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Concorso Ds Sicilia - Il ricorso
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Da: Per post precedente | 09/03/2016 14:48:23 |
Ma possiamo remissivamente accettare di essere colonizzati da questi disonesti? | |
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Da: Contenziosi pendenti in Campania storia infinita | 09/03/2016 23:40:50 |
Un'altra puntata si aggiunge alla precedenti. Con nota prot. n. AOODRCA.3660 del 08.03.2016, pubblicata sul sito dell'USR Campania in data 09.03.2016, avente ad oggetto: "variazione calendario. Svolgimento corso intensivo di formazione, ai sensi del D.M. n. 499 del 20.07.2015, in applicazione dell'art. 1, comma 87, della L. 13.07.2015, n. 107", è stato comunicato lo slittamento del calendario del corso intensivo di formazione a dopo il periodo pasquale, per l'esattezza dal 4 aprile al 15 aprile 2016. Il tutto, si legge nella stessa nota, "per sopravvenute esigenze organizzative". Ma pare che ci siano anche altre motivazioni. Ne sapremo di più quando sarà pubblicato l'elenco definitivo di coloro che saranno ammessi al corso intensivo. Al momento, e sottolineo, al momento, sono undici, che aggiunti ai diciassette precedenti, danno un totale di ventotto partecipanti al concorso bandito nel 2004, che hanno fruito dei cosiddetti "contenziosi pendenti", ma pare che non sia finita qui. Da rilevare che i nuovi DS andranno a infoltire l'elenco, già "affollato", di quasi 300 concorrenti, inseriti nella graduatoria di merito del concorso bandito nel 2011 nella regione Campania, ancora in attesa di nomina. Con l'interregionalità potrebbero essere sistemati in tutte le regioni italiane per l'anno scolastico 2016/2017. E' palese che fino a quando non saranno sistemati tutti gli aventi diritto, oltre a quelli che potrebbero arrivare da una norma in sanatoria per l'ultimo concorso, in analogia a quanto già fatto con le norme della L. 107/2015, per i concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 ( riservato), non vi è alcuna necessità di bandire un nuovo concorso. E' lapalissiano. "Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate" nel girone infernale dei concorsi per dirigenti scolastici. Alla prossima puntata. | |
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Da: Sapete che | 10/03/2016 15:27:17 |
Ma che fine ha fatto la famosa indagine palermitana ? Si è concluso tutto con un nulla di fatto? | |
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Da: Espoloderà | 10/03/2016 19:35:36 |
insieme a quelle delle altre regioni. | |
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Da: ma quando | 10/03/2016 20:02:27 |
Quando ... Quando | |
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Da: ma quando | 10/03/2016 20:03:49 |
Quando ... Quando | |
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Da: Troppo semplice | 10/03/2016 20:09:13 |
e tu non complicarti la vita col le ansie.. | |
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Da: Per post precedente | 10/03/2016 22:11:20 |
Ormai non ci crede più nessuno. | |
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Da: Troppo semplice | 11/03/2016 06:57:51 |
Non è importante che uno, qualcuno o molti ci credano. Quel che conta è il risultato finale. | |
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Da: Per post precedente | 11/03/2016 14:36:27 |
http://m.tecnicadellascuola.it/archivio/item/18930-concorso-per-dirigenti-scolastici,-tempi-lunghi-il-bando-non-prima-di-giugno.html | |
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Da: Troppo semplice | 11/03/2016 15:43:27 |
Dici a me una cosa che so benissimo ? Medita e non farti assumere dall'isterismo. | |
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Da: Ti pennacchio anchio | 11/03/2016 19:55:39 |
I contenziosi diventati sempre più contenziosi vinceranno. Il concorso? È' come credere all' asino che vola. Vi prendono per il culo. | |
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Da: Per post precedente | 11/03/2016 23:01:35 |
Invece da più parti si da per certo giugno. Quindi imminente. | |
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Da: E già tutto | 12/03/2016 07:18:26 |
pronto per la pubblicazione. | |
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Da: Dall''Alto | 12/03/2016 16:33:41 |
Erano i capei d'oro a l'aura sparsi che 'n mille dolci nodi gli avolgea, e 'l vago lume oltra misura ardea di quei begli occhi, ch'or ne son sì scarsi; e 'l viso di pietosi color' farsi, non so se vero o falso, mi parea: i' che l'esca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di sùbito arsi? Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma; e le parole sonavan altro, che pur voce humana. Uno spirto celeste, un vivo sole fu quel ch'i' vidi: e se non fosse or tale, piagha per allentar d'arco non sana. | |
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Da: Nessuno non | 14/03/2016 08:08:50 |
immagina quanto ha inciso sul concorso di centomila persone l'arte e come sia stato possibile cancellare dalle pagine del vocabolario un'altro, nonostante le 27 e 28 pagine a questo dedicato nella stesura originaria del primo vocabolario della lingua siciliana. | |
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Da: ma come! | 14/03/2016 10:48:28 |
a nessuno non...un altro senza apostrofo | |
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Da: Madonna che ignoranza ! | 14/03/2016 10:51:18 |
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Da: Oggi sul quotidiano Il Mattino di Napoli | 15/03/2016 09:34:33 |
Chiusa l'inchiesta: tra gli indagati l'ex direttore scolastico regionale e un ex dirigente del Ministero Concorso presidi, 16 a rischio processo | |
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Da: Per post precedente | 15/03/2016 09:59:43 |
E in Sicilia, quando si chiuderà questa fantomatica indagine? | |
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Da: Concorso presidi in Campania, sedici a rischio pro | 15/03/2016 15:03:42 |
Nella rassegna stampa odierna del Miur al link: http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=4ZD22Q&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1 Come si può leggere nel'articolo succitato, pubblicato oggi sul quotidiano "Il Mattino" di Napoli, sono interessati, tra gli altri, il presidente della commissione e di tre sottocommissioni nonché sei commissari, componenti delle commissioni e delle sottocommissioni. In base al codice penale, con la richiesta di rinvio a giudizio, si assume la qualifica di imputato. Al riguardo l'articolo 60 c.p.c., rubricato "assunzione della qualità di imputato", recita testualmente: "Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo". | |
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Da: Dall''Alto | 15/03/2016 15:22:32 |
La corruzione è una nemica della Repubblica. E i corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. E dare la solidarietà, per ragioni di amicizia o di partito, significa diventare complici di questi corrotti. | |
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Da: Contenziosi pendenti: Sicilia e altre Regioni | 16/03/2016 17:09:00 |
E' auspicabile che la Magistratura, faccia chiarezza, anche attraverso le opportune indagini, sui cosiddetti "contenziosi pendenti" nati dall'applicazione dei commi 87 e ss. dell'art. 1 della legge 107/2015 e del DM n. 499 del 20 luglio 2015, sui quali, al momento, si registra un preoccupante quanto inaccettabile silenzio, se si esclude qualche sporadica iniziativa, come l'interrogazione parlamentare, a risposta scritta, del deputato Marco Di Lello, presentata in data 4 novembre 2015, rubricata al n. 4/10987, a tutt'oggi, dopo oltre quattro mesi, senza alcuna risposta da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e ciò nonostante un sollecito inoltrato il 20 gennaio scorso. In essa sono contenuti elementi molti interessanti dai quali si potrebbe partire. E' possibile reperirla anche al seguente link: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=43651 Al riguardo una domanda sorge spontanea. Come mai il Ministero fino a oggi non ha risposto a tale interrogazione, al fine anche di diradare ombre e sospetti che sembrano allungarsi sull'applicazione della suddetta procedura? Si prenda in considerazione, tra gli altri, un altro elemento particolarmente significativo in tale contesto, vale a dire la diversa applicazione che ha avuto la norma in questione nell'ambito delle regioni italiane interessate. Partendo dalla Sicilia, dove, dagli atti pubblicati sul sito dell'USR, risulta una prima selezione, che fu effettuata con nota n. 12395 del 21/08/2015, con due allegati, il primo contenente l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della suddetta procedura, nel numero di 120, due dei quali ammessi con riserva per provvedimento cautelare, mentre il secondo allegato conteneva l'elenco dei non ammessi a tale prova per un totale di 36, 32 dei quali per "mancanza di un ricorso pendente". In tempi successivi, a seguito della valutazione della prova scritta da parte della Commissione, con decreto n. 13881 del 16/09/2015, veniva approvata una graduatoria di merito, contenente 50 nominativi, 7 dei quali inclusi con riserva, e un conseguente elenco di vincitori contenente 43 nominativi, "destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2015", essendo stati esclusi gli inclusi con riserva nella graduatoria di merito che, come si legge nella suddetta nota, "non potranno conseguire il diritto all'assunzione fino all'eventuale decisione favorevole nel merito da parte del competente organo giurisdizionale". Facendo un rapido conteggio, rispetto a coloro che avevano chiesto di partecipare alla procedura, per un totale di 156 candidati, risultano allo stato solo 43 vincitori. In pratica, nel corso dell'intero iter procedurale, meno di un candidato su tre è arrivato al risultato positivo finale, con la conseguente nomina a dirigente scolastico. Ebbene, in altre regioni tutto ciò non risulta affatto che si sia verificato. Difatti, dalla documentazione, pubblicata sui relativi siti dei rispettivi USR, non risulta che ci siano stati candidati esclusi per "mancanza di un ricorso pendente". Non risulta neppure che ci siano stati candidati che non abbiano superato la prova scritta. In pratica, tutti coloro che hanno dichiarato di avere un ricorso pendente, partecipando al corso intensivo e alla successiva prova scritta, risulterebbero inseriti nelle graduatorie di merito. Un altro caso interessante è quello rappresentato dalla Campania, dove ai 16 nuovi dirigenti scolastici inseriti nella graduatoria di merito, con nota prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015, a seguito della dichiarazione del possesso di un contenzioso pendente all'atto dell'entrata in vigore della L. 107/2015, si sono poi aggiunti, complessivamente, altri 11 candidati, al momento, per i quali la partenza del nuovo corso intensivo è prevista dal prossimo 4 aprile. A cosa è dovuta questa diversità tra la Sicilia e le altre regioni italiane interessate? La vicenda, come già si evince da queste brevi considerazioni, desta non pochi dubbi e perplessità da sciogliere in tempi brevi, anche alla luce del dato che la documentazione è facilmente reperibile e, alla bisogna, potrà essere celermente integrata da quella già in possesso degli uffici competenti. Restiamo in attesa. | |
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Da: X post precedente | 16/03/2016 18:44:21 |
Il concorso 2004 in Sicilia deve prevedere la partecipazione di tutti gli aventi diritto , che non sono solo coloro che hanno l'ultimo ricorso pendente. Perché siamo stati tutti truffati non solo chi strategicamente su consiglio di qualcuno ha continuato a ricorrere non facendo sapere più nulla a tutti quei colleghi che per anni avevano partecipato ai ricorsi con l'avvocatessa di Palermo. | |
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Da: Per post precedente | 18/03/2016 10:17:09 |
Chiudiamo questa indagine sul concorso 2011. Almeno si potrà mettere la parola fine. | |
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Da: Interrogazioni parlamentari e contenziosi pendenti | 19/03/2016 21:30:53 |
A seguito dell'interrogazione a risposta in commissione, 5/0660, prima firmataria la deputata Chiara Di Benedetto, nella risposta, fornita in data 17 marzo 2015, dal sottosegretario al Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, Gabriele Toccafondi, si legge: "...La previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 88 è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006 ormai definito da tempo. Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006...". A parte il fatto che ci lascia esterrefatti la constatazione che si possa ritenere un fatto accettabile e, dunque, accettato tranquillamente, in un paese cosiddetto "civile", che "la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali", considerando che sono passati ben cinque anni, così come l'affermazione che: "la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso", difficoltà che andrebbero meglio specificate e sulle quali occorrerebbe indagare, vista anche la disparità di trattamento con altri contenziosi analoghi, partiti coevamente, che invece sono stati nel frattempo definiti con sentenza, ci lascia quantomeno attoniti la successiva considerazione che: "A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006". Dove sarebbe la "diversità intrinseca", visto che le prove erano le stesse e variava solo il sistema di selezione, per titoli, nel caso del concorso del 2004, e a quiz per il concorso del 2011? In verità l'unica diversità che resta tra i cosiddetti contenziosi pendenti del 2004 e quelli del 2011, è, dunque, che per i primi sono trascorsi oltre dieci anni e per i secondi "solo" cinque. A questo punto le vere ragioni per le quali non sono stati sanati contestualmente tutti indistintamente i contenziosi, rimangono un mistero e, credo, che tali resteranno per sempre, almeno che qualcuno non voglia e non possa vederci chiaro. Ma la questione è anche un'altra. Riportiamo cosa si afferma nella lettera b) del comma 88: "i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202". Soffermiamoci sui "soggetti che...non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva" dal momento che se perlomeno ci fosse stata, all'atto dell'entrata in vigore della legge, una sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio, il discorso sarebbe apparso più che logico. Siamo sicuri invece che per gli altri soggetti - che poi sono stati ammessi al corso intensivo e alla prova scritta in varie regioni d'Italia, la maggior parte dei quali, peraltro, sta anche svolgendo il nuovo ruolo di dirigente scolastico - non avessero "alcuna sentenza definitiva". Sembrerebbe di no. Vediamo perchè. Un altro parlamentare, l'on Marco Di Lello, in un'altra interrogazione a risposta scritta sulla stessa materia, presentata in data 4 novembre 2015, n. 4/10987 e, a tutt'oggi a distanza di oltre quattro mesi senza alcuna risposta da parte dello stesso Ministero, nonostante anche un primo sollecito, scrive: "...a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. E' il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente; così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana; in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo". Attenzione. Come si può leggere il parlamentare in questione indica ben sei procedimenti, con tanto di numero e anno, dunque facilmente riscontrabili, anche attraverso il motore di ricerca della Giustizia amministrativa, per i quali c'è stata "una sentenza definitiva" da parte del Consiglio di Stato sfavorevole ai ricorrenti e, pertanto, come egli conclude: "il ricorso non era più pendente ma definitivo". Vero è che, successivamente alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato, si può presentare un "ricorso per revocazione" ma questo comporterebbe, prendendo alla lettera quanto indicato dal legislatore che, in tal caso i soggetti interessati si trovino nella condizione di non aver avuto "alcuna sentenza definitiva"? La risposta è sicuramente no, perchè una prima sentenza "definitiva", perchè emessa dal Consiglio di Stato, c'è stata e, di conseguenza, rispetto alla lettera della norma, coloro che si trovavano in queste condizioni, con sentenza sfavorevole, non erano più in possesso dei requisiti per essere ammessi a partecipare al corso intensivo e alla prova scritta, cosa che invece si è di fatto verificata. Ci sono poi casi di "ricorso perento". Ricordiamo che i termini per la perenzione sono fissati nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che ha istituito i TAR e, segnatamente negli art. 23: "la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso" e nel successivo art. 25, il quale dispone: "i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura", termine, peraltro, che attualmente, con la riforma del processo amministrativo, è stato ridotto a un anno. Orbene perché anche questi ricorsi sono stati considerati pendenti? Perché? Semplicemente perché risulterebbe presentato un ricorso avverso il decreto di perenzione. Ma se il ricorso era stato dichiarato "perento", come è potuto ridiventare "pendente"? Al massimo "pendente" è il "ricorso per revocazione" ma non il ricorso originario che resta "perento". Eppure anche in questo caso gli interessati sono stati ammessi al corso intensivo e alla successiva prova scritta e oggi sono di fatto dirigenti scolastici. Tutto ciò è ampiamente documentabile e documentato. Resta solo la speranza che qualcuno voglia vederci chiaro, aprendo le indagini del caso, anche alla luce dei fatti suesposti, che hanno creato certamente una disparità, inaccettabile oltre che incomprensibile, non solo tra i partecipanti ai concorsi del 2004 e del 2011 ma anche tra i concorrenti dello stesso concorso. Buon fine settimana a tutti. | |
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Da: X post precedente | 22/03/2016 16:16:32 |
In Campania la bomba è esplosa. Quando in Sicillia ? | |
Rispondi |
Da: @xpost precedente | 22/03/2016 18:36:41 |
In Sicilia mai, mancu fra mill'anni... | |
Rispondi |
Da: Per post precedente | 22/03/2016 18:59:20 |
L'avevo immaginato. Quello è così tranquillo in mezzo alle sue arancine. | |
Rispondi |
Da: arancini | 23/03/2016 17:50:59 |
Si dice arancini! | |
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