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16 DIRIGENTI CORTE DI CONTI - AVVOCATURA DELLO STATO
708 messaggi, letto 71286 volte

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Da: Essereononessere 02/07/2024 07:45:46
Tallin il 5 bis non ha più percentuali. Non le ha...niente...soppresse. c'è solo un difetto di coordinamento legislativo. Non si possono aumentare percentuali soppresse
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Da: tallin02/07/2024 08:27:45
Non accetto di essere aggredita così.
Mi cancello e non tornerò sul sito.
Ho solo spiegato perché ho sbagliato tutto e se ora mi si dice che nel 5 bis c'è un difetto di coordinamento legislativo mi complimento con chi se ne era accorto. Io avevo solo la legge così come è formulata. In bocca al lupo a tutti e soprattutto a chi è in grado di accorgersi dei difetti di coordinamento legislativo. Addio
Rispondi

Da: tallin02/07/2024 08:28:21
Non accetto di essere aggredita così.
Mi cancello e non tornerò sul sito.
Ho solo spiegato perché ho sbagliato tutto e se ora mi si dice che nel 5 bis c'è un difetto di coordinamento legislativo mi complimento con chi se ne era accorto. Io avevo solo la legge così come è formulata. In bocca al lupo a tutti e soprattutto a chi è in grado di accorgersi dei difetti di coordinamento legislativo. Addio
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Da: Essereononessere 02/07/2024 08:31:55
Tallin ma chi ti ha aggredito, scusami. Ci stiamo confrontando.
Rispondi

Da: tallin02/07/2024 08:41:34
Accetto le scuse e mi scuso io.
Onestamente, se una soluzione fosse stata il 5 bis che contiene percentuali scombiccherate a cui si aggiungono le cose scombiccherate dei numeri e delle percentuali siamo di fronte a un guazzabuglio.
Chi va a immaginare che nel 5 bis c'è un difetto di coordinamento legislativo ?
Ma chi ci arriva? Con quali strumenti interpretativi ?
6 mesi a studiare le notti, sabati domeniche. Meglio andare in bici
Rispondi

Da: Leo02/07/2024 10:01:28
Habemus Attestazione.  arrivata alla pec
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Da: BG02/07/2024 11:56:03
@Leo

Grazie!!
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Da: cardioasp02/07/2024 14:22:26
Nella mia amministrazione avevano predisposto un bando articolato in 2 fasi, ma era un interpello.
Fase1, rivolto ai dirigenti di prima fascia senza limiti.
Fase 2, in caso di esito negativo rivolto ai dirigenti di seconda fascia con il limite del70%. Poi non se ne è saputo più nulla.
Rispondi

Da: Funzionario EP02/07/2024 17:06:16
Nella mia, invece, tutti i mesi sulla Intranet viene aggiornata la sezione dedicata agli "Interpelli posti di livello dirigenziale generale".
Ultimo aggiornamento, 13 giugno 2024.
E' uno dei ministeri più complessi.
Rispondi

Da: Circolare Funzione Pubblica03/07/2024 10:03:58
Oggetto: Articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: primi chiarimenti applicativi in relazione alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha modificato - portandolo al 31 ottobre 2021 - il termine di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con legge 7/8/2012 n. 135). Sul punto, appare utile fornire alcune indicazioni in materia di programmazione dei fabbisogni per il periodo 2022-2024 al fine di consentire alle amministrazioni in indirizzo di operare correttamente in questo nuovo assetto.
Per effetto della novella normativa, dal 1° novembre 2021 hanno ripreso efficacia le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, ripristinando il sistema binario di accesso alla dirigenza di livello generale.
Nell'assetto normativo a regime, infatti, al sistema disciplinato dall'art. 23 del richiamato decreto legislativo n. 165/2001 - secondo cui si ha il transito dalla seconda alla prima fascia della qualifica dirigenziale dopo un quinquennio di svolgimento di incarico di prima fascia - si va ad affiancare la modalità concorsuale, già introdotta dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009 ma mai concretamente applicata per il susseguirsi di interventi normativi che ne hanno sospeso l'efficacia.
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In base alle modifiche introdotte dal decreto-legge 9 giug
no 2021, n. 80, dunque, la modalità concorsuale di copertura dei posti dirigenziali di prima fascia va obbligatoriamente utilizzata per il cinquanta per cento dei posti che, annualmente, si rendono disponibili a seguito di cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, collocati nel ruolo di prima fascia, per effetto di
collocamento in quiescenza.
Al tal fine appare utile condividere alcune prime indicazioni relative alla programmazione dei fabbisogni dei dirigenti di livello generale, di seguito sinteticamente illustrate.
In termini di programmazione dei posti da mettere a concorso, il comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28-bis prevede che "entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire". Rilevano, dunque, ai fini del calcolo delle cessazioni, esclusivamente quelle che rispondano a tutti i seguenti requisiti:
- cessazioni intervenute in relazione all'accesso al trattamento di quiescenza (sono escluse, dunque, le dimissioni per altra causa o il passaggio ad altra amministrazione per mobilità);
- dirigenti di ruolo dell'amministrazione che registra la cessazione e ne programma la copertura (sono esclusi, pertanto, i dirigenti incaricati ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001);
- dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo dell'amministrazione (sono esclusi, quindi, i dirigenti di seconda fascia con incarico di prima fascia che non abbiano visto formalizzato il loro passaggio al ruolo della prima fascia).
In merito alla richiamata programmazione dei posti da coprire, si ritiene che tale programmazione debba essere organicamente inserita nel documento di programmazione dei fabbisogni di personale, con separata evidenza, senza dover rappresentare un ulteriore adempimento a sé stante; ciò implica una potenziale difformità di termini tra quello contenuto nell'art. 28-bis (31 dicembre) e quello raccomandato per l'adozione del piano dei fabbisogni ai sensi di quanto precisato nelle linee-guida di cui al D.M. dell'8 maggio 2018 (15 novembre) o del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 80/2021 (il 31 gennaio, a regime). Trattandosi, ad ogni modo, di termini privi di carattere perentorio, si ritiene che, per economicità dell'azione amministrativa, vada assicurato l'allineamento temporale dei due adempimenti, fermo restando l'impegno a operare tempestivamente rispetto al triennio che si dispiega.
Inoltre, si deve ritenere che l'avvicendamento relativo alla dirigenza di prima fascia ricondotto al meccanismo concorsuale debba inserirsi nel consueto iter che prevede l'indicazione delle
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cessazioni già avvenute nell'anno immediatamente precedente al triennio di programmazione e la stima di quelle che interverranno negli anni oggetto del piano, e la conseguente pianificazione delle assunzioni da operare nei limiti del cinquanta per cento dei corrispondenti fabbisogni, cui deve fare seguito la successiva adozione del dPCM di autorizzazione emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del richiamato D. Lgs. n. 165/2001.
Considerati i tempi tecnici necessari all'iter di perfezionamento del richiamato dPCM, nella prima fase di attuazione della novità legislativa in oggetto, ossia l'annualità 2022, si ritiene coerente con l'esigenza di coprire in tempi rapidi i posti di livello generale, stante la natura strategica degli incarichi da conferire, che le amministrazioni procedano a pianificare e svolgere le relative procedure concorsuali per il numero di posti derivante dalle stime sulle cessazioni del triennio oggetto di programmazione. Il relativo dPCM autorizzatorio provvederà a sancire la correttezza del calcolo operato. Ciò consentirà di disporre di graduatorie utili a cui poter attingere con immediatezza nel momento di perfezionamento della relativa facoltà assunzionale, che sarà autorizzata secondo le consuete modalità.
In considerazione di alcune variabili inerenti al trattamento di quiescenza connesse alle diverse opportunità di accesso ai trattamenti pensionistici, nonché di quelle relative a ricostruzioni di carriera talvolta incomplete, per la stima delle cessazioni nelle annualità oggetto di programmazione si può tenere conto del compimento del 67° anno di età (requisito anagrafico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia), o in via più prudenziale, del 65° anno di età (riferimento all'età ordinamentale per la cessazione dal servizio), fermo restando che la copertura dei posti potrà avvenire solo a fronte di cessazioni effettivamente intervenute nell'anno precedente. La scelta sull'età da considerare nelle stime è rimessa all'amministrazione, sulla base di proprie valutazioni prudenziali e del livello di completezza del patrimonio informativo posseduto relativamente alla storia contributiva delle proprie unità di personale interessate dalla norma in commento.
Per quanto attiene al periodo di riferimento delle cessazioni utili a costituire la base di calcolo per l'applicazione del 50% da destinare a concorsi, si ritiene che la sospensione dell'applicazione dell'articolo 28-bis conclusasi con il 31 ottobre u.s. determini che siano da inserire nel computo che alimenta il calcolo per le corrispondenti assunzioni a far data dal 2022 le cessazioni intervenute dal 1° novembre 2021, senza riproporzionamento su base annua.
Pertanto, le cessazioni intervenute dal 1° novembre 2021 andranno sostituite, per il cinquanta per cento, con personale reclutato mediante concorso. Tenuto conto che si tratta di un'appendice di anno, in fase di prima applicazione della norma si ritiene ammissibile sommare le cessazioni intervenute nei due mesi conclusivi dell'annualità 2021 a quelle che interverranno nel corso del 2022, posto che resta salva la facoltà, per le amministrazioni che lo ritenessero
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preferibile, procedere a programmare un concorso per il 50% delle cessazioni avvenute negli ultimi due mesi del 2021 già nel corso del 2022, a fronte di un coerente piano dei fabbisogni.
Quanto, infine, al valore economico da prendere a riferimento per la quantificazione del budget assunzionale, appare appropriato fare riferimento al valore dello stipendio tabellare della dirigenza di prima fascia come definita nel CCNL applicabile, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, tanto per la valorizzazione delle cessazioni quanto per l'indicazione dell'onere assunzionale.
In assenza di disposizioni normative specifiche, al fine di non comprimere l'autonomia delle amministrazioni nelle politiche di reclutamento non è richiesta una programmazione che indichi il riparto delle posizioni da coprire tra le varie strutture delle amministrazioni medesime (ad es. dipartimenti, direzioni, uffici di diretta collaborazione, ecc.) della quota complessiva del 50% da riservare al reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorsi pubblici, che andrà quindi indicata semplicemente come numero totale di unità nel triennio di riferimento.
Resta, tuttavia, inteso che, considerata la valenza strategica di questo tipo di reclutamento, si debba escludere la possibilità di operare sommatorie di budget tra la dirigenza di prima fascia e il montante finanziario per le nuove assunzioni derivante dalle cessazioni del restante personale di qualsivoglia qualifica, incluse le unità dirigenziali di seconda fascia.
In considerazione delle novità legislative introdotte nell'articolo 28-bis in tema di ambiti di competenze da accertare mediante le prove concorsuali (comma 3-bis) e di reclutamento a tempo determinato di soggetti in possesso di peculiari professionalità (comma 2), con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione saranno successivamente fornite indicazioni aggiornate sulle procedure di reclutamento da adottare.
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Da: e qualcuno in due ore (le altre per ing e sit)03/07/2024 11:37:43
può aver scritto mai o essersi ricordato di tutto questo? Ma non fate i fenomeni...
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Da: la verità03/07/2024 11:39:21
è che il tempoi era poco:abbiamo sostenuto 7 prove in 7 ore in due giorni: voglio proprio vedere cosa hanno combinato tutti questi pozzi di scienza, alla fine...
Rispondi

Da: Circolare Funzione Pubblica03/07/2024 11:41:03
Io non ho neanche partecipato
Ho messo solo questa circolare che forse può fornire qualche spunto.
Rispondi

Da: per circolare funzione pubblica03/07/2024 11:49:48
Senz'altro si doveva menzionare la possibilità di ricorrere al concorso ex articolo 28-bis fra le altre soluzioni, come si doveva menzionare che occorreva procedere in conformità ai budget ed inserendo le modalità assunzionali nel piano integrato di attività e organizzazione (cose che io ho fatto).
Tuttavia, questo livello di approfondimento è probabilmente eccessivo per una prova dal taglio pratico della durata ridotta.
Rispondi

Da: Indice sistematico03/07/2024 12:20:12
A parte che non c'era scritto da nessuna parte che i dirigenti da organigramma che l'amministrazione cercava erano frutto di cessazioni precedenti (e non magari dimissioni od altro)…
Lo abbiamo già detto.
La traccia parlava di soluzioni non soluzione. Infatti si poteva risolvere in molte maniere.
Rispondi

Da: Indice sistematico03/07/2024 12:35:08
* specifico cessazioni per pensionamenti. ARAN come già scritto in altro post specifica che nel conteggio per applicazione 28 nn si devono computare le cessazioni ad altro titolo.
Comunque queste circolari le abbiamo viste tutti dopo….
con il senno di poi ed un po' di tempo tutti avremmo scritto un trattato completo sul tema.
Rispondi

Da: Majajja03/07/2024 12:56:52
Quindi 19 comma 5 bis, 28bis comma 1 2 e 3 ci stavano
Rispondi

Da: Indice sistematico03/07/2024 12:59:56
Si ed anche mobilita'. A mio parere.
Rispondi

Da: nonentrareseigeometra03/07/2024 14:29:19
Sono allibito.
Circolari interpretative di estrema difficoltà che nessuno al mondo avrebbe potuto conoscere.
E insisto sui numeri: la copertura di un organico di 5 con 2 posti coperti equivale a una copertura del 40% complessivo.
Siccome 1 posto ex art. 6 era già coperto, come dice la traccia, e ' matematica ( non un'opinione) che l'altro posto è coperto ex comma 4.
Non mi si dica che era irrilevante perché il problema specifico da risolvere era numerico.
E neppure mi si dica che la traccia dava per scontato che si erano già esaurite le percentuali.
Accetterei solo che mi si dica che c'è un errore nella traccia.
E che errore!
Rispondi

Da: Peccato che03/07/2024 14:53:27
La traccia dicesse che era stata superata la soglia del comma 4 e del comma 6.
Poi dove era scritto che due posti erano coperti e quindi era coperto il 40% dei posti?
Siamo allibiti noi.
Te la canti e te la suoni.
Rispondi

Da: Indice sistematico03/07/2024 14:58:45
Ma quando pubblicano tutte le tracce degli scritti?
Rispondi

Da: Peccato che03/07/2024 15:01:00
La traccia ti dice solo che hai 5 posti e ne devi coprire tre!
Punto!
E ti dice che non puoi utilizzare ne il comma 4 ne il comma 6!
Per cui dire che i due posti (cioè il 40%) è coperto con il comma 4 e il comma 6 è pura interpretazione!
È andare oltre la traccia!
La questione, invece, era trovare soluzioni alternative al comma 4 e al comma 6.
Rispondi

Da: Peccato che03/07/2024 15:08:05
Poi mi sembra che la circolare che è stata postata dica l'ovvio.
Cioè se faccio un concorso devo necessariamente aver fatto una programmazione.
Per cui ci deve essere a monte un piano del fabbisogno (che è ora confluito nel PIAO).
Sulla base del piano faccio un concorso con le modalità necessarie per "implementare le competenze" come richiede la traccia.
Questo, a mio avviso, era un punto cardine.
Poi il comma 2 dell'art. 28-bis per coprire il terzo posto: anche qui apposita commissione proprio per cercare le competenze richieste!
Rispondi

Da: nonentrareseigeometra03/07/2024 15:12:08
Non voglio essere insistente, ma la traccia dice: avendo superato il limite delle quote di cui al comma 4 e comma6.
Forse sono state distribuite tracce diverse.
Rispondi

Da: Peccato che03/07/2024 16:12:47
Infatti
Mi sa che a te ne hanno data una a parte…
Rispondi

Da: nonentrareseigeometra03/07/2024 16:18:23
Peccato che tu non riesca a capire che il limite del 70% si riferisca solo solo solo a una delle 3 categorie di cui al comma 4.
Peccato che solo tu abbia letto che sussisteva un divieto di applicazione del comma 4.
Rispondi

Da: che noia03/07/2024 16:33:52
Invece di scrivere trattati aspettate (chissà quanto a proposito!!) e vedrete.
Rispondi

Da: X tutti 1  - 03/07/2024 16:38:23
Ho sottoposto la traccia ad una mia conoscente che l'ha condivisa in un gruppo di candidati e vincitori del concorso referendario corte dei conti. La soluzione indicata è nell'ordine: 28 bis c.2 - 28 bis c.3. Tutto il resto (5bis incluso) risulta non applicabile. In fondo poteva starci una citazione al regime transitorio per gli incarichi destinati alle pa coinvolte nel pnrr.
Rispondi

Da: Essereononessere 03/07/2024 16:46:30
Certo per tutti😂.
E che vincitori hai interpellato.
Che il concorso debba essere fatto, nessuno lo hai mai messo in dubbio. Ma che non si applichi il 5 bis perché mai! Se sono referendari dovrebbero motivare. Vedi che non sanno che non ci sono più limiti e che il 5 biso usano tutte le pa
Rispondi

Da: Essereononessere 03/07/2024 16:52:25
Dopodiché, l'art 28 bis comma 2 prevede il fallimento delle procedure di interpello. Quelle ai sensi del comma 5 bis cosa sono? Non sono procedure di interpello? Pensa che molte pa le fanno insieme per comma 4 e comma 5 bis...informati!
Rispondi

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