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Ministero dell'Interno, 30 posti carriera prefettizia, G.U. 26-10-12
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Da: ministro metternich16/11/2013 01:51:22
But the important is the meaning, isn't it?

Da: osservatrice16/11/2013 06:16:48
Quindi tutti convinti di aver fatto bene?

Da: cri16/11/2013 10:25:16
per la traccia di costituzionale per capire come andava svolta andate sul sito del ministero interno e vedete la tesina dei corsisti intitolata Dalla centralità del Parlamento alla centralità del Governo: l'evoluzione della forma di Governo a Costituzione invariata.
Vedete è gruppo 4 e capirete cosa volevano dalla traccia.
Per civile si doveva trattare il potere del giudice di integrare ed interpretare il contratto ma non di dichiararlo inefficace. qUINDI DIFFERENZA TRA CLAUsole di validità e quella di correttezza collegati all'art. 2 Costituzione attraverso bilanciamento con art. 41.

Da: corsi inutili16/11/2013 10:25:23
Io non ho fatto i corsi mangia soldi...nè tanto meno credo a questi ciarlatani...
ho centrato tutti gli argomenti e sono uno scrive bene.
basterá? non lo so, credo ci voglia fortuna x accaparrarsi uno dei posti giá non assegnati...però non ho NULLA da temere da chi ha COPIATO i quiz a Fisciano ed ha copiato nei bagni agli scritti dato che c'erano ragazze che avevano biblioteche negli stivali con tanto di sigarette ed accendini
se ci sará un briciolo di meritocrazia parecchia gente avrá i compiti buttati al cesso....poi, per quanto mi riguarda, vincano i migliori

Da: pulcino pioooo16/11/2013 10:44:59
quante uova avete fatto oggi?? io poche, ancora sono emozionato dal concorso

Da: Per riflessione16/11/2013 11:01:25
Il giudice non deve affatto sindacare il contratto nel caso di abuso del diritto.
Il contratto, infatti, non è di per sè squilibrato cioè non contiene clausole inique.

È l'esercizio delle facoltà attribuite dal contratto ad essere in contrasto con lo scopo per cui le stesse sono state attribuite.

Pertanto a mio avviso il giudice non ha il potere di riequilibrare il contratto ma solamente di accogliere l'exceptio doli generalis eventualmente proposta dal contraente che subisce l'esercizio del diritto contrastante con la buona fede oggettiva + risarcimento danni.


Certo il tema é sfumato e presenta punti di contatto con il sindacato del giudice sul contratto....
Ma si tratta di due questioni da tenere distinte a mio avviso.

Il problema del sindacato c'è quando le clausole contrattuali sono inique.
L'abuso del diritto quando una facoltà contenuta in una clausola contrattuale di per sè lecita vien esercitata in modo tale da arrecare un pregiudizio ingiustificato all'altro contraente.


Poi cosa volesse la commissione non so....

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Da: cri16/11/2013 11:07:23
secondo me si abusa del diritto anche quando s'impongono clausole inique.

Da: cri16/11/2013 11:10:02
buona fede ed abuso strettamente connessi

Da: cri16/11/2013 11:11:59
una volta accolta l'exceptio doli poi che fa il giudice?

Da: kkk16/11/2013 11:18:35
Credo che le considerazioni delle pagine precedenti, come quelle che seguiranno da ora in poi, abbiano un senso del tutto relativo e perseguano, forse, il principale scopo di scaricare la tensione di cinque giorni stressanti sul piano mentale e fisico.
L'elaborato vincente, infatti, e' il frutto di un'alchimia complessa, in cui convergono tanti profili che esulano dai svariati assunti sulla ricerca del tema ideale.
Questo concorso, peraltro, oltre a basarsi su cinque prove -nelle quali è impossibile che ogni candidato possa esprimersi sempre al meglio- ha l'ulteriore insidia rappresentata dalla cirostanza che non è sufficiente conseguire almeno 60 in ogni singolo lavoro -cosa in se' affatto scontata- ma occorre ottenere la media del 70, obiettivo molto complesso.

Con tutte le riserve di queste premesse, mi pare che il contenuto della tesina di diritto costituzionale -per la sua completezza e per il taglio storico-dogmatico di carattere monografico- e' un parametro, in concreto, inesigibile in sede concorsuale.

Da questo la lavoro, però, emerge il fil rouge che andava seguito nella costruzione del tema, cioè la funzione di indirizzo politico del consiglio dei ministri, quale organo collegiale di concertazione delle scelte, e quella dei singoli ministri, nonché il rapporto fiduciario con la camera; ancora, la responsabilità politica derivante dalle scelte che non rispecchino il programma di governo avallato dalla fiducia in sede parlamentare;

i laureati in scienze politiche, pochi, hanno assegnato alla traccia un taglio più dogmatico, incentrato sulla forma di governo;
i laureati in giurisprudenza, cioè la quasi totalità ad eccezione di alcuni in economia e commercio, hanno lavorato sui precetti compendiati negli artt. 92-96 e sulla l. n. 400/1988;

pertinente, sul piano storico, poteva essere l'indicazione delle ragioni della scelta operata dall'Assemblea Costituente di una disciplina ristretta per il Gomerno e più ampia per gli altri due organi costituzionali, in particolare per il Parlamento;
non sarebbe risultato fuor d'opera, un collegamento con le recenti conclusioni consegnate dai 35 saggi in tema della riforma costituzionale, nelle quali emerge una convergenza di opinioni circa una forma di governo parlamentare del Primo Ministro;

considerato, da ultimo, che la traccia richiedeva, nel quadro costituzionale, una particolare, ma non esclusiva, attenzione alla funzione di indirizzo politico, era aderente, anche, un richiamo alla funzione normativa del Governo, ed alla centralità delle deliberazioni adottate dal consiglio dei ministri con riguardo ai decreti legge e i decreti legislativi.

Da: Per riflessione16/11/2013 11:29:13
Una volta accolta l'exceptio doli il giudice dovrebbe dichiarare privo di effetti l'atto col quale si è "abusato" della facoltà pattuita liberamente dalle parti, perché il diritto è stato esercitato in contrasto con la buona fede.

Da: Per riflessione16/11/2013 11:30:30
Una volta accolta l'exceptio doli il giudice dovrebbe dichiarare privo di effetti l'atto col quale si è "abusato" della facoltà pattuita liberamente dalle parti, perché il diritto è stato esercitato in contrasto con la buona fede.

Ma non andrebbe a modificare il contenuto del contratto eliminando una clausola di per sè non squilibrata.

Da: cri16/11/2013 11:32:04
secondo me dalla tesina si evince anche il ruolo del governo nella costituzione a danno del parlamento e della crisi della legge. oltre naturalmente all'indirizzo poltico.
il tema richiedeva il ruolo attribuito al governo nella costituzione.

Da: cri16/11/2013 11:47:39
cassazionecaratteri abuso

titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
    2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
    3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

Da: cri16/11/2013 11:51:29
cioè

Buona fede soggettiva: correttezza nelle intenzioni, ossia lo specifico stato d'animo caratterizzato dall'assenza della
consapevolezza di ledere un interesse altrui; essa caratterizza un comportamento anche se obiettivamente lesivo purché questo
risulti tenuto per errore e purché tale errore sia eticamente giustificabile. La buona fede in senso soggettivo è contenuta
nell'ambito del codice civile nei seguenti istituti: 1153.
Buona fede in senso oggettivo: indica il comportamento dovuto e rispondente ad un affidamento generalizzato o suscitato dal
singolo nella controparte. La buona fede in senso oggettivo è prevista in: 1337; 1175; 1375.
In riferimento alla buonafede in senso oggettivo, sotto il profilo della teccnica legislativa costituisce una clausola generale il cui
preciso contenuto precettivo deve essere determinato dal giudice, il quale però deve fare riferimento ai principi e valori desumibili
da singole norme o dall'ordinamento giuridico nel suo complesso. Sotto tale aspetto il principio di buonafede è fonte di obbligazioni
(responsabilità) secondo l'ordinamento giuridico (1173)
(*) Riferimenti normativi: artt. 1175 e 1375 c.c..
(1) Sull'abuso del diritto, si veda Cassazione civile, SS.UU., 26.06.2009, n° 15029.
Costituiscono principii generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui le parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi
secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375).
In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del
contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n.
5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476).
Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del
creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti
all'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.).
I principii di buona fede e correttezza, del resto, sono entrati, nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di
solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462).
Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere inteso come una specificazione
degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del
rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi
contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare,
anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.
La Relazione ministeriale al codice civile, sul punto, cosi si esprimeva: (il principio di correttezza e buona fede) "richiama nella sfera del
creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", operando,
quindi, come un criterio di reciprocità.
In sintesi, disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio se, nella situazione data, la patologia del rapporto
può essere superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato.
In questa ottica la clausola generale della buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., è stata utilizzata, anche nell'ambito dei diritti di credito, per
scongiurare, per es. gli abusi di posizione dominante.
La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione.
Criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto.
Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità
di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una
pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della
cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del
diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte

Da: traccia civile16/11/2013 11:57:47
per utilissimi spunti su civile vedete la traccia n. 3): "La tutela civilistica nel caso di abuso di posizione contrattuale dominante", per certi versi affine a quella estratta.
L'argomento era inoltre stato ampiamente trattato nel libro Temi svolti 2012 a cura di S. Ruscica
illuminante!!

Da: Per cri16/11/2013 11:59:21
Però non emerge dal leading case in materia da te riportato cosa concretamente debba fare il giudice...

Per me deve limitarsi a non consentire di abusare del diritto paralizzando la pretesa del contraente scorretto.
Non potrebbe a mio avviso modificare il contenuto contrattuale posto che di per sè la clausola non è squilibrata.

Nel caso di specie non potrebbe eliminare dal contratto la facoltà di recesso ad nutum ma solamente impedire l'esercizio del diritto di recesso capriccioso , sproporzionato e ingiustificato.

Da: cri16/11/2013 12:18:21
ecco parti proprio abuso posizione dominante.


Un'impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Ciò avviene, in genere, quando detiene quote elevate in un determinato mercato. Il fatto che un'impresa raggiunga grandi dimensioni non distorce di per sé il mercato: talvolta, per operare in modo efficiente, è infatti necessario essere attivi su larga scala o in più mercati. Inoltre, un'impresa può crescere proprio grazie al suo comportamento "virtuoso", offrendo prodotti che meglio di altri, per il prezzo e/o per la qualità, soddisfano le esigenze dei consumatori.

La legge non vieta quindi la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (articolo 3 della legge n. 287/90) che si concretizza quando l'impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori.

Analogamente a quanto avviene per le intese, quando l'abuso determina un pregiudizio per il commercio tra più Stati membri dell'UE, l'Autorità applica la normativa comunitaria (articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

La capacità dell'impresa di imporre determinate condizioni in uno specifico rapporto contrattuale non determina, di per sé, una posizione dominante. Tuttavia, lo sfruttamento di questo potere negoziale può comportare, quando ne ricorrano le condizioni, un abuso di dipendenza economica.

Ferma restando l'applicazione dell'articolo 3 della legge 287/90 in materia di abuso della posizione dominante, l'Autorità può intervenire qualora ravvisi un abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (Art. 11, legge 5 marzo 2001, n. 57).  Si ha abuso di dipendenza economica quando un'impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subìto l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (Art. 9, legge 18 giugno 1998, n.192).
    Il giudice che può fare?
Riequilibrare ed integrare

Da: cri16/11/2013 12:22:54
poi è una mia ricostruzione.
Costituzione art.. 2 e 41...
nessun diritto è illimitato e va sempre bilanciato.
L'ordinamento attribuisce diritti.
Usarli secondo buona dede vuol dire non abusarne.
Se la controparte abusa exceptio.
Il giudice può nel caso di squilibri integrare interpretare riequilibrare.
Questo a grandi linee il mio ragionamento.
Ma ripeto il mio.
Se fosse solo un problema di exceptio non ci sarebbe questione.
Il problema che il principio dell'intangibilità dell'autonomia contarttuale è venuto meno secondo una lettura costituzionalmente orientata

Da: per cri16/11/2013 12:34:19
beh il problema ci sarebbe eccome...
perchè non è più sufficiente prevedere una facoltà nel contratto per essere legittimati a qualsiasi esercizio della stessa....

poi ripeto il tema è sfumato....
ma io fossi giudice (e non lo sono...) mi limiterei a paralizzare l'esercizio abusivo del diritto... ma non modificherei il contratto... il diritto di recesso infatti ben può essere pattuito... il punto è non esercitarlo capricciosamente

Da: kkk16/11/2013 12:35:02
x "Per riflessione"

La Cassazione ha affermato che la buona fede oggettiva e' un parametro che informa il contratto in tutta la sua evoluzione e, al contempo, consente al giudice di vagliare la costante aderenza del contegno delle parti allo statuto negoziale, permettendo, così, allo stesso giudice di modificare o integrare il regolamento contrattuale, qualora venga accertata una condotta abusiva, cioè  lesiva del canone di lealtà comportamentale.
In sostanza, il combinato disposto degli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 c.c, costituisce la base normativa per la individuazione dell'abuso del diritto in ambito contrattuale, nonché lo strumento per neutralizzare le condotte  abusive, senza incidere nel merito dell'autonomia negoziale dei privati.

Da: Uscita poco fa16/11/2013 12:37:17
Ma non avete niente da fare il primo sabato libero dopo mesi di clausura? E viveteeeee!

Da: tedf16/11/2013 12:37:55
Comunque era quasi impossibile svolgere ottimamente tutti gli elaborati..... devo ancora smaltire l adrenalina post concorso!! Stasera sbornia del sabato seraaa!!!

Da: kkk16/11/2013 12:57:23
x Uscita poco fa

Se intervieni, non sei credibile, perché è chiaro che seguendo e leggendo la discussione, la prima a non staccare sei tu...
Sei un po' contraddittoria!

Da: leggi stampate16/11/2013 14:24:54
Ma il certificato non è ancora disponibile?

Da: osservatrice16/11/2013 14:47:52
Nessuno che abbia parlato col presidente?

Da: scusate16/11/2013 14:56:45
la traduzione era dall'italiano all'inglese/francese?

Da: osservatrice16/11/2013 15:03:05
Dall'italiano all'inglese

Da: per osservatrice16/11/2013 15:22:23
io no, non sono convinto di avere fatto tutto bene, sono convinto di avere fatto bene solo la quarta prova.
ho speranze?

Da: ...16/11/2013 15:24:32
c'era anche l'alternativa del francese, non solo inglese

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