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70 DIRIGENTI AGENZIA DOGANE
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Da: Mario | 02/04/2008 12:59:30 |
x interno Che non si voglia attendere la fine delle prove per proporre il ricorso giurisdizionale è una questione di opportunità (anche condivisibile), già ampiamente dibattuta in questo thread. Tuttavia, qualificare la data pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell'Agenzia come dies a quo da cui decorre PERENTORIAMENTE il termine per proporre il ricorso, è atto palmarmente falso, mirato esclusivamente a creare panico tra i potenziali ricorrenti. | |
Da: li | 02/04/2008 13:40:19 |
i commissari sono sindacalsiti, confermo | |
Da: lasciate perdere | 02/04/2008 15:03:21 |
è imminente un nuovo concorso per dirigenti. Non sprecate energie con i ricorsi, è tutto inutile | |
Da: lasciate perdere | 02/04/2008 15:06:25 |
sappiate che a Via Carucci non hanno minimamente paura dei ricorsi. Gli rimbalzano letteralmente e vanno avanti per la loro strada. I 33 passeranno tutti, nessuno escluso, e voi ancora vi state a sbattere sull'interpretazione di dottrina e giurisprudenza, ma non l'avete capito ancora che non c'è niente da fare? S V E G L I A T E V I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | |
Da: nnnnnn per li | 02/04/2008 15:19:20 |
Ok, ripeti in continuazione che sono sindacalisti, ma chi di loro? Puoi provarlo? A quale sigla appartengono? Lo sono tuttora o lo sono stati in passato, prima di fare carriera (non dimentichiamo che si tratta di dirigenti di prima fascia)?; dove si può trovare la conferma di quello che dici? Non è per mancanza di fiducia ma la tua affermazione mi sembra un po' vaga. | |
Da: interno x palmarmente mario | 02/04/2008 17:46:52 |
recente sentenza 04/03/2008 del cds: In linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 843; sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5407). Siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando (come nel caso di specie) che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario (ex plurimis artt. 6, co. 4 e 5, t.u.imp.civ.St., 6, d.P.R. n. 487 del 1994), prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice. In tal caso il giudizio costituisce l’atto conclusivo e lesivo per l’interessato il quale ha l’onere d’impugnarlo, con la conseguenza che il termine decorre dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5507; sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2572). Nel particolare caso di specie la formalità in questione non è stata effettuata sicché non può dirsi che il termine decadenziale abbia iniziato a decorrere dal 2 febbraio 2001. L’art. 21 l. T.a.r. prevede, però, che in mancanza delle formalità della pubblicazione o della notificazione individuale, il termine decadenziale decorra dalla piena conoscenza che il soggetto ha avuto dell’atto lesivo di cui è destinatario. L’indirizzo prevalente in giurisprudenza ritiene, nell’ipotesi in cui il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendo o disconoscendo diritti aspettative o altre utilità : che il termine per chiedere l’annullamento decorre dalla sua conoscenza che si concretizza nel momento della piena percezione dei contenuti essenziali (autorità emanante, data, contenuto dispositivo, effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, che è rilevante solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (cfr. Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2811; sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4803; sez. V, 10 marzo 2003, n. 1275); che i termini cominciano a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo non dalla puntuale conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che lo inficiano, essendo irrilevante le convinzioni dei destinatari circa la illegittimità dell’attività amministrativa (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3775; sez. V, 2 aprile 1996, n. 381); che nulla innova, sul punto, l’obbligo, codificato dalla legge n. 241 del 1990, di consentire agli interessati l’accesso alla documentazione, al cui ritardato adempimento l’ordinamento soccorre con la possibilità , accordata all’interessato, di proporre motivi aggiunti, e, con gli stessi, anche di introdurre l’impugnazione di atti e provvedimenti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati con il ricorso principale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3775). ergo il termine del 20 febbraio è perentorio (comunque lo è quello successivo della eventuale richiesta di accesso) | |
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Da: Mario | 02/04/2008 18:24:08 |
X INTERNO "L’art. 21 l. T.a.r. prevede, però, che in mancanza delle formalità della pubblicazione o della notificazione individuale, il termine decadenziale decorra dalla PIENA CONOSCENZA CHE IL SOGGETTO HA O HA AVUTO DELL'ATTO LESIVO DI CUI E' DESTINATARIO!" "ergo il termine del 20 febbraio è perentorio (comunque lo è QUELLO SUCCESSIVO DELL'EVENTUALE RICHIESTA D'ACCESSO)" Caro interno, sono perfettamente d'accordo con quanto affermi nella tua chiusura d'intervento. Ergo, il dies quo non decorre dal 20 febbraio MA DA QUANDO SI DIMOSTRA DI ESSERE A PIENA CONOSCENZA DELL'ATTO LESIVO (esclusione, mancato superamento prove scritte, etc) DI CUI SI E' DESTINATARI! Cio' vuol dire che se SOLO IN DATA ODIERNA presento una richiesta d'accesso agli atti, lamentando di non conoscere, ad oggi, l'esito delle mie prove scritte, i 60gg decorrono da QUANDO MI SI CONSENTE L'ACCESSO ALLE MIE PROVE, DA CUI APPRENDO SENZA OMBRA DI DUBBIO DI NON AVER SUPERATO IL MINIMO RICHIESTO DAL BANDO PER ACCEDERE ALLE PROVE ORALI! PS. grazie per la sentenza postata....ma la conoscevo già . Era proprio perchè ne conoscevo il contenuto che, nei precedenti post, avevo interloquito vivamente con Forense. | |
Da: Mario | 02/04/2008 18:42:26 |
x INTERNO "Siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia IL BANDO (come nel caso di specie) che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario, prevedano una forma di PUBBLICITA' OBBLIGATORIA che, oltre a garantire la PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI e la trasparenza dell’azione amministrativa, INCIDA SULLA DECORRENZA DEL TERMINE PERENTORIO PER IMPUGNARE, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice". Ho dato un'occhiata al bando che, all'art.7, comma 2, prevede che "i candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, verranno informati con comunicazione scritta, almeno 20 gg prima della data della prova stessa". Pertanto, diversamente dal caso contemplato nella sentenza postata, il bando dell'Agenzia delle dogane non ha disposto alcuna forma di PUBBLICITA' OBBLIGATORIA IDONEA A GARANTIRE LA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI, avendo previsto la comunicazione degli esiti ai soli candidati ammessi agli orali. | |
Da: li | 03/04/2008 10:43:48 |
sipdad | |
Da: ... | 03/04/2008 11:01:05 |
ecco il link dove poter verificare quanto affermato da li http://www.dirstat.it/sipdad/Comunicati_file/Comunicati/QUADRI%20DIRETTIVI%20aggiornati%20a%20NOVEMBRE%202007.doc | |
Da: .............. | 03/04/2008 12:03:21 |
Uno non è più sindacalista e l'altra è solo membro supplente della commissione, e non ha sostituito nessuno. | |
Da: prendete atto | 03/04/2008 12:25:56 |
e aspettate il prossimo concorso. E' tutto finito | |
Da: interno | 03/04/2008 12:57:26 |
come fai a sapere che la de robertis non ha sostituito nessuno? | |
Da: .............. | 03/04/2008 13:07:01 |
In caso di sostituzione avrebbe dovuto esserci una determina ad hoc, come nel caso dell'altro commissario dimissionario, tempestivamente sostituito con determinazione dirigenziale. | |
Da: interno | 03/04/2008 14:50:15 |
ma il supplente non è colui che può sostituire un membro effettivo anche per singole sedute di correzione? "se sbaglio mi corriggerete" 4. Commissione esaminatrice. 1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. 2. Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C. 5. La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica. 6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne. 8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalità di nomina indicate nel presente articolo. anche per i supplenti bisogna rispettare le modalità di nomina indicate nell'art.4 | |
Da: affer | 03/04/2008 22:06:26 |
x interno ti sei unito alle richieste di accesso ed al ricorso collettivo? | |
Da: interno | 04/04/2008 09:29:43 |
x affer si | |
Da: LASCIATE STARE!!!!!!!!!! | 04/04/2008 12:02:10 |
sappiate che a Via Carucci non hanno minimamente paura dei ricorsi. Gli rimbalzano letteralmente e vanno avanti per la loro strada. I 33 passeranno tutti, nessuno escluso, e voi ancora vi state a sbattere sull'interpretazione di dottrina e giurisprudenza, ma non l'avete capito ancora che non c'è niente da fare? S V E G L I A T E V I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | |
Da: x forense | 05/04/2008 12:23:10 |
vorrei contattarti per chiederti alcune cose in merito ad un eventuale ricorso, mi puoi lasciare un tuo recapito? | |
Da: affer | 05/04/2008 13:36:03 |
x forense: ma tu ti sei unito a noi per il ricorso? | |
Da: mossad | 05/04/2008 20:00:36 |
buonasera ! ho appena letto il plico dei compiti e dei verbali richiesto. in un primo verbale di riunione sono stati fissati i criteri attraverso un griglia di valutazione a cinque parametri (se non ricordo male). poi c'è un verbale di correzione per ogni seduta : in ogni seduta correggevano entrambe le prove di 15/20 candidati . Unica stranezza rilavata: in un verbale risulta che sono riusciti a correggere 30 elaborati (15 X 2), commentarli (tra loro oralmente )e stilare le relative griglie di valutazione in appena 150 minuti!!!! vuol dire compiti lunghi anche 8 -10 pagine corretti in meno di 5 minuti. le griglie di valutazione sono completamente asettiche: riportano il numero attribuito al candidato e la votazione per ciascun parametro. Il voto finale deriva dalla somma di tali voti. Ho confrontato il mio primo compito con quelli di altri sei o sette che sono passati e devo dire che assolutamente non trovo particolari differenze. Loro fanno alcuni timidissimi accenni di tre righe a ipotetiche griglie di valutazione per dirigenti, ma hanno omesso alcune cose che invece ho inserito io: es la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di reovca, l'obbligo del parere del comitato garanti etc... In conclusione posso affermare che non esistono differenze particolari, e il mio elaborato sarebbe potuto rientrar benissimo (come quello di tanti voi, credo) fra quelli passati. detto questo, credo poco all'efficacia di eventuali ricorsi, ma aspetto con favore fatti che possano farmi cambiar eidea | |
Da: affer | 05/04/2008 21:23:22 |
x mossad direi che gli elementi ci sono li hai elencati:i tempi ristretti per la correzione, i parametri asettici con impossibilità di verificare se correttamente applicati ai singoli compiti (dato che avrebbero potuto essere fatti passare altri) unisciti a noi del ricorso all'indirizzo ricorso dogane che trovi nel forum. siamo già in molti | |
Da: una | 06/04/2008 11:29:20 |
ma quanti siete a fare il ricorso che mi unisco? | |
Da: curioso | 06/04/2008 13:20:56 |
a chi devo scrivre per fare ricorso con voi? | |
Da: x curioso | 06/04/2008 20:59:56 |
ricorsodogane@hotmail.it | |
Da: momix | 07/04/2008 18:51:18 |
Anche nel verbale del giorno della correzione del miei elaborati hanno impigeato 2 ore e mezza per correggere 30 temi (5 minunti a tema!!) é tutto dire! Comunque negli altri temi che mi hanno dato con l'accesso non ho trovato (salvo in un caso) elementi tali da giustificare una valutazione migliore di quella che ho ricevuto. Anzi in alcuni casi mi sembravano inferiori al mio!!! Sono interessato anch'io al ricorso: ma a cosa puntiamo: i) annullamento del concorso; ii) rivalutazione dei temi? Di sicuro conviene chiedere la sospensiva delle prove orali e quindi bloccare l'avanzamento del concorso, onde evitare colpi di mano dell'amministrazione, che approvando la graduatoria sottoscriva i contratti con i vincitori ... | |
Da: x momix | 07/04/2008 19:05:09 |
ci puoi dire ... chi sono i commissari che hanno sottoscritto i verbali? | |
Da: ricorsista | 08/04/2008 10:19:13 |
Egregi colleghi, siamo venuti in possesso di tutti i temi che riguardano le 33 persone ammesse agli orali. Sembra, anche a parere di un legale che abbiamo consultato, che ci siano tutti i presupposti per fare ricorso ed ottenere quanto meno l'annullamento della procedura. C'è qualcuno che ha già proposto ricorso? | |
Da: riCORSARO nero | 08/04/2008 10:50:45 |
Certo!!! E mi hanno detto che non vi è alcun presupposto serio per ricorrere!!!!!!! | |
Da: .............. | 08/04/2008 11:01:28 |
per ricorsista Annullamento sulla base del cattivo esercizio della discrezionalità tecnica della commissione? Hai guardato un po' di giurisprudenza amministrativa? | |
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