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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: ............06/12/2011 11:15:03
Sai leggere? E allora se sai leggere che cavolo di domanda metti?
Rispondi

Da: x CdS06/12/2011 11:16:01
Sicuro se dice che il concorso è per la scuola materna.
Ops no è per laureati. Allora la vedo complicata.
Rispondi

Da: Corte dei Conti sezione 106/12/2011 11:20:23
Credo che avrò bisogno di leggere il tutto ma,alla luce di quello che ho letto devo solo preparare il conto.
Rispondi

Da: per x CdS06/12/2011 11:30:03
ma quali laureati...................ci sono le maestrine d'asilo e i periti eletromeccanici !
E' per idioti dell' "ultimo treno" !
Rispondi

Da: x per x CdS06/12/2011 11:35:00
Pur volendoti dar retta mi confermi che il concorso non è da scuola materna.
Tu mi parli in ogni caso di diplomati, quindi dopo le elementari e dopo la scuola media.
Non posso consentire una gestione da scuola materna.
Rispondi

Da: e06/12/2011 13:27:45
laureati con voto inferiore a 99!
Rispondi

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Da: e "esimi"06/12/2011 13:29:26
sindacalisti che ....meglio lasciar perdere.
Rispondi

Da: tutto deve essere06/12/2011 13:38:55
annullato. che si proceda ad una riqualificazione seria, non una che faccia passare cani e porci.
Rispondi

Da: x e06/12/2011 14:04:28
almeno quelli un alaure ce l'hanno. Sempre meglio con 96 che non avercela per niente e pretendere di arrivare a fare i IIIF7.
Rispondi

Da: si, come06/12/2011 14:06:53
gli esimi sindacalisti che non sanno neanche scrivere in italiano corretto ma gli spetta tutto persino a costo di corrompere il presidente del CdS. !
blaaahhh
Rispondi

Da: porco06/12/2011 14:28:00
scusate, posso passarvi avanti?
Rispondi

Da: (porco) cane06/12/2011 14:31:01
c'ero prima io!
Rispondi

Da: un c106/12/2011 14:31:30
non tergiversate e fateci sapere cose pertinenti alle sentenze, qui nessuno si esprime in via ufficiale! E' il gioco della suspance?
Rispondi

Da: porco06/12/2011 14:32:18
giuda...c'hanno fottuto!
Rispondi

Da: iniziamo a ripassare06/12/2011 14:35:41
L'Annullamento nel diritto amministrativo è l'istituto mediante il quale viene fatta perdere efficacia ad un precedente atto amministrativo. Tale istituto può essere l'effetto di una sentenza di un giudice amministrativo, oppure può essere operata in via di autotutela da parte della pubblica amministrazione stessa. In quest'ultimo caso si parla, più propriamente, di revoca dell'atto.

Rispondi

Da: new riqualification06/12/2011 14:37:01
per quest'anno
non cambiare
stessa spiaggia
stesso mare...
Rispondi

Da: x un c106/12/2011 14:38:16
Ma perchè non pretendi la trasparenza? Per quale motivo devi sapere le notizie qua? Perchè non cerchi le notizie dove dovrebbero dartele?
Rispondi

Da: x iniziamo ....06/12/2011 14:39:06
e quindi?
Rispondi

Da: heheheheheh06/12/2011 14:43:00
Che goduria,passerò proprio un Ottimo Natale. :-))
Hihihihihihihih
Rispondi

Da: bombarda si bombarda no06/12/2011 14:45:55
si spegne nel nulla l'eco della bombarda?
a questo punto, ogni ulteriore istanza (e speranza) fondata su premesse inconsistenti mi sembra tramontata...
questo, probabilmente, è il motivo dell'assordante silenzio...
Rispondi

Da: x la pecorella hehehe...06/12/2011 14:49:17
o bebebe....
ti auguro di passare un natale sommerso dalle fetide dispense, con il cervelletto che ti puzza di fritto, tra spasimi ed angustie....
auguri!
Rispondi

Da: io non ci credo06/12/2011 14:50:54
non è possibile, in qualche modo dovranno salvare capre cavoli e faccendieri
Rispondi

Da: che schifo sta06/12/2011 14:53:21
riqualificazione, il solo avervi preso parte ci "dequalifica",  ci chiamano pure faccendieri, dell'ultimo treno, ecc ecc.
Anzi.. ormai ci chiamiamo da soli!
Rispondi

Da: spezziamo una lancia06/12/2011 15:02:36
in nostro favore...
é vero che, a volte, facciamo prendere il sopravvento ai peggiori istinti che abitano dentro di noi
credo, però, che a questo ci abbiano anche portato, illudendoci di partecipare ad una "normale" procedura (con normale intendo mediamente corrotta - e non venitemi a dire che le altre sono cristalline!) e poi trasformatasi di passo in passo, anche grazie ai cavilli offerti al nemico, in un girone infernale!
come ho avuto modo di dire altre volte, sarebbe stato meglio essere stata fatta secca subito e non dare il via a questa altalena di fatica e di false speranze....
poi, se volete pulirvi le orecchie e la bocca, provate a vedere cosa si scrive su altri forum, anche da parte di futuri dirigenti!
Rispondi

Da: x spezziamo ...06/12/2011 15:08:53
scusa perchè non provi a partecipare a un normale concorso dall'esterno (ssef, consob, BI) così ti rendi conto se gli altri sono alla CARLONA come questa riqualificazione o piuttosto sono SERIE e cristalline! !!!!!
Ah, già...tu hai i requisiti solo per l'ultimo treno "mediamente corrotto" come lo definisci tu.
Rispondi

Da: io ne06/12/2011 15:11:34
ho fatti di concorsi ma quello che ho visto alla riqualificazione ...da nessuna parte ( ma dove esiste che alle preselettive compili il questionario e poi lo passi a chi ti pare per farlo copiare ???????????)
Giuro: MAI visto da altre parti.
Rispondi

Da: ????06/12/2011 15:11:41
N. 06398/2011REG.PROV.COLL.
N. 03154/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3154 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Baccillieri Pasqualina, Fintini Fabio, Fiorello Patrizia, Graziani Pietro, Puccio Antonia, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Camerini, Adriano Rossi, con domicilio eletto presso Adriano Rossi in Roma, viale delle Milizie 1; Pirone Antonietta, Mazzeo Nerina;
nei confronti di
Pannone Adriana, Catalano Giampiero, Rizzi Francesca, Liguori Livadiotti Gabriella;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01581/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA VINCITORI CORSO-CONCORSO PASSAGGIO POSIZIONE ECONOMICA C1

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Adriano Rossi e Giovanni Palatiello (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il presente appello il Ministero, sotto diversi profili, lamenta l'erroneità della del Tar del Lazio con cui sono stati annullati rispettivamente:
-- la graduatoria dei vincitori del corso-concorso per il passaggio tra le aree professionali BI, B2 e B3 alla posizione economica C1, profilo professionale amministrativo tributario, Regione Lazio, approvata con atto 13 aprile 2006 del Dipartimento delle politiche fiscali;
- il verbale di intesa 1 agosto 2003;
- il successivo provvedimento 24 luglio 2006, di ulteriore rettifica della graduatoria e di ammissione al percorso formativo.
Il TAR si è espresso, in estrema sintesi, nel senso che il problema del divieto del doppio salto rimanesse - di fatto- assorbito dal rilievo che l'Amministrazione è comunque vincolata al rispetto del bando di gara che non può, durante lo svolgimento del concorso interno, essere modificato nelle sue regole, anche se illegittimo, salvo sua revoca in autotutela.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati i quali, contestando le argomentazioni dell'Amministrazione appellante, hanno concluso per il rigetto.
Con ordinanza n.2306/2009 la Sezione ha accolto l'istanza di sospensione cautelare della decisione.
Con la memoria per la discussione gli appellati hanno ricordando i precedenti a loro favorevoli.
Chiamata all'udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
___ 1. L'appello è infondato nel merito.
___2. Con un primo gruppo di censure l'Avvocatura assume l'erroneità della decisione nella parte in cui non sono state disattese le eccezioni pregiudiziali di irricevibilità, per l'affermata tardività dell'impugnazione dell'accordo sindacale 1 agosto 2003; e di difetto di interesse, perché l'amministrazione applicando le affermazioni del TAR avrebbe potuto indire nuova procedura alla quale i ricorrenti non avrebbero potuto più partecipare per la preclusione conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale.
Al riguardo, da un lato la preintesa sindacale dell'1.8.2003 non aveva portata immediatamente lesiva ed ha semmai recato una lesione agli interessi dei ricorrenti che si è avverata solo nel momento nel quale sono stati dichiarati vincitori della procedura, rispetto ai graduati di merito, i titolari della posizione economica B3 in applicazione del "diritto" di precedenza; dall'altro le censure sollevate dai ricorrenti di primo grado non miravano ad invalidare l'intera procedura concorsuale e, quindi, non tendevano a travolgere la graduatoria contestata, venendo soltanto sottolineata la validità di quella di merito nel rispetto delle prescrizioni poste dal bando di concorso.
___2. La questione sostanziale posta dall'appello deve essere parimenti disattesa.
Come la Sezione ha avuto modo di affermare in sentenze intervenute su altri ricorsi del tutto identici ed alle cui ampie motivazioni si rinvia in questa sede (cfr. infra multa n.637/2009; n. 5042/2009, n. 5829/2009; 05831/2009; n. 1609/2008) le problematiche ruotano principalmente intorno a due temi: se il passaggio dalle posizioni economiche B1 e B2 a C1 realizzi fattispecie di avanzamento per " saltum " ( più volte sanzionata dalla Corte Costituzionale) e se - nel corso dell'espletamento di tale concorso interno - sia legittimo attribuire precedenza nella nomina agli aspiranti rivestenti la posizione economica B3 (indipendentemente dal punteggio di merito conseguito e, come da apposito accordo sindacale, in dichiarata adesione alla sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2002, n. 194, sopravvenuta al bando).
Il Ministero appellante in estrema sintesi contesta l'erroneità della decisione gravata lamentando:
-- che l'accordo del 1.8.2003 era perfettamente legittimo;
-- che è possibile "salvare" la procedura con una modificazione "implicita" del bando di concorso per la sua "costituzionalizzazione" mediante la previsione ( postuma ) di una "preferenza" a favore dei candidati B3;
-- che al Contratto collettivo sarebbe assegnato il ruolo di fonte esclusiva.
L'assunto va respinto.
Come la Sezione ha avuto modi di precisare:
-- fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela, l'Amministrazione è obbligata a darvi esecuzione e, conseguentemente, i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie "chances" di successo;
-- le norme sopravvenienti non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (cons. St., IV, 6 luglio 2004) e detto principio ha valore assoluto, neanche superabile dall'intenzione di adeguarsi a pronunce della Corte Costituzionale (Cons. St., VI, 12 giugno 2008, n. 2909);
-- né in contrario rileva il fatto che nell'area B esistano tre posizioni (B1,B2 e B3), in quanto le stesse hanno una ragione prevalentemente economica e descrivono un livello omogeneo di competenze, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una progressione verticale con acquisizione di un livello giuridico superiore, che peraltro l'art. 15 del CCNL del 16.2.1999 condiziona al possesso dello specifico titolo di studio per l'accesso dall'esterno e, in subordine, al titolo inferiore in relazione però a differenziate anzianità di servizio richieste ( 9 anni in B1, 7 in B2, 5 in B3);
-- i principi in passato espressi dalla Corte Costituzionale vanno letti alla luce dei nuovi ordinamenti professionali, come si desume dalla sentenza 21 aprile 2005 n. 159, e la Corte non ha affatto condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto che in ogni caso fosse salvaguardato il principio dell'accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall'esterno, ritenendo non ragionevole soltanto quelle norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti;
- non può fondatamente invocarsi l'applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto in data 1 agosto 2003, sia perché esso non prevede affatto la precedenza poi applicata, sia perché riserve, precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego sono benefici che possono essere attribuiti unicamente dalla legge o dai suoi atti normativi di attuazione (cfr. D.Lvo 30 febbraio 1993 n. 29, art. 41, comma 1, lett. c), non anche in via pattizia.
___ 3. Per le considerazioni sopra svolte, poiché la precedenza contestata in primo grado non era prevista dal bando e neppure dal suddetto accordo sindacale che ha provocato il sovvertimento della graduatoria, coerentemente l'appello va respinto e la sentenza confermata nei sensi innanzi esposti.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della particolarità e novità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto.
___ 2.Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma in camera di consiglio nei giorni 21 giugno e14 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Da: heheheheheh06/12/2011 15:31:08
Bheeeeeeeeeeeeeeeeeee che fai beli? ma come io dico che passerò un buon Natale e tu pensi alle dispense?,Certo che il colpo lo devi aver sentito.Io godo di me a prescindere e poi,non ho bisogno di studiare io. Buon Natale anche a te e alla tua splendida famiglia.Dimenticavo,sii sportivo,o meglio rilassati. :-))
Rispondi

Da: un giorno da pecora06/12/2011 15:59:51
non ho preso nessun colpo di grazia, dato che in mano avevo già un pugno di mosche
non ho famiglia e non mi interessa il Natale
non sono sportivo e non mi piace rilassarmi
sono il tuo negativo e ti troverò!!!!
Rispondi

Da: buon natale06/12/2011 16:05:22
a chi è senza amore
buon natale
a chi solo muore
buon natale a chi ha freddo e
sogna il sole
buon antale a te.
Rispondi

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