello di torino che hai postato?

Da: risolvere13/12/2012 11:10:56
ma qualcuno sta lavorando per scrivere l'atto?

Da: Penalista13/12/2012 11:12:37
Il problema centrale del l'appello è vedere se sempronio risponde anche di omicidio, pur se commesso da altri. Vedere le norme in tema di concorso! I quattro si erano accordati per una rapina e uno di loro cagiona un evento non voluto dagli altri

Da: bis13/12/2012 11:12:57
penso che il cuore dell'atto di appello per difendere sempronio sia rappresentato dal fatto che non c'è riferibilità psichica per sempronio perché l'omicido non era prevedibile

Da: ijhigigigigig13/12/2012 11:13:23
ragazzi fate attenzione... VOI SIETE I DIFENSORI DI SEMPRONIOOOOO

Da: bis13/12/2012 11:14:09
e quindi non si dovrebbe applicare l'art 116cp che invece richiede la prevedibilità dell'evento diverso e non voluto da taluno dei concorrenti (secondo l'insegnamento della corte cost intervnuta sullo stesso articolo)

Da: cirino13/12/2012 11:15:15
LA SENTENZA è
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 28 marzo-13 aprile 2012 n. 14034

SI PUò SICURAMENTE TRARRE SPUNTO PER ARGOMENTARE LA TESI DIFENSIVA PER CHIEDERE L'ASSOLUZIONE PER IL REATO DI OMICIDIO ANCHE SE IL CASO NON E' PROPRIO UGUALE POI MAGARI CE NE SARANNO DI MIGLIORI MA INTANTO HO TROVATO QUESTA E L'HO POSTATA

Da: bis13/12/2012 11:15:19
in partica si deve dire che per sempronio l'omicidio non era prevedibile (anche se cass. 25239 01 afferma il contrario) si deve trovare qualche sentenza a sostegno

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