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1886 Allievi Carabinieri
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Da: bobbiman 22/08/2012 17:22:59
Alcune persone con cui ha parlato mio padre, esprimendo un giudizio personale, gli hanno riuferito che i tagli sono molto probabili, altri invece gli hanno detto che secondo loro il nostro concorso non rientra nei tagli.
LA verità è che secondo me non ci stanbno capendo nulla neanche loro.... speriamo nel frattempo si faccia qualche cosa a livello politico per salvaguardare le assunzioni nelle forze dell' ordine!

QUESTA E' LA COSA PIU' SESATA CHE HO LETTO SINO AD OGGI.......................................................

Da: X tutti22/08/2012 17:23:01
SVEGLIAAAAAA  ELA
MA ALLORA NON HAI CAPITO SE LO DICONO ORA SARA' UN MACELLO?
LORO FARANNO ANDARE TUTTI A VISITA E MAGARI FARANNO PURE I RIPESCAGGI PERCHE AL MOMENTO NON C'E' UFFICIALITA' E LORO FANNO FINTA DI NIENTE, POI IL 21-22 SETTEMBRE QUANDO USCIRA LA GRADUATORIA VEDRAI PURE UN AVVISO
TAGLIO DEI POSTI MESSI A BANDO 

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:23:12
x X tutti:studia un pò l'art.14,con tutte le sue leggi di richiamo,penso che,siccome ti ritieni intelligente,in 48 ore ce la dovresti fare,poi ci fai sapere quello che hai capito ed io ti ragguaglierò su quello che non hai capito(questo vale per tutti quelli che sono fautori dell'art.14 e dei tagli):                                                                                                    6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
Art. 14.
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall''articolo 16, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all''articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo
dall''articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""Per il quadriennio 2010-2013""
sono sostituite dalle seguenti ""Per il quinquennio 2010-2014"";
b. all''articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall''articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: ""Per l''anno 2014"" sono sostituite dalle seguenti ""Per l''anno 2015"";
c. all''articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""A decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti ""A decorrere dall''anno 2016"".
2. All''articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""A decorrere dall''anno 2010"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per gli anni 2010 e 2011"". In fine è aggiunto il seguente periodo ""La
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014,
del cinquanta per cento nell''anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall''anno 2016""
3. All''articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall''articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole
""Per il quadriennio 2009-2012"" sono sostituite dalle seguenti ""Per il triennio 2009-2011"" e, dopo il
comma 13, è aggiunto il seguente: ""13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università
statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno
precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l''anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall''anno 2016. L''attribuzione a ciascuna università del contingente
delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell''Istruzione,
dell''Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall''articolo 7 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell''Istruzione, dell''Università e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell''economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre
2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2005.""
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""Per il triennio 2011-2013"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per il quadriennio 2011-2014"" e all''ultimo periodo le parole ""del 50 per
cento per l''anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti parole ""del 50 per cento per l''anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2016"".
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5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, sino all''anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, per l''anno 2015; nel limite del 100
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, a decorrere dall''anno
2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All''articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole "" e 2012"".
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le
modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all''80 per
cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell''anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell''applicazione della
disposizione di cui all''articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l''ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle
minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione
di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati
alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata
in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i
dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall''esterno,
di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all''articolo 2, comma 11, del presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all''articolo 626, comma 1, le parole ""100 unità"" sono sostituite dalle seguenti ""70 unità"";
b) all''articolo 639, comma 3, le parole da ""è stabilito"" sino a ""unità"" sono sostituite dalle seguenti
""è stabilito entro il limite massimo di 624 unità"".
12. A decorrere dall''entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite
previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all''estero ai sensi dell''articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né
possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di
altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
—â" 54 —â"
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assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della
commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente
ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell''istruzione, dell''università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell''economia e delle finanze, da emanare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l''attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell''economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, del fondo di cui all''articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del
2008.
16. Ai fini dell''applicazione dei parametri previsti dall''articolo 19, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall''articolo
4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre
straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità
e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui
presta servizio, è assegnato per la durata dell''anno scolastico un posto nella medesima provincia,
con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d''istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all''insegnamento, purché il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l''accesso
all''insegnamento nello specifico grado d''istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all''inizio dell''anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che
si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi
diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l''anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la
—â" 55 —â"
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messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili
nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base
del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell''utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma
precedente percepisce lo stipendio proprio dell''ordine di scuola in cui è impegnato, qualora
superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata
dall''istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all''istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo
dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle
istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all''applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all''articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell''articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso
che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni
vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell''esonero o semiesonero ai sensi dell''articolo
459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica
istituzione scolastica od educativa ai sensi dell''articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al
personale scolastico.
23. Per l''anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del
contingente degli esperti di cui all''articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all''estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l''anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si
sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l''anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti
rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l''anno 2012, l''autorizzazione di spesa di cui all''articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto
1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
""5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
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della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno
2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma
per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

Da: ooo22/08/2012 17:23:29
Concorso, per esami, per l'ammissione al 194° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U. - 4^ serie speciale, n.103, del 30 dicembre 2011.
Si richiama all'attenzione dei candidati il contenuto dell'art.1, comma 3 del bando di concorso, secondo cui "Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare i predetti concorsi, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale".
In relazione a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 6 Luglio 2012, n.95 (c.d. spending review), in conversione, di eventuali modifiche dei posti a concorso sarà, altresì, data tempestiva notizia mediante avviso consultabile nei siti web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it", che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nonché con comunicazione a mezzo e-mail direttamente agli interessati.
Perchè questo avviso è stato pubblicato sul sito dei carabinieri
al concorso ufficiali
e non al conciso per 1886 carabinieri

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:23:47
x X tutti:studia un pò l'art.14,con tutte le sue leggi di richiamo,penso che,siccome ti ritieni intelligente,in 48 ore ce la dovresti fare,poi ci fai sapere quello che hai capito ed io ti ragguaglierò su quello che non hai capito(questo vale per tutti quelli che sono fautori dell'art.14 e dei tagli):                                                                                                    6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
Art. 14.
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall''articolo 16, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all''articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo
dall''articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""Per il quadriennio 2010-2013""
sono sostituite dalle seguenti ""Per il quinquennio 2010-2014"";
b. all''articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall''articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: ""Per l''anno 2014"" sono sostituite dalle seguenti ""Per l''anno 2015"";
c. all''articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""A decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti ""A decorrere dall''anno 2016"".
2. All''articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""A decorrere dall''anno 2010"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per gli anni 2010 e 2011"". In fine è aggiunto il seguente periodo ""La
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014,
del cinquanta per cento nell''anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall''anno 2016""
3. All''articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall''articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole
""Per il quadriennio 2009-2012"" sono sostituite dalle seguenti ""Per il triennio 2009-2011"" e, dopo il
comma 13, è aggiunto il seguente: ""13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università
statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno
precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l''anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall''anno 2016. L''attribuzione a ciascuna università del contingente
delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell''Istruzione,
dell''Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall''articolo 7 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell''Istruzione, dell''Università e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell''economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre
2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2005.""
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""Per il triennio 2011-2013"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per il quadriennio 2011-2014"" e all''ultimo periodo le parole ""del 50 per
cento per l''anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti parole ""del 50 per cento per l''anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2016"".
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5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, sino all''anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, per l''anno 2015; nel limite del 100
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, a decorrere dall''anno
2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All''articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole "" e 2012"".
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le
modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all''80 per
cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell''anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell''applicazione della
disposizione di cui all''articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l''ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle
minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione
di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati
alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata
in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i
dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall''esterno,
di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all''articolo 2, comma 11, del presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all''articolo 626, comma 1, le parole ""100 unità"" sono sostituite dalle seguenti ""70 unità"";
b) all''articolo 639, comma 3, le parole da ""è stabilito"" sino a ""unità"" sono sostituite dalle seguenti
""è stabilito entro il limite massimo di 624 unità"".
12. A decorrere dall''entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite
previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all''estero ai sensi dell''articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né
possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di
altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
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assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della
commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente
ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell''istruzione, dell''università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell''economia e delle finanze, da emanare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l''attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell''economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, del fondo di cui all''articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del
2008.
16. Ai fini dell''applicazione dei parametri previsti dall''articolo 19, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall''articolo
4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre
straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità
e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui
presta servizio, è assegnato per la durata dell''anno scolastico un posto nella medesima provincia,
con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d''istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all''insegnamento, purché il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l''accesso
all''insegnamento nello specifico grado d''istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all''inizio dell''anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che
si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi
diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l''anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la
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messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili
nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base
del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell''utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma
precedente percepisce lo stipendio proprio dell''ordine di scuola in cui è impegnato, qualora
superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata
dall''istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all''istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo
dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle
istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all''applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all''articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell''articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso
che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni
vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell''esonero o semiesonero ai sensi dell''articolo
459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica
istituzione scolastica od educativa ai sensi dell''articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al
personale scolastico.
23. Per l''anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del
contingente degli esperti di cui all''articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all''estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l''anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si
sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l''anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti
rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l''anno 2012, l''autorizzazione di spesa di cui all''articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto
1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
""5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
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della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno
2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma
per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

Da: bobbiman 22/08/2012 17:24:03
Alcune persone con cui ha parlato mio padre, esprimendo un giudizio personale, gli hanno riuferito che i tagli sono molto probabili, altri invece gli hanno detto che secondo loro il nostro concorso non rientra nei tagli.
LA verità è che secondo me non ci stanbno capendo nulla neanche loro.... speriamo nel frattempo si faccia qualche cosa a livello politico per salvaguardare le assunzioni nelle forze dell' ordine!

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Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:24:16
x X tutti:studia un pò l'art.14,con tutte le sue leggi di richiamo,penso che,siccome ti ritieni intelligente,in 48 ore ce la dovresti fare,poi ci fai sapere quello che hai capito ed io ti ragguaglierò su quello che non hai capito(questo vale per tutti quelli che sono fautori dell'art.14 e dei tagli):                                                                                                    6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
Art. 14.
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall''articolo 16, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all''articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo
dall''articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""Per il quadriennio 2010-2013""
sono sostituite dalle seguenti ""Per il quinquennio 2010-2014"";
b. all''articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall''articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: ""Per l''anno 2014"" sono sostituite dalle seguenti ""Per l''anno 2015"";
c. all''articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""A decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti ""A decorrere dall''anno 2016"".
2. All''articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""A decorrere dall''anno 2010"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per gli anni 2010 e 2011"". In fine è aggiunto il seguente periodo ""La
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014,
del cinquanta per cento nell''anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall''anno 2016""
3. All''articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall''articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole
""Per il quadriennio 2009-2012"" sono sostituite dalle seguenti ""Per il triennio 2009-2011"" e, dopo il
comma 13, è aggiunto il seguente: ""13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università
statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno
precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l''anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall''anno 2016. L''attribuzione a ciascuna università del contingente
delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell''Istruzione,
dell''Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall''articolo 7 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell''Istruzione, dell''Università e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell''economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre
2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2005.""
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""Per il triennio 2011-2013"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per il quadriennio 2011-2014"" e all''ultimo periodo le parole ""del 50 per
cento per l''anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti parole ""del 50 per cento per l''anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2016"".
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6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, sino all''anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, per l''anno 2015; nel limite del 100
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, a decorrere dall''anno
2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All''articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole "" e 2012"".
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le
modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all''80 per
cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell''anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell''applicazione della
disposizione di cui all''articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l''ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle
minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione
di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati
alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata
in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i
dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall''esterno,
di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all''articolo 2, comma 11, del presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all''articolo 626, comma 1, le parole ""100 unità"" sono sostituite dalle seguenti ""70 unità"";
b) all''articolo 639, comma 3, le parole da ""è stabilito"" sino a ""unità"" sono sostituite dalle seguenti
""è stabilito entro il limite massimo di 624 unità"".
12. A decorrere dall''entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite
previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all''estero ai sensi dell''articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né
possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di
altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
—â" 54 —â"
6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della
commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente
ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell''istruzione, dell''università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell''economia e delle finanze, da emanare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l''attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell''economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, del fondo di cui all''articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del
2008.
16. Ai fini dell''applicazione dei parametri previsti dall''articolo 19, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall''articolo
4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre
straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità
e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui
presta servizio, è assegnato per la durata dell''anno scolastico un posto nella medesima provincia,
con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d''istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all''insegnamento, purché il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l''accesso
all''insegnamento nello specifico grado d''istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all''inizio dell''anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che
si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi
diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l''anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la
—â" 55 —â"
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messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili
nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base
del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell''utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma
precedente percepisce lo stipendio proprio dell''ordine di scuola in cui è impegnato, qualora
superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata
dall''istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all''istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo
dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle
istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all''applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all''articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell''articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso
che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni
vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell''esonero o semiesonero ai sensi dell''articolo
459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica
istituzione scolastica od educativa ai sensi dell''articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al
personale scolastico.
23. Per l''anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del
contingente degli esperti di cui all''articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all''estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l''anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si
sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l''anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti
rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l''anno 2012, l''autorizzazione di spesa di cui all''articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto
1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
""5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
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della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno
2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma
per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:24:28
x X tutti:studia un pò l'art.14,con tutte le sue leggi di richiamo,penso che,siccome ti ritieni intelligente,in 48 ore ce la dovresti fare,poi ci fai sapere quello che hai capito ed io ti ragguaglierò su quello che non hai capito(questo vale per tutti quelli che sono fautori dell'art.14 e dei tagli):                                                                                                    6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
Art. 14.
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall''articolo 16, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all''articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo
dall''articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""Per il quadriennio 2010-2013""
sono sostituite dalle seguenti ""Per il quinquennio 2010-2014"";
b. all''articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall''articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: ""Per l''anno 2014"" sono sostituite dalle seguenti ""Per l''anno 2015"";
c. all''articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""A decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti ""A decorrere dall''anno 2016"".
2. All''articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""A decorrere dall''anno 2010"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per gli anni 2010 e 2011"". In fine è aggiunto il seguente periodo ""La
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014,
del cinquanta per cento nell''anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall''anno 2016""
3. All''articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall''articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole
""Per il quadriennio 2009-2012"" sono sostituite dalle seguenti ""Per il triennio 2009-2011"" e, dopo il
comma 13, è aggiunto il seguente: ""13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università
statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno
precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l''anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall''anno 2016. L''attribuzione a ciascuna università del contingente
delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell''Istruzione,
dell''Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall''articolo 7 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell''Istruzione, dell''Università e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell''economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre
2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2005.""
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""Per il triennio 2011-2013"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per il quadriennio 2011-2014"" e all''ultimo periodo le parole ""del 50 per
cento per l''anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti parole ""del 50 per cento per l''anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2016"".
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5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, sino all''anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, per l''anno 2015; nel limite del 100
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, a decorrere dall''anno
2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All''articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole "" e 2012"".
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le
modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all''80 per
cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell''anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell''applicazione della
disposizione di cui all''articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l''ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle
minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione
di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati
alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata
in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i
dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall''esterno,
di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all''articolo 2, comma 11, del presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all''articolo 626, comma 1, le parole ""100 unità"" sono sostituite dalle seguenti ""70 unità"";
b) all''articolo 639, comma 3, le parole da ""è stabilito"" sino a ""unità"" sono sostituite dalle seguenti
""è stabilito entro il limite massimo di 624 unità"".
12. A decorrere dall''entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite
previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all''estero ai sensi dell''articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né
possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di
altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
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assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della
commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente
ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell''istruzione, dell''università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell''economia e delle finanze, da emanare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l''attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell''economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, del fondo di cui all''articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del
2008.
16. Ai fini dell''applicazione dei parametri previsti dall''articolo 19, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall''articolo
4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre
straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità
e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui
presta servizio, è assegnato per la durata dell''anno scolastico un posto nella medesima provincia,
con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d''istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all''insegnamento, purché il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l''accesso
all''insegnamento nello specifico grado d''istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all''inizio dell''anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che
si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi
diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l''anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la
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messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili
nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base
del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell''utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma
precedente percepisce lo stipendio proprio dell''ordine di scuola in cui è impegnato, qualora
superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata
dall''istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all''istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo
dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle
istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all''applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all''articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell''articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso
che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni
vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell''esonero o semiesonero ai sensi dell''articolo
459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica
istituzione scolastica od educativa ai sensi dell''articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al
personale scolastico.
23. Per l''anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del
contingente degli esperti di cui all''articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all''estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l''anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si
sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l''anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti
rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l''anno 2012, l''autorizzazione di spesa di cui all''articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto
1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
""5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
—â" 56 —â"
6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno
2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma
per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:24:51
x X tutti:studia un pò l'art.14,con tutte le sue leggi di richiamo,penso che,siccome ti ritieni intelligente,in 48 ore ce la dovresti fare,poi ci fai sapere quello che hai capito ed io ti ragguaglierò su quello che non hai capito(questo vale per tutti quelli che sono fautori dell'art.14 e dei tagli):                                                                                                    6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
Art. 14.
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall''articolo 16, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all''articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo
dall''articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""Per il quadriennio 2010-2013""
sono sostituite dalle seguenti ""Per il quinquennio 2010-2014"";
b. all''articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall''articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: ""Per l''anno 2014"" sono sostituite dalle seguenti ""Per l''anno 2015"";
c. all''articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""A decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti ""A decorrere dall''anno 2016"".
2. All''articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""A decorrere dall''anno 2010"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per gli anni 2010 e 2011"". In fine è aggiunto il seguente periodo ""La
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014,
del cinquanta per cento nell''anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall''anno 2016""
3. All''articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall''articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole
""Per il quadriennio 2009-2012"" sono sostituite dalle seguenti ""Per il triennio 2009-2011"" e, dopo il
comma 13, è aggiunto il seguente: ""13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università
statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno
precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l''anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall''anno 2016. L''attribuzione a ciascuna università del contingente
delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell''Istruzione,
dell''Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall''articolo 7 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell''Istruzione, dell''Università e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell''economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre
2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2005.""
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""Per il triennio 2011-2013"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per il quadriennio 2011-2014"" e all''ultimo periodo le parole ""del 50 per
cento per l''anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti parole ""del 50 per cento per l''anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2016"".
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5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, sino all''anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, per l''anno 2015; nel limite del 100
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, a decorrere dall''anno
2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All''articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole "" e 2012"".
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le
modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all''80 per
cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell''anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell''applicazione della
disposizione di cui all''articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l''ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle
minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione
di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati
alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata
in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i
dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall''esterno,
di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all''articolo 2, comma 11, del presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all''articolo 626, comma 1, le parole ""100 unità"" sono sostituite dalle seguenti ""70 unità"";
b) all''articolo 639, comma 3, le parole da ""è stabilito"" sino a ""unità"" sono sostituite dalle seguenti
""è stabilito entro il limite massimo di 624 unità"".
12. A decorrere dall''entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite
previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all''estero ai sensi dell''articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né
possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di
altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
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6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della
commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente
ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell''istruzione, dell''università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell''economia e delle finanze, da emanare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l''attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell''economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, del fondo di cui all''articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del
2008.
16. Ai fini dell''applicazione dei parametri previsti dall''articolo 19, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall''articolo
4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre
straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità
e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui
presta servizio, è assegnato per la durata dell''anno scolastico un posto nella medesima provincia,
con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d''istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all''insegnamento, purché il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l''accesso
all''insegnamento nello specifico grado d''istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all''inizio dell''anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che
si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi
diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l''anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la
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messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili
nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base
del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell''utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma
precedente percepisce lo stipendio proprio dell''ordine di scuola in cui è impegnato, qualora
superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata
dall''istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all''istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo
dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle
istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all''applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all''articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell''articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso
che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni
vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell''esonero o semiesonero ai sensi dell''articolo
459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica
istituzione scolastica od educativa ai sensi dell''articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al
personale scolastico.
23. Per l''anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del
contingente degli esperti di cui all''articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all''estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l''anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si
sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l''anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti
rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l''anno 2012, l''autorizzazione di spesa di cui all''articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto
1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
""5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
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della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno
2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma
per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:25:09
x X tutti:studia un pò l'art.14,con tutte le sue leggi di richiamo,penso che,siccome ti ritieni intelligente,in 48 ore ce la dovresti fare,poi ci fai sapere quello che hai capito ed io ti ragguaglierò su quello che non hai capito(questo vale per tutti quelli che sono fautori dell'art.14 e dei tagli):                                                                                                    6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
Art. 14.
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall''articolo 16, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all''articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo
dall''articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""Per il quadriennio 2010-2013""
sono sostituite dalle seguenti ""Per il quinquennio 2010-2014"";
b. all''articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall''articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: ""Per l''anno 2014"" sono sostituite dalle seguenti ""Per l''anno 2015"";
c. all''articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole ""A decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti ""A decorrere dall''anno 2016"".
2. All''articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""A decorrere dall''anno 2010"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per gli anni 2010 e 2011"". In fine è aggiunto il seguente periodo ""La
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014,
del cinquanta per cento nell''anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall''anno 2016""
3. All''articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall''articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole
""Per il quadriennio 2009-2012"" sono sostituite dalle seguenti ""Per il triennio 2009-2011"" e, dopo il
comma 13, è aggiunto il seguente: ""13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università
statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno
precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l''anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall''anno 2016. L''attribuzione a ciascuna università del contingente
delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell''Istruzione,
dell''Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall''articolo 7 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell''Istruzione, dell''Università e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell''economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre
2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2005.""
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole ""Per il triennio 2011-2013"" sono
sostituite dalle seguenti ""Per il quadriennio 2011-2014"" e all''ultimo periodo le parole ""del 50 per
cento per l''anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2015"" sono sostituite dalle
seguenti parole ""del 50 per cento per l''anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall''anno 2016"".
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5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, sino all''anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, per l''anno 2015; nel limite del 100
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell''anno precedente, a decorrere dall''anno
2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All''articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole "" e 2012"".
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le
modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all''80 per
cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell''anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell''applicazione della
disposizione di cui all''articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l''ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle
minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione
di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati
alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata
in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i
dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall''esterno,
di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all''articolo 2, comma 11, del presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all''articolo 626, comma 1, le parole ""100 unità"" sono sostituite dalle seguenti ""70 unità"";
b) all''articolo 639, comma 3, le parole da ""è stabilito"" sino a ""unità"" sono sostituite dalle seguenti
""è stabilito entro il limite massimo di 624 unità"".
12. A decorrere dall''entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite
previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all''estero ai sensi dell''articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né
possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di
altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
—â" 54 —â"
6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della
commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente
ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell''istruzione, dell''università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell''economia e delle finanze, da emanare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l''attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell''economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, del fondo di cui all''articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del
2008.
16. Ai fini dell''applicazione dei parametri previsti dall''articolo 19, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall''articolo
4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre
straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità
e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui
presta servizio, è assegnato per la durata dell''anno scolastico un posto nella medesima provincia,
con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d''istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all''insegnamento, purché il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l''accesso
all''insegnamento nello specifico grado d''istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all''inizio dell''anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che
si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi
diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l''anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la
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6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili
nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base
del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell''utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma
precedente percepisce lo stipendio proprio dell''ordine di scuola in cui è impegnato, qualora
superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata
dall''istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all''istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo
dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle
istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all''applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all''articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell''articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso
che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni
vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell''esonero o semiesonero ai sensi dell''articolo
459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica
istituzione scolastica od educativa ai sensi dell''articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al
personale scolastico.
23. Per l''anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del
contingente degli esperti di cui all''articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all''estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l''anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si
sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l''anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti
rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l''anno 2012, l''autorizzazione di spesa di cui all''articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto
1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
""5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
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6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 156
della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno
2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma
per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

Da: bobbiman 22/08/2012 17:25:42
Alcune persone con cui ha parlato mio padre, esprimendo un giudizio personale, gli hanno riuferito che i tagli sono molto probabili, altri invece gli hanno detto che secondo loro il nostro concorso non rientra nei tagli.
LA verità è che secondo me non ci stanbno capendo nulla neanche loro.... speriamo nel frattempo si faccia qualche cosa a livello politico per salvaguardare le assunzioni nelle forze dell' ordine!

QUESTA E' LA COSA PIU' SESATA CHE HO LETTO SINO AD OGGI.......................................................

Da: x TUTTI22/08/2012 17:27:06
MA E' POSSIBILE CHE GIRA E RIGIRA PARLATE SEMPRE DELLE STESSE MINCHIATE...?? DOVE LO HAI LETTO???? DOVE STA SCRITTO ?? CON CHI HAI PARLATO?? AVETE ROTTO I COGLIONI SIETE I CAZZONI DELL'ARMA DEI CARABINIERI... E' UNA FORTUNA SE VI LASCIANO A CASA A QUESTO PUNTO.. NN AVETE ARGOMENTAZIONI VALIDE NON SAPETE INTERPRETARE UN ARTICOLO DI GIORNALE CHE PARLA MOLTO CHIARAMENTE...(15 AGOSTO Cancellieri ad es.) Falliti!!

Da: X tutti22/08/2012 17:28:13
SVEGLIAAAAAA  ELA
MA ALLORA NON HAI CAPITO SE LO DICONO ORA SARA' UN MACELLO?
LORO FARANNO ANDARE TUTTI A VISITA E MAGARI FARANNO PURE I RIPESCAGGI PERCHE AL MOMENTO NON C'E' UFFICIALITA' E LORO FANNO FINTA DI NIENTE, POI IL 21-22 SETTEMBRE QUANDO USCIRA LA GRADUATORIA VEDRAI PURE UN AVVISO
TAGLIO DEI POSTI MESSI A BANDO

Da: X tutti22/08/2012 17:30:15
PRESO DAL SITO GOVERNO ITALIANO

  le Forze armate ridurranno il totale generale degli organici in misura non inferiore al 10%.

- Un capitolo importante del decreto riguarda la gestione del personale in soprannumero. Per costoro si procede, in primo luogo, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'ultima riforma introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011, avrebbero ottenuto la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014. Il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione. In subordine, si applicheranno le regole ordinarie previste per la mobilità.

Da: Toro di Napoli 22/08/2012 17:32:24
per piacere nn nominate più i tagli......ma ke vi tagliano le palle!!!!!!!quando verrà verrà....vuol dire pazienza!!!!!!parlate degli idonei e non dei ripescaggi i tagli è na cosa finale un passo alla volta!!!!!!!!siete più pesanti di una cambiale di 1000 euro al mese,ma che cazzo!!!!!!andate un altro pochettino a mare,c'è ancora tanta ficaaaaaaaaa!!!!!nn voglio essere scostumato,ma basta coi tagli!!!!!scusate.

Da: X tutti22/08/2012 17:36:54
se avete le palle come ho fatto io telefonate e domandate del concorso dei cc se verrà tagliato oppure no, vedete cosa vi risponderanno
vi anticipo nulla di buono se non mi credete fatelo che vi costa una telefonata, io l'ho fatto e mi hanno detto certe cose che non vi dirò xke tanto non mi crederete, FATELO ORA


Presidenza del Consiglio dei ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma - Italy
tel. (+39) 0667791

Da: X tt quelli che son rimasti fuori e adsso arraggia22/08/2012 17:39:01
"x TUTTI I COGLIONI INIDONEI GAY E PUTTANE"
SECONDO ME T PIASC U CAZZ...ABBOZ CUGGHION

Da: x Tutti quanti22/08/2012 17:41:02
Ma come può un imbecille riempire 10 pagine di contenuti inutili che tanto nessuno mai leggerà?

Pensa forse di apparire intelligente o arguto?

Appare invece ignorante (perchè non conosce ciò di cui Sparla), poco sveglio (perchè ripetere 100 volte la stessa cosa fuori dal contesto opportuno è da stupidi) e infine gratuitamente fastidioso (questo non ha bisogno di spiegazioni).

x Foggiano

BLOCCATO IL TURNOVER AL 20% DELLE CESSAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE! NON DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL CONCORSO BANDITO!

Chiaro? ANNO PRECEDENTE = 2011!

Anche se continuate a fare i finti (e i veri) tonti non ne uscite in altro modo.

Anno precedente al 2012 è il 2011! Il fatto che il vostro concorso sia in parte relativo a cessazioni del 2010 o del 1922 non cambia una mazza!

CHIARO ADESSO?

Più duri del marmo...continuate pure comunque. Sono una persona molto paziente ma con alcuni di voi le parole non servono a niente.

Da: x (xtutti quanti)22/08/2012 17:44:35
brutto coglione di merda nessuno lo leggerà mai??? tu sei una di quelle teste di cazzo che lo ha fatto visto che hai risposto... inidoneo dei miei coglioni pelosi!!! faccia di culo!!! tu sei un art. 31 faccia conforme a quella di un cazzo!!

Da: AlmaMaterAccudente22/08/2012 17:45:10
Non hanno capito che il nostro concorso è stato bandito nel 2012 a differenza di quello della polizia cheè stato bandito nel 2011, tanto è vero che i vfp1 hanno potuto partecipare ad entrambe i concorsi prorpio perche uno era 2011 e l'altro 2012. il turnover del nostro concorso è riferito alle persone che sono andate in pensione nel 2011

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:46:15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Da: x Tutti quanti    22/08/2012 17.41.02
Ma come può un imbecille riempire 10 pagine di contenuti inutili che tanto nessuno mai leggerà?

Pensa forse di apparire intelligente o arguto?

Appare invece ignorante (perchè non conosce ciò di cui Sparla), poco sveglio (perchè ripetere 100 volte la stessa cosa fuori dal contesto opportuno è da stupidi) e infine gratuitamente fastidioso (questo non ha bisogno di spiegazioni).

x Foggiano

BLOCCATO IL TURNOVER AL 20% DELLE CESSAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE! NON DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL CONCORSO BANDITO!

Chiaro? ANNO PRECEDENTE = 2011!

Anche se continuate a fare i finti (e i veri) tonti non ne uscite in altro modo.

Anno precedente al 2012 è il 2011! Il fatto che il vostro concorso sia in parte relativo a cessazioni del 2010 o del 1922 non cambia una mazza!

CHIARO ADESSO?

Più duri del marmo...continuate pure comunque. Sono una persona molto paziente ma con alcuni di voi le parole non servono a niente.                                                                                                     13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un
monitoraggio dei posti vacanti presso le
amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da
pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto
negli elenchi di disponibilità può presentare
domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le ammnistrazioni pubbliche
sono tenute ad accogliere le suddette domande
individuando criteri di scelta nei limiti delle
disponibilità in organico, fermo restando il regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento.
Le amministrazioni che non accolgono le domande
di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
13. Identico.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per
ragioni funzionali o finanziarie
dell'amministrazione.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:46:37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Da: x Tutti quanti    22/08/2012 17.41.02
Ma come può un imbecille riempire 10 pagine di contenuti inutili che tanto nessuno mai leggerà?

Pensa forse di apparire intelligente o arguto?

Appare invece ignorante (perchè non conosce ciò di cui Sparla), poco sveglio (perchè ripetere 100 volte la stessa cosa fuori dal contesto opportuno è da stupidi) e infine gratuitamente fastidioso (questo non ha bisogno di spiegazioni).

x Foggiano

BLOCCATO IL TURNOVER AL 20% DELLE CESSAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE! NON DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL CONCORSO BANDITO!

Chiaro? ANNO PRECEDENTE = 2011!

Anche se continuate a fare i finti (e i veri) tonti non ne uscite in altro modo.

Anno precedente al 2012 è il 2011! Il fatto che il vostro concorso sia in parte relativo a cessazioni del 2010 o del 1922 non cambia una mazza!

CHIARO ADESSO?

Più duri del marmo...continuate pure comunque. Sono una persona molto paziente ma con alcuni di voi le parole non servono a niente.                                                                                                     13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un
monitoraggio dei posti vacanti presso le
amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da
pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto
negli elenchi di disponibilità può presentare
domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le ammnistrazioni pubbliche
sono tenute ad accogliere le suddette domande
individuando criteri di scelta nei limiti delle
disponibilità in organico, fermo restando il regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento.
Le amministrazioni che non accolgono le domande
di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
13. Identico.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per
ragioni funzionali o finanziarie
dell'amministrazione.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:46:47
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Da: x Tutti quanti    22/08/2012 17.41.02
Ma come può un imbecille riempire 10 pagine di contenuti inutili che tanto nessuno mai leggerà?

Pensa forse di apparire intelligente o arguto?

Appare invece ignorante (perchè non conosce ciò di cui Sparla), poco sveglio (perchè ripetere 100 volte la stessa cosa fuori dal contesto opportuno è da stupidi) e infine gratuitamente fastidioso (questo non ha bisogno di spiegazioni).

x Foggiano

BLOCCATO IL TURNOVER AL 20% DELLE CESSAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE! NON DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL CONCORSO BANDITO!

Chiaro? ANNO PRECEDENTE = 2011!

Anche se continuate a fare i finti (e i veri) tonti non ne uscite in altro modo.

Anno precedente al 2012 è il 2011! Il fatto che il vostro concorso sia in parte relativo a cessazioni del 2010 o del 1922 non cambia una mazza!

CHIARO ADESSO?

Più duri del marmo...continuate pure comunque. Sono una persona molto paziente ma con alcuni di voi le parole non servono a niente.                                                                                                     13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un
monitoraggio dei posti vacanti presso le
amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da
pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto
negli elenchi di disponibilità può presentare
domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le ammnistrazioni pubbliche
sono tenute ad accogliere le suddette domande
individuando criteri di scelta nei limiti delle
disponibilità in organico, fermo restando il regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento.
Le amministrazioni che non accolgono le domande
di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
13. Identico.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per
ragioni funzionali o finanziarie
dell'amministrazione.

Da: x (xtutti quanti)22/08/2012 17:46:59
ah dimenticavo che io ero già nei primi 80 posti della graduatoria mentre tu sei uno scarto di merda avariata al sole.msto coglione!!!! nn sai nemmeno quanti anni starai qui a scrivere da solo..

Da: cc2522/08/2012 17:49:26
Mio papa a detto che suo amico che è coronello dei cc gli ha detto che forse se tagliano tagliano 400 max 500 posti

Da: x Tutti quanti22/08/2012 17:50:25
"Brutto coglione di merda" e "Faccia conforme a quella di un cazzo"

Se il tuo pene è dotato di volto io, al posto tuo, andrei da un buon andrologo.

Per il resto delle fessaggini che ripeti come un pappagallo ti confermo di NON aver letto neppure una riga e lo stesso hanno fatto gli altri.

Essere molesti e offensivi non porta ad essere ascoltati ma IGNORATI, come si fa coi pazzi e gli idioti.

Prova a leggere quello che si scrive e ad ARGOMENTARE se ne sei capace, ma temo che il tuo livello si istruzione e intellettuale in genere non te lo consenta.

Lascia stare, dammi retta, stai facendo solo la figura del poverino.

xAlmaMaterAccudente

Inutile spiegare concetti astratti a chi riesce a malapena a legarsi i lacci delle scarpe.

Spiega e chi ci arriva capisce, ma non impunterti sugli idioti, ci son nati e verranno tumulati come tali.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:55:15
Da: x Tutti quanti    22/08/2012 17.50.25
"Brutto coglione di merda" e "Faccia conforme a quella di un cazzo"

Se il tuo pene è dotato di volto io, al posto tuo, andrei da un buon andrologo.

Per il resto delle fessaggini che ripeti come un pappagallo ti confermo di NON aver letto neppure una riga e lo stesso hanno fatto gli altri.

Essere molesti e offensivi non porta ad essere ascoltati ma IGNORATI, come si fa coi pazzi e gli idioti.

Prova a leggere quello che si scrive e ad ARGOMENTARE se ne sei capace, ma temo che il tuo livello si istruzione e intellettuale in genere non te lo consenta.

Lascia stare, dammi retta, stai facendo solo la figura del poverino.

xAlmaMaterAccudente

Inutile spiegare concetti astratti a chi riesce a malapena a legarsi i lacci delle scarpe.

Spiega e chi ci arriva capisce, ma non impunterti sugli idioti, ci son nati e verranno tumulati come tali.                                                                                                                                                                                                                                         Ma quando scrivi ti guardi allo specchio!!???Io sono convinto di si!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che
non abbiano adempiuto a quanto previsto dal
predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta
data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data
di entrata in vigore del presente decreto; sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità
nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo
19, commi 5âbis e 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001 avviate alla predetta data.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:55:27
Da: x Tutti quanti    22/08/2012 17.50.25
"Brutto coglione di merda" e "Faccia conforme a quella di un cazzo"

Se il tuo pene è dotato di volto io, al posto tuo, andrei da un buon andrologo.

Per il resto delle fessaggini che ripeti come un pappagallo ti confermo di NON aver letto neppure una riga e lo stesso hanno fatto gli altri.

Essere molesti e offensivi non porta ad essere ascoltati ma IGNORATI, come si fa coi pazzi e gli idioti.

Prova a leggere quello che si scrive e ad ARGOMENTARE se ne sei capace, ma temo che il tuo livello si istruzione e intellettuale in genere non te lo consenta.

Lascia stare, dammi retta, stai facendo solo la figura del poverino.

xAlmaMaterAccudente

Inutile spiegare concetti astratti a chi riesce a malapena a legarsi i lacci delle scarpe.

Spiega e chi ci arriva capisce, ma non impunterti sugli idioti, ci son nati e verranno tumulati come tali.                                                                                                                                                                                                                                         Ma quando scrivi ti guardi allo specchio!!???Io sono convinto di si!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che
non abbiano adempiuto a quanto previsto dal
predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta
data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data
di entrata in vigore del presente decreto; sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità
nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo
19, commi 5âbis e 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001 avviate alla predetta data.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:55:34
Da: x Tutti quanti    22/08/2012 17.50.25
"Brutto coglione di merda" e "Faccia conforme a quella di un cazzo"

Se il tuo pene è dotato di volto io, al posto tuo, andrei da un buon andrologo.

Per il resto delle fessaggini che ripeti come un pappagallo ti confermo di NON aver letto neppure una riga e lo stesso hanno fatto gli altri.

Essere molesti e offensivi non porta ad essere ascoltati ma IGNORATI, come si fa coi pazzi e gli idioti.

Prova a leggere quello che si scrive e ad ARGOMENTARE se ne sei capace, ma temo che il tuo livello si istruzione e intellettuale in genere non te lo consenta.

Lascia stare, dammi retta, stai facendo solo la figura del poverino.

xAlmaMaterAccudente

Inutile spiegare concetti astratti a chi riesce a malapena a legarsi i lacci delle scarpe.

Spiega e chi ci arriva capisce, ma non impunterti sugli idioti, ci son nati e verranno tumulati come tali.                                                                                                                                                                                                                                         Ma quando scrivi ti guardi allo specchio!!???Io sono convinto di si!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che
non abbiano adempiuto a quanto previsto dal
predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta
data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data
di entrata in vigore del presente decreto; sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità
nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo
19, commi 5âbis e 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001 avviate alla predetta data.

Da: X i creduloni di Austin Powers Semper22/08/2012 17:55:49
Da: x Tutti quanti    22/08/2012 17.50.25
"Brutto coglione di merda" e "Faccia conforme a quella di un cazzo"

Se il tuo pene è dotato di volto io, al posto tuo, andrei da un buon andrologo.

Per il resto delle fessaggini che ripeti come un pappagallo ti confermo di NON aver letto neppure una riga e lo stesso hanno fatto gli altri.

Essere molesti e offensivi non porta ad essere ascoltati ma IGNORATI, come si fa coi pazzi e gli idioti.

Prova a leggere quello che si scrive e ad ARGOMENTARE se ne sei capace, ma temo che il tuo livello si istruzione e intellettuale in genere non te lo consenta.

Lascia stare, dammi retta, stai facendo solo la figura del poverino.

xAlmaMaterAccudente

Inutile spiegare concetti astratti a chi riesce a malapena a legarsi i lacci delle scarpe.

Spiega e chi ci arriva capisce, ma non impunterti sugli idioti, ci son nati e verranno tumulati come tali.                                                                                                                                                                                                                                         Ma quando scrivi ti guardi allo specchio!!???Io sono convinto di si!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che
non abbiano adempiuto a quanto previsto dal
predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta
data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data
di entrata in vigore del presente decreto; sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità
nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo
19, commi 5âbis e 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001 avviate alla predetta data.

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