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Da: C3 F4 diplomato10/03/2008 21:10:40
Complimenti a tutti, se non per la preparazione, per la vostra buona educazione

Da: x in attesa di incarico10/03/2008 21:58:03
dai vogliamo diventare preparati come te. Il direttore regionale come la preferisce la lingua? Immersa nell'ano fino alla punta o semplicemente spennellata sulla natica?

Da: affer11/03/2008 06:46:54
smettiamo di dare corda ai provocatori pensiamo al ricorso

Da: interno11/03/2008 08:32:18
ricorsodogane@hotmail.it

ho pensato e ripensato a quella raccomandata AR ridicola sulle nostre richieste di accesso.
sono dei buffoni e vogliono  solo farci perdere tempo!
propongo di buttare giù un semplice e snello ricorso al tar per l'accesso agli atti senza avvocato.
chi ha già scritto all'indirizzo può farsi sentire in proposito.
come qualcuno ha accennato, si rischia la decadenza dall'azione principale.


Da: LI11/03/2008 08:55:37
scusate. ma perchè buffoni? il procedimento è ancora in corso, quindi l'agenzia non ha i documenti che sono in possesso della Commissione. altro discorso sarebbe se l'accesso fosse stato richiesto dopo l'approvazione della graduatoria. qualcuno mi spiega?

Da: forense11/03/2008 09:12:00
a "x ricorsisti!"

Il termine per proporre gravame avverso il diniego, espresso o tacito, di accesso agli atti è di trenta giorni, secondo il rito speciale di cui all'art.25 della legge n.241/1990...

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Da: ricorsista11/03/2008 09:35:06
Vi ricordo che c'è la possibilità di esperire ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Da: mossad11/03/2008 11:09:37
vorrrei sapere ,da chi ha avuto la raccomadata di risposta, in che modo ha inoltrato la domanda. Io l'ho inviata via fax e non ho ricevuto nulla.

Da: interno11/03/2008 11:10:13
non conviene il ricorso alla commissione per l'accesso perchè, a prescindere che non risponde mai e il silenzio equivale a diniego per cui devi poi adire comunque il tar, l'amministrazione può anche, opportunamente motivando, non uniformarsi alla sua decisione e titocca di nuovo andare al tar.

sono dei BUFFONI perchè la commissione del concorso non è un pa distinta da quella che indice il concorso.

Da: interno11/03/2008 11:11:19
dai pigliamo una decisione in fretta...

Da: LI11/03/2008 11:28:21
la commissione è un organo diverso (tanto che occorre citarla in giudizio) dalla P.a. che bandisce il concorso. e cmq non si possono chiedere documenti a chi (come l'agenzia al momento) non ne è in possesso

Da: interessato11/03/2008 11:35:04
c'è anche il rischio che i documenti possano essere negati in quanto la richiesta potrebbe "gravemente ostacolare l'attività amministrativa".
E' solo una ipotesi ma l'amministrazione potrebbe argomentare che dovendo ottemperare a numerose richieste, si allungherebbero a dismisura i tempi della procedura concorsuale, con grave pregiudizio della stessa. Eccovi quindi il "grave ostacolo all'attività amministrativa" opponibile senza problemi dalla PA.
Poi vai da un giudice a dimostrare il contrario...
Sono pessimista

Da: interno11/03/2008 11:44:10
presumo quindi che la richiesta, ove tu l'abbia fatta, l'hai inoltrata alla commissione concorsuale...

Da: ricorsista11/03/2008 12:34:32
In realtà credo ci sia stata molta incertezza sul fatto di indirizzare l'istanza all'Area Centrale oppure alla Commissione di concorso

Da: LI11/03/2008 12:51:07
secondo me occorre indirizzarle a entrambe, così non si sbaglia.

Da: interno11/03/2008 13:41:24
se è vero ad esempio che dinanzi a tar puglia 6055/2006, la ricorrente ha citato Ministero e commissione esaminatrice, tuttavia il giudice accogliendo il ricorso ha condannato alle spese e all'esecuzione il ministero e non la commissione.

Da: LI11/03/2008 15:34:45
il caso che dici tu probabilmente riguarda un accesso al termine del procedimento (approvazione graduatoria) e non in corso di . confermi?

Da: interno11/03/2008 16:28:20
parlando del merito

TAR Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 27.06.2007 n. 594 (Alfredo Matranga) Va ammessa con riserva alle prove orali la ricorrente che, allegando al ricorso pareri pro veritate, fornisce concreti elementi di prova diretti a sovvertire la valutazione formulata dalla commissione di esame ed espressa col solo voto numerico. E' questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto, con l'ordinanza in commento, l'istanza cautelare connessa al ricorso proposto da una candidata esclusa dalle prove orali del concorso per notaio, ordinando alla commissione, in diversa composizione, la rilettura degli elaborati e ammettendo, vista l'urgenza, la candidata alle prove orali. In particolare, il TAR adito ha ritenuto illeggittimo l'operato della commissione d'esame rilevando: - da un lato, "......che la commissione stessa, essendosi limitata ad una valutazione meramente numerica degli elaborati dei candidati collocatisi nella fascia della sufficienza ma al di sotto della soglia della idoneità è incorsa nel lamentato vizio di disparità di trattamento, avendo invece riservato motivati giudizi ai concorrenti le cui prove non hanno neanche conseguito una stima di complessiva sufficienza;â - e, dallâalttro â.....che, nella specie, il giudizio della commissione di esame si è risolto, come già osservato, nella mera indicazione di un voto attribuito ad ognuno degli elaborati della ricorrente, senza che questi recassero traccia di glosse o correzioni apposte per evidenziare profili di inadeguatezza nella stesura delle prove.....".

Da: interno11/03/2008 16:34:32
x LI

nella sentenza tar puglia 6055/2006 il candidato aveva agito
per l'annullamento deL provvedimento di non ammissione  alla prova orale degli esami da avvocato, sessione 2002;
dei giudizi sugli elaborati svolti dal candidato indicati nel verbale n. 92 del 14.3.03;
di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale, compreso il verbale n. 1 del 28.11.02 nel quale erano indicati i criteri generali dì valutazione fissati dalla Commissione.

Da: Sereno11/03/2008 17:11:44


Nella raccomandata è scritto che la richiesta è stata girata alla commissione, quindi non c'è da fare alcuna altra richiesta. Entro 30 giorni se la commissione non comunica niente di intende negato il diritto di accesso e quindi, entro 30 giorni dalla data in cui è stata inviata la richiesta alla commissione, bisogna fare ricorso al TAR (anche senza avvocato) che deciderà entro 30 giorni. Altra cosa è il ricorso contro l'esclusione dalle prove orali ! 

Da: esterno11/03/2008 18:37:17
ricordo l'e mail ove scrivere per aggiungersi a quelli che stanno unendosi per fare ricorso, sia per l'eventuale denegato accesso sia per altri motivi

ricorsodogane@hotmail.it

Da: mossad12/03/2008 09:36:46
anche io ho ricevuto la stessa raccomandata.
in caso di inerzia della commissione cosa poter fare?
il rocorso al tar ha un xcosto che puo' variare dai 500 ai 2000 euro. Non so precisamente per ricorso in caso di rifiuto all'accesso, mi auguro sia la tariffa piu' bassa.
E' avvilente il dover sempre stare in guardia e combattere anche solo per far un accesso agli atti.

Da: interessato12/03/2008 09:57:21
trattasi di accesso infraprocedimentale. E va indirizzato all'area centrale personale organizzazione e informatica. Titolare del procedimento.

Da: forense12/03/2008 10:16:57
Ricordo che, in virtù del rito speciale di cui all'articolo 25 l.241/1990, non è necessaria la "difesa tecnica", per cui le spese vive sono rappresentate soltanto dal contributo unificato e dagli oneri di notifica...

Da: interno12/03/2008 10:56:43
quoto con forense

Da: ...12/03/2008 20:22:08
...

Da: attila12/03/2008 20:29:55
UNA RISPOSTA COME QUELLA NON SPOSTA IL TERMINE DI 30 GG PER RISPONDERE. AL 31 GIORNO FACCIO DENUNCIA PER OMISSIONE ATTI UFFICIO. IN QUESTO CASO SI HA RESPONSABILITA' PENALE PER IL SOLO FATTO DI NON RISPONDERE.

Da: ...12/03/2008 21:12:50
e ti conviene instaurare un procedimento penale contro l'agenzia? O meglio, contro il responsabile di quel procedimento? E quali vantaggi ti porterebbe? Oltre alla spesa per l'avvocato (necessario per l'eventuale processo penale?)...

Da: affer12/03/2008 21:46:04
x attila sono con te

Da: gilgamesh12/03/2008 22:26:42
bravo attila
dove c'è gusto non c'è perdenza

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