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Concorso Ds Sicilia - Il ricorso
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Da: Per il precedente post | 30/11/2015 15:52:07 |
In proporzione aspettare altri sette anni e mezzo! | |
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Da: @Per il precedente | 30/11/2015 19:30:38 |
Un mazzo tanto... | |
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Da: @@per il precedente | 30/11/2015 19:54:23 |
Io direi che ancora quelli del 2011, ne hanno da fare gavetta!.........................................................................................??????????!!!!!!!!!!!,!,!!,!............l.l.l.l.l | |
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Da: @@@per il precedente | 30/11/2015 20:15:39 |
Tutto è possibile e tu sempre a 90 gradi? | |
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Da: @@@per il precedente | 30/11/2015 20:26:54 |
Muto! Chi Sto arrivando! Il gioco. | |
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Da: X@@@per il precedente | 30/11/2015 20:32:28 |
Ma cosa c'hai al posto del cervello? Il vuoto? | |
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Da: x Sapete che | 30/11/2015 23:03:56 |
ma quando la finisci di spargere bufale per il web? ,a non ti vergogni?..questa si si chiama diffamazione...l'unica speranza che ho è che la plolizia postale la veda il post e ti faccia passare un brutto quarto d'ora ... | |
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Da: @X Sapete che | 01/12/2015 09:03:59 |
A quali bufale ti riferisci? Sì, la polizia postale sta pensando al suo scritto, ma va lavati dai... | |
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Da: xxSAPETECHE | 01/12/2015 11:21:30 |
Escluditi dal forum. Non sei all'altezza.Capisci poco e razzoli male. | |
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Da: WVviva | 01/12/2015 11:22:48 |
Completiamo tutto il 2004!!!!!!!! | |
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Da: Sapete che | 01/12/2015 13:15:45 |
X @ sapete che Non meriti alcuna risposta semmai un corso intensivo di recupero di grammatica italiana. Il brutto quarto d'ora lo faresti passere tu ad una incolpevole commissione che si troverebbe a correggere il tuo elaborato Gnurant!!!!!! | |
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Da: Quanti contenziosi pendenti bisogna ancora sanare | 01/12/2015 17:29:18 |
Un tempo per diventare dirigente scolastico occorreva vincere un concorso estremamente selettivo, adesso invece basta partecipare a una tornata concorsuale e, anche dopo essere stati esclusi o bocciati, mantenere in vita un ricorso "pendente" ( anche se poi, come dimostrano alcuni recenti episodi del concorso del 2004, in alcuni casi tale "pendenza" è tutta da dimostrare ) in attesa di una sanatoria "salva presidi" che, prima o poi, anche dopo diversi anni, potrà arrivare. Il tutto in barba a quanti hanno studiato e si sono impegnati per raggiungere , senza alcun "salvataggio", l'agognato posto dirigenziale! Ma ne vale la pena si chiederanno questi ultimi? Altro che "Buona Scuola"! Questa l'ultima interrogazione, per il momento, sulla materia, a testimonianza di come s'intende selezionare la classe dirigente. Senato della Repubblica Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04886 Pubblicato il 26 novembre 2015, nella seduta n. 544 GINETTI , FASIOLO , MATTESINI , SCALIA , SOLLO , PADUA , IDEM , ORRU' - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che: con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, n. 56) veniva indetto un concorso per dirigente scolastico, il quale, dopo una fase preselettiva uguale per tutti i candidati, gestita direttamente dal Ministero, prevedeva una successiva fase con 3 prove, 2 scritte e una orale, organizzata e gestita dai diversi uffici scolastici regionali, con i candidati che avessero superato la fase preselettiva; numerosi contenziosi, promossi dai ricorrenti dinanzi ai diversi TAR competenti, in base alla regione di partecipazione, hanno caratterizzato questa fase del concorso; il T.A.R. Lombardia, già nel luglio 2012, ha sospeso gli esiti della procedura concorsuale, poi, con sentenza, ha ordinato la ricorrezione delle prove e con successiva sentenza definitiva ha annullato ancora, perché ritenuta illegittima, la procedura di ricorrezione effettuata ed infine, con una terza sentenza, ha annullato l'intera attività svolta; tali pronunce, che sono state confermate dal Consiglio di Stato, hanno creato una situazione caotica ed in alcuni casi, problemi organizzativi che hanno moltiplicato il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei partecipanti al concorso; lo stesso esito e le stesse difficoltà si sono manifestate per il concorso nella Regione Toscana, in cui la procedura concorsuale, da una certa data in poi, è stata annullata dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana; in considerazione delle difficoltà evidenziate, il legislatore, con la previsione contenuta nei commi da 87 a 90 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto quella che è stata definita la "sanatoria salvapresidi" con l'intento di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire la ripercussione sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della L.107/2015…"; stabilisce, infatti, il comma 88, lettera a), dell'art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che è riservato un corso di formazione ai "soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011" (dunque partecipanti al concorso annullato sia in Toscana sia in Lombardia); mentre con il comma 88, lettera b), dell'art.1, viene allargato l'ambito applicativo del corso di formazione consentendolo anche ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole o che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel novembre 2004 e nell'ottobre 2006; in concreto, le disposizioni di legge richiamate, anche per come saranno applicate, generano, in radice, l'impossibilità di soddisfare l'intento, pur dichiarato dal legislatore, di eliminare o attenuare il contenzioso in corso ed assicurare economicità ed efficienza all'azione amministrativa, in relazione anche al fatto che l'anomalia, che sta generando ulteriori contenziosi è la mancata ricomprensione nella cosiddetta "sanatoria salvapresidi", di coloro i quali hanno partecipato alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici, indetta con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 13 luglio 2011, che hanno impugnato giudizialmente gli esiti e non hanno ancora avuto, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, una sentenza definitiva (diversamente rispetto a quanto è avvenuto per le regioni Toscana e Lombardia); pur considerando positivamente l'intento del legislatore di prevenire i contenziosi ed introdurre, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, la citata sanatoria, allo stato, si potrebbe manifestare una disparità di trattamento, non soltanto tra ricorrenti che hanno partecipato a procedure concorsuali per dirigente scolastico in anni diversi, ma anche tra ricorrenti che, nello stesso anno 2011, hanno concorso (e presentato ricorso) in Regioni diverse; da tale difettività della normativa discende una evidente disparità di trattamento rispetto a coloro che, a posizione legittimante di fatto identica, di contro, avendo potuto usufruire del corso di formazione di 80 ore, con esame finale, previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, sono già entrati nel ruolo di dirigente scolastico dal 1° settembre 2015; allo stato è rilevante, purtroppo, il numero di contenziosi contro tali disposizioni ed il relativo decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, che pendono davanti al competente T.A.R. Lazio a far data dall'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed è altrettanto rilevante il numero di richieste avanzate, affinché la Corte costituzionale eserciti il sindacato di legittimità costituzionale per la tutela, contro la disparità di trattamento tra cittadini aventi analoghe posizioni legittimanti, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle circostanze accennate; quali rimedi intenda adottare per prevenire l'incremento dei ricorsi che verranno promossi, anche da parte dei candidati, che non hanno potuto beneficiare della cosiddetta sanatoria salvapresidi, di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e frequentare il corso, pur avendo maturato i medesimi diritti; se non ritenga di estendere, anche a questi ultimi, la possibilità di partecipare ad un corso di formazione, avente le medesime caratteristiche ed avere così la possibilità di entrare in ruolo. Fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=951026 | |
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Da: ....boh! | 03/12/2015 18:07:19 |
... e allora? | |
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Da: @boh | 03/12/2015 18:26:28 |
Allora che? E' solo un'interrogazione parlamentare, come tante... | |
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Da: ....boh! | 03/12/2015 18:27:53 |
Tutti bocciati gli emendamenti. | |
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Da: La domanda delle cento pistole | 04/12/2015 01:05:27 |
Ma se per andare a ricoprire un incarico dirigenziale si dichiara o si fa dichiarare di essere in possesso di requisiti, previsti dalla normativa, che, in realtà , non si possiedono, s'incorre o non s'incorre in un reato penale che, oltre alle sanzioni previste dal codice, comporta anche la perdita dell'incarico illecitamente conseguito, con effetto retroattivo? | |
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Da: @La domanda... | 04/12/2015 09:52:59 |
Certo! Che c'entra...? | |
Rispondi |
Da: @ ....boh! | 04/12/2015 15:07:41 |
Hai fonti privilegiate? | |
Rispondi |
Da: @@...boh! | 04/12/2015 19:34:07 |
Non lo sai? Informati! | |
Rispondi |
Da: @ ....boh! | 04/12/2015 20:02:32 |
E con chi? Mica scopo con la gente io... | |
Rispondi |
Da: *** | 04/12/2015 22:41:44 |
A.T.A.F.I.C | |
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Da: x la domanda delle cento pistole | 05/12/2015 15:00:56 |
Ti riferivi forse a quelli che sono diventati dirigenti scolastici con il "contenzioso pendente"? Qualcuno non dormirà sonni tranquilli, sapendo che la magistratura potrebbe indagare chiedendo la documentazione agli atti. | |
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Da: x la domanda delle cento pistole | 05/12/2015 15:01:04 |
Ti riferivi forse a quelli che sono diventati dirigenti scolastici con il "contenzioso pendente"? Qualcuno non dormirà sonni tranquilli, sapendo che la magistratura potrebbe indagare chiedendo la documentazione agli atti. | |
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Da: Per il precedente post | 05/12/2015 17:14:17 |
Rispettano la legge 107 | |
Rispondi |
Da: @Per il precedente post | 05/12/2015 18:57:19 |
No, se i contenziosi non erano più pendenti, all'atto dell'entrata in vigore della legge, ma definitivi, respinti a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato. E' materia sulla quale le indagini potranno far luce, acquisendo la documentazione in atti. | |
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Da: Per il precedente post | 05/12/2015 19:52:37 |
Per un 50/ penso pure così. Per il rimanente ritengo che siano contemplati dalla legge 107. Tra l altro e stata la l. fatta per loro . | |
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Da: scusate | 05/12/2015 20:58:27 |
..la mia ignoranza ma non capisco. Chi non aveva più il contenzioso pendente, aveva una sentenza favorevole nel primo grado di giudizio. Allora perchè non va bene la loro partecipazione al corso? | |
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Da: x scusate | 06/12/2015 01:45:14 |
La questione non riguarda quei ricorsi che avevano una sentenza favorevole in un qualunque grado di giudizio ma quelli che, respinti in primo grado dai TAR, e poi, definitivamente, dal Consiglio di Stato. prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015, non potevano più considerarsi "pendenti". In questo ultimo caso non era possibile partecipare al corso intensivo di formazione e alla successiva prova scritta finale per mancanza dei requisiti di legge, in quanto non c'era né una sentenza favorevole né un contenzioso pendente. | |
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Da: Per il precedente post | 06/12/2015 09:16:43 |
Hai detto bene! | |
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Da: Dall''Alto | 06/12/2015 14:29:31 |
Eppur...boccoli d'oro e riccioli corvini... | |
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