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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: obsession18/05/2013 18:19:54
se non chiedo troppo, in questo caso gli scritti sarebbero l'anno prossimo?
scusami per l'insistenza, cerco solo di capire se sia possibile che gli scritti si tengano entro quest'anno, anche con bando a settembre , come è stato detto in qualche post precedente da frequentatori di un noto corso, che comunque esprimevano forti perplessità su tale eventualità. grazie.

Da: per lex18/05/2013 18:44:51
Notizia attendibile? O mera voce?
Scritti maggio?
Grazie della tua disponibilità e precisione

Da: Aspirante magistrato18/05/2013 19:31:56
Trovo interessante questo post in cui si parla un po' di diritto e non della solita nenia relativa alla pubblicazione del bando.
Lo ripropongo:

"Sono d'accordo con chi afferma che un buon manuale e' piu' che sufficiente.
L'importante e' arrivare a capire la materia.
Un libro non e' la materia.
A mio avviso l'errore e' quello di voler trovare in un testo tutto ciò che sia possibile da inserire in una traccia.
Ma questo, per me, e' un errore perché un tema deve essere strutturato come un ragionamento.
Tutto deve partire dalla conoscenza del sistema e della materia e cio' prescinde da un libro.
Gazzoni, ad es., va benissimo perché offre degli strumenti.
Ma poi sta al candidato cogliere la materia.
X quanto riguarda i diritti reali Gazzoni da ottimi spunti.
Parlando, ad es., del numero chiuso si può andare a vedere la parte sulla proprietà in cui si evidenzia come il codice Pisanelli l'abbia posta al centro del sistema giuridico in quanto il mercato dell'epoca, influenzato dalla logica liberista, vedeva nella terra la fonte della ricchezza ponendo una divisione tra la sfera economica, riservata all'autonomia privata, e quella pubblica riservata allo stato e ciò al fine di evitare ingerenze da parte del potere pubblico nell'ambito privato.
Tale sistema rappresentava una risposta alla concenzione feudale che, invece, si basava su una serie di vincoli e di censi a carico della proprietà che ne diminuivano e disincentivavano fortemente la sua commerciabilità.
Per questo si e' precluso ai privati di coniare attraverso schemi pattizi limitazioni alla proprietà che andassero oltre i tipi previsti dal legislatore.
Tale principio attiene, quindi, alla fonte mentre la tipicità attiene al contenuto.
E' indubbio che il fine ultimo e' quello di precludere la possibilità ai privati di dar vita a diritti reali (di godimenti) atipici cioè costituiti su base convenzionale e non legale.
E ciò per ragioni di certezza e regolarità dei traffici giuridici in quanto e' evidente che una proprietà gravata da vincoli e obblighi sarebbe poco appetibile e poco commerciabile.
Senza trascurare poi il profilo dell'opponibilita' di tali vincoli che, in quanto non trascrivibili attesa la tipicità dei diritti soggetti a trascrizione, non sarebbero neanche conoscibili.
Quindi piu' che nel principio di relatività il fondamento del numero chiuso andrebbe visto proprio in un'ottica di ordine pubblico qual e' quella della regolarità e certezza dei traffici giuridici.
E proprio questa considerazione vale anche ad escludere la possibilità di applicare in materia il 1322 proprio perché degli schemi pattizi che prevedessero limitazioni alla proprietà (e cioè diritti di godimento atipici) al di fuori dei casi di legge non supererebbero il vaglio della "meritevolezza" in quanto inciderebbero in negativo sui traffici giuridici.
Essi cioè non potrebbero essere positivamente apprezzati dall'ordinamente si da essere considerati "meritevoli di tutela" ex art. 1322.
A questo punto poi si potrebbe parlare della tipicità e atipicità e così via e collegarli con moltissimi altri argomenti.
In definitiva quello che conta e' la conoscenza della materia.
Alcuni libri possono aiutare (Gazzoni, Bianca) ma si possono apprezzare quando si riesce ad entrare nel sistema".

Da: Aspirante magistrato18/05/2013 19:35:51
Vi ripropongo anche questo:
"Volevo condividere con voi alcune riflessioni che stavo facendo oggi sul negozio unilaterale atipico.
Innanzitutto il punto di partenza e' rappresentato dall'art. 1324 che ammette, nei limiti della compatibilità con le regole sul contratto, atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale.
Ora e' chiaro che il problema che pone il n. u. e' dato dal fatto che esso e' ontologicamente e strutturalmente diverso dal contratto proprio perché, in quanto unilaterale, prescinde da un accordo e, quindi, da un incontro di consensi con cui si compendiano e si compongono gli interessi spesso conflittuali delle parti.
Mentre allora il contratto presuppone una pluralità di interessi e, per questo, e' bilaterale o plurilaterale, l'altro, invece, prevedendo un unico centro di interessi prescinde da una qualunque corrispettività.
Il contratto e' allora, generalmente, oneroso (tranne l'ipotesi della donazione che vedremo dopo) in quanto da vita ad un vincolo giuridico che fa si che ognuna delle parti riceva sia un arricchimento che un depauperamento nel suo patrimonio: tale modificazione dii patrimoni non si ravvisa nel n. u. poiché la presenza di una sola parte vale ad escludere in radice la stessa previsione di una qualunque forma di onerosità.
Ciò posto proprio per la differenza ontologica con il contratto che, come detto, vede nell'accordo il suo aspetto peculiare, la dottrina piu' conservativa ha ritenuto che il n.unilaterale potesse ammettersi solo se strutturato sulla falsariga dei contratti tipici perché solo così sarebbe stato piu' facilmente controllabile dall'ordinamento.
Tuttavia si e' evidenziato che al n.u. potesse applicarsi anche il 1322, 2 comma, finendo così con l'ammettersi anche negozi atipici.
Ammessa così in via generale la configurabilità del n.u. atipico occorre ora soffermarsi sugli effetti che esso può produrre.
Per quanto riguarda quelli obbligatori si e' obiettato che ammettere il n.u. atipico avrebbe comportato un vulnus alla tipicità delle promesse unilaterali perché avrebbe consentito ai privati di prevederne altre su base convenzionale al di la' del numero chiuso previsto dalla legge.
Tale impostazione si basa sulla difesa di un principio, di un dogma secondo cui non si può prescindere, al di la' dei casi previsti dalla legge, dal consenso nel momento in cui si determina una modificazioni di patrimoni.
Sicché un atto unilaterale che consentisse ai privati la possibilità di costituire un effetto obbligatorio violando il numero chiuso, andrebbe ad atomizzare la procedura contrattuale dando luogo ad atti (unilaterali) con causa astratta.
E, infatti, la tipicità delle promesse unilaterali trova il suo fondamento proprio nella loro controllabilità da parte dell'ordinamento che stabilisce i casi e i modi in cui un'attribuzione patrimoniale può prodursi in assenza di consenso e, quindi, di onerosità e corrispettività.
Tuttavia anche queste argomentazioni sono state superate evidenziando come non solo siano presenti nel c.c. ipotesi di atti unilaterali sia mortis causa (legato) che inter vivos (donazione obnuziale) ma come lo stesso principio di relatività di cui all'art. 1372 non ha valore assoluto giacche' il contratto a favore di terzo dimostra come si possano produrre effetti nella sfera giuridica di un terzo che sia rimasto estraneo al contratto.
Si e' arrivati così ad ammettere la possibilità di dar vita a n.u. atipici con effetti obbligatori laddove il terzo riceva solo effetti migliorativi e incrementativi del proprio patrimonio ferma restando, in ogni caso, la possibilità di un suo rifiuto.
Piu' problematica e' l'ammissibilità di un effetto reale relativamente ai n.u. atipici.
Qui, infatti, si e' sempre ritenuto che tale effetto potesse prodursi solo in base all'alternativa contratto di scambio (vendita) (laddove l'attribuzione avviene a titolo oneroso e, quindi, in presenza di corrispettivo) e donazione laddove, invece, l'attribuzione avviene in assenza di corrispettivo.
Ammettere un negozio unilaterale atipico (gratuito) con effetti traslativi significherebbe, allora, rompere tale alternativa e ammettere un tertium genus di trasferimento accanto alla vendita e alla donazione.
La resistenza nell'ammettere un negozio gratuito con effetti traslativi si basa, allora, sul fatto che, in tal caso, lo spostamento patrimoniale non sarebbe giustificato causalmente proprio perché atipico cioè realizzato attraverso uno schema diverso dall'alternativa vendita (qualora sia a titolo oneroso) donazione (qualora sia a titolo gratuito).
Si ritiene così che un effetto traslativo che avvenga in assenza di corrispettivo possa ammettersi solo attraverso una donazione: quest'ultima, infatti, oltre a richiedere il consenso della controparte (vertendosi non più nell'ambito dell'atto unilaterale ma bilaterale) sarebbe non solo rispettosa del principio del consenso traslativo ma richiederebbe anche una forma solenne qual e' l'atto pubblico e la presenza del notaio.
La donazione, infatti, ha una causa neutra giacche' lo spirito di liberalità vale a connotare la fattispecie donativa solo in negativo e a chiarire che essa avviene in assenza di doverosita'.
Per questo e' necessaria la presenza di un notaio che fa, in definitiva, da garante, e che giustifica un'attribuzione che viene posta in essere in assenza di corrispettività.
Questo e', a mio modo di vedere, il principale ostacolo all'ammissibilità di un negozio gratuito atipico (unilaterale) ad effetti reali.
Ammetterlo significherebbe consentire il prodursi dell'effetto reale in assenza di una forma solenne e, quindi, di una qualunque forma di controllabilità dell'attribuzione posta in essere in assenza di corrispettivo.
Ma vi e' di piu'.
Ciò inciderebbe anche sulla fase successoria posto che un n.u. gratuito ad effetti reali, a differenza della donazione, non sarebbe cmq assoggettabile a collazione o a riduzione.
Di contro, invece, una parte della dottrina ammette la possibilità di dar vita a n.u. atipici ad effetti reali ricostruendo il 1333 come un negozio unilaterale rifiutabile e ricorrendo, così, alla figura del pagamento traslativo (peraltro prevista dal legislatore in alcune ipotesi tipiche come, ad es., nel mandato senza rappresentanza)".


Da: Asiano18/05/2013 20:03:02
Leggere, leggere, leggere e leggere, scrivere, scrivere, scrivere e scrivere: questo è l'unico modo per familiarizzare con la grammatica italiana.

Da: Asiano18/05/2013 20:09:29
Aspirante magistrato, bravo, hai fatto un intervento pregevole.

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Da: Per lex18/05/2013 20:27:46
Puoi dieci qualche altro particolare ?

Da: @ lex18/05/2013 22:03:16
Gli scritti quando saranno?

Da: lex18/05/2013 22:44:55
Scritti a maggio

Da: Teresa Antonella 19/05/2013 09:44:12
Anche a me risulta scritti a maggio, e' stato detto al corso

Da: @teresa antonella19/05/2013 09:56:27
Che corso?

Da: obsession19/05/2013 11:39:56
mi associo alla richiesta: da chi proviene questa meravigliosa (almeno per me) notizia? grazie.

Da: Asiano19/05/2013 13:22:59
Mi auguro che sia vero.

Da: ovviamente19/05/2013 13:34:04

Da: RAM19/05/2013 14:40:24
Bando a luglio scritti a dicembre

Da: Per ram19/05/2013 14:52:26
Chi lo dice?

Da: Www.5619/05/2013 16:14:53
Io so bando a ott e scritti a maggio/giu

Da: re enzo19/05/2013 16:41:20

- Messaggio eliminato -

Da: per gli informati19/05/2013 16:44:50
Ci aiutate a fare ordine? Qnd bando e scritti?

Da: bhuuu19/05/2013 17:05:45
Bella questa...un vero scontro all 'ultima raccomandazione .....ma purtroppo  è  la verità

Da: Concludendo19/05/2013 17:48:47
Quindi e' propabile bandi in autunno con scrii maggio giugno 2014?

Da: loverssss19/05/2013 18:24:12

- Messaggio eliminato -

Da: per tuttibus19/05/2013 19:05:01
io ho evitato 2 raccomandazioni certe. agli ultimi 2 conocrsi avevo 2 amici intimi in commissione e non mi sono nemmeno presentato.

Da: per tuttibus19/05/2013 19:05:46
come ricompensa, il bando successivo non ancora esce da 2 anni...

Da: !!!!!19/05/2013 20:08:02
Grazie abbiamo capito... Hai il disco rotto?

Da: Rvm19/05/2013 20:22:24
Bando il 15 agosto scritti il 25 26 27 dicembre

Da: x tuttibus19/05/2013 20:32:24
hai scritto 'sta notizia almeno 754 volte... abbiamo capito, ma francamente non ce ne importa niente.

Da: loverssss19/05/2013 20:58:24

- Messaggio eliminato -

Da: per  x tuttiibus19/05/2013 20:59:29
parlate sempre di raccomnadazioni. vi volevo ricordare un esempio opposti. Dubito che al posto mio avreste fatto lo stesso...
Facevate la corsa a telefonare all'amichetto... siete tutti uguali voi italiani: vi lamentate non perchè la raccomanda∑ione sia ingiusta, ma perchè voi non ce l'avete.
IN DEFONITIVA NON è L'ETICA CHE VI SPINGE, MA L'INVIDIA SOCIALE

Da: loverssss19/05/2013 21:09:34

- Messaggio eliminato -

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