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TOTO TRACCE ESAME AVVOCATO 2011/2012
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Da: antonellaaaaaaaa13/12/2011 14:59:45
RAGAZZI CHIARIMENTO......
LA PRIMA TRACCCIA PARLA DI MANDATO A VENDERE.... MA ALLORA PERCHè LEGGO TUTTE QUESTE COSE SULLA MEDIAZIONE ?

Da: mL13/12/2011 15:02:40
sulla traccia n.1 ho trovato una sentenza (Trib. Palermo Sez. III, Sent., 24-06-2011) che racchiude massime di altre sentenze (il cui numero è indicato tra parentesi):
E' stato affermato che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (Cass. 5952/2005) e ciò anche quando il contratto sia stato stipulato nell'assenza e all'insaputa del mediatore, ma le parti si siano avvalse dell'opera da questi precedentemente svolta. Con riferimento più specifico al caso di specie, la Suprema Corte ha affermato il diritto alla provvigione anche se l'affare sia concluso dopo la scadenza dell'incarico "sufficiente essendo, per il sorgere del diritto del mediatore ala provvigione che questi abbia messo in relazione tra loro acquirente e venditore, in modo che la conclusione di quel medesimo affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta, anche se tale conclusione sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferito per il reperimento dell'altro contraente, giacché l'attività del mediatore anche in questo caso è in rapporto di causalità con la conclusione stessa dell'affare" (Cass. 5762/2003). Alla stregua di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, non può revocarsi in dubbio che il mediatore abbia maturato il diritto alle provvigioni, avendo procurato la messa in relazione delle parti e predisposto quanto necessario alla stipula del contratto. Quest'ultimo punto infatti è rimasto pacifico tra le parti anche nel corso dell'istruttoria.
DEVO INVIARLA AD UN'AMICA DITEMI COSA NE PENSATE...

Da: AMMINISTRATORE FORUM13/12/2011 15:03:59
tutti possono essere amministratori,ora lo sono io ;)

Da: avvocato malinconico13/12/2011 15:04:52
dai ragazzi...la prima traccia è facile facile...se i candidati perdessero meno tempo a consultare email attendendo la soluzione e si concentrassero, sarebbe molto più semplice...

Da: io speriamo che me la cavo13/12/2011 15:05:16
certo che sto esame è scandaloso come il Paese che abitiamo.....

Da: DENUNCIATELI!13/12/2011 15:05:59
IMBROGLIONI!!!!!!!!!!!!!!!
VERGOGNATEVIIIIIIIIIII!!!

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Da: avvocato malinconico13/12/2011 15:10:08
fiero di aver passato gli esami con le mie forze...senz'altro la fortuna gioca il suo ruolo, ma un buon 70% dei candidati all'esame arriva senza una buona preparazione...e le conseguenze sono queste!!!

Da: antonellaaaaaaaa13/12/2011 15:13:25
e dai avvocato malinconico dato che sei così bravo aiuta quel 70xcento ^^

Da: io speriamo che me la cavo13/12/2011 15:15:10
anche io ho passato l'esame l'anno scorso e devo dire che le tracce di oggi son fattibilissime.....

Da: Polizia Postale13/12/2011 15:16:20
Segnalati gli ISP

Da: AMMINISTRATORE FORUM13/12/2011 15:18:56
concordo. tracce abbordabilissime
il problema è che perdono tempo a copiare
che vergogna
tra l'altro se anche gli passassero il parere svolto, solo da ricopiare, non sarebbero neanche capaci di farlo.
mi dispiace ammetterlo ma purtroppo molti, troppi, hanno solo la fortuna di avere già il lavoro senza il titolo...........
bah!!!!!!!
cmq mi auguro che lo passino tutti (o quasi) questo esame farsa

Da: io speriamo che me la cavo13/12/2011 15:19:26
segnalate quel che vi pare, io non ho dato alcun suggerimento e, comunque, si presume che nessun candidato all'esame sia in possesso di dispositivi per l'accesso a internet. è solo una discussione tra giuristi qui :-)

Da: avv.n13/12/2011 15:21:08
ribadisco il concetto, non pensate all'impossibile e a cose fuorvianti.
va citata la sentenza s.u. del 2008, quella del 2011 riguarda tutt'altra questione. caio non deve pagare se non per la sua quota in rapporto alle tabelle millesimali

Da: grazie a dio...13/12/2011 15:22:36
reduce dell'anno scosro..quest'anno sembra facile ma..io diffiderei..

Da: avvocato malinconico13/12/2011 15:23:01
Purtroppo è vero...i filtri vanno messi durante gli studi...non a dei ragazzi che quasi alle soglie dei trent'anni non possono fare altro che abilitarsi alla professione forense...i "somari" dovrebbero cambiare strada prima della laurea...però anche i figli illustri sono somari e l'Italia non capirà mai cosa sia la meritocrazia.


Visto che siamo buoni, vi incollo un pò di MASSIME della Cass. civ. SS.UU. 8.4.2008 n. 9148

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza rispetto alla responsabilità solidale o "pro quota" dei condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse del condominio, le S.U. hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote. In particolare, la Corte ha sottolineato che: l'obbligazione, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l'art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno; l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie. (Rigetta, App. Bologna, 19 Febbraio 2003)

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

La responsabilità dei condomini nelle obbligazioni risponde al criterio dalla parziarietà in quanto: l'obbligazione in capo ai condomini, ancorché sia comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l'art. 1123 cod. civ. non distingue il profilo esterno e quello interno; l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio. Ai singoli condomini si imputano, pertanto, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148

Ogni condomino risponde soltanto pro quota nei confronti del terzo creditore per le obbligazioni contratte in nome e per conto del condominio, per cui, ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministratore del condominio per l'intero credito, l'esecuzione dovrà essere promossa individualmente nei confronti dei singoli condomini nei limiti della rispettiva quota, anticipando così la ripartizione del debito, rispetto alla rivalsa, in quanto la solidarietà del condominio non è prevista espressamente da alcuna norma e manca, comunque, il requisito della indivisibilità della prestazione comune necessaria per la sussistenza della solidarietà, con la conseguenza che prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione che, pur essendo comune, è, tuttavia, divisibile poiché trattasi di somma di danaro. Il criterio della parziarietà appare preferibile perché la solidarietà avvantaggerebbe il creditore che, contrattando con l'amministratore conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

Poiché la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e dell'identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e delle relative responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi sono governate dal criterio della parziarietà e si interpretano in proporzione alle rispettive quote.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

In mancanza di una espressa disposizione di legge di segno contrario, le obbligazioni assunte dall'amministratore in rappresentanza e nell'interesse dei condomini, per la conservazione ed il godimento delle parti e degli impianti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, consistendo in prestazioni di somme di denaro, come tali naturalisticamente divisibili, non vincolano in solido i condomini, i quali rispondono unicamente nei limiti della rispettiva quota, secondo i criteri dell'art. 1123 c.c.; sicché il terzo creditore, conseguita in giudizio la condanna dell'amministratore quale rappresentante dei condomini (nella specie, per il pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti nell'edificio condominiale), può procedere esecutivamente nei confronti di questi ultimi non per l'intera somma dovuta, bensì solo nei limiti della quota di ciascuno.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

In tema di condominio negli edifici, poichè le obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del condominio e nei confronti dei terzi, seppur aventi fonte unitaria, sono divisibili, e poichè manca un'espressa previsione normativa che stabilisca il regime della solidarietà, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, con la conseguenza che ciascun condomino risponde, nei confronti del creditore, in proporzione alla rispettiva quota. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che tale quota è quella che risulta dalle tabelle millesimali relative alla proprietà e all'uso delle parti comuni).

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148


La responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi non riveste carattere solidale, ma è governata dal principio della parziarietà, con la conseguenza che le predette obbligazioni si ripartiscono fra i condomini in proporzione alle rispettive quote.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148


Non sussiste la solidarietà fra i condomini per le obbligazioni assunte verso terzi.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148


L'obbligazione dei condomini nei confronti del terzo fornitore di beni o servizi al condominio costituisce obbligazione parziaria, e non solidale, sia perché pecuniaria, sia perché la parziarietà è prevista dall'art. 1123 c.c., norma ad efficacia sia interna che esterna.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148


Il condominio non può essere considerato un ente di gestione, e l'amministratore di condominio, nella sua qualità di mandatario dei condomini, non può impegnare i condomini stessi al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d'acquisto e delle convenzioni.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148

Per le obbligazioni contratte dall'amministratore in nome e per conto del condominio, i condomini rispondono nei confronti dei terzi, non in via solidale, ma ciascuno per la sua parte secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148

La solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà. Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

La solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale. Considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro, e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge, dal momento che l'art. 1123 c.c., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno da quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà, secondo regole consimili a quelle dettate dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148

Ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c., non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/04/2008, n. 9148

Da: pg13/12/2011 15:23:07
queste tracce sono banali

Da: Segretaria Impazzita13/12/2011 15:25:48
Scusate io dovvrei aiutare il mio avvocato che sta facendo questo esame questa e la seconda volta ke lo fa anche se nn ho capito il perchè se l'anno prima la superato mha..mi servirebbe lo svolgimeto della seconda traccia per internet non le ho trovate

Da: io speriamo che me la cavo13/12/2011 15:27:18
concordo sulla banalità delle tracce, mi permetto, però, di ricordare a tutti che non si passa l'esame per aver dato la soluzione corretta e basta. tutti possono trovare la sezioni unite del 2008. messa lì senza un ragionamento e, soprattutto, senza dar conto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, costituisce un biglietto di sola andata per la bocciatura. ci vuole argomentazione giuridica, l'esame non è una caccia al tesoro dove che trova la sezioni unite giusta alla fine passa....

Da: 201113/12/2011 15:33:46
sulla seconda traccia passerà il 25% ad essere ottimisti è il classico trappolone

Da: morena8313/12/2011 15:45:39
sapete dirmi a che ora è iniziato a bari?

Da: cz13/12/2011 15:46:47
11,30. almeno così so

Da: altalex13/12/2011 15:54:55
ragazzi qualcosa di certo sulla prima traccia per favore  ? grazie mille !!!!

Da: avv. allegro13/12/2011 15:58:50
non vedo proprio dove sia la trappola!
quanto alle discussioni su 2somari" e filtri da mettere durante gli studi... non preoccuparti collega, la professione elimina automaticamente chi non vale!

Da: Viper13/12/2011 16:16:45
RAGA! Sapete a Napoli a che ora è prevista la consegna! Devo raggiungere mia moglie che sta facendo l'esame e c'è un traffico bestiale! Mi meraviglio di come non abbiano fatto recuperare Napoli - Genoa in questo periodo! Mancava solo quella, effettivamente....

Da: ser13/12/2011 16:19:15
viper ..su napoli non so dirti ma piu o meno verso le 17.30 dappertutto..penso

Da: mirix13/12/2011 16:21:45
sapete qualcosa su firenze? a che ora è iniziato?

Da: ATTENZIONE13/12/2011 16:23:29
AIUTO SONO RIUSCITO A CONSEGNARE SOLO UNA TRACCIA..BISOGNA CONSEGNARLE ENTRAMBE?!'

Da: me13/12/2011 16:25:08
la consegna a napoli è per le 19.30

Da: FONTI UFFICIALI DA NAPOLI13/12/2011 16:28:29
ESAMI SOSPESI CAUSA RIVOLTA DEI CANDIDATI DOVUTA ALLE TROPPE ESPULSIONI

Da: cec13/12/2011 16:34:23
uahuahuahuah esame sospeso...come no!Spiritosone!

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